Gazzetta n. 300 del 23 dicembre 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 18 ottobre 2013
Agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati alla riconversione produttiva dell'area del distretto del mobile imbottito della Basilicata e alla riqualificazione del sistema produttivo locale.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 novembre 2009, n. 278, concernente l'istituzione di un regime di aiuto in favore di investimenti produttivi ai sensi dell'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riguardanti le aree tecnologiche individuate dal comma 842 del medesimo articolo e per interventi ad esse connessi e collegati;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'8 luglio 2010, n. 157, recante modifiche e integrazioni al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009;
Visto il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 214 del 9 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;
Visto l'art. 1, commi 462 e 463, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazione e integrazioni, che definisce l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia quale ente strumentale dell'Amministrazione centrale;
Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale 2007-2013 approvata dalla Commissione europea il 6 luglio 2010 (N 117/2010), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 215 del 18 agosto 2010;
Visto l'Accordo di programma sottoscritto in data 8 febbraio 2013 tra il Ministero dello sviluppo economico, la Regione Puglia, la Regione Basilicata e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia per la reindustrializzazione e la riqualificazione economica e produttiva del territorio murgiano interessato dalla crisi del mobile imbottito;
Visto il Piano attuativo complessivo dell'intervento pubblico previsto dal predetto Accordo di programma, che individua, tra l'altro, gli interventi di competenza del Ministero dello sviluppo economico;
Vista la delibera CIPE n. 120 del 30 giugno 1999, che ha destinato le risorse, pari a euro 109.563.593,92, non utilizzate nell'ambito del programma di reindustrializzazione dell'Accordo di programma Val Basento, al finanziamento dell'Intesa istituzionale di programma da stipularsi tra lo Stato e la Regione Basilicata;
Vista la delibera CIPE n. 88 del 3 agosto 2012 di programmazione delle risorse residue del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 relative alla Regione Basilicata, pari a 412,46 milioni di euro;
Considerato che la Regione Basilicata ha previsto, nell'ambito del Piano attuativo sopra indicato, di destinare risorse proprie, pari a euro 21.000.000,00, al finanziamento di un intervento volto alla promozione di investimenti produttivi in base al regime di aiuto istituito con il citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009;
Ritenuto, pertanto, necessario definire, ai sensi del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009 e successive modifiche e integrazioni, le condizioni e le modalita' per l'attivazione di interventi in favore di investimenti finalizzati alla riconversione e alla riqualificazione del sistema produttivo dell'area del «Distretto del mobile imbottito» della Basilicata;

Decreta:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
b) «Soggetto gestore»: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia;
c) «Accordo di programma»: l'Accordo di programma sottoscritto in data 8 febbraio 2013 tra il Ministero dello sviluppo economico, la Regione Puglia, la Regione Basilicata e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia per la reindustrializzazione e la riqualificazione economica e produttiva del territorio murgiano interessato dalla crisi del mobile imbottito;
d) «Area del Distretto»: i territori dei comuni di Ferrandina (MT), Matera, Montescaglioso (MT), Pisticci (MT), come individuati nell'ambito dell'Accordo di programma;
e) «Imprese del Distretto»: le imprese con almeno un'unita' produttiva nell'Area del Distretto e che, in alternativa:
1) svolgano come attivita' economica prevalente l'attivita' economica di cui alla divisione 16 «Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio» o della divisione 31 «Fabbricazione di mobili» della sezione C «Attivita' manifatturiere» della classificazione delle attivita' economiche Ateco 2007;
2) producano componenti, lavorati e/o semilavorati per le imprese la cui attivita' e' classificata nei codici della classificazione Ateco 2007 di cui al punto 1) ed abbiano con le stesse realizzato, negli esercizi 2011 e 2012, almeno il 70 per cento del loro fatturato;
f) «unita' produttiva»: una struttura produttiva, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su piu' immobili e/o impianti, anche fisicamente separati ma collegati funzionalmente;
g) «Regolamento GBER»: il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 214 del 9 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) e successive modifiche e integrazioni.
 
