Gazzetta n. 299 del 21 dicembre 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 3 dicembre 2013, n. 144
Regolamento recante modifica al decreto 1° agosto 2002, n. 199, concernente il «Regolamento recante modalita' di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato».


IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'articolo 24-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, che disciplina le modalita' di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, ed in particolare il comma 6, ai sensi del quale le modalita' di svolgimento dei concorsi, le categorie di titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciscuna di esse, la composizione delle commissioni d'esami, nonche' le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione professionale e i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso sono stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da emanarsi ai sensi dell'articolo17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, che stabilisce aliquote diverse di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti per i posti disponibili al 31 dicembre 2004;
Visto l'articolo 2, comma 5, lettera b), del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12, con il quale il Ministero dell'interno e' stato autorizzato, per l'anno 2013, ad attivare procedure e modalita' concorsuali semplificate per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato, nei limiti dei posti complessivamente disponibili in organico al 31 dicembre 2012, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
Visto il proprio decreto 1° agosto 2002, n. 199, recante il regolamento delle modalita' di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, adottato ai sensi del citato articolo 24-quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335;
Ritenuto necessario, allo scopo di dare attuazione al richiamato articolo 2, comma 5, lettera b), del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, definire le procedure e modalita' concorsuali semplificate per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente, attraverso il ricorso al predetto decreto 1° agosto 2002, n. 199;
Ritenuto, pertanto, di integrare e modificare il proprio decreto in data 1° agosto 2002, n. 199;
Acquisito il parere delle Organizzazioni Sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 ottobre 2013;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 46/A2013-003097 del 20 novembre 2013;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 1° agosto 2002, n. 199

1. Al regolamento recante le modalita' di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, di cui al decreto del Ministro dell'interno 1° agosto 2002, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nelle premesse, dopo il terzo «Visto» e' inserito il seguente: «Visto l'articolo 2, comma 5, lettera b), del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12;»;
b) dopo il Capo II - Concorso interno per titoli ed esame scritto, e' inserito il seguente:
«Capo II-bis - Concorso con procedure e modalita' concorsuali semplificate»;
c) al Capo II-bis, dopo l'articolo 13, sono inseriti i seguenti:
«13-bis (Procedure e modalita' concorsuali semplificate). - 1. Per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente con procedure e modalita' concorsuali semplificate, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, lettera b), del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12, si provvede, per i posti disponibili nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2004 e il 31 dicembre 2012, attraverso un concorso interno per titoli, fermi restando i limiti percentuali dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, e all'articolo 24-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, comma 1, lettere a) e b), riservati al personale in possesso dei requisiti ivi previsti, nonche' di quelli di cui al comma 2 del medesimo articolo 24-quater.
2. I posti del concorso di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 24-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, relativi a quelli disponibili dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2012, sono riservati agli assistenti capo che ricoprono, a quest'ultima data, una posizione di ruolo non inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti complessivamente riservati a tale personale, fermo restando il possesso della stessa qualifica al 31 dicembre di ciascun anno per i corrispondenti posti disponibili alle stesse date.
3. La valutazione dei titoli per il personale di cui al comma 2 ai fini della formazione della relativa graduatoria precede quella dei titoli del personale di cui alla lettera b), comma 1, del medesimo articolo 24-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. I posti non coperti per ciascun anno di riferimento, dal 2004 al 2012, sono portati in aumento di quelli riferiti all'anno successivo, nell'ambito del limite percentuale della rispettiva riserva, di cui alle predette lettere a) e b), comma 1, dello stesso articolo 24-quater. I posti eventualmente non coperti al termine della complessiva procedura concorsuale semplificata sono portati in aumento, in proporzione alle rispettive percentuali del 60 e del 40 per cento, di quelli disponibili al 31 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 24-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.
13-ter (Bando di concorso) - 1. Il concorso di cui all'articolo 13-bis e' indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, da pubblicare nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, nel quale sono indicati:
a) il numero dei posti messi a concorso per ciascun anno disponibili al 31 dicembre di ogni anno;
b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso dei quali i candidati devono essere in possesso al 31 dicembre di ogni anno riferiti ai corrispondenti posti disponibili alla stessa data;
c) le modalita' di presentazione, per via telematica, delle domande di partecipazione;
d) le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed i punteggi massimi attribuibili a ciascuna di esse;
e) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.
13-quater (Titoli) - 1. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria per il personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 24-quater, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono stabiliti come segue:
a) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a 8 punti;
b) anzianita' complessiva di servizio, fino a 14 punti;
c) speciali riconoscimenti e ricompense, fino a 4 punti;
d) titoli di studio, fino a 3 punti;
e) conoscenza della lingua inglese, punti 0,5;
f) conoscenza delle procedure e dei sistemi informatici, punti 0,5;
g) per il superamento della prova selettiva in precedenti analoghi concorsi e ai vincitori di analoghi concorsi che non abbiano partecipato al corso di formazione o si siano dimessi durante la frequenza, attribuzione di 5 punti.
2. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria per il personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 24-quater, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono stabiliti come segue:
a) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a 8 punti;
b) anzianita' complessiva di servizio, fino a 10 punti;
c) speciali riconoscimenti e ricompense, fino a 4 punti;
d) titoli di studio, fino a 8 punti;
e) conoscenza della lingua inglese, punti 0,5;
f) conoscenza delle procedure e dei sistemi informatici, punti 0,5;
g) per il superamento della prova selettiva in precedenti analoghi concorsi e ai vincitori di analoghi concorsi che non abbiano partecipato al corso di formazione o si siano dimessi durante la frequenza, attribuzione di 5 punti.
3. Nell'ambito delle suddette categorie, la Commissione esaminatrice stabilisce, in sede di prima riunione, i criteri di massima per la graduale valutazione dei titoli e per l'attribuzione dei relativi punteggi, dandone comunicazione secondo idonee forme di pubblicita' anche sul sito dell'Amministrazione.
13-quinquies (Formazione ed approvazione della graduatoria) - 1. La formazione e approvazione della graduatoria assicurano la distinzione dei posti disponibili per ciascun anno dei candidati ammessi per la copertura dei medesimi posti.
2. Prima dell'avvio al corso di formazione professionale, sono pubblicate le sedi disponibili a livello provinciale, assicurando il mantenimento della sede di servizio agli assistenti capo vincitori della procedura di cui all'articolo 13-bis, comma 2.
13-sexies (Rinvio) - 1. Per quanto non previsto dal presente Capo, si applicano le disposizioni del presente regolamento relative al concorso interno per titoli di cui al Capo I, nonche' quelle di cui al Capo III, relative alla modalita' del corso di formazione professionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24-quater, commi 3, 4 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.
13-septies (Ambito di applicazione) - 1. Le disposizioni del presente Capo, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, lettera b), del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12, si applicano ai fini dell'accesso alla qualifica di vice sovrintendente relativamente ai posti disponibili dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2012.
d) all'articolo 14 le parole: «ed ha la durata di quattro mesi;» sono sostituite dalle seguenti: «ed ha durata di tre mesi, di cui uno di tirocinio applicativo presso la sede di assegnazione, secondo le modalita', anche telematiche e informatiche, stabilite con decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza;».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
Il testo dell'articolo 24 quater del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1982, n. 158,
S.O., cosi' recita:
"1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei
sovrintendenti della Polizia di Stato avviene:
a) nel limite del sessanta per cento dei posti
disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso
interno per titoli e superamento di un successivo corso di
formazione professionale, della durata non inferiore a tre
mesi, riservato agli assistenti capo che ricoprono, alla
predetta data, una posizione in ruolo non inferiore a
quella compresa entro il doppio dei posti riservati per
tale concorso;
b) nel limite del restante quaranta per cento dei
posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante
concorso interno per titoli ed esame scritto, consistente
in risposte ad un questionario, articolato su domande
tendenti ad accertare prevalentemente il grado di
preparazione professionale, e successivo corso di
formazione professionale, della durata non inferiore a tre
mesi, riservato al personale del ruolo degli agenti e
assistenti che abbia compiuto quattro anni di effettivo
servizio.
2. Ai concorsi di cui al comma 1 e' ammesso il
personale, in possesso dei requisiti ivi previsti, che alla
data di scadenza dei termini per la presentazione delle
domande:
a) abbia riportato, nell'ultimo biennio, un giudizio
complessivo non inferiore a buono;
b) non abbia riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni
disciplinari piu' gravi della deplorazione.
3. Per l'ammissione al corso di formazione
professionale di cui al comma 1, lettera a), a parita' di
punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianita' di
qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'. Per
la formazione della graduatoria del concorso di cui al
comma 1, lettera b), a parita' di punteggio, prevalgono,
nell'ordine, la qualifica, l'anzianita' di qualifica,
l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'.
4. Gli assistenti capo ammessi al corso di formazione
del concorso di cui al comma 1, lettera a) e vincitori
anche di quello di cui alla lettera b) del medesimo comma,
indetti lo stesso anno, sono esclusi dalla graduatoria di
quest'ultimo concorso.
5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al
comma 1, lettera b), sono devoluti, fino alla data di
inizio del relativo corso di formazione professionale, ai
partecipanti del concorso di cui al comma 1, lettera a),
risulti idonei in relazione ai punteggi conseguiti. Quelli
non coperti per l'ammissione al corso di formazione
professionale di cui all'articolo 1, lettera a), sono
devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di
formazione, agli idonei del concorso di cui alla successiva
lettera b).
