Gazzetta n. 304 del 30 dicembre 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 23 dicembre 2013
Approvazione degli studi di settore relativi ad attivita' economiche nel comparto del commercio.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede che gli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze elaborino, in relazione ai vari settori economici, appositi studi di settore;
Visto il medesimo articolo 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del 1993, che prevede che gli studi di settore siano approvati con decreto del Ministro delle finanze;
Visto l'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive modificazioni, che individua le modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonche' le cause di esclusione dall'applicazione degli stessi;
Visto l'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, concernente le modalita' di revisione ed aggiornamento degli studi di settore;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195 e successive modificazioni, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore;
Considerato che, a seguito delle analisi e delle valutazioni effettuate sulla base dei dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria, sono emerse cause di non applicabilita' degli studi di settore;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998 e successive modificazioni, che ha istituito la Commissione di esperti prevista dall'articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, modificata con successivi decreti del 5 febbraio 1999, del 24 ottobre 2000, del 2 agosto 2002, del 14 luglio 2004, 27 gennaio 2007, 19 marzo 2009, 4 dicembre 2009, 20 ottobre 2010, 29 marzo 2011 e 8 ottobre 2012;
Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;
Visto l'articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che ha istituito le Agenzie fiscali;
Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 16 novembre 2007, che ha approvato la tabella di classificazione delle attivita' economiche;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 febbraio 2008, concernente la semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini degli studi di settore;
Visto l'articolo 8 del decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito con la legge n. 2 del 28 gennaio 2009, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 maggio 2009, recante disposizioni sull'elaborazione degli studi di settore su base regionale o comunale;
Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 18 giugno 2012, e successive modificazioni, concernente l'approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da utilizzare per il periodo d'imposta 2011;
Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 28 gennaio 2013, concernente l'approvazione del programma di revisione degli studi di settore applicabili a partire dal periodo d'imposta 2013;
Acquisito il parere della predetta Commissione di esperti in data 28 novembre 2013;

Decreta:

Art. 1
Approvazione degli studi di settore

1. Sono approvati, in base all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 gli studi di settore relativi alle seguenti attivita' economiche nel settore del commercio:
a) Studio di settore VM41U (che sostituisce lo studio di settore UM41U) - Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software, codice attivita' 46.51.00; Commercio all'ingrosso di mobili per ufficio e negozi, codice attivita' 46.65.00; Commercio all'ingrosso di altre macchine e attrezzature per ufficio, codice attivita' 46.66.00;
b) Studio di settore VM80U (che sostituisce lo studio di settore UM80U) - Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione, codice di attivita' 47.30.00;
c) Studio di settore VM82U (che sostituisce lo studio di settore UM82U) - Commercio all'ingrosso di minerali metalliferi, di metalli ferrosi e prodotti semilavorati, codice attivita' 46.72.10; Commercio all'ingrosso di metalli non ferrosi e prodotti semilavorati, codice attivita' 46.72.20;
d) Studio di settore VM83U (che sostituisce lo studio di settore UM83U) - Commercio all'ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l'agricoltura, codice attivita' 46.75.01; Commercio all'ingrosso di prodotti chimici per l'industria, codice attivita' 46.75.02; Commercio all'ingrosso di gomma greggia, materie plastiche in forme primarie e semilavorati, codice attivita' 46.76.20;
e) Studio di settore VM84U (che sostituisce lo studio di settore UM84U) - Commercio all'ingrosso di altre apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e di altri componenti elettronici, codice attivita' 46.52.09; Commercio all'ingrosso di macchine utensili (incluse le relative parti intercambiabili), codice attivita' 46.62.00; Commercio all'ingrosso di macchine per le miniere, l'edilizia e l'ingegneria civile, codice attivita' 46.63.00; Commercio all'ingrosso di macchine per l'industria tessile, di macchine per cucire e per maglieria, codice attivita' 46.64.00; Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature di trasporto, codice attivita' 46.69.19; Commercio all'ingrosso di materiale elettrico per impianti di uso industriale, codice attivita' 46.69.20; Commercio all'ingrosso di apparecchiature per parrucchieri, palestre, solarium e centri estetici, codice attivita' 46.69.30; Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature di misurazione per uso non scientifico, codice attivita' 46.69.92; Commercio all'ingrosso di altre macchine ed attrezzature per l'industria, il commercio e la navigazione n.c.a., codice attivita' 46.69.99;
f) Studio di settore VM85U (che sostituisce lo studio di settore UM85U) - Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie), codice attivita' 47.26.00;
g) Studio di settore VM86U (che sostituisce lo studio di settore UM86U) - Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici, codice attivita' 47.99.20;
h) Studio di settore WM01U (che sostituisce lo studio di settore VM01U) - Supermercati, codice attivita' 47.11.20; Discount di alimentari, codice attivita' 47.11.30; Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari, codice attivita' 47.11.40; Commercio al dettaglio di frutta e verdura preparata e conservata, codice attivita' 47.21.02; Commercio al dettaglio di bevande, codice attivita' 47.25.00; Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari, codice attivita' 47.29.10; Commercio al dettaglio di caffe' torrefatto, codice attivita' 47.29.20; Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici, codice attivita' 47.29.30; Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati n.c.a., codice attivita' 47.29.90;
i) Studio di settore WM02U (che sostituisce lo studio di settore VM02U) - Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne, codice attivita' 47.22.00;
j) Studio di settore WM03A (che sostituisce lo studio di settore VM03A) - Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli, codice attivita' 47.81.01; Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici, codice attivita' 47.81.02; Commercio al dettaglio ambulante di carne, codice attivita' 47.81.03; Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande n.c.a., codice attivita' 47.81.09;
k) Studio di settore WM03B (che sostituisce lo studio di settore VM03B) - Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento, codice attivita' 47.82.01;
l) Studio di settore WM03C (che sostituisce lo studio di settore VM03C) - Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio, codice attivita' 47.89.02; Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso, codice attivita' 47.89.03; Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria, codice attivita' 47.89.04; Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico, codice attivita' 47.89.05; Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti n.c.a., codice attivita' 47.89.09;
m) Studio di settore WM03D (che sostituisce lo studio di settore VM03D) - Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie, codice attivita' 47.82.02;
n) Studio di settore WM04U (che sostituisce lo studio di settore VM04U) - Farmacie, codice attivita' 47.73.10;
o) Studio di settore WM05U (che sostituisce lo studio di settore VM05U) - Commercio al dettaglio di confezioni per adulti, codice attivita' 47.71.10; Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati, codice attivita' 47.71.20; Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie, codice attivita' 47.71.30; Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte, codice attivita' 47.71.50; Commercio al dettaglio di calzature e accessori, codice attivita' 47.72.10; Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio, codice attivita' 47.72.20;
p) Studio di settore WM07U (che sostituisce lo studio di settore VM07U) - Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria, codice attivita' 47.51.20;
q) Studio di settore WM15A (che sostituisce lo studio di settore VM15A) - Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria, codice attivita' 47.77.00; Riparazione di orologi e di gioielli, codice attivita' 95.25.00;
r) Studio di settore WM27A (che sostituisce lo studio di settore VM27A) - Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca, codice attivita' 47.21.01;
s) Studio di settore WM27B (che sostituisce lo studio di settore VM27B) - Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi, codice attivita' 47.23.00;
t) Studio di settore WM28U (che sostituisce lo studio di settore VM28U) - Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa, codice attivita' 47.51.10; Commercio al dettaglio di tappeti, codice attivita' 47.53.12;
u) Studio di settore WM40A (che sostituisce lo studio di settore VM40A) - Commercio al dettaglio di fiori e piante, codice attivita' 47.76.10.
2. Gli elementi necessari alla determinazione presuntiva dei ricavi relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono individuati sulla base della nota tecnica e metodologica, delle tabelle dei coefficienti nonche' della lista delle variabili per l'applicazione dello studio di cui agli allegati:
1, per lo studio di settore VM41U;
2, per lo studio di settore VM80U;
3, per lo studio di settore VM82U;
4, per lo studio di settore VM83U;
5, per lo studio di settore VM84U;
6, per lo studio di settore VM85U;
7, per lo studio di settore VM86U;
8, per lo studio di settore WM01U;
9, per lo studio di settore WM02U;
10, per lo studio di settore WM03A;
11, per lo studio di settore WM03B;
12, per lo studio di settore WM03C;
13, per lo studio di settore WM03D;
14, per lo studio di settore WM04U;
15, per lo studio di settore WM05U;
16, per lo studio di settore WM07U;
17, per lo studio di settore WM15A;
18, per lo studio di settore WM27A;
19, per lo studio di settore WM27B;
20, per lo studio di settore WM28U;
21, per lo studio di settore WM40A.
3. Il correttivo relativo agli apprendisti, applicabile agli studi di cui agli allegati da n. 1 a n. 21, e' individuato sulla base della nota tecnica e metodologica in allegato n. 22.
4. La neutralizzazione relativa agli aggi ed ai ricavi fissi, applicabile a tutti i suddetti studi ad eccezione degli studi di cui agli allegati n. 2, n. 6 e n. 8, e' individuata sulla base della nota tecnica e metodologica in allegato n. 23.
5. Gli elementi necessari per il calcolo del "ricavo minimo", relativi allo studio di settore di cui all'allegato n. 15, sono riportati in allegato n. 24.
6. Gli elementi necessari per il calcolo del "ricavo minimo", relativi agli studi di settore di cui agli allegati da n. 1 a 14 e da n. 16 a n. 21, sono riportati in allegato n. 25.
7. Il programma informatico, realizzato dall'Agenzia delle Entrate, di ausilio all'applicazione degli studi di settore segnala anche la coerenza agli specifici indicatori di coerenza economica e di normalita' economica.
8. Gli studi di settore si applicano ai contribuenti che svolgono in maniera prevalente le attivita' indicate nel comma 1, fermo restando il disposto del successivo articolo 2 e tenuto conto delle disposizioni di cui al decreto 11 febbraio 2008. In caso di esercizio di piu' attivita' d'impresa, per attivita' prevalente, con riferimento alla quale si applicano gli studi di settore, si intende quella da cui deriva, nel periodo d'imposta, la maggiore entita' dei ricavi.
9. Gli studi di settore approvati con il presente decreto si applicano, ai fini dell'accertamento, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185, gli studi possono essere integrati per tener conto dello stato di crisi economica e dei mercati.
 
