Gazzetta n. 297 del 19 dicembre 2013 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 2013, n. 142
Regolamento concernente la composizione e le modalita' di funzionamento della Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti locali, a norma dell'articolo 155, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999, n. 420, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 273, concernente regolamento recante la composizione e le modalita' di funzionamento della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, ed, in particolare, gli articoli 155, 243-bis, 243-ter e 243-quater;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 85, recante il regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'interno, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
Visto l'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri in data 4 agosto 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2010, recante indirizzi interpretativi in materia di riordino degli organismi collegiali e di riduzione dei costi degli apparati amministrativi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 29 novembre 2011, recante proroga degli organismi collegiali operanti presso il Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto l'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario;
Visto l'articolo 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012, che ha apportato modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l'articolo 10-ter del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi degli enti locali, che ha modificato l'art. 243-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l'articolo 49-quinquies del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, che ha apportato ulteriori modifiche all'articolo 243-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Ravvisata la necessita' di adeguare le disposizioni di natura regolamentare che disciplinano la composizione e le modalita' di funzionamento della Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti locali alle citate disposizioni normative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 febbraio 2013;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, espresso nella seduta del 21 marzo 2013;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 aprile 2013;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 155, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di seguito: «testo unico», disciplina la composizione e le modalita' di funzionamento della Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti locali, di seguito: «Commissione».
2. La Commissione esercita le funzioni e i compiti a essa attribuiti dalla parte II del testo unico e dalle altre disposizioni in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi forza di legge e i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni (Riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 30 agosto 1999, n. 203.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 13
settembre 1999, n. 420, come modificato dal decreto del
Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 273
(Regolamento recante la composizione e le modalita' di
funzionamento della Commissione per la finanza e gli
organici degli enti locali), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 15 novembre 1999, n. 268.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto
2000, n. 273 (Regolamento recante modifiche al D.P.R. 13
settembre 1999, n. 420, concernente la composizione e le
modalita' di funzionamento della Commissione per la finanza
e gli organici degli enti locali), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 2000, n. 232.
- Si riporta il testo degli articoli 155, 243-bis,
243-ter e 243-quater del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e successive modificazioni (Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali), pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 28
settembre 2000, n. 227:
«Art. 155 (Commissione per la finanza e gli organici
degli enti locali). - 1. La Commissione per la finanza e
gli organici degli enti locali operante presso il Ministero
dell'interno, gia' denominata Commissione di ricerca per la
finanza locale, svolge i seguenti compiti:
a) controllo centrale, da esercitare prioritariamente
in relazione alla verifica della compatibilita'
finanziaria, sulle dotazioni organiche e sui provvedimenti
di assunzione di personale degli enti dissestati e degli
enti strutturalmente deficitari, ai sensi dell'art. 243;
b) parere da rendere al Ministro dell'interno sul
provvedimento di approvazione o diniego del piano di
estinzione delle passivita', ai sensi dell'art. 256, comma
7;
c) proposta al Ministro dell'interno di misure
straordinarie per il pagamento della massa passiva in caso
di insufficienza delle risorse disponibili, ai sensi
dell'art. 256, comma 12;
d) parere da rendere in merito all'assunzione del
mutuo con la Cassa depositi e prestiti da parte dell'ente
locale, ai sensi dell'art. 255, comma 5;
e) parere da rendere al Ministro dell'interno sul
provvedimento di approvazione o diniego dell'ipotesi di
bilancio stabilmente riequilibrato, ai sensi dell'art. 261;
f) proposta al Ministro dell'interno di adozione
delle misure necessarie per il risanamento dell'ente
locale, a seguito del ricostituirsi di disavanzo di
amministrazione o insorgenza di debiti fuori bilancio non
ripianabili con i normali mezzi o mancato rispetto delle
prescrizioni poste a carico dell'ente, ai sensi dell'art.
268;
g) parere da rendere al Ministro dell'interno sul
provvedimento di sostituzione di tutto o parte dell'organo
straordinario di liquidazione, ai sensi dell'art. 254,
comma 8;
h) approvazione, previo esame, della rideterminazione
della pianta organica dell'ente locale dissestato, ai sensi
dell'art. 259, comma 7.