Allegato 1

Allegato n. 1
(articolo 5, commi 1 e 2)
1. Condizioni di ammissibilita' alle agevolazioni per i programmi
riferiti alle attivita' di produzione e distribuzione di energia
elettrica e di calore
I programmi di investimento ammissibili devono riguardare la produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore, di cui alle classi 35.1 e 35.3 della classificazione delle attivita' economiche Ateco 2007, limitatamente agli impianti che concorrono all'incremento dell'efficienza energetica e al risparmio energetico, con potenza non superiore a 50 MW elettrici.
A tal fine:
a) per impianti che concorrono all'incremento dell'efficienza energetica e al risparmio energetico si intendono: quelli di cogenerazione, quelli che utilizzano calore di risulta, fumi di scarico ed altre forme di energia recuperabile in processi e in impianti e quelli che utilizzano fonti fossili prodotte esclusivamente da giacimenti minori isolati;
b) gli impianti di cogenerazione sono quelli definiti dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e rispondenti ai valori limite concernenti l'Indice di Risparmio di Energia (IRE) e il Limite Termico (LT) stabiliti dall'Autorita' medesima. Detti impianti devono obbligatoriamente dotarsi, nell'ambito del programma da agevolare, della strumentazione necessaria per la rilevazione degli elementi utili a verificare il rispetto dei citati valori limite. Il mancato raggiungimento di tali valori, ridotti del 5% in ciascuno degli anni del periodo previsto dall'articolo 7, comma 6 del presente decreto, o l'assenza della strumentazione di rilevazione, riscontrata nel detto periodo, comporta la revoca delle agevolazioni, commisurata al periodo di mancato rispetto delle dette condizioni;
c) tra le spese ammissibili sono comprese anche quelle relative agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica, del vapore e dell'acqua calda, purche' gli stessi siano di proprieta' dell'impresa produttrice, siano realizzati su terreni di cui l'impresa stessa abbia piena disponibilita', per la parte necessaria a raggiungere l'utente della fornitura e/o del servizio e, comunque, non oltre il territorio comunale nel quale e' ubicato l'impianto di produzione oggetto del programma da agevolare. 2. Elenco delle attivita' di servizi ammissibili N.B.: le singole attivita' ammissibili fanno riferimento, al fine di
una loro corretta e puntuale individuazione, ai codici della
Classificazione delle attivita' economiche Ateco 2007, alla quale,
pertanto, si rimanda per ogni ulteriore approfondimento.
52 - Magazzinaggio e attivita' di supporto ai trasporti, con esclusione dei mezzi di trasporto.
61 - Telecomunicazioni, ivi inclusa la ricezione, registrazione, amplificazione, diffusione, elaborazione, trattamento e trasmissione di segnali e dati da e per lo spazio e la trasmissione di spettacoli e/o programmi radiotelevisivi da parte di soggetti diversi da quelli titolari di concessione per la radiodiffusione sonora e/o televisiva in ambito nazionale di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 233 e successive modifiche e integrazioni.
Informatica e attivita' connesse, limitatamente a:
a) produzione di software, consulenza informatica e attivita' connesse (rif. 62.0), ivi inclusi i servizi connessi alla realizzazione di sistemi tecnologici avanzati per la produzione e/o diffusione di servizi telematici e quelli di supporto alla ricerca e all'innovazione tecnologica in campo informatico e telematico;
b) elaborazione dei dati, hosting e attivita' connesse, portali web (rif. 63.1);
c) edizione di software (rif. 58.2);
d) pubblicazione di elenchi e mailing list (rif. 58.12);
e) riparazione e manutenzione di altre macchine di impiego generale (rif. 33.12.5);
f) riparazione e manutenzione di computer e periferiche (rif. 95.11.0);
g) attivita' dei disegnatori grafici di pagine web (rif. 74.10.21).
72 - Ricerca scientifica e sviluppo, ivi inclusi i servizi di assistenza alla ricerca e all'introduzione/adattamento di nuove tecnologie e nuovi processi produttivi e di controllo, i servizi di consulenza per le problematiche della ricerca e sviluppo e quelli di supporto alla ricerca e all'innovazione tecnologica in campo informatico e telematico.
Attivita' professionali, scientifiche e tecniche, limitatamente a:
a) ricerche di mercato (rif. 73.20), ivi inclusi i servizi connessi alle problematiche del marketing e della penetrazione commerciale e dell'import-export;
b) attivita' di consulenza gestionale (rif. 70.2), ivi inclusa la consulenza relativa alle problematiche della gestione, gli studi e le pianificazioni, l'organizzazione amministrativo-contabile, l'assistenza ad acquisti ed appalti, le problematiche della logistica e della distribuzione e le problematiche dell'ufficio, con esclusione dell'attivita' degli amministratori di societa' ed enti;
c) attivita' degli studi di architettura, ingegneria ed altri studi tecnici (rif. 71.1), ivi compresi i servizi di manutenzione e sicurezza impiantistica, i servizi connessi alla realizzazione e gestione di sistemi tecnologici avanzati per il risparmio energetico e per la tutela ambientale in relazione alle attivita' produttive, i servizi per l'introduzione di nuovi vettori energetici, i servizi connessi alle problematiche dell'energia, ambientali e della sicurezza sul lavoro, i servizi di trasferimento tecnologico connessi alla produzione ed alla lavorazione e trattamento di materiali, anche residuali, con tecniche avanzate;
d) consulenza in materia di sicurezza (rif. 74.90.2);
e) attivita' dei disegnatori tecnici (rif. 74.10.3);
f) collaudi e analisi tecniche (rif. 71.20), ivi compresi i servizi connessi alle problematiche riguardanti la qualita' e relativa certificazione nell'impresa;
g) laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa (rif. 74.20.2) e attivita' di aerofotografia (rif. 74.20.12);
h) attivita' di imballaggio e confezionamento (rif. 82.92);
i) design e styling relativo a tessili, abbigliamento, calzature, gioielleria, mobili e altri beni personali o per la casa (rif. 74.10.1 e 74.10.9);
l) attivita' dei call center (rif. 82.20).
Fornitura di acqua; reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento, limitatamente a:
a) raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti (rif. 38.1 e 38.2), limitatamente a quelli di origine industriale e commerciale;
b) raccolta e depurazione delle acque di scarico (rif. 37.00.0), limitatamente alla diluizione, filtraggio, sedimentazione, decantazione con mezzi chimici, trattamento con fanghi attivati e altri processi finalizzati alla depurazione delle acque reflue di origine industriale. 3. Attivita' non ammissibili per divieti e limitazioni derivanti
dalle vigenti disposizioni comunitarie
Siderurgia: tutte le attivita' connesse alla produzione di almeno uno dei seguenti prodotti:
a) ghisa grezza e ferro-leghe: ghisa per la produzione dell'acciaio, ghisa per fonderia e altre ghise grezze, ghisa manganesifera e ferro-manganese carburato, escluse altre ferro-leghe;
b) prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura di prodotti semilavorati: blumi, billette e bramme; bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, ad eccezione della produzione di acciaio liquido per colatura per fonderie di piccole e medie dimensioni;
c) prodotti finiti a caldo di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm. e piu', palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi), lamiere laminate a caldo (rivestite o meno), piastre e lamiere di spessore di 3 mm. e piu', larghi piatti di 150 mm. e piu', ad eccezione di fili e prodotti fabbricati con fili metallici, barre lucide e ghisa;
d) prodotti finiti a freddo: banda stagnata, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, in rotoli e in fogli;
e) tubi: tutti i tubi senza saldatura e i tubi saldati in acciaio di un diametro superiore a 406,4 mm.
Cantieristica navale: cosi' come contemplata nella comunicazione della Commissione concernente la proroga della disciplina degli aiuti di Stato al settore della costruzione navale, 2006/C 260/03 pubblicata nella G.U.U.E C260 del 28 ottobre 2006.
Industria carboniera: cosi' come individuata nel regolamento CE n. 1407/2002, concernente gli aiuti di Stato all'industria carboniera, pubblicato nella G.U.C.E. L205 del 2 agosto 2002.
Fibre sintetiche: attivita' relative a:
a) estrusione/testurizzazione di tutti i tipi generici di fibre e filati poliesteri, poliammidici, acrilici o polipropilenici, a prescindere dal loro impiego finale;
b) polimerizzazione (compresa la policondensazione) laddove questa sia integrata con l'estrusione sotto il profilo degli impianti utilizzati;
c) qualsiasi processo ausiliario, connesso all'installazione contemporanea di capacita' di estrusione/testurizzazione da parte del potenziale beneficiario o di un'altra societa' del gruppo cui esso appartiene, il quale nell'ambito della specifica attivita' economica in questione risulti di norma integrato a tali capacita' sotto il profilo degli impianti utilizzati. 4. Precisazioni sulle attivita' di trasformazione e
commercializzazione di prodotti agricoli
Nell'ambito delle attivita' di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli sono escluse le attivita' di fabbricazione e commercializzazione dei prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio, relativo alla protezione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della commercializzazione.
Ai fini del presente decreto:
a) per "prodotti agricoli" si intendono:
1) i prodotti elencati nell'allegato I del Trattato, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
2) i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504 (sugheri);
3) i prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87;
b) per "prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari" si intendono i prodotti che potrebbero essere confusi con il latte o i prodotti lattiero-caseari ma la cui composizione differisce da questi ultimi in quanto contengono grassi o proteine d'origine non casearia con o senza proteine derivate dal latte ["prodotti diversi dai prodotti lattiero-caseari" di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87];
c) per "trasformazione di prodotti agricoli" si intende qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo, in cui il prodotto ottenuto in seguito a tale trattamento resta pur sempre un prodotto agricolo, ad eccezione delle attivita' agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
d) per "commercializzazione di un prodotto agricolo" si intende la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attivita' che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali e' considerata commercializzazione se avviene in locali separati riservati a tale scopo.
 
Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Ambito di applicazione e risorse disponibili

1. Al fine di promuovere il riposizionamento competitivo del sistema produttivo dell'Area del Distretto, il presente decreto istituisce, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009 e successive modificazioni ed integrazioni, un regime di aiuto in favore di programmi di investimento finalizzati alla riconversione produttiva dell'Area del Distretto e/o alla riqualificazione del sistema produttivo locale.
2. Le risorse disponibili per l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto sono pari a euro 21.000.000,00, comprensive degli oneri relativi alla gestione degli incentivi.
 
Art. 3
Soggetto gestore

1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande, la concessione e l'erogazione delle agevolazioni e dei servizi connessi, l'esecuzione di monitoraggi, di ispezioni e controlli di cui al presente decreto sono affidati al Soggetto gestore.
2. Con apposita convenzione tra Ministero e Soggetto gestore, da stipularsi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, sono regolati i reciproci rapporti e le modalita' di trasferimento al Soggetto gestore delle risorse finanziarie disponibili di cui all'art. 2 e definiti gli oneri necessari per lo svolgimento delle attivita'.
 
Art. 4
Soggetti beneficiari

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le societa' di capitale di piccola, media o grande dimensione che, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere regolarmente costituite in forma societaria ed iscritte nel Registro delle imprese;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
c) trovarsi in regime di contabilita' ordinaria;
d) non rientrare tra le societa' che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
e) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;
f) non essere state destinatarie, nei 3 anni precedenti la data di presentazione della domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
g) aver restituito agevolazioni godute per le quali e' stato disposto dal Ministero un ordine di recupero;
h) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficolta' cosi' come individuata nel Regolamento GBER.
2. Relativamente ai programmi di investimento di cui all'art. 5, comma 3, lettera b), i soggetti proponenti devono essere Imprese del Distretto con almeno un'unita' produttiva attiva, nell'Area del Distretto, alla data di pubblicazione del presente decreto.
3. Possono, altresi', presentare domanda di agevolazione le Societa' consortili di cui all'art. 2615-ter del codice civile; le domande in forma congiunta possono essere presentate esclusivamente con il ricorso allo strumento del «contratto di rete», di cui all'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, a condizione che:
a) sia individuato il soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento, da parte dei medesimi, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero;
b) le societa' partecipanti, proponenti i progetti di investimento, risultino in possesso dei requisiti di cui al comma 1.
4. Le imprese ammissibili alle agevolazioni sono classificate di piccola, media o grande dimensione sulla base dei criteri indicati nell'allegato 1 al Regolamento GBER e nel decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005.
 