6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di
svolgimento del concorso, le categorie dei titoli da
ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a
ciascuna di esse, la composizione della commissione
d'esami, nonche' le modalita' di svolgimento dei corsi di
cui al comma 1 e i criteri per la formazione delle
graduatorie di fine corso.
7. I frequentatori che al termine dei corsi di cui al
comma 1, lettere a) e b), abbiano superato l'esame finale,
conseguono la nomina a vice sovrintendente nell'ordine
determinato dalla rispettiva graduatoria finale del corso,
con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno
successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze
e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data
di conclusione del corso medesimo. I vincitori del concorso
di cui al comma 1, lettera a), precedono in ruolo i
vincitori del concorso di cui alla successiva lettera b).".
Il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.,
cosi' recita:
"Art. 17. Regolamenti. - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con
i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante diversificazione
tra strutture con funzioni finali e con funzioni
strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete".
Il testo dell'articolo 12 del decreto legislativo 28
febbraio 2001, n. 53 (Disposizioni integrative e correttive
del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, in materia di riordino
delle carriere del personale non direttivo della Polizia di
Stato), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 marzo 2001,
n. 63, S.O., cosi' recita:
"Art. 12. - 1. Nella prima applicazione del presente
decreto, per i posti disponibili dal 31 dicembre 2000 al 31
dicembre 2004, le aliquote di accesso alla qualifica
iniziale del ruolo dei sovrintendenti sono fissate, in
deroga a quanto previsto dall'articolo 24-quater, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 335, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera
a) del presente decreto, nel settanta per cento per il
concorso di cui al medesimo articolo 24-quater, comma 1,
lettera a), e nel trenta per cento per quello di cui alla
successiva lettera b).
2. I concorsi di cui al comma 1 sono indetti
annualmente per tutti i posti disponibili al 31 dicembre di
ogni anno. Per i concorsi da espletarsi per i posti
disponibili al 31 dicembre 2000, l'Amministrazione e'
autorizzata ad articolare i corsi di formazione secondo la
ricettivita' degli istituti di istruzione, tenendo conto
del numero degli ammessi ai corsi medesimi, fatta salva la
decorrenza economica della nomina a vice sovrintendente
dalla data di conclusione del primo corso di formazione
relativo al concorso per titoli.
2-bis. Per i vincitori del concorso interno, per titoli
ed esame scritto, a 2.000 posti per l'accesso al corso di
aggiornamento e formazione professionale per la nomina alla
qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei
sovrintendenti della Polizia di Stato, indetto in data 3
luglio 1999, la decorrenza giuridica della nomina e'
anticipata, senza alcun effetto economico anche ai fini
della promozione alle qualifiche di sovrintendente e di
sovrintendente capo, al 31 dicembre 2000.
3. Ai fini dell'espletamento del concorso per titoli di
cui all'articolo 24-quater, lettera a), indicato nel comma
1, relativamente ai posti disponibili al 31 dicembre 2000,
e' ammesso a partecipare al concorso medesimo il personale
con la qualifica di assistente capo, secondo l'ordine di
anzianita' nella qualifica alla stessa data, in numero
corrispondente a quello dei posti messi a concorso,
aumentato del trenta per cento.
4. Per quanto non previsto dai commi 1, 2 e 3, si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 24-quater e
24-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 335, come modificati dall'articolo 2, comma
1, del presente decreto".
Il testo dell'articolo 2 del decreto legge 28 dicembre
2012, n. 227 (Proroga delle missioni internazionali delle
Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo
sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e
partecipazione alle iniziative delle organizzazioni
internazionali per il consolidamento dei processi di pace e
di stabilizzazione. convertito, con modificazioni, dalla
legge 1 febbraio 2013, n. 12), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 dicembre 2012, n. 301, cosi' recita:
"Art. 2. Disposizioni in materia di personale -1. Al
personale che partecipa alle missioni internazionali di cui
al presente decreto si applicano l'articolo 3, commi da 1,
alinea, a 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, l'articolo
3, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre
2009, n. 197.
2. L'indennita' di missione, di cui all'articolo 3,
comma 1, alinea, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e'
corrisposta nella misura del 98 per cento o nella misura
intera, incrementata del 30 per cento se il personale non
usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio gratuiti.