2. La composizione e le modalita' di funzionamento
della Commissione sono disciplinate con regolamento da
adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400.».
«Art. 243-bis (Procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale). - 1. I comuni e le province per i quali,
anche in considerazione delle pronunce delle competenti
sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli
enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in
grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui
le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano
sufficienti a superare le condizioni di squilibrio
rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare
alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale
prevista dal presente articolo. La predetta procedura non
puo' essere iniziata qualora la sezione regionale della
Corte dei Conti provveda, a decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'art.
6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
149, ad assegnare un termine per l'adozione delle misure
correttive di cui al comma 6, lettera a), del presente
articolo.
2. La deliberazione di ricorso alla procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale e' trasmessa, entro 5
giorni dalla data di esecutivita', alla competente sezione
regionale della Corte dei conti e al Ministero
dell'interno.
3. Il ricorso alla procedura di cui al presente
articolo sospende temporaneamente la possibilita' per la
Corte dei conti di assegnare, ai sensi dell'art. 6, comma
2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, il
termine per l'adozione delle misure correttive di cui al
comma 6, lettera a), del presente articolo.
4. Le procedure esecutive intraprese nei confronti
dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di
ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di
approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui
all'art. 243-quater, commi 1 e 3.
5. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine
perentorio di 60 giorni dalla data di esecutivita' della
delibera di cui al comma 1, delibera un piano di
riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima
di dieci anni, compreso quello in corso, corredato del
parere dell'organo di revisione economico-finanziario.
Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di cui al
presente comma risulti gia' presentata dalla precedente
amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti
ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di
approvazione o di diniego di cui all'art. 243-quater, comma
3, l'amministrazione in carica ha facolta' di rimodulare il
piano di riequilibrio, presentando la relativa delibera nei
sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della
relazione di cui all'art. 4-bis, comma 2, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
6. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale
deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare
le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque,
contenere:
a) le eventuali misure correttive adottate dall'ente
locale in considerazione dei comportamenti difformi dalla
sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli
obiettivi posti con il patto di stabilita' interno
accertati dalla competente sezione regionale della Corte
dei conti;
b) la puntuale ricognizione, con relativa
quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati,
dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante
dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti
fuori bilancio;
c) l'individuazione, con relative quantificazione e
previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le
misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale
del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di
amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti
fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a
partire da quello in corso alla data di accettazione del
piano;
d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano
di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo
di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o
da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il
finanziamento dei debiti fuori bilancio.
7. Ai fini della predisposizione del piano, l'ente e'
tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti
fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194. Per il
finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente puo'
provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della
durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio,
compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
8. Al fine di assicurare il prefissato graduale
riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata
del piano, l'ente:
a) puo' deliberare le aliquote o tariffe dei tributi
locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad
eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;
b) e' soggetto ai controlli centrali in materia di
copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'art. 243,
comma 2, ed e' tenuto ad assicurare la copertura dei costi
della gestione dei servizi a domanda individuale prevista
dalla lettera a) del medesimo art. 243, comma 2;
c) e' tenuto ad assicurare, con i proventi della
relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della
gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi
urbani e del servizio acquedotto;
d) e' soggetto al controllo sulle dotazioni organiche
e sulle assunzioni di personale previsto dall'art. 243,
comma 1;
e) e' tenuto ad effettuare una revisione
straordinaria di tutti i residui attivi e passivi
conservati in bilancio, stralciando i residui attivi
inesigibili o di dubbia esigibilita' da inserire nel conto
del patrimonio fino al compimento dei termini di
prescrizione, nonche' una sistematica attivita' di
accertamento delle posizioni debitorie aperte con il
sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione
delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica
della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle
entrate con vincolo di destinazione;
f) e' tenuto ad effettuare una rigorosa revisione
della spesa con indicazione di precisi obiettivi di
riduzione della stessa, nonche' una verifica e relativa
valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente
e della situazione di tutti gli organismi e delle societa'
partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico
del bilancio dell'ente;
g) puo' procedere all'assunzione di mutui per la
copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di
investimento in deroga ai limiti di cui all'art. 204, comma
1, previsti dalla legislazione vigente, nonche' accedere al
Fondo di rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria
degli enti locali di cui all'art. 243-ter, a condizione che
si sia avvalso della facolta' di deliberare le aliquote o
tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a), che
abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali
disponibili non indispensabili per i fini istituzionali
dell'ente e che abbia provveduto alla rideterminazione
della dotazione organica ai sensi dell'art. 259, comma 6,
fermo restando che la stessa non puo' essere variata in
aumento per la durata del piano di riequilibrio.