Art. 5
Programmi ammissibili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal presente decreto i programmi finalizzati al raggiungimento di specifici obiettivi di innovazione, miglioramento competitivo e tutela ambientale riguardanti una delle seguenti attivita':
a) sezione C della classificazione delle attivita' economiche Ateco 2007;
b) produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore di cui alla sezione D della predetta classificazione Ateco, nei limiti indicati nell'allegato n. 1;
c) attivita' di servizi elencate nell'allegato n. 1.
2. Con riferimento alle attivita' di cui al comma 1, lettera a), in conformita' ai divieti e alle limitazioni derivanti da disposizioni comunitarie, non sono ammissibili alle agevolazioni i programmi d'investimento riguardanti le attivita' economiche relative ai settori della siderurgia, della cantieristica navale, dell'industria carboniera e delle fibre sintetiche, come individuate nell'allegato n. 1. Per quanto riguarda il settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, ulteriori precisazioni sono contenute nel medesimo allegato n. 1.
3. Sono ammissibili i programmi di investimento che prevedono:
a) la realizzazione di nuove unita' produttive o l'ampliamento delle unita' produttive esistenti, in grado di favorire la riconversione produttiva dell'Area del Distretto in settori alternativi alla filiera del mobile imbottito mediante l'adozione di soluzioni tecniche, organizzative e/o produttive innovative rispetto al mercato di riferimento;
b) l'ampliamento e/o la riqualificazione, tramite diversificazione della produzione in nuovi prodotti aggiuntivi o cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo, di unita' produttive di Imprese del Distretto che soddisfino una delle seguenti condizioni, ovvero, nel caso di domande in forma congiunta presentate con il ricorso al contratto di rete, che tutte le societa' aderenti soddisfino almeno una delle seguenti condizioni:
1) essere titolare o detenere in licenza d'uso almeno un brevetto per invenzione che abbia ottenuto l'emanazione da parte dell'Ufficio europeo dei brevetti - EPO del «rapporto di ricerca» con esito non negativo, ovvero un disegno o un modello registrato avente validita' in Italia. A tal fine sono considerati solo i brevetti per invenzione la cui domanda di registrazione e' stata presentata nei 3 anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni e i disegni e modelli che sono stati registrati nel medesimo periodo, esclusivamente nel caso in cui tali titoli di proprieta' industriale siano attinenti all'ambito tecnologico del programma;
2) avere almeno uno degli ultimi tre bilanci regolarmente chiusi e approvati alla data di presentazione della domanda di agevolazioni che evidenzi spese di ricerca e sviluppo almeno pari al 2 per cento del valore della produzione;
3) essere risultata assegnataria, nei 3 anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni, di risorse finanziarie pubbliche per progetti di ricerca e sviluppo ovvero aver richiesto agevolazioni sulla base di norme comunitarie, statali e regionali per programmi di ricerca e sviluppo valutati positivamente dall'amministrazione competente, indipendentemente dalla loro effettiva agevolazione;
4) avere impiegato, negli esercizi 2011 e 2012, come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al 10 per cento della forza lavoro complessiva, personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'universita' italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, per almeno 3 anni, attivita' di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero;
c) la realizzazione di nuove unita' produttive o l'ampliamento di unita' produttive esistenti che eroghino servizi specialistici volti a favorire la competitivita' delle Imprese del Distretto.
4. Ciascuna domanda di agevolazione deve essere correlata a un solo programma di investimenti. Uno stesso programma non puo' essere suddiviso in piu' domande di agevolazione.
5. Ciascun programma deve essere da solo sufficiente a conseguire gli obiettivi previsti e riguardare un'unica unita' produttiva ubicata nell'Area del Distretto. Nel caso di contratto di rete i singoli programmi debbono risultare strettamente connessi e funzionali al miglioramento della competitivita' delle imprese aderenti.
6. Sono ammessi alle agevolazioni i programmi il cui importo complessivo non sia inferiore a euro 1.500.000,00 e non sia superiore a euro 5.000.000,00. Il limite minimo dei programmi di investimento, esclusivamente per le attivita' di servizi di cui al comma 1, lettera c), non deve essere inferiore a euro 800.000,00.
7. I programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni di cui all'art. 8. Per avvio del programma si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile. Pertanto, non sono ammissibili i programmi i cui titoli di spesa, ivi compresi quelli relativi ad acconti, abbiano data antecedente a quella di presentazione della domanda di agevolazioni, anche se non rendicontati. Non sono considerate, ai fini dell'individuazione della data di avvio del programma, le spese riguardanti studi preliminari di fattibilita'. Non sono ammissibili alle agevolazioni i programmi costituiti da investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature.
8. I programmi devono essere realizzati entro 24 mesi dalla data di stipula del contratto di contributo in conto impianti e del contratto di finanziamento agevolato di cui all'art. 10, comma 4, e comunque non oltre il 30 giugno 2016. La data di chiusura del programma coincide con quella relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile. Entro 30 giorni da tale data il soggetto beneficiario deve dare comunicazione al Soggetto gestore della chiusura del programma degli investimenti. Qualora alla scadenza del termine per l'ultimazione del programma gli investimenti previsti siano stati realizzati solo in parte, le agevolazioni sono calcolate con riferimento ai soli titoli di spesa ammissibili la cui data e' compresa nel termine stesso e che siano stati pagati entro 90 giorni dalla scadenza di tale termine. Cio', comunque, a condizione che le spese effettivamente sostenute configurino, a giudizio del Soggetto gestore, un programma organico e funzionale rispetto alle finalita' poste a base del giudizio favorevole espresso in sede istruttoria. In caso contrario, si procede alla revoca del provvedimento di concessione per l'intero importo delle agevolazioni attribuite. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, il Soggetto gestore puo' disporre una proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 mesi.
9. I soggetti beneficiari si impegnano, nell'ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, a procedere, previa verifica della sussistenza dei requisiti professionali, prioritariamente alla assunzione del personale espulso dalla filiera produttiva del mobile imbottito dell'Area del Distretto.
 
