Gazzetta n. 298 del 20 dicembre 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 28 novembre 2013
Aggiornamento dei corrispettivi per il servizio di controllo di sicurezza sul passeggero e sul bagaglio a mano al seguito negli aeroporti di Verona, Olbia, Treviso, Genova, Trieste, Forli', Ancona e Parma.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1992, n. 217, che consente l'affidamento in concessione dei servizi di controllo esistenti nell'ambito aeroportuale per il cui espletamento non e' richiesto l'esercizio di pubbliche podesta' o l'impiego di appartenenti alle forze di polizia;
Visto il decreto interministeriale 29 gennaio 1999, n. 85, di approvazione del regolamento recante norme di attuazione dell'art. 5, comma 2, della citata legge n. 217/1992, in materia di affidamento dei servizi di sicurezza negli aeroporti;
Visti l'art. 5, comma 3, del citato decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge n. 217/1992 e l'art. 8 del citato regolamento di attuazione, approvato con decreto interministeriale 29 gennaio 1999, n. 85, che attribuiscono al Ministro dei trasporti e della navigazione, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la competenza di determinare, con proprio decreto, gli importi dovuti all'erario dal concessionario e quelli posti a carico dell'utente che, effettivamente, ne fruisce a copertura dei costi e quale corrispettivo del servizio reso;
Viste le disposizioni del Programma Nazionale di Sicurezza approvate, a seguito dei fatti dell'11 settembre 2001, dal Comitato interministeriale per la sicurezza dei trasporti aerei e degli aeroporti (C.I.S.A.);
Visto il Regolamento n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002, pubblicato nella GUCE del 30 dicembre 2002, che detta disposizioni comuni per la sicurezza dell'aviazione civile, alle cui linee essenziali si e' gia' uniformato il Programma Nazionale di Sicurezza in precedenza richiamato e successivi aggiornamenti;
Visti i decreti ministeriali 5 luglio 1999 (Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 1999), 14 dicembre 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2001) 21 dicembre 2001 (Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2001), 14 marzo 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2003), 31 marzo 2004 (Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2004), 23 dicembre 2004 (Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 2005) e 13 luglio 2005 (Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2005), relativi alla fissazione dei corrispettivi per il servizio di controllo di sicurezza sul passeggero e sul bagaglio a mano al seguito in ambito aeroportuale, con i quali, in attesa della definitiva determinazione dei corrispettivi previsti dall'art. 5, comma 3 della legge 217/1992 e dell'art. 8 del decreto interministeriale n. 85/1999, e' stato fissato e successivamente prorogato, a titolo di contributo per la copertura dei costi del servizio di controllo di sicurezza relativo ai passeggeri ed al bagaglio a mano al seguito, un onere aggiuntivo ai diritti di imbarco passeggeri di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni, pari a 1,81 €;
Visto il decreto ministeriale 13 luglio 2005 (Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2005), con il quale e' stato fissato l'ammontare del canone concessorio, dovuto all'erario dal concessionario per l'affidamento dei servizi di sicurezza in ambito aeroportuale;
Visto il decreto ministeriale 19 luglio 2006 (Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2006), che ha stabilito che la misura dei corrispettivi per il servizio di controllo di sicurezza sui passeggeri e sui bagagli a mano rimane provvisoriamente fissata ai valori gia' determinati con decreto ministeriale 21 dicembre 2001, fino alla stipula dei contratti di programma tra i singoli gestori aeroportuali e l'ENAC;
Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, coordinato con la legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248, ed in particolare l'art. 11-duodecies che prevede che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti individui, mediante decreto, da emanarsi di concerto con il Ministero dell'Interno, le attivita' necessarie a garantire la sicurezza aeroportuale, relative al controllo bagagli e passeggeri - lo svolgimento delle quali e' affidato ai gestori aeroportuali ed ai vettori - individuando le diverse competenze e responsabilita' agli stessi assegnate;
Vista la nota n. 900216 del 17 gennaio 2006, con la quale l'ENAC e' stato invitato a predisporre la relazione istruttoria, cosi' come previsto nel medesimo art. 11-duodecies della sopra citata legge;
Visto l'art. 11-nonies, comma a) della citata legge n. 248/2005 che prevede che la misura dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, venga determinata, per i singoli aeroporti, sulla base di criteri stabiliti dal CIPE;
