Gazzetta n. 2 del 3 gennaio 2014 (vai al sommario)
AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA
DECRETO 29 novembre 2013
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014.


IL GARANTE

Vista la legge 31 dicembre 2009, n.196, e successive modificazioni, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;
Vista la legge 12 luglio 2011, n. 112, recante «Istituzione dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza»;
Vista la determinazione adottata d'intesa dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in data 29 novembre 2011, con la quale il dottor Vincenzo Spadafora e' stato nominato titolare dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168 concernente «Regolamento recante l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell'articolo 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 112» ed, in particolare, l'articolo 12;
Visto il disegno di legge di stabilita' per l'anno finanziario 2014 - A.S. 1120;
Visto il disegno di legge concernente il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016 - A.S. 1121;
Visto il progetto di bilancio per l'anno 2014 proposto dal Coordinatore dell'Ufficio dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza;
Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori dei conti in data 29 novembre 2013 sul progetto di bilancio dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza per l'anno 2014;

Decreta:

E' approvato il bilancio di previsione dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza per l'anno 2014, quale risulta dal testo allegato al presente decreto.
Il presente decreto, unitamente al bilancio di previsione, sara' inviato ai Presidenti delle Camere e sara' trasmesso, per il tramite del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla Corte dei conti ed al Ministero della giustizia per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 novembre 2013

Il garante: Spadafora
Nota Illustrativa al Bilancio di Previsione
Esercizio Finanziario 2014

A) Quadro normativo di riferimento
Con la legge 12 luglio 2011, n. 112, approvata dal
Parlamento all'unanimita', la Repubblica italiana ha
istituito l'Autorita' garante per l'infanzia e
l'adolescenza, dando attuazione, da un lato, all'articolo
31, secondo comma, della Costituzione («La Repubblica
protegge la maternita', l'infanzia e la gioventu',
favorendo gli istituti necessari a tale scopo»), dall'altro
alla normativa sovranazionale vigente in materia di
infanzia e adolescenza.
In particolare, gli articoli 12 e 18 della Convenzione
internazionale sui diritti del fanciullo, approvata
dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre
1989 e resa esecutiva in Italia dalla legge 27 maggio 1991,
n. 176, prevedono espressamente l'istituzione, da parte
degli Stati aderenti, di organismi istituzionalmente
preposti alla promozione e alla tutela dei diritti dei
bambini e degli adolescenti.
Anche sul piano europeo, l'articolo 12 della
Convenzione sull'esercizio dei diritti dei fanciulli,
sottoscritta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa
esecutiva in Italia dalla legge 20 marzo 2003, n.77, ha
sollecitato gli Stati a promuovere, in concreto,
l'esercizio dei diritti dei fanciulli, attraverso la
costituzione di organi aventi, tra l'altro, funzioni
propositive e consultive su progetti legislativi in materia
di infanzia.
Con la citata legge l'Italia - che pur negli anni ha
dimostrato grande attenzione e sensibilita' alle
problematiche minorili istituendo numerosi organismi dotati
di specifiche attribuzioni in materia - ha colmato una
lacuna legislativa dell'ordinamento che solo parzialmente
talune regioni e province autonome avevano coperto fino ad
oggi, nei limiti delle loro competenze, istituendo figure
preposte a tutelare i diritti dell'infanzia a livello
locale.
Nel contempo, con l'istituzione di questa nuova
Autorita' di garanzia, preposta in modo esclusivo alla
promozione e alla tutela dei diritti delle persone di
minore eta', il nostro Paese ha dato attuazione ad obblighi
internazionali ed europei derivanti dall'appartenenza ad
istituzioni ed organismi sovranazionali.