Art. 6
Spese ammissibili

1. Le spese ammissibili debbono riferirsi all'acquisto e alla realizzazione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura necessaria alle finalita' del programma oggetto della richiesta di agevolazioni.
2. Il Ministero, con propria successiva circolare, provvede a fornire le specifiche indicazioni inerenti alla tipologia delle spese ammissibili e ai limiti di ammissibilita' delle stesse.
 
Art. 7
Forma e intensita' delle agevolazioni

1. Le agevolazioni sono concesse nella forma di finanziamento agevolato e di contributo in conto impianti alle condizioni ed entro i limiti delle intensita' massime di aiuto previste dalla disciplina comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato. Le suddette intensita' massime sono espresse in equivalente sovvenzione lordo che rappresenta il valore attualizzato dell'aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato delle spese ammissibili.
2. Il finanziamento agevolato, che deve essere assistito, limitatamente alla linea capitale, da idonee garanzie ipotecarie e/o bancarie, e' concesso, nella misura del 30 per cento degli investimenti ammissibili; ha una durata massima di 10 anni oltre un periodo di preammortamento della durata massima di 2 anni, commisurato alla durata del programma. Il tasso agevolato di finanziamento e' pari al 20 per cento del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione europea e pubblicato sul sito http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates .html. In ogni caso il tasso agevolato non potra' essere inferiore a 0,5 per cento. Il rimborso del finanziamento agevolato avviene secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze. L'agevolazione derivante dal finanziamento agevolato e' pari alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni e quelli da corrispondere al predetto tasso agevolato.
3. Ad integrazione del finanziamento agevolato di cui al comma 2, fermo restando quanto stabilito al comma 6, e' riconosciuto un contributo in conto impianti fino all'importo massimo di aiuto concedibile e comunque in misura non superiore al 45 per cento degli investimenti ammissibili. Ai fini del calcolo delle agevolazioni, le spese ammissibili e le agevolazioni erogabili in piu' rate sono attualizzate al momento della concessione. Il soggetto richiedente indica, pertanto, nella domanda di agevolazioni le spese relative agli investimenti da realizzare e la suddivisione delle stesse per anno solare. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e' il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione di cui al comma 2.
4. I soggetti proponenti possono richiedere la concessione delle agevolazioni nella sola forma del contributo in conto impianti nel limite dell'intensita' massima di aiuto prevista dalla disciplina comunitaria vigente.
5. L'ammontare delle agevolazioni calcolato in via provvisoria e' rideterminato a conclusione del programma di investimenti in sede di erogazione del saldo delle agevolazioni, sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute e della verifica relativa al rispetto delle intensita' massime di aiuto previste dalla disciplina comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato. L'ammontare del finanziamento agevolato e quello del contributo cosi' definitivamente determinati non possono in alcun modo essere superiori a quelli individuati in via provvisoria.
6. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono obbligati a garantire la copertura finanziaria del programma di investimento, apportando un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari almeno al 25 per cento del totale delle spese ammissibili e sono tenuti all'obbligo del mantenimento dei beni agevolati per almeno 5 anni, ovvero 3 anni nel caso di piccole e medie imprese, dalla data di ultimazione del programma.
 
Art. 8
Procedura di accesso

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a «graduatoria», secondo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il Ministero, con la circolare di cui all'art. 6, comma 2, provvede a fornire specifiche indicazioni inerenti alle modalita' di accesso alle agevolazioni di cui al presente decreto e ai termini di presentazione della domanda di agevolazioni. Almeno 30 giorni prima del termine iniziale il Soggetto gestore rende disponibili in un'apposita sezione del sito http://www.invitalia.it gli schemi e tutte le informazioni necessarie alla presentazione delle domande da parte delle imprese proponenti.
 
