Gazzetta n. 304 del 30 dicembre 2013 (vai al sommario)
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
DELIBERA 18 dicembre 2013
Disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela da parte dei promotori finanziari, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche. (Delibera n. 18731).


LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Vista la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo;
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2005, e in particolare gli articoli 21 e 22;
Vista la direttiva 2006/70/CE della Commissione del 1° agosto 2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche;
Visto il combinato disposto dell'art. 10, comma 1, e dell'art. 11, comma 3, lettera a), del citato decreto legislativo n. 231 del 2007, in forza del quale tra i soggetti destinatari degli obblighi da esso previsti rientrano i promotori finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 31 del citato decreto legislativo n. 58 del 1998;
Visto l'art. 31, comma 2, del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, a mente del quale e' promotore finanziario la persona fisica che, in qualita' di agente collegato ai sensi della direttiva 2004/39/CE, esercita professionalmente l'offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario, esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto;
Visto, in particolare, l'art. 7, comma 2, del citato decreto legislativo n. 231 del 2007, a norma del quale, nel rispetto delle finalita' e nell'ambito dei poteri regolamentari previsti dai rispettivi ordinamenti di settore, le Autorita' di vigilanza, d'intesa tra di loro, emanano disposizioni circa le modalita' di adempimento degli obblighi di adeguata verifica del cliente;
Visti i poteri regolamentari e di vigilanza, informativa, ispettiva, cautelare e sanzionatoria, nei confronti dei promotori finanziari attributi alla Consob, in particolare, dagli articoli 31, 32, 55, 190 e 196 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
Visto, in particolare, l'art. 104, comma 1, del Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari, adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche, il quale stabilisce che "I promotori svolgono i compiti ed assolvono gli obblighi loro demandati ai sensi delle disposizioni disciplinanti l'attivita' dei soggetti abilitati, sulla base e nei limiti dell'incarico loro conferito";
Visto il Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, adottato dalla Banca d'Italia il 3 aprile 2013;
Vista, in particolare, la Parte quinta, Sezione II, Nota 14, del citato Provvedimento adottato dalla Banca d'Italia il 3 aprile 2013, ove e' stabilito che, ai fini delle disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela ivi dettate, i promotori finanziari sono equiparati ai dipendenti degli intermediari per i quali prestano la propria attivita';
Vista, altresi', la Parte prima, Sezione I, quinto capoverso, del suddetto Provvedimento della Banca d'Italia del 3 aprile 2013, laddove e' prescritto che "I sistemi valutativi e i processi decisionali adottati [dagli intermediari] devono assicurare coerenza di comportamento all'interno dell'intera struttura aziendale e la tracciabilita' delle verifiche svolte e delle valutazioni effettuate, anche al fine di dimostrare alle autorita' competenti che le specifiche misure assunte sono adeguate rispetto ai rischi rilevati in concreto";
Ritenuto necessario assicurare che l'osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela abbia luogo in modo uniforme e coerente, da parte di tutti i soggetti che prestano la propria attivita' per gli intermediari, ivi compresi i promotori finanziari che esercitano professionalmente l'offerta fuori sede come dipendenti ovvero come agenti o mandatari degli intermediari medesimi;
Ritenuto, pertanto, necessario che i promotori finanziari, ai fini della coerente osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela, si conformino pienamente alle misure, alle modalita' ed alle procedure interne previste in tema di adeguata verifica della clientela dagli intermediari, per i quali prestano la propria attivita' e della cui organizzazione devono, quindi, essere considerati parte integrante;
Considerate le osservazioni formulate dai soggetti e dagli organismi in risposta al documento di consultazione pubblicato il 15 luglio 2013;
D'intesa con la Banca d'Italia e l'Ivass;

Delibera:

I. I promotori finanziari assolvono gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche, e dalle relative disposizioni attuative, osservando le misure, le modalita' e le procedure interne previste, per il proprio personale, dall'intermediario per il quale prestano la propria attivita'.
II. La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino della Consob ed entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Roma, 18 dicembre 2013

Il Presidente: Vegas
 
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