IL GARANTE
Vista la legge 31 dicembre 2009, n.196, e successive modificazioni, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»; Vista la legge 12 luglio 2011, n. 112, recante «Istituzione dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza»; Vista la determinazione adottata d'intesa dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in data 29 novembre 2011, con la quale il dottor Vincenzo Spadafora e' stato nominato titolare dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168 concernente «Regolamento recante l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell'articolo 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 112» ed, in particolare, l'articolo 12; Visto il disegno di legge di stabilita' per l'anno finanziario 2014 - A.S. 1120; Visto il disegno di legge concernente il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016 - A.S. 1121; Visto il progetto di bilancio per l'anno 2014 proposto dal Coordinatore dell'Ufficio dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza; Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori dei conti in data 29 novembre 2013 sul progetto di bilancio dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza per l'anno 2014;
Decreta:
E' approvato il bilancio di previsione dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza per l'anno 2014, quale risulta dal testo allegato al presente decreto. Il presente decreto, unitamente al bilancio di previsione, sara' inviato ai Presidenti delle Camere e sara' trasmesso, per il tramite del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla Corte dei conti ed al Ministero della giustizia per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 novembre 2013
Il garante: Spadafora Nota Illustrativa al Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2014
A) Quadro normativo di riferimento Con la legge 12 luglio 2011, n. 112, approvata dal Parlamento all'unanimita', la Repubblica italiana ha istituito l'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza, dando attuazione, da un lato, all'articolo 31, secondo comma, della Costituzione («La Repubblica protegge la maternita', l'infanzia e la gioventu', favorendo gli istituti necessari a tale scopo»), dall'altro alla normativa sovranazionale vigente in materia di infanzia e adolescenza. In particolare, gli articoli 12 e 18 della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e resa esecutiva in Italia dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, prevedono espressamente l'istituzione, da parte degli Stati aderenti, di organismi istituzionalmente preposti alla promozione e alla tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti. Anche sul piano europeo, l'articolo 12 della Convenzione sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, sottoscritta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva in Italia dalla legge 20 marzo 2003, n.77, ha sollecitato gli Stati a promuovere, in concreto, l'esercizio dei diritti dei fanciulli, attraverso la costituzione di organi aventi, tra l'altro, funzioni propositive e consultive su progetti legislativi in materia di infanzia. Con la citata legge l'Italia - che pur negli anni ha dimostrato grande attenzione e sensibilita' alle problematiche minorili istituendo numerosi organismi dotati di specifiche attribuzioni in materia - ha colmato una lacuna legislativa dell'ordinamento che solo parzialmente talune regioni e province autonome avevano coperto fino ad oggi, nei limiti delle loro competenze, istituendo figure preposte a tutelare i diritti dell'infanzia a livello locale. Nel contempo, con l'istituzione di questa nuova Autorita' di garanzia, preposta in modo esclusivo alla promozione e alla tutela dei diritti delle persone di minore eta', il nostro Paese ha dato attuazione ad obblighi internazionali ed europei derivanti dall'appartenenza ad istituzioni ed organismi sovranazionali. La legge n. 112/2011 definisce, agli articoli 2 e 3, le modalita' di nomina, i requisiti, le incompatibilita' e l'indennita' di carica spettante al titolare dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza - che e' organo monocratico - nonche' le sue competenze specifiche, con particolare riferimento alla promozione dell'attuazione della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo in Italia, alla collaborazione continuativa e permanente con i Garanti dell'infanzia e dell'adolescenza delle regioni e delle province autonome e con tutte le Istituzioni competenti in materia di infanzia e adolescenza, alla consultazione delle associazioni ed organizzazioni di settore, ai poteri consultivi, di indirizzo e controllo. Tali competenze si inquadrano nel sistema generale di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, all'interno del quale operano, come e' noto, una pluralita' di soggetti, pubblici e privati, che a