Art. 9
Istruttoria dei programmi

1. Il Soggetto gestore, alla scadenza del termine di presentazione delle domande di agevolazioni, procede a verificare il rispetto delle modalita' e delle condizioni stabilite per l'accesso alle agevolazioni, nonche' la completezza e la regolarita' della documentazione ricevuta. La domanda non considerata valida e' respinta dal Soggetto gestore con una specifica nota al soggetto richiedente ai sensi di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
2. Accertata la regolarita' e la completezza della domanda di agevolazioni, il Soggetto gestore procede alla preliminare verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 4 da parte dei soggetti proponenti e della rispondenza ai criteri di ammissibilita' di cui all'art. 5 dei programmi di investimento presentati. Nel caso di insussistenza delle condizioni di accesso alle agevolazioni, il Soggetto gestore comunica al soggetto richiedente l'esito negativo del procedimento ai sensi di quanto previsto dalla citata legge n. 241 del 1990 e successive modifiche e integrazioni.
3. Le domande di agevolazioni che abbiano superato le verifiche di cui ai commi 1 e 2 sono oggetto di una attivita' di selezione mediante l'applicazione dei criteri di valutazione indicati nell'allegato n. 2, nel quale sono riportati i parametri in cui e' articolato ciascun criterio e i punteggi assegnabili ai programmi di investimento, nonche' la soglia minima per l'accesso alla fase di valutazione di merito. Il punteggio che ogni programma consegue e' ottenuto sommando i punteggi attribuiti per ciascun parametro.
4. L'attivita' di selezione termina con la predisposizione di una proposta di graduatoria dei programmi di investimento da avviare alla fase di valutazione di merito secondo l'ordine decrescente del punteggio determinato applicando i criteri e i rispettivi parametri di cui al comma 3.
5. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto i programmi di investimento che conseguono un punteggio pari o superiore a 50. L'avvio alla fase di valutazione di merito e' disposto sulla base della posizione assunta dai programmi ammissibili nella graduatoria di cui al comma 4, seguendo l'ordine decrescente, dalla prima fino all'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. I programmi ammissibili ma non valutati per indisponibilita' delle risorse finanziarie possono essere avviati alla fase di valutazione di merito qualora si liberino risorse precedentemente destinate a programmi aventi posizione piu' alta nella graduatoria.
6. Qualora piu' programmi di investimento abbiano conseguito lo stesso punteggio, e' data priorita' al programma di investimento che prevede il piu' alto livello occupazionale.
7. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di agevolazioni il Soggetto gestore provvede a trasmettere la proposta di graduatoria al Comitato di coordinamento per l'attuazione dell'Accordo di programma nella sua forma ristretta costituita dai rappresentanti di Ministero e Regione Basilicata, nel seguito «Comitato di coordinamento».
8. Il Comitato di coordinamento, entro 15 giorni dalla trasmissione da parte del Soggetto gestore della proposta di graduatoria di cui al comma 4, provvede ad approvare la stessa. Il Soggetto gestore, successivamente all'approvazione da parte del Comitato di coordinamento, pubblica la graduatoria sul sito http://www.invitalia.it. Con la pubblicazione si considera effettuata la comunicazione ai soggetti interessati circa l'esito del procedimento.
9. Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, il Soggetto gestore invia una comunicazione, mediante posta elettronica certificata (PEC), ai soggetti proponenti dei programmi avviati alla fase di valutazione di merito ai sensi del comma 5, invitandoli a fornire la documentazione necessaria per detta valutazione, definita nella circolare del Ministero di cui all'art. 6, comma 2.
10. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 9, i soggetti interessati devono inviare la documentazione richiesta secondo le modalita' e gli schemi definiti dal Ministero con la circolare di cui all'art. 6, comma 2, e resi disponibili dal Soggetto gestore in un'apposita sezione del sito http://www.invitalia.it.
11. La documentazione di cui al comma 10 e' oggetto, nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del Soggetto gestore, di una valutazione di merito, comprendente un colloquio con i soggetti proponenti finalizzato ad approfondire tutti gli aspetti del progetto imprenditoriale, basata sui seguenti criteri di valutazione:
a) credibilita' del soggetto proponente in termini di adeguatezza e coerenza del profilo dei soci e/o del management aziendale, per grado di istruzione e/o pregressa esperienza lavorativa, rispetto al progetto imprenditoriale;
b) ammissibilita' degli investimenti in termini di pertinenza rispetto al progetto imprenditoriale e loro coerenza con le finalita' del progetto;
c) potenzialita' del mercato di riferimento, del posizionamento strategico del relativo business, delle strategie di marketing;
d) fattibilita' e sostenibilita' economica e finanziaria del progetto imprenditoriale.
12. Sono oggetto di valutazione i seguenti ulteriori aspetti:
a) con riferimento alla tipologia di programma di investimento di cui all'art. 5, comma 3, lettera a), e' valutata la capacita' del progetto di favorire la riconversione produttiva dell'Area del Distretto in settori alternativi alla filiera del mobile imbottito mediante l'introduzione di nuove soluzioni organizzative e produttive nel mercato di riferimento;
b) con riferimento alla tipologia di programma di investimento di cui all'art. 5, comma 3, lettera b), e' valutata la capacita' del progetto di introdurre innovazioni di processo e/o di prodotto/servizio nel mercato di riferimento o in nuovi mercati;
c) con riferimento alla tipologia di programma di investimento di cui all'art. 5, comma 3, lettera c), e' valutata la capacita' del progetto di supportare processi di riorganizzazione, di incrementare l'efficienza dei processi produttivi, lo sviluppo commerciale e la capacita' innovativa delle Imprese del Distretto.
13. Con riferimento alle imprese di grandi dimensioni, sulla base della documentazione di cui al comma 10, il Soggetto gestore verifica che il programma degli investimenti generi un effetto incentivante, ovvero che si realizzi almeno una delle seguenti condizioni:
a) incremento rilevante, per effetto delle agevolazioni, delle dimensioni del programma;
b) estensione rilevante, per effetto delle agevolazioni, della portata del programma;
c) incremento rilevante, per effetto delle agevolazioni, dell'importo totale speso dal beneficiario per il programma;
d) riduzione significativa dei tempi di realizzazione del programma oggetto delle agevolazioni;
e) mancata realizzazione del programma proposto in assenza di agevolazioni.
 