La legge n. 112/2011 definisce, agli articoli 2 e 3, le
modalita' di nomina, i requisiti, le incompatibilita' e
l'indennita' di carica spettante al titolare dell'Autorita'
garante per l'infanzia e l'adolescenza - che e' organo
monocratico - nonche' le sue competenze specifiche, con
particolare riferimento alla promozione dell'attuazione
della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo
in Italia, alla collaborazione continuativa e permanente
con i Garanti dell'infanzia e dell'adolescenza delle
regioni e delle province autonome e con tutte le
Istituzioni competenti in materia di infanzia e
adolescenza, alla consultazione delle associazioni ed
organizzazioni di settore, ai poteri consultivi, di
indirizzo e controllo.
Tali competenze si inquadrano nel sistema generale di
tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, all'interno del
quale operano, come e' noto, una pluralita' di soggetti,
pubblici e privati, che a diverso titolo si impegnano per
la promozione e la tutela dei diritti e degli interessi dei
bambini e degli adolescenti che vivono nel nostro Paese.
In tale contesto, il ruolo dell'Autorita' garante,
quale emerge dal dettato normativo, e' quello di mettere a
fattor comune le diverse esperienze, creando sinergie e
idonee forme di cooperazione e raccordo non solo con le
Istituzioni e gli altri organismi pubblici preposti alla
cura dell'infanzia e dell'adolescenza, ma anche con le
associazioni ed organizzazioni del cd. terzo settore,
nonche' con gli operatori professionali e con le loro
associazioni rappresentative (magistrati, avvocati,
assistenti sociali, psicologi, medici ecc.).
L'articolo 5 della citata legge disciplina, invece,
l'organizzazione dell'Autorita', istituendo l'Ufficio
dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza.
Tale Ufficio costituisce la struttura organizzativa,
posta alle dirette dipendenze dell'Autorita' garante,
attraverso la quale l'Autorita' medesima esercita le
funzioni e i compiti ad essa attribuiti dal citato articolo
3 della legge istitutiva.
Il comma 1 dell'articolo 5 stabilisce la composizione
dell'Ufficio, precisando che esso debba essere composto, ai
sensi dell'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303, esclusivamente da «dipendenti del
comparto Ministeri o appartenenti ad altre amministrazioni
pubbliche, in posizione di comando obbligatorio, nel numero
massimo di dieci unita'... di cui una di livello
dirigenziale non generale, in possesso delle competenze e
dei requisiti di professionalita' necessari in relazione
alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e
imparzialita' dell'Autorita' Garante».
Il comma 2 del citato articolo 5 stabilisce, invece,
che «le norme concernenti l'organizzazione dell'Ufficio
dell'Autorita' garante e il luogo dove ha sede l'Ufficio,
nonche' quelle dirette a disciplinare la gestione delle
spese, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
dell'Autorita' garante».
La predetta disposizione aggiunge anche che «ferme
restando l'autonomia organizzativa e l'indipendenza
amministrativa dell'Autorita' garante, la sede e i locali
destinati all'Ufficio dell'Autorita' medesima sono messi a
disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica».
In attuazione di tale disposizione normativa, e' stato
emanato, su proposta dell'Autorita' garante, il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n.168
diretto a disciplinare l'organizzazione ed il luogo ove ha
sede l'Ufficio, nonche' la gestione delle spese
(«Regolamento recante l'organizzazione dell'Ufficio
dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza, la
sede e la gestione delle spese, a norma dell'articolo 5,
comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 112»), di seguito
denominato «Regolamento».
Sul piano finanziario, il citato articolo 5 precisa al
comma 3 che le spese per l'espletamento delle competenze
dell'Autorita' e per le attivita' connesse e strumentali,
nonche' per il funzionamento dell'Ufficio «sono poste a
carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio
della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed iscritto in
apposita unita' previsionale di base dello stesso bilancio
della Presidenza del Consiglio dei Ministri».
La medesima disposizione precisa, al comma 4, che
l'Autorita' garante dispone del suddetto fondo - pertanto
ha piena autonomia finanziaria - ed e' soggetta agli
ordinari controlli contabili.