9. In caso di accesso al Fondo di rotazione di cui
all'art. 243-ter, l'Ente deve adottare entro il termine
dell'esercizio finanziario le seguenti misure di
riequilibrio della parte corrente del bilancio:
a) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo,
riduzione delle spese di personale, da realizzare in
particolare attraverso l'eliminazione dai fondi per il
finanziamento della retribuzione accessoria del personale
dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui
agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti
collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile 1999
(comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota
non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni
organiche;
b) entro il termine di un triennio, riduzione almeno
del dieci per cento delle spese per prestazioni di servizi,
di cui all'intervento 03 della spesa corrente;
c) entro il termine di un triennio, riduzione almeno
del venticinque per cento delle spese per trasferimenti, di
cui all'intervento 05 della spesa corrente, finanziate
attraverso risorse proprie;
d) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto
previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i
soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio
pregressi.».
«Art. 243-ter (Fondo di rotazione per assicurare la
stabilita' finanziaria degli enti locali). - 1. Per il
risanamento finanziario degli enti locali che hanno
deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui
all'art. 243-bis lo Stato prevede un'anticipazione a valere
sul Fondo di rotazione, denominato: "Fondo di rotazione per
assicurare la stabilita' finanziaria degli enti locali".
2. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare
entro il 30 novembre 2012, sono stabiliti i criteri per la
determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di
cui al comma 1 attribuibile a ciascun ente locale, nonche'
le modalita' per la concessione e per la restituzione della
stessa in un periodo massimo di 10 anni decorrente
dall'anno successivo a quello in cui viene erogata
l'anticipazione di cui al comma 1.
3. I criteri per la determinazione dell'anticipazione
attribuibile a ciascun ente locale, nei limiti dell'importo
massimo fissato in euro 300 per abitante per i comuni e in
euro 20 per abitante per le province o per le citta'
metropolitane, per abitante e della disponibilita' annua
del Fondo, devono tenere anche conto:
a) dell'incremento percentuale delle entrate
tributarie ed extratributarie previsto nell'ambito del
piano di riequilibrio pluriennale;
b) della riduzione percentuale delle spese correnti
previste nell'ambito del piano di riequilibrio
pluriennale.».
«Art. 243-quater (Esame del piano di riequilibrio
finanziario pluriennale e controllo sulla relativa
attuazione). - 1. Entro dieci giorni dalla data della
delibera di cui all'art. 243-bis, comma 5, il piano di
riequilibrio finanziario pluriennale e' trasmesso alla
competente sezione regionale di controllo della Corte dei
conti, nonche' alla Commissione di cui all'art. 155, la
quale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di
presentazione del piano, svolge la necessaria istruttoria
anche sulla base delle Linee guida deliberate dalla sezione
delle autonomie della Corte dei conti. All'esito
dell'istruttoria, la Commissione redige una relazione
finale, con gli eventuali allegati, che e' trasmessa alla
sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
2. In fase istruttoria, la commissione di cui all'art.
155 puo' formulare rilievi o richieste istruttorie, cui
l'ente e' tenuto a fornire risposta entro trenta giorni. Ai
fini dell'espletamento delle funzioni assegnate, la
Commissione di cui al comma 1 si avvale, senza diritto a
compensi aggiuntivi, gettoni di presenza o rimborsi di
spese, di cinque segretari comunali e provinciali in
disponibilita', nonche' di cinque unita' di personale,
particolarmente esperte in tematiche finanziarie degli enti
locali, in posizione di comando o distacco e senza oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
3. La sezione regionale di controllo della Corte dei
conti, entro il termine di 30 giorni dalla data di
ricezione della documentazione di cui al comma 1, delibera
sull'approvazione o sul diniego del piano, valutandone la
congruenza ai fini del riequilibrio. In caso di
approvazione del piano, la Corte dei Conti vigila
sull'esecuzione dello stesso, adottando in sede di
controllo, effettuato ai sensi dell'art. 243-bis, comma 6,
lettera a), apposita pronuncia.