Visto altresi' l'art. 11-nonies, comma b), che stabilisce che la sopra citata metodologia si applica anche per la determinazione dei corrispettivi di sicurezza previsti dall'art. 5, comma 3, del decreto-legge 18 gennaio 1992;
Visto il foglio prot. 4903 della Direzione Generale per gli Aeroporti ed il Trasporto Aereo del 15 ottobre 2012, con il quale e' stato chiesto all'ENAC l'aggiornamento dei corrispettivi per i controlli di sicurezza in ambito aeroportuale per gli scali di Verona, Olbia, Treviso, Genova, Trieste, Forli', Ancona e Parma, anche alla luce di quanto rappresentato nella nota 27 ottobre 2008, prot. 5363;
Vista la nota prot. 0013509/CSE del 1° febbraio 2013, con cui l'Ente ha trasmesso le risultanze dell'istruttoria per la determinazione dei suddetti corrispettivi;
Considerato che in attesa della predetta relazione istruttoria, richiesta all'ENAC con nota 900216 del 17 gennaio 2006, propedeutica all'emanazione del decreto interministeriale previsto dall'art. 11-duodecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono state determinate sulla base dell'istruttoria di cui al precedente «visto», le tariffe per il servizio di controllo di sicurezza sui passeggeri e sui bagagli a mano, che risultano integralmente rispondenti ai criteri fissati dalla delibera CIPE 38/07, in conformita' a quanto previsto al paragrafo 5.3;
Visto il foglio prot. 14505 del 21 giugno 2013, con il quale il Dicastero dell'economia e delle finanze, in risposta al foglio prot. 5230 del 18 febbraio 2013 del Gabinetto/Trasporti, ha restituito, non controfirmato e, con alcune osservazioni, il provvedimento in questione, per essere riproposto alla firma dei Ministri attualmente in carica;
Vista la nota prot. 3319 della Direzione Generale per gli Aeroporti ed il Trasporto Aereo del 12 luglio 2013, con la quale sono stati richiesti all'ENAC gli elementi di computo relativi all'aggiornamento dei corrispettivi di ciascun singolo aeroporto;
Vista la nota di risposta, prot. 0091630-P del 31 luglio 2013, con cui l'Ente ha trasmesso i dati integrativi dell'istruttoria precedentemente inviata (nota ENAC n. 13509/CSE dell' 1° febbraio 2013);
Considerato che dalle analisi condotte dall'Ente, e' emerso che per lo scalo di Parma, i ricavi totali relativi alla sicurezza coprono i costi sostenuti per l'espletamento del servizio e, pertanto, l'ENAC ha ritenuto non necessario procedere alla revisione dei corrispettivi per tale aeroporto;
Considerato che l'istruttoria trasmessa dall'ENAC prevede due possibili soluzioni per le tariffe di controllo di sicurezza sul passeggero e sul bagaglio a mano nonche' su quelle di controllo del bagaglio da stiva; la prima che rispecchia i relativi costi di produzione del servizio, la seconda che opera una compensazione tra le due tariffe per evitare eventuali decrementi delle stesse;
Ritenuto in ottemperanza al disposto del citato art. 8 del decreto ministeriale n. 85 del 29 gennaio 2009 nonche' a quanto previsto dai criteri fissati dalla delibera CIPE 38/07, che i singoli importi tariffari devono essere fissati a copertura dei costi connessi al servizio reso e, pertanto, non si debba operare la compensazione tra le due tariffe di sicurezza;
Ritenuta la necessita' di riconoscere agli scali di Verona, Olbia, Treviso, Genova, Trieste, Forli' ed Ancona la revisione dei corrispettivi per il controllo di sicurezza sui passeggeri e sui bagagli a mano;

Decreta:

Art. 1

1. In attesa dell'emanazione dei decreti di cui al comma 1, art. 11-nonies, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, coordinato con la legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248, nonche' del decreto ministeriale di cui all'art. 11-duodecies del medesimo decreto-legge, negli aeroporti di Verona, Olbia, Treviso, Genova, Trieste, Forli' ed Ancona la «tariffa per il servizio di controllo di sicurezza sui passeggeri e sui bagagli a mano» e' determinata nella misura di seguito indicata:



Aeroporto Tariffa
-- --
Verona € 3,11
Olbia € 2,61
Treviso € 2,20
Genova € 2,33
Trieste € 2,59
Forli' € 4,83
Ancona € 3,07



2. I corrispettivi di cui al comma 1 avranno validita' fino alla stipula dei contratti di programma tra il gestore aeroportuale e l'ENAC, redatti sulla base dei parametri indicati nell'art. 11-nonies della legge di conversione citata al precedente comma.
 
Art. 2

1. Gli importi di cui al precedente art. 1, comma 1, non si applicano ai biglietti rilasciati al personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che viaggia per ragioni di servizio.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 novembre 2013

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Lupi

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Saccomanni
 
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