VOLUME I
Allegato 1

NOTA TECNICA E METODOLOGICA

STUDIO DI SETTORE VM41U

COMMERCIO ALL'INGROSSO DI MACCHINE
E ATTREZZATURE PER UFFICIO

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2

NOTA TECNICA E METODOLOGICA

STUDIO DI SETTORE VM80U

COMMERCIO AL DETTAGLIO DI
CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 3

NOTA TECNICA E METODOLOGICA

STUDIO DI SETTORE VM82U

COMMERCIO ALL'INGROSSO DI METALLI

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 4

NOTA TECNICA E METODOLOGICA

STUDIO DI SETTORE VM83U

COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PRODOTTI CHIMICI

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 5

NOTA TECNICA E METODOLOGICA

STUDIO DI SETTORE VM84U

COMMERCIO ALL'INGROSSO DI MACCHINE UTENSILI

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 6

NOTA TECNICA E METODOLOGICA

STUDIO DI SETTORE VM85U

COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PRODOTTI DEL TABACCO

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 7

NOTA TECNICA E METODOLOGICA

STUDIO DI SETTORE VM86U

COMMERCIO EFFETTUATO PER MEZZO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 8

NOTA TECNICA E METODOLOGICA

STUDIO DI SETTORE WM01U

COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ALIMENTARI

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 9

NOTA TECNICA E METODOLOGICA

STUDIO DI SETTORE WM02U

COMMERCIO AL DETTAGLIO DI CARNI

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 10

NOTA TECNICA E METODOLOGICA

STUDIO DI SETTORE WM03A

COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE DI ALIMENTARI E BEVANDE

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 11

NOTA TECNICA E METODOLOGICA

STUDIO DI SETTORE WM03B

COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE DI TESSUTI,
ARTICOLI TESSILI PER LA CASA, ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 12

NOTA TECNICA E METODOLOGICA

STUDIO DI SETTORE WM03C

COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE DI MOBILI ED ALTRI ARTICOLI N.C.A.