diverso titolo si impegnano per la promozione e la tutela dei diritti e degli interessi dei bambini e degli adolescenti che vivono nel nostro Paese. In tale contesto, il ruolo dell'Autorita' garante, quale emerge dal dettato normativo, e' quello di mettere a fattor comune le diverse esperienze, creando sinergie e idonee forme di cooperazione e raccordo non solo con le Istituzioni e gli altri organismi pubblici preposti alla cura dell'infanzia e dell'adolescenza, ma anche con le associazioni ed organizzazioni del cd. terzo settore, nonche' con gli operatori professionali e con le loro associazioni rappresentative (magistrati, avvocati, assistenti sociali, psicologi, medici ecc.). L'articolo 5 della citata legge disciplina, invece, l'organizzazione dell'Autorita', istituendo l'Ufficio dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza. Tale Ufficio costituisce la struttura organizzativa, posta alle dirette dipendenze dell'Autorita' garante, attraverso la quale l'Autorita' medesima esercita le funzioni e i compiti ad essa attribuiti dal citato articolo 3 della legge istitutiva. Il comma 1 dell'articolo 5 stabilisce la composizione dell'Ufficio, precisando che esso debba essere composto, ai sensi dell'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, esclusivamente da «dipendenti del comparto Ministeri o appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando obbligatorio, nel numero massimo di dieci unita'... di cui una di livello dirigenziale non generale, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita' necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialita' dell'Autorita' Garante». Il comma 2 del citato articolo 5 stabilisce, invece, che «le norme concernenti l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorita' garante e il luogo dove ha sede l'Ufficio, nonche' quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorita' garante». La predetta disposizione aggiunge anche che «ferme restando l'autonomia organizzativa e l'indipendenza amministrativa dell'Autorita' garante, la sede e i locali destinati all'Ufficio dell'Autorita' medesima sono messi a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». In attuazione di tale disposizione normativa, e' stato emanato, su proposta dell'Autorita' garante, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n.168 diretto a disciplinare l'organizzazione ed il luogo ove ha sede l'Ufficio, nonche' la gestione delle spese («Regolamento recante l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell'articolo 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 112»), di seguito denominato «Regolamento». Sul piano finanziario, il citato articolo 5 precisa al comma 3 che le spese per l'espletamento delle competenze dell'Autorita' e per le attivita' connesse e strumentali, nonche' per il funzionamento dell'Ufficio «sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed iscritto in apposita unita' previsionale di base dello stesso bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri». La medesima disposizione precisa, al comma 4, che l'Autorita' garante dispone del suddetto fondo - pertanto ha piena autonomia finanziaria - ed e' soggetta agli ordinari controlli contabili. B) Criteri di formazione del bilancio di previsione 2014 In via preliminare, si precisa che il procedimento di emanazione del Regolamento dell'Autorita' si e' concluso solo il 14 ottobre 2012, con l'entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168 (gia' registrato dalla Corte dei Conti in data 21 settembre e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 228 del 29 settembre 2012). Come gia' precisato nella nota illustrativa al bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2013, i tempi dell'iter regolamentare ex articolo 17, comma 3, della legge n.400/1988 e successive modificazioni ed integrazioni hanno inciso, inevitabilmente, sulla programmazione finanziaria dell'esercizio 2012, nonche' sulla gestione stessa dell'Ufficio dell'Autorita' garante, in quanto solo con l'entrata in vigore del Regolamento, avvenuta a pochi mesi dalla conclusione dell'esercizio finanziario 2012, la neo istituita Authority ha potuto disporre, stricto iure, delle risorse del fondo stanziato nel bilancio dello Stato per l'esercizio delle funzioni istituzionali del Garante e per il funzionamento dell'Ufficio, a norma dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 112/2011. L'entrata in vigore del Regolamento ha segnato pertanto l'effettivo avvio - a distanza di oltre un anno dall'approvazione parlamentare della legge istitutiva - della gestione economico - finanziaria dell'Ufficio dell'Autorita', che ha potuto svolgersi pienamente solo nel corso dell'esercizio 2013. Infatti, nel corso di tale esercizio, e' stata messa a punto l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorita', sia in termini di risorse umane che di risorse strumentali necessarie al suo funzionamento, e sono stati attuati i principali interventi concernenti l'esercizio delle funzioni istituzionali del Garante di cui all'articolo 3 della legge n. 112/2011. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del Regolamento, nella formazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 sono stati presi a riferimento gli obiettivi strategici gia' definiti, per il triennio 2013 - 2014 - 2015, nel Documento programmatico adottato con decreto del Garante in data 29 novembre 2012 nonche', per quanto riguarda specificamente l'anno 2014, nel Documento programmatico redatto dal Garante in data 4 novembre 2013. In particolare, le disponibilita' finanziarie saranno impiegate per il raggiungimento delle seguenti priorita' programmatiche: promozione e diffusione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia e sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul tema dei «diritti» dei bambini e degli adolescenti, considerati quali soggetti autonomi di diritti ed interessi; promozione dell'ascolto attivo e della partecipazione diretta dei minorenni; sviluppo delle relazioni europee ed internazionali in materia di infanzia ed adolescenza (con particolare riferimento alla rete ENOC dei Garanti europei dell'infanzia e dell'adolescenza, della quale l'Autorita' italiana e' membro effettivo da ottobre 2012); sviluppo delle relazioni sul territorio, anche per il tramite della Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, della quale fanno parte i Garanti dell'infanzia e dell'adolescenza istituiti dalle regioni e dalle province autonome; promozione di idonee forme di collaborazione con le Istituzioni competenti in materia di infanzia ed adolescenza, nonche' con le associazioni ed organizzazioni di settore, anche attraverso l'istituzione ed il funzionamento della Consulta nazionale delle associazioni e delle organizzazioni prevista dall'articolo 8 del Regolamento; promozione di modifiche all'ordinamento legislativo vigente, ispirate al «superiore interesse del minore» e ai principi generali affermati in materia in sede europea ed internazionale; programmazione di un ciclo di visite ed ispezioni del Garante presso strutture pubbliche o private ove siano presenti persone di minore eta' (istituti penali minorili, case famiglia, centri di accoglienza ecc.), alle condizioni prescritte dall'art. 4, commi 2 e 3, della legge n. 112/2011. C) Dati contabili Premessa La legge n. 112/2011 ed il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168 costituiscono lo specifico fondamento normativo dell'autonomia organizzativa e contabile dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza, peraltro declinata nel rispetto dei principi generali che regolano la contabilita' pubblica. In tale ambito e' redatto il bilancio di previsione dell'Autorita'. Il documento evidenzia le fonti di finanziamento a livello di missione e di programma consentendo la completa tracciabilita' dei flussi finanziari ed espone le entrate e le spese relative al funzionamento della struttura. Le risorse che alimentano il bilancio dell'Autorita' attengono alla Missione 24 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» - Programma 7 «Sostegno alla famiglia». Sono iscritte nel bilancio dello Stato, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sui capitoli di spesa nn. 2118 e 2119 da cui, a norma dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 112/2011, affluiscono nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, ove sono appostate in entrata sui capitoli nn. 841 ed 842 e nella spesa nel Centro di Responsabilita' 15 «Politiche per la famiglia» sui capitoli nn. 523 e 524, per essere conseguentemente assegnate al bilancio autonomo dell'Autorita'. Contesto economico-finanziario e quadro contabile Gli stanziamenti assegnati al bilancio di previsione dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza per il 2014, a legislazione vigente, risultano complessivamente definiti in € 1.281.696 di cui € 200.000 destinati agli oneri di natura obbligatoria ed € 1.081.696 alle spese rimodulabili per il funzionamento della struttura. Come gia' verificatosi per l'esercizio 2013, anche le dotazioni finanziarie per il triennio 2014/2016 riflettono le finalita' di rigoroso contenimento della spesa delineate dai provvedimenti legislativi di attuazione delle ultime manovre di bilancio che hanno determinato una riduzione media del 28% rispetto alla spesa autorizzata, «a decorrere» dal 2012, dall'articolo 7, comma 1, della legge n. 112/2011 pari ad € 1.500.000. Per realizzare il complesso degli obiettivi e dei programmi individuati dal Garante nei Documenti programmatici richiamati sub B), e' previsto l'utilizzo dell'avanzo di esercizio presunto per l'importo di € 1.496.502,08. Spese per indennita' di