4. La delibera di accoglimento o di diniego di
approvazione del piano di riequilibrio finanziario
pluriennale e' comunicata al Ministero dell'interno.
5. La delibera di approvazione o di diniego del piano
puo' essere impugnata entro 30 giorni, nelle forme del
giudizio ad istanza di parte, innanzi alle Sezioni riunite
della Corte dei conti in speciale composizione che si
pronunciano, nell'esercizio della propria giurisdizione
esclusiva in tema di contabilita' pubblica, ai sensi
dell'art. 103, secondo comma, della Costituzione, entro 30
giorni dal deposito del ricorso. Le medesime Sezioni
riunite si pronunciano in unico grado, nell'esercizio della
medesima giurisdizione esclusiva, sui ricorsi avverso i
provvedimenti di ammissione al Fondo di rotazione di cui
all'art. 243-ter.
6. Ai fini del controllo dell'attuazione del piano di
riequilibrio finanziario pluriennale approvato, l'organo di
revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al
Ministero dell'interno e alla competente Sezione regionale
della Corte dei conti, entro quindici giorni successivi
alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo
stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli
obiettivi intermedi fissati dal piano stesso, nonche',
entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'ultimo di
durata del piano, una relazione finale sulla completa
attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio
raggiunti.
7. La mancata presentazione del piano entro il termine
di cui all'art. 243-bis, comma 5, il diniego
dell'approvazione del piano, l'accertamento da parte della
competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave
e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi
fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del
riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo
di durata del piano stesso, comportano l'applicazione
dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del
2011, con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte
del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per
la deliberazione del dissesto.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2007, n. 85 (Regolamento per il riordino degli organismi
operanti presso il Ministero dell'interno, a norma
dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5
luglio 2007, n. 154.
- Si riporta il testo dell'art. 29 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248 (Disposizioni urgenti per il
rilancio economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi
in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale),
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale dell'11 agosto 2006, n. 186:
«Art. 29 (Contenimento spesa per commissioni comitati
ed altri organismi). - 1. Fermo restando il divieto
previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, per organi collegiali e altri organismi,
anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle
predette amministrazioni, e' ridotta del trenta per cento
rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti
fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e
comunque entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento
ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a
quella prevista dall'art. 1, comma 58, della legge 23
dicembre 2005, n. 266.
2. Per realizzare le finalita' di contenimento delle
spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si
procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, al riordino degli organismi,
anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture,
con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi
previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono
conto dei seguenti criteri:
a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e
funzionali;
b) razionalizzazione delle competenze delle strutture
che svolgono funzioni omogenee;
c) limitazione del numero delle strutture di supporto
a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli
organismi;
d) diminuzione del numero dei componenti degli
organismi;
e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti
degli organismi;
e-bis) indicazione di un termine di durata, non
superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza
l'organismo e' da intendersi automaticamente soppresso;
e-ter) previsione di una relazione di fine mandato
sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare
all'amministrazione competente e alla Presidenza del
Consiglio dei ministri.
2-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri valuta,
prima della scadenza del termine di durata degli organismi
individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di
concerto con l'amministrazione di settore competente, la
perdurante utilita' dell'organismo proponendo le
conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata
dello stesso.
3. Le amministrazioni non statali sono tenute a
provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli
stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura
regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da
sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo
e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove
prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti
le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite
di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.
4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di
risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non
individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3
entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i
regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonche' gli
atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono
essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri,
ovvero per la verifica da parte degli organi interni di
controllo e per l'approvazione da parte
dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il 28
febbraio 2007.
5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che
si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti e' fatto
divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai
componenti degli organismi di cui al comma 1.
6. Le disposizioni del presente articolo non trovano
diretta applicazione alle regioni, alle province autonome,
agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario
nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di
principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
7. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai commissari straordinari del Governo di cui
all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli
organi di direzione, amministrazione e controllo.».