Art. 10
Concessione delle agevolazioni

1. All'esito del procedimento istruttorio di cui all'art. 9, il Soggetto gestore adotta il provvedimento di concessione delle agevolazioni.
2. Il provvedimento di concessione delle agevolazioni individua il soggetto beneficiario e le caratteristiche del progetto finanziato, indica le spese ammissibili, le spese ritenute non ammissibili, la forma e l'ammontare delle agevolazioni concedibili, regola i tempi e le modalita' per l'attuazione dell'iniziativa, stabilisce gli obblighi del soggetto beneficiario e i motivi di revoca.
3. Il Soggetto gestore trasmette al soggetto beneficiario il provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 unitamente all'elenco della documentazione necessaria per la sottoscrizione del contratto di contributo in conto impianti e del contratto di finanziamento agevolato, se previsto; tale documentazione deve essere trasmessa al Soggetto gestore entro 30 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di concessione delle agevolazioni.
4. Il Soggetto gestore, entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 3, provvede a sottoscrivere con il soggetto beneficiario il contratto di contributo in conto impianti ed a stipulare il contratto di finanziamento agevolato, se previsto, che disciplina le modalita' e le condizioni per l'erogazione e il rimborso del finanziamento agevolato, nonche' i conseguenti impegni e obblighi per il soggetto beneficiario.
 
Art. 11
Erogazione delle agevolazioni

1. L'erogazione delle agevolazioni da parte del Soggetto gestore ai soggetti beneficiari avviene sulla base di fatturazioni di spesa debitamente quietanzate, anche riferite ad anticipazioni di spesa su ordini accettati, relativamente a stati di avanzamento lavori (SAL), ciascuno non inferiore al 30 per cento delle spese ammissibili. E' fatta salva la possibilita' per il soggetto beneficiario di richiedere l'erogazione di una prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione, svincolata dall'avanzamento del programma degli investimenti, di importo non superiore al 30 per cento delle agevolazioni complessivamente concesse, previa presentazione di idonea fideiussione bancaria o polizza fideiussoria a scalare a favore del Soggetto gestore, di pari importo, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, redatta utilizzando lo schema di cui alla circolare del Ministero 21 dicembre 2012, n. 43138, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 gennaio 2013, n. 19.
2. Il Ministero, con la circolare di cui all'art. 6, comma 2, provvede a fornire specifiche indicazioni inerenti ai termini e alle modalita' di richiesta delle erogazioni delle agevolazioni di cui al presente decreto. I termini, le modalita' e gli schemi da utilizzare sono resi disponibili dal Soggetto gestore in un'apposita sezione del sito http://www.invitalia.it.
3. Il Soggetto gestore procede all'erogazione delle singole quote di agevolazione previa effettuazione della verifica in merito alla vigenza e alla regolarita' contributiva del soggetto beneficiario nonche' delle altre verifiche stabilite nel contratto di contributo in conto impianti e nel contratto di finanziamento agevolato di cui all'art. 10, comma 4, se previsto.
 
Art. 12
Variazioni

1. Eventuali variazioni del programma o del soggetto beneficiario devono essere tempestivamente comunicate al Soggetto gestore, fornendo una documentata motivazione. Fino a quando le proposte di variazione non sono state approvate, il Soggetto gestore sospende l'erogazione delle agevolazioni.
2. Il subentro di un nuovo soggetto beneficiario e' ammissibile solo se conseguente a fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda risultante da atto pubblico o scrittura privata con firme autenticate da notaio. Nel caso in cui al soggetto richiedente e/o beneficiario ne subentri un altro a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda, il nuovo soggetto puo' richiedere di subentrare nella titolarita' della domanda e, qualora gia' emessa, della concessione delle agevolazioni. Ai fini del subentro:
a) il soggetto subentrante sottoscrive, con le medesime modalita', le dichiarazioni, gli impegni, e gli obblighi gia' sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda di agevolazione e aggiorna i dati e le informazioni contenute nella domanda medesima, limitatamente alla parte variata a seguito del subentro medesimo;
b) il Soggetto gestore verifica, con riferimento al nuovo soggetto, alla dimensione dello stesso ed al programma oggetto della domanda di agevolazione, la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per la concessione o la conferma delle agevolazioni medesime;
c) la dimensione del soggetto subentrante e' rilevata, con i criteri di cui all'art. 4, comma 4, e con riferimento alla data in cui lo stesso diviene legittimamente titolare del programma e, quindi, a quella in cui ha effetto l'operazione societaria di cui si tratta;
d) le agevolazioni sono calcolate sulla base della misura agevolativa massima relativa al soggetto subentrante; nel caso di concessione gia' emessa, il nuovo valore dell'agevolazione non puo', comunque, superare l'importo indicato nel provvedimento di concessione originario. Qualora l'operazione societaria di cui si tratta abbia effetto nel corso del prescritto quinquennio, ovvero triennio per le piccole e medie imprese, d'obbligo di mantenimento dei beni agevolati, nel calcolo delle agevolazioni si tiene conto delle frazioni di detto periodo relative al soggetto originario ed a quello subentrante.
3. Il Soggetto gestore procede all'esame delle variazioni di cui al comma 1, valutando in particolar modo gli effetti della variazione sul programma degli investimenti e sulla qualificazione del soggetto beneficiario, dando tempestiva comunicazione al soggetto beneficiario dell'esito dell'attivita' istruttoria effettuata.
4. In caso di variazioni del programma di investimento il Soggetto gestore verifica la permanenza dei requisiti di validita' tecnica ed economica del programma stesso ed effettua il ricalcolo delle agevolazioni, fermo restando che le stesse non possono superare l'importo indicato nel provvedimento di concessione. Nel caso di contratto di rete la verifica e' riferita al permanere dei requisiti di validita' tecnica ed economica del programma proposto nel suo complesso, anche in riferimento a quanto espresso all'art. 5, comma 5.
 