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 13

NOTA TECNICA E METODOLOGICA

STUDIO DI SETTORE WM03D

COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE DI CALZATURE E PELLETTERIE

Parte di provvedimento in formato grafico

 
VOLUME II
Allegato 14

NOTA TECNICA E METODOLOGICA

STUDIO DI SETTORE WM04U

FARMACIE

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 15

NOTA TECNICA E METODOLOGICA

STUDIO DI SETTORE WM05U

COMMERCIO AL DETTAGLIO DI
ABBIGLIAMENTO, CALZATURE,
PELLETTERIE ED ACCESSORI

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 16

NOTA TECNICA E METODOLOGICA

STUDIO DI SETTORE WM07U

COMMERCIO AL DETTAGLIO DI FILATI
PER MAGLIERIA E DI MERCERIA

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 17

NOTA TECNICA E METODOLOGICA

STUDIO DI SETTORE WM15A

COMMERCIO AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI OROLOGI E GIOIELLI

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 18

NOTA TECNICA E METODOLOGICA

STUDIO DI SETTORE WM27A

COMMERCIO AL DETTAGLIO DI FRUTTA E VERDURA

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 19

NOTA TECNICA E METODOLOGICA

STUDIO DI SETTORE WM27B

COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PESCI, CROSTACEI E MOLLUSCHI

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 20

NOTA TECNICA E METODOLOGICA

STUDIO DI SETTORE WM28U

COMMERCIO AL DETTAGLIO DI TESSUTI, TAPPETI E BIANCHERIA PER LA CASA

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 21

NOTA TECNICA E METODOLOGICA

STUDIO DI SETTORE WM40A

COMMERCIO AL DETTAGLIO DI FIORI E PIANTE

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 22

NOTA TECNICA E METODOLOGICA

CORRETTIVO APPRENDISTI

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 23

NOTA TECNICA E METODOLOGICA

NEUTRALIZZAZIONE DEGLI AGGI O RICAVI FISSI

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 24

NOTA TECNICA E METODOLOGICA

ELEMENTI NECESSARI PER IL CALCOLO DEL "RICAVO MINIMO"
CON I MODELLI LINEARI MISTI

STUDI DI SETTORE DEL COMMERCIO

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 25

NOTA TECNICA E METODOLOGICA

ELEMENTI NECESSARI PER IL CALCOLO DEL "RICAVO MINIMO"
CON I MINIMI QUADRATI GENERALIZZATI

STUDI DI SETTORE DEL COMMERCIO

Parte di provvedimento in formato grafico

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Categorie di contribuenti alle quali non si applicano gli studi di
settore

1. Gli studi di settore approvati con il presente decreto non si applicano:
a) nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare superiore a euro 5.164.569;
b) nei confronti delle societa' cooperative, societa' consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
c) nei confronti delle societa' cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.
 
Art. 3
Variabili delle imprese

1. L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore approvati con il presente decreto e' stata effettuata sulla base delle informazioni contenute nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 18 giugno 2012, e successive modificazioni.
 
Art. 4
Determinazione del reddito imponibile

1. Sulla base degli studi di settore sono determinati presuntivamente i ricavi di cui all'articolo 85 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c), d), e) ed f), del comma 1 del medesimo articolo, del citato testo unico, nonche' dei ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso.
2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammontare dei ricavi di cui al comma 1 e' aumentato degli altri componenti positivi, compresi i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere c), d), e) ed f), del menzionato testo unico, nonche' i ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso, ed e' ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle variabili di cui all'articolo 3 del presente decreto devono essere considerati i componenti negativi inerenti l'esercizio dell'attivita' anche se non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi.
3. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base allo studio di settore, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell'articolo 93, commi da 1 a 4, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
 
Art. 5

Comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli
studi di settore

1. I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi.
2. I modelli di dichiarazione, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati sono resi disponibili in formato elettronico dall'Agenzia delle Entrate.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2013

Il Ministro: Saccomanni
 
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