B) Criteri di formazione del bilancio di previsione
2014
In via preliminare, si precisa che il procedimento di
emanazione del Regolamento dell'Autorita' si e' concluso
solo il 14 ottobre 2012, con l'entrata in vigore del citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio
2012, n. 168 (gia' registrato dalla Corte dei Conti in data
21 settembre e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie
Generale - n. 228 del 29 settembre 2012).
Come gia' precisato nella nota illustrativa al bilancio
di previsione relativo all'esercizio finanziario 2013, i
tempi dell'iter regolamentare ex articolo 17, comma 3,
della legge n.400/1988 e successive modificazioni ed
integrazioni hanno inciso, inevitabilmente, sulla
programmazione finanziaria dell'esercizio 2012, nonche'
sulla gestione stessa dell'Ufficio dell'Autorita' garante,
in quanto solo con l'entrata in vigore del Regolamento,
avvenuta a pochi mesi dalla conclusione dell'esercizio
finanziario 2012, la neo istituita Authority ha potuto
disporre, stricto iure, delle risorse del fondo stanziato
nel bilancio dello Stato per l'esercizio delle funzioni
istituzionali del Garante e per il funzionamento
dell'Ufficio, a norma dell'articolo 5, comma 3, della legge
n. 112/2011.
L'entrata in vigore del Regolamento ha segnato pertanto
l'effettivo avvio - a distanza di oltre un anno
dall'approvazione parlamentare della legge istitutiva -
della gestione economico - finanziaria dell'Ufficio
dell'Autorita', che ha potuto svolgersi pienamente solo nel
corso dell'esercizio 2013.
Infatti, nel corso di tale esercizio, e' stata messa a
punto l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorita', sia in
termini di risorse umane che di risorse strumentali
necessarie al suo funzionamento, e sono stati attuati i
principali interventi concernenti l'esercizio delle
funzioni istituzionali del Garante di cui all'articolo 3
della legge n. 112/2011.
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 1,
lettera b) del Regolamento, nella formazione del bilancio
di previsione per l'anno 2014 sono stati presi a
riferimento gli obiettivi strategici gia' definiti, per il
triennio 2013 - 2014 - 2015, nel Documento programmatico
adottato con decreto del Garante in data 29 novembre 2012
nonche', per quanto riguarda specificamente l'anno 2014,
nel Documento programmatico redatto dal Garante in data 4
novembre 2013.
In particolare, le disponibilita' finanziarie saranno
impiegate per il raggiungimento delle seguenti priorita'
programmatiche:
promozione e diffusione della cultura dell'infanzia e
dell'adolescenza in Italia e sensibilizzazione
dell'opinione pubblica sul tema dei «diritti» dei bambini e
degli adolescenti, considerati quali soggetti autonomi di
diritti ed interessi;
promozione dell'ascolto attivo e della partecipazione
diretta dei minorenni;
sviluppo delle relazioni europee ed internazionali in
materia di infanzia ed adolescenza (con particolare
riferimento alla rete ENOC dei Garanti europei
dell'infanzia e dell'adolescenza, della quale l'Autorita'
italiana e' membro effettivo da ottobre 2012);
sviluppo delle relazioni sul territorio, anche per il
tramite della Conferenza nazionale per la garanzia dei
diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, della quale fanno
parte i Garanti dell'infanzia e dell'adolescenza istituiti
dalle regioni e dalle province autonome;
promozione di idonee forme di collaborazione con le
Istituzioni competenti in materia di infanzia ed
adolescenza, nonche' con le associazioni ed organizzazioni
di settore, anche attraverso l'istituzione ed il
funzionamento della Consulta nazionale delle associazioni e
delle organizzazioni prevista dall'articolo 8 del
Regolamento;
promozione di modifiche all'ordinamento legislativo
vigente, ispirate al «superiore interesse del minore» e ai
principi generali affermati in materia in sede europea ed
internazionale;
programmazione di un ciclo di visite ed ispezioni del
Garante presso strutture pubbliche o private ove siano
presenti persone di minore eta' (istituti penali minorili,
case famiglia, centri di accoglienza ecc.), alle condizioni
prescritte dall'art. 4, commi 2 e 3, della legge n.