3. L'indennita' di missione di cui al comma 2 e'
calcolata sulle diarie di seguito specificate per il
personale che partecipa alle missioni a fianco indicate:
a) sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia
Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, per il personale che
partecipa alle missioni ISAF, EUPOL AFGHANISTAN, EUJUST
LEX-Iraq, UNIFIL, compreso il personale facente parte della
struttura attivata presso le Nazioni Unite, nonche' per il
personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein,
in Qatar, a Tampa e in servizio di sicurezza presso le sedi
diplomatiche di Kabul e di Herat;
b) sulla diaria prevista con riferimento alla Gran
Bretagna-Londra, per il personale impiegato presso l'Head
Quarter di Northwood nell'ambito delle missioni per il
contrasto della pirateria;
c) sulla diaria prevista con riferimento alla
Turchia, per il personale che partecipa alla missione EUMM
Georgia; d) sulla diaria prevista con riferimento alla
Repubblica democratica del Congo, per il personale
impiegato nelle missioni EUTM Somalia, EUCAP Nestor, EUCAP
Sahel Niger e per le iniziative di addestramento e
formazione delle Forze di polizia somale, dell'Unione
europea per la Regional maritime capacity building nel
Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale e per il
Mali.
4. Al personale che partecipa alle missioni di cui
all'articolo 1, commi 5 e 11, del presente decreto e
all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011,
n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto
2011, n. 130, il compenso forfettario di impiego e la
retribuzione per lavoro straordinario sono corrisposti in
deroga, rispettivamente, ai limiti di cui all'articolo 9,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11
settembre 2007, n. 171, e ai limiti orari individuali di
cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n.
231. Al personale di cui all'articolo 1791, commi 1 e 2,
del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il compenso forfettario
di impiego e' attribuito nella misura di cui all'articolo
9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n.
171 del 2007.
5. Al fine di garantire la piena funzionalita' della
Polizia di Stato, anche in relazione alle esigenze connesse
con le missioni internazionali:
a) ai fini delle autorizzazioni alle assunzioni per
l'accesso alla qualifica di agente della Polizia di Stato,
le vacanze organiche nel ruolo dei sovrintendenti, di cui
alla tabella A allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive
modificazioni, possono essere utilizzate per le assunzioni
di agenti anche in eccedenza alla dotazione organica del
ruolo degli agenti e assistenti di cui alla predetta
tabella A. Le conseguenti posizioni di soprannumero nel
ruolo degli agenti e assistenti sono riassorbite per
effetto dei passaggi per qualunque causa del personale del
predetto ruolo a quello dei sovrintendenti;
b) il Ministero dell'interno e' autorizzato, per
l'anno 2013, ad attivare procedure e modalita' concorsuali
semplificate per l'accesso alla qualifica di vice
sovrintendente, nei limiti dei posti complessivamente
disponibili in organico al 31 dicembre 2012, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

Note all'art. 1:
Il decreto del Ministro dell'interno 1° agosto 2002,
199 (Regolamento recante le modalita' di accesso alla
qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della
Polizia di Stato), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
13 settembre 2002, n. 215.
Il testo dell'articolo 13 del citato decreto del
Ministro dell'interno n. 199 del 2002, e' il seguente:
"Art. 13. Formazione ed approvazione della graduatoria.
- 1. La valutazione complessiva di ciascun candidato e'
data dalla somma della votazione riportata nella prova
scritta e del punteggio attribuito ai titoli.
2. A parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la
qualifica, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di
servizio e la maggiore eta'.
3. Gli assistenti capo vincitori del concorso interno
per titoli ed esame scritto, gia' vincitori del concorso
interno per titoli, indetto lo stesso anno, ed ammessi alla
frequenza del corso di formazione professionale, sono
esclusi dalla graduatoria del concorso per titoli ed esame
scritto.
4. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore
generale della pubblica sicurezza, riconosciuta la
regolarita' del procedimento, e' approvata la graduatoria
di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso.
5. Il decreto di approvazione della graduatoria di
merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso e'
pubblicato nel bollettino ufficiale del personale del
Ministero dell'interno".
Il testo dell'articolo 14 del citato decreto del
Ministro dell'interno n. 199 del 2002, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
"Art. 14. Durata e finalita'. - 1. Il corso di
formazione professionale di cui all'articolo 24-quater,
comma 1, lettere a) e b) del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ha carattere teorico -
pratico ed ha durata di tre mesi, di cui uno di tirocinio
applicativo presso la sede di assegnazione, secondo le
modalita', anche telematiche e informatiche, stabilite con
decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della
Pubblica Sicurezza; esso persegue obiettivi didattici
finalizzati all'esercizio delle funzioni previste per gli
appartenenti al ruolo dei sovrintendenti ed in particolare
a quelle connesse all'attribuzione della qualifica di
ufficiale di polizia giudiziaria".
 
Art. 2
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 3
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 3 dicembre 2013


Il Ministro: Alfano Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2013 Registro n.6 Interno, foglio n.360
 
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