Art. 13
Monitoraggio, ispezioni, controlli

1. In ogni fase del procedimento il Ministero e il Soggetto gestore possono effettuare controlli e ispezioni anche a campione sui programmi agevolati, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni medesime, nonche' l'attuazione degli interventi finanziati.
2. Ai fini del monitoraggio dei programmi agevolati il soggetto beneficiario, a partire dalla comunicazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 10, invia al Soggetto gestore, con cadenza annuale e fino al quinto, ovvero al terzo nel caso di piccole e medie imprese, esercizio successivo a quello di ultimazione del programma agevolato, una dichiarazione resa dal proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Tale dichiarazione, fornisce, in particolare, informazioni sullo stato d'avanzamento del programma con l'indicazione degli eventuali beni dismessi. Il dato relativo allo stato d'avanzamento e' dichiarato fino alla prima scadenza utile successiva alla conclusione del programma. La mancata, incompleta o inesatta dichiarazione dei dati richiesti puo' determinare, previa contestazione alla societa' inadempiente, la revoca totale delle agevolazioni concesse.
3. I soggetti beneficiari sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti dal Ministero o dal Soggetto gestore allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati. Gli stessi soggetti sono tenuti ad acconsentire e a favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dal Ministero o dal Soggetto gestore, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni. Indicazioni riguardanti le modalita', i tempi e gli obblighi dei soggetti beneficiari in merito alle suddette attivita' di verifica sono contenute nel provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 10.
 
Art. 14
Cumulo delle agevolazioni

1. Le agevolazioni concesse in relazione ai programmi di investimento di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo «de minimis» secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1998/2006.
 
Art. 15
Revoche

1. Le agevolazioni sono revocate totalmente o parzialmente ed i relativi contratti di contributo in conto impianti e di finanziamento risolti dal Soggetto gestore, qualora il soggetto beneficiario:
a) per i beni del medesimo programma oggetto della concessione abbia chiesto e ottenuto, agevolazioni di qualsiasi importo o natura, ivi comprese quelle a titolo di «de minimis», previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;
b) violi specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
c) in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verita';
d) non rimborsi le rate del finanziamento agevolato per oltre due scadenze previste dal piano di rimborso;
e) non porti a conclusione, entro il termine stabilito, il programma di investimento ammesso alle agevolazioni, salvo i casi di forza maggiore e le proroghe autorizzate dal Soggetto gestore, ovvero, nel caso previsto all'art. 5, comma 8, il programma di investimento non risulti, a giudizio del Soggetto gestore, organico e funzionale;
f) sia posto in liquidazione, sia ammesso o sottoposto a procedure concorsuali o cessi l'attivita' per la quale sono state concesse le agevolazioni, se tali fattispecie si realizzano anteriormente al completamento del programma degli investimenti;
g) trasferisca altrove, alieni o destini ad usi diversi da quelli previsti nel programma di investimento ammesso alle agevolazioni, senza l'autorizzazione del Soggetto gestore, beni mobili ed i diritti aziendali, ovvero beni immobili ammessi alle agevolazioni prima che siano trascorsi 5 anni, ovvero 3 anni per le piccole e medie imprese, dal completamento degli investimenti;
h) non ripristini, laddove richiesto dal Soggetto gestore, la compagine societaria o consortile nell'assetto previsto alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
i) trasferisca l'attivita' produttiva in un ambito territoriale diverso prima che siano trascorsi 5 anni, ovvero 3 anni per le piccole e medie imprese, dal completamento degli investimenti;
l) non consenta i controlli del Ministero o del Soggetto gestore circa l'andamento dell'attivita' sociale e la progressiva realizzazione del programma degli investimenti;
m) modifichi il proprio indirizzo produttivo, con la conseguenza che i prodotti o i servizi finali siano diversi da quelli presi in esame per la valutazione dell'iniziativa, fatta salva l'eventuale autorizzazione del Soggetto gestore;
n) non dimostri l'effettivo impiego di capitale proprio o mezzi finanziari privi di agevolazioni in misura almeno pari a al 25 per cento del totale delle spese ammissibili;
o) non rispetti, nei confronti dei lavoratori dipendenti, i contratti collettivi di lavoro e le norme sulla salvaguardia del lavoro;
p) ometta di rispettare ogni altra condizione prevista dal provvedimento di concessione delle agevolazioni e dai contratti di contributo in conto impianti e di finanziamento agevolato.
2. In caso di revoca delle agevolazioni disposta ai sensi del comma 1, il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire in tutto o in parte il beneficio gia' erogato maggiorato degli interessi e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 ottobre 2013

Il Ministro: Zanonato

Registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 2013 Ufficio di controllo Atti MISE-MIPAAF, registro n. 11, foglio n. 9
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone