Gazzetta n. 2 del 3 gennaio 2014 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 13 febbraio 2013 |
Autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego, ai sensi dell'articolo 80 del regolamento (CE) 1107/2009, del prodotto fitosanitario «Eforia». |
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IL DIRETTORE GENERALE per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'art. 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato». Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute; Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, in particolare, l'art. 80 concernente «Misure transitorie»; Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009; Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento di adeguamento al progresso tecnico e scientifico n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009; Vista la domanda del 22 dicembre 2008 presentata dall'Impresa Syngenta Crop Protection Spa con sede legale in Milano, Via Gallarate 139, diretta ad ottenere l'autorizzazione del prodotto fitosanitario denominato EFORIA contenente le sostanze attive thiamethoxam e lambda-cialotrina; Visto il pagamento della tariffa a norma del D.M. 9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto riguarda le sostanze attive considerate approvate tra cui thiamethoxam, fino al 31 gennaio 2017, e lambda-cialotrina, fino al 31 dicembre 2015; Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'Universita' degli Studi di Pisa per l'esame dell'istanza del prodotto fitosanitario in questione corredata di dossier di allegato II e III di cui al decreto legislativo 194/95; Vista la valutazione dell'Universita' sopra citata in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'Impresa Syngenta Crop Protection S.p.a a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione; Sentita la Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari (CCPF) di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, secondo le modalita' descritte nella procedura di cui alla riunione plenaria del 12 aprile 2012; Vista la nota dell'Ufficio in data 9 febbraio con la quale sono stati richiesti dati tecnico-scientifici integrativi e successive note di cui l'ultima in data 22 novembre 2012 con la quale e' stata richiesta la documentazione di completamento dell'iter autorizzativo; Vista la nota pervenuta in data 23 febbraio 2012 e successive di cui l'ultima in data 24 dicembre 2012 con le quali l'Impresa medesima ha presentato i dati tecnico-scientifici integrativi richiesti e la documentazione di completamento dell'iter autorizzativo; Ritenuto di autorizzare, ai sensi dell'art. 80 del Regolamento (CE) 1107/2009, il prodotto fitosanitario in questione fino al 31 gennaio 2017.
Decreta:
L'Impresa Syngenta Crop Protection S.p.a. con sede legale in Milano - Via Gallarate 139, e' autorizzata all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario denominato EFORIA, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 gennaio 2017, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva thiamethoxam a norma del regolamento (CE) 1107/2009. E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformita' a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente. Il prodotto e' confezionato nelle taglie da ml 250-500 e litri 1-3-5. Il prodotto in questione e': importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti dell'Impresa estera Syngenta Agro, S.A.S. in Usine d'Aigues-Vives (Francia); Syngenta South Africa (Pty) Limited-Brits Production-Brits (South Africa); confezionato negli stabilimenti delle Imprese: SIPCAM Spa in Salerano S/Lambro (Lodi); Althaller Italia Srl in San Colombano al Lambro (MI); Syngenta Hellas S.A. Enofyta - Ag Thoma, Enofyta, Viotias (Grecia). Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 14817. E' approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 febbraio 2013
Il direttore generale: Borrello
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| Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico
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