carica del garante Gli stanziamenti dedicati all'indennita' di carica del Garante, compresi i relativi oneri riflessi, sono definiti in coerenza con l'articolo 2, comma 4, della legge n. 112/2011 che autorizza la spesa di € 200.000. Spese di personale Come richiamato sub A), il comma 1 dell'articolo 5 stabilisce che l'Ufficio dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza debba essere composto, ai sensi dell'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, esclusivamente da dipendenti del comparto Ministeri o appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando obbligatorio, nel numero massimo di dieci unita', di cui una di livello dirigenziale non generale, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita' necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialita' dell'Autorita' Garante. Alla data odierna, le risorse umane in servizio presso l'Authority sono costituite da un dirigente non generale, da sette unita' del comparto ministeri e da un'unita' del comparto Presidenza del Consiglio dei ministri, per un totale di nove unita' di personale, assegnate all'Ufficio in posizione di comando obbligatorio ai sensi del citato articolo 5, comma 1, della legge n. 112/2011. Fino alla data del 5 novembre 2013 ha prestato servizio presso l'Ufficio anche un'unita' appartenente ai ruoli della Polizia di Stato. Nel corso dell'anno 2014, si prevede di completare definitivamente l'organico dell'Ufficio, con l'assegnazione, in posizione di comando, di tutte le dieci unita' di personale previste, entro tale limite massimo, dal citato articolo 5, comma 1, della legge n. 112/2011. Le relative spese ammontano ad € 357.474,63 ed attengono agli emolumenti accessori, comprensivi degli oneri diretti e riflessi, per tutte le dieci unita' di personale previste dalla legge, compreso il dirigente, nonche' alle competenze fisse per l'unita' proveniente dal Corpo di polizia. In considerazione dell'equiparazione giuridico-economica del personale dell'Ufficio al personale della Presidenza del Consiglio dei ministri (articolo 6, comma 2, del Regolamento), la stessa Presidenza supporta l'Autorita' nella gestione del trattamento economico accessorio del personale, anticipando il pagamento degli emolumenti accessori spettanti, da rimborsare a carico dei pertinenti stanziamenti del bilancio dell'Autorita'. Il Ministero dell'Interno anticipa, a rimborso, il pagamento degli emolumenti accessori al dirigente dell'Ufficio, appartenente alla carriera prefettizia, nella misura determinata con decreto del Garante anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23-ter, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, nonche' il pagamento delle competenze fisse all'unita' proveniente dai ruoli della Polizia di Stato, il cui trattamento economico fondamentale, al pari di quello accessorio, e' posto a carico dell'Autorita', in applicazione dell'articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Spese per consumi intermedi Le ulteriori voci di spesa corrente, pari ad € 889.500, sono finalizzate alla dotazione dei beni e dei servizi necessari all'Ufficio per consentire lo svolgimento delle funzioni istituzionali conferite al Garante dalla legge n. 112/2011. Spese per interventi In coerenza con le finalita' istituzionali attribuite all'Autorita' dall'articolo 3 della legge n. 112/2011, nonche' con gli obiettivi e i programmi definiti dal Garante per il triennio 2013 - 2014 - 2015 e, in particolare, per l'anno 2014, sono stati previsti interventi per € 1.020.000 destinati a: realizzazione di progetti anche in collaborazione con associazioni e soggetti privati comunque interessati al raggiungimento delle finalita' di tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore eta'; realizzazione di iniziative per la sensibilizzazione e la diffusione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, anche mediante campagne di comunicazione; realizzazione di iniziative connesse con la Giornata mondiale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Spese in conto capitale Le spese in conto capitale sono previste in € 70.000 destinate prevalentemente all'acquisto di software e di sistemi informativi automatizzati, finalizzati alla completa informatizzazione delle procedure e dematerializzazione dei documenti. Fondo di riserva Il Fondo di riserva, destinato a coprire eventuali maggiori oneri non prevedibili, e' stato determinato in € 241.223,45. Bilancio pluriennale Al bilancio 2014 risulta allegato, ai sensi dell'articolo 14 del DPCM n. 168/2012, il bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016. A legislazione vigente le risorse previste per ciascuna annualita' a carico del bilancio statale destinate all'Autorita' ammontano ad: € 1.281.696 per l'esercizio 2014; € 1.228.971 per l'esercizio 2015; € 1.263.741 per l'esercizio 2016. |