112/2011.
C) Dati contabili
Premessa
La legge n. 112/2011 ed il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168 costituiscono
lo specifico fondamento normativo dell'autonomia
organizzativa e contabile dell'Autorita' garante per
l'infanzia e l'adolescenza, peraltro declinata nel rispetto
dei principi generali che regolano la contabilita'
pubblica.
In tale ambito e' redatto il bilancio di previsione
dell'Autorita'. Il documento evidenzia le fonti di
finanziamento a livello di missione e di programma
consentendo la completa tracciabilita' dei flussi
finanziari ed espone le entrate e le spese relative al
funzionamento della struttura.
Le risorse che alimentano il bilancio dell'Autorita'
attengono alla Missione 24 «Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia» - Programma 7 «Sostegno alla famiglia».
Sono iscritte nel bilancio dello Stato, nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sui
capitoli di spesa nn. 2118 e 2119 da cui, a norma
dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 112/2011,
affluiscono nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei
ministri, ove sono appostate in entrata sui capitoli nn.
841 ed 842 e nella spesa nel Centro di Responsabilita' 15
«Politiche per la famiglia» sui capitoli nn. 523 e 524, per
essere conseguentemente assegnate al bilancio autonomo
dell'Autorita'.
Contesto economico-finanziario e quadro contabile
Gli stanziamenti assegnati al bilancio di previsione
dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza per
il 2014, a legislazione vigente, risultano complessivamente
definiti in € 1.281.696 di cui € 200.000 destinati agli
oneri di natura obbligatoria ed € 1.081.696 alle spese
rimodulabili per il funzionamento della struttura.
Come gia' verificatosi per l'esercizio 2013, anche le
dotazioni finanziarie per il triennio 2014/2016 riflettono
le finalita' di rigoroso contenimento della spesa delineate
dai provvedimenti legislativi di attuazione delle ultime
manovre di bilancio che hanno determinato una riduzione
media del 28% rispetto alla spesa autorizzata, «a
decorrere» dal 2012, dall'articolo 7, comma 1, della legge
n. 112/2011 pari ad € 1.500.000. Per realizzare il
complesso degli obiettivi e dei programmi individuati dal
Garante nei Documenti programmatici richiamati sub B), e'
previsto l'utilizzo dell'avanzo di esercizio presunto per
l'importo di € 1.496.502,08.
Spese per indennita' di carica del garante
Gli stanziamenti dedicati all'indennita' di carica del
Garante, compresi i relativi oneri riflessi, sono definiti
in coerenza con l'articolo 2, comma 4, della legge n.
112/2011 che autorizza la spesa di € 200.000.
Spese di personale
Come richiamato sub A), il comma 1 dell'articolo 5
stabilisce che l'Ufficio dell'Autorita' garante per
l'infanzia e l'adolescenza debba essere composto, ai sensi
dell'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303, esclusivamente da dipendenti del
comparto Ministeri o appartenenti ad altre amministrazioni
pubbliche, in posizione di comando obbligatorio, nel numero
massimo di dieci unita', di cui una di livello dirigenziale
non generale, in possesso delle competenze e dei requisiti
di professionalita' necessari in relazione alle funzioni e
alle caratteristiche di indipendenza e imparzialita'
dell'Autorita' Garante. Alla data odierna, le risorse umane
in servizio presso l'Authority sono costituite da un
dirigente non generale, da sette unita' del comparto
ministeri e da un'unita' del comparto Presidenza del
Consiglio dei ministri, per un totale di nove unita' di
personale, assegnate all'Ufficio in posizione di comando
obbligatorio ai sensi del citato articolo 5, comma 1, della
legge n. 112/2011.
Fino alla data del 5 novembre 2013 ha prestato servizio
presso l'Ufficio anche un'unita' appartenente ai ruoli
della Polizia di Stato.
Nel corso dell'anno 2014, si prevede di completare
definitivamente l'organico dell'Ufficio, con
l'assegnazione, in posizione di comando, di tutte le dieci
unita' di personale previste, entro tale limite massimo,
dal citato articolo 5, comma 1, della legge n. 112/2011.
Le relative spese ammontano ad € 357.474,63 ed
attengono agli emolumenti accessori, comprensivi degli
oneri diretti e riflessi, per tutte le dieci unita' di
personale previste dalla legge, compreso il dirigente,
nonche' alle competenze fisse per l'unita' proveniente dal
Corpo di polizia.
In considerazione dell'equiparazione
giuridico-economica del personale dell'Ufficio al personale
della Presidenza del Consiglio dei ministri (articolo 6,
comma 2, del Regolamento), la stessa Presidenza supporta
l'Autorita' nella gestione del trattamento economico
accessorio del personale, anticipando il pagamento degli
emolumenti accessori spettanti, da rimborsare a carico dei
pertinenti stanziamenti del bilancio dell'Autorita'.
Il Ministero dell'Interno anticipa, a rimborso, il
pagamento degli emolumenti accessori al dirigente
dell'Ufficio, appartenente alla carriera prefettizia, nella
misura determinata con decreto del Garante anche ai sensi e
per gli effetti dell'articolo 23-ter, comma 2, del decreto
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, nonche'
il pagamento delle competenze fisse all'unita' proveniente
dai ruoli della Polizia di Stato, il cui trattamento
economico fondamentale, al pari di quello accessorio, e'
posto a carico dell'Autorita', in applicazione
dell'articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n.
244.
Spese per consumi intermedi
Le ulteriori voci di spesa corrente, pari ad € 889.500,
sono finalizzate alla dotazione dei beni e dei servizi
necessari all'Ufficio per consentire lo svolgimento delle
funzioni istituzionali conferite al Garante dalla legge n.
112/2011.
Spese per interventi
In coerenza con le finalita' istituzionali attribuite
all'Autorita' dall'articolo 3 della legge n. 112/2011,
nonche' con gli obiettivi e i programmi definiti dal
Garante per il triennio 2013 - 2014 - 2015 e, in
particolare, per l'anno 2014, sono stati previsti
interventi per € 1.020.000 destinati a:
realizzazione di progetti anche in collaborazione con
associazioni e soggetti privati comunque interessati al
raggiungimento delle finalita' di tutela dei diritti e
degli interessi delle persone di minore eta';
realizzazione di iniziative per la sensibilizzazione
e la diffusione della cultura dell'infanzia e
dell'adolescenza, anche mediante campagne di comunicazione;
realizzazione di iniziative connesse con la Giornata
mondiale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
Spese in conto capitale
Le spese in conto capitale sono previste in € 70.000
destinate prevalentemente all'acquisto di software e di
sistemi informativi automatizzati, finalizzati alla
completa informatizzazione delle procedure e
dematerializzazione dei documenti.
Fondo di riserva
Il Fondo di riserva, destinato a coprire eventuali
maggiori oneri non prevedibili, e' stato determinato in
€ 241.223,45.
Bilancio pluriennale
Al bilancio 2014 risulta allegato, ai sensi
dell'articolo 14 del DPCM n. 168/2012, il bilancio
pluriennale per il triennio 2014-2016.
A legislazione vigente le risorse previste per ciascuna
annualita' a carico del bilancio statale destinate
all'Autorita' ammontano ad:
€ 1.281.696 per l'esercizio 2014;
€ 1.228.971 per l'esercizio 2015;
€ 1.263.741 per l'esercizio 2016.
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
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