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica),
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 30 luglio 2010, n. 176:
«Art. 6 (Riduzione dei costi degli apparati
amministrativi). - 1. A decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, la partecipazione agli organi
collegiali di cui all'art. 68, comma 1, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' onorifica; essa puo'
dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute
ove previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di
presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta
giornaliera. La disposizione di cui al presente comma non
si applica alle commissioni che svolgono funzioni
giurisdizionali, agli organi previsti per legge che operano
presso il Ministero per l'ambiente, alla struttura di
missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed al consiglio
tecnico-scientifico di cui all'art. 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, alla
Commissione per l'esame delle istanze di indennizzi e
contributi relative alle perdite subite dai cittadini
italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia, nella Zona B
dell'ex territorio libero di Trieste, nelle ex Colonie ed
in altri Paesi, istituita dall'art. 2 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2007, n. 114, al Comitato di consulenza globale e di
garanzia per le privatizzazioni di cui ai decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri 30 giugno 1993 e 4
maggio 2007 nonche' alla Commissione di cui all'art. 1,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14
maggio 2007, n. 114.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto la partecipazione agli organi collegiali,
anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono
contributi a carico delle finanze pubbliche, nonche' la
titolarita' di organi dei predetti enti e' onorifica; essa
puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese
sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora
siano gia' previsti i gettoni di presenza non possono
superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La
violazione di quanto previsto dal presente comma determina
responsabilita' erariale e gli atti adottati dagli organi
degli enti e degli organismi pubblici interessati sono
nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto
disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche
indirettamente, contributi o utilita' a carico delle
pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base
alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La
disposizione del presente comma non si applica agli enti
previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del
1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque
alle universita', enti e fondazioni di ricerca e organismi
equiparati, alle camere di commercio, agli enti del
Servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella
tabella C della legge finanziaria ed agli enti
previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle
associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici
economici individuati con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero
vigilante, nonche' alle societa'.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1°
gennaio 2011 le indennita', i compensi, i gettoni, le
retribuzioni o le altre utilita' comunque denominate,
corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma
3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse
le autorita' indipendenti, ai componenti di organi di
indirizzo, direzione e controllo, consigli di
amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed
ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono
automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli
importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31
dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non
possono superare gli importi risultanti alla data del 30
aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le
disposizioni del presente comma si applicano ai commissari
straordinari del Governo di cui all'art. 11 della legge 23
agosto 1988, n. 400, nonche' agli altri commissari
straordinari, comunque denominati. La riduzione non si
applica al trattamento retributivo di servizio.
4. All'art. 62, del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Nei casi di rilascio dell'autorizzazione
del Consiglio dei ministri prevista dal presente comma
l'incarico si intende svolto nell'interesse
dell'amministrazione di appartenenza del dipendente ed i
compensi dovuti dalla societa' o dall'ente sono corrisposti
direttamente alla predetta amministrazione per confluire
nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio
della dirigenza o del personale non dirigenziale.". La
disposizione di cui al presente comma si applica anche agli
incarichi in corso alla data di entrata in vigore del
presente provvedimento.
5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 7, tutti
gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi
pubblici, anche con personalita' giuridica di diritto
privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti
al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo
successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto, gli organi di amministrazione e quelli di
controllo, ove non gia' costituiti in forma monocratica,
nonche' il collegio dei revisori, siano costituiti da un
numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre
componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti
provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di
organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'art. 2,
comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con
riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici
rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli
adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La
mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento
statutario o di organizzazione previsti dal presente comma
nei termini indicati determina responsabilita' erariale e
tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli
organismi pubblici interessati sono nulli. Agli enti
previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto
dall'art. 7, comma 6.
6. Nelle societa' inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, nonche' nelle societa' possedute direttamente
o indirettamente in misura totalitaria, alla data di
entrata in vigore del presente provvedimento dalle
amministrazioni pubbliche, il compenso di cui all'art.
2389, primo comma, del codice civile, dei componenti degli
organi di amministrazione e di quelli di controllo e'
ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo
periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del
consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in
vigore del presente provvedimento. La disposizione di cui
al presente comma non si applica alle societa' quotate e
alle loro controllate.
7. Al fine di valorizzare le professionalita' interne
alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa
annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella
relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a
pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 3 dell'art. 1 della legge
31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita'
indipendenti, escluse le universita', gli enti e le
fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonche'
gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi
di privatizzazione e alla regolamentazione del settore
finanziario, non puo' essere superiore al 20 per cento di
quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi
in assenza dei presupposti di cui al presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilita' erariale. Le disposizioni di cui al
presente comma non si applicano alle attivita' sanitarie
connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del
personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
8. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse
le autorita' indipendenti, non possono effettuare spese per
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicita' e di
rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento
della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime
finalita'. Al fine di ottimizzare la produttivita' del
lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle pubbliche
Amministrazioni, a decorrere dal 1° luglio 2010
l'organizzazione di convegni, di giornate e feste
celebrative, nonche' di cerimonie di inaugurazione e di
altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello
Stato e delle Agenzie, nonche' da parte degli enti e delle
strutture da esse vigilati e' subordinata alla preventiva
autorizzazione del Ministro competente. L'autorizzazione e'
rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi
alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di
messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l'utilizzo,
per le medesime finalita', di video/audio conferenze da
remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in
ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare
aumento delle spese destinate in bilancio alle predette
finalita', si devono svolgere al di fuori dall'orario di
ufficio. Il personale che vi partecipa non ha diritto a
percepire compensi per lavoro straordinario ovvero
indennita' a qualsiasi titolo. Per le magistrature e le
autorita' indipendenti, fermo il rispetto dei limiti
anzidetti, l'autorizzazione e' rilasciata, per le
magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per
le autorita' indipendenti, dall'organo di vertice. Le
disposizioni del presente comma non si applicano ai
convegni organizzati dalle universita' e dagli enti di
ricerca ed agli incontri istituzionali connessi
all'attivita' di organismi internazionali o comunitari,
alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a
quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di
polizia, nonche', per il 2012, alle mostre autorizzate, nel
limite di spesa complessivo di euro 40 milioni, nel
rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente
nonche' dal patto di stabilita' interno, dal Ministero per
i beni e le attivita' culturali, di concerto, ai soli fini
finanziari, con il Ministero dell'economia e delle finanze.
9. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse
le autorita' indipendenti, non possono effettuare spese per
sponsorizzazioni.
10. Resta ferma la possibilita' di effettuare
variazioni compensative tra le spese di cui ai commi 7 e 8
con le modalita' previste dall'art. 14 del decreto-legge 2
luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2007, n. 127.
11. Le societa', inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, si conformano al principio di riduzione di
spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche,
convegni, mostre e pubblicita', nonche' per
sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 7, 8 e 9.
In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi
corrispettivi sono ridotti in applicazione della
disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I
soggetti che esercitano i poteri dell'azionista
garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio,
sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo
corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso
l'inerenza della spesa effettuata per relazioni pubbliche,
convegni, mostre e pubblicita', nonche' per
sponsorizzazioni, e' attestata con apposita relazione
sottoposta al controllo del collegio sindacale.
12. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse
le autorita' indipendenti, non possono effettuare spese per
missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni
internazionali di pace e delle Forze armate, delle missioni
delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del
personale di magistratura, nonche' di quelle strettamente
connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili
per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e
organismi internazionali o comunitari, nonche' con
investitori istituzionali necessari alla gestione del
debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento
della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i
contratti posti in essere in violazione della disposizione
contenuta nel primo periodo del presente comma
costituiscono illecito disciplinare e determinano
responsabilita' erariale. Il limite di spesa stabilito dal
presente comma puo' essere superato in casi eccezionali,
previa adozione di un motivato provvedimento adottato
dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare
preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di
revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla
spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi e
a quella effettuata dalle universita' e dagli enti di
ricerca con risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione
europea ovvero di soggetti privati nonche' da finanziamenti
di soggetti pubblici destinati ad attivia' di ricerca. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto le diarie per le missioni all'estero di cui
all'art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, non sono piu'
dovute; la predetta disposizione non si applica alle
missioni internazionali di pace e a quelle comunque
effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con decreto del
Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze sono determinate le misure e
i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e
alloggio per il personale inviato all'estero. A decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli
articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della
legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di
attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato
di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001 e cessano di
avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei
contratti collettivi.
13. A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta
dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, incluse le autorita' indipendenti, per
attivita' esclusivamente di formazione deve essere non
superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno
2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente
l'attivita' di formazione tramite la Scuola superiore della
pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi
di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in
violazione della disposizione contenuta nel primo periodo
del presente comma costituiscono illecito disciplinare e
determinano responsabilita' erariale. La disposizione di
cui al presente comma non si applica all'attivita' di
formazione effettuata dalle Forze armate, dal Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e dalle Forze di Polizia
tramite i propri organismi di formazione.
14. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma
3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le
autorita' indipendenti, non possono effettuare spese di
ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta
nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio
e l'esercizio di autovetture, nonche' per l'acquisto di
buoni taxi; il predetto limite puo' essere derogato, per il
solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti
pluriennali gia' in essere. La predetta disposizione non si
applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica.
15. All'art. 41, comma 16-quinquies, del decreto-legge
30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, in fine, sono aggiunti
i seguenti periodi: "Il corrispettivo previsto dal presente
comma e' versato entro il 31 ottobre 2010 all'entrata del
bilancio dello Stato.".
16. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge il Comitato per l'intervento nella
Sir e in settori ad alta tecnologia, istituito con
decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, D.P.C.M. 5 settembre
1980 e legge 28 ottobre 1980, n. 687, e' soppresso e cessa
ogni sua funzione, fatto salvo l'assolvimento dei compiti
di seguito indicati. A valere sulle disponibilita' del
soppresso Comitato per l'intervento nella Sir e in settori
ad alta tecnologia, la societa' trasferitaria di seguito
indicata versa, entro il 15 dicembre 2010, all'entrata del
bilancio dello Stato la somma di euro 200.000.000. Il
residuo patrimonio del Comitato per l'intervento nella Sir
e in settori ad alta tecnologia, con ogni sua attivita',
passivita' e rapporto, ivi incluse le partecipazioni nella
Ristrutturazione Elettronica REL S.p.a. in liquidazione e
nel Consorzio Bancario Sir S.p.a. in liquidazione, e'
trasferito alla Societa' Fintecna S.p.a. o a Societa' da
essa interamente controllata, sulla base del rendiconto
finale delle attivita' e della situazione
economico-patrimoniale aggiornata alla medesima data, da
redigere da parte del Comitato entro 60 giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto-legge. Detto patrimonio
costituisce un patrimonio separato dal residuo patrimonio
della societa' trasferitaria, la quale pertanto non
risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri
del patrimonio del Comitato per l'intervento nella Sir ed
in settori ad alta tecnologia ad essa trasferito. La
societa' trasferitaria subentra nei processi attivi e
passivi nei quali e' parte il Comitato per l'intervento
nella Sir e in settori ad alta tecnologia, senza che si
faccia luogo all'interruzione dei processi. Un collegio di
tre periti verifica, entro 90 giorni dalla data di consegna
della predetta situazione economico-patrimoniale, tale
situazione e predispone, sulla base della stessa, una
valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione
del patrimonio trasferito. I componenti del collegio dei
periti sono designati uno dalla societa' trasferitaria, uno
dal Ministero dell'economia e delle finanze ed il terzo,
con funzioni di presidente, d'intesa dalla societa'
trasferitaria ed il predetto Ministero dell'economia e
delle finanze. La valutazione deve, fra l'altro, tenere
conto di tutti i costi e gli oneri necessari per la
liquidazione del patrimonio trasferito, ivi compresi quelli
di funzionamento, nonche' dell'ammontare del compenso dei
periti, individuando altresi' il fabbisogno finanziario
stimato per la liquidazione stessa. Il valore stimato
dell'esito finale della liquidazione costituisce il
corrispettivo per il trasferimento del patrimonio, che e'
corrisposto dalla societa' trasferitaria al Ministero
dell'economia e delle finanze. L'ammontare del compenso del
collegio di periti e' determinato con decreto dal Ministro
dell'economia e delle finanze. Al termine della
liquidazione del patrimonio trasferito, il collegio dei
periti determina l'eventuale maggiore importo risultante
dalla differenza fra l'esito economico effettivo
consuntivato alla chiusura della liquidazione ed il
corrispettivo pagato. Di tale eventuale maggiore importo il
70% e' attribuito al Ministero dell'economia e delle
finanze ed e' versato all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnato al fondo ammortamento dei titoli di
Stato e la residua quota del 30% e' di competenza della
societa' trasferitaria in ragione del migliore risultato
conseguito nella liquidazione.
17. Alla data di entrata in vigore del presente
decreto, i liquidatori delle societa' Ristrutturazione
Elettronica REL S.p.a. in liquidazione, del Consorzio
Bancario Sir S.p.a. in liquidazione e della Societa'
Iniziative e Sviluppo di Attivita' Industriali - Isai
S.p.a. in liquidazione, decadono dalle loro funzioni e la
funzione di liquidatore di dette societa' e' assunta dalla
societa' trasferitaria di cui al comma 16. Sono abrogati i
commi 5 e 7 dell'art. 33 della legge 17 maggio 1999, n.
144.
18. Tutte le operazioni compiute in attuazione dei
commi 16 e 17 sono esenti da qualunque imposta diretta o
indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque
inteso o denominato. Si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni di cui ai commi da 488 a 495 e 497
dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
19. Al fine del perseguimento di una maggiore
efficienza delle societa' pubbliche, tenuto conto dei
principi nazionali e comunitari in termini di economicita'
e di concorrenza, le amministrazioni di cui all'art. 1,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono,
salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice civile,
effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari,
aperture di credito, ne' rilasciare garanzie a favore delle
societa' partecipate non quotate che abbiano registrato,
per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero
che abbiano utilizzato riserve disponibili per il
ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni
caso consentiti i trasferimenti alle societa' di cui al
primo periodo a fronte di convenzioni, contratti di
servizio o di programma relativi allo svolgimento di
servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di
investimenti. Al fine di salvaguardare la continuita' nella
prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di
gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico
e la sanita', su richiesta della amministrazione
interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con gli altri Ministri
competenti e soggetto a registrazione della Corte dei
conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al
primo periodo del presente comma.
20. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano in via diretta alle regioni, alle province
autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per
i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del
coordinamento della finanza pubblica. A decorrere dal 2011,
una quota pari al 10 per cento dei trasferimenti erariali
di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, a
favore delle regioni a statuto ordinario e' accantonata per
essere successivamente svincolata e destinata alle regioni
a statuto ordinario che hanno attuato quanto stabilito
dall'art. 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2,
convertito con legge 26 marzo 2010, n. 42 e che aderiscono
volontariamente alle regole previste dal presente articolo.
Ai fini ed agli effetti di cui al periodo precedente, si
considerano adempienti le Regioni a statuto ordinario che
hanno registrato un rapporto uguale o inferiore alla media
nazionale fra spesa di personale e spesa corrente al netto
delle spese per i ripiani dei disavanzi sanitari e del
surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal
patto di stabilita' interno e che hanno rispettato il patto
di stabilita' interno. Con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti
modalita', tempi e criteri per l'attuazione del presente
comma. Ai lavori della Conferenza Stato-Regioni partecipano
due rappresentanti delle Assemblee legislative regionali
designati d'intesa tra loro nell'ambito della Conferenza
dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e
delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15
della legge 4 febbraio 2005, n. 11. Il rispetto del
parametro e' considerato al fine della definizione, da
parte della regione, della puntuale applicazione della
disposizione recata in termini di principio dal comma 28
dell'art. 9 del presente decreto.
21. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di
cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui
al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente
dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia
finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si
applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza
regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano,
del Servizio sanitario nazionale, nonche' alle associazioni
di cui all'art. 270 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
21-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non
si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio
1996, n. 103.
21-ter.
21-quater.
21-quinquies. Con decreto di natura non regolamentare
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i
Ministri della giustizia e dell'interno, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono dettate
specifiche disposizioni per disciplinare termini e
modalita' per la vendita dei titoli sequestrati di cui
all'art. 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2008, n. 181, in modo tale da garantire la massima
celerita' del versamento del ricavato dell'alienazione al
Fondo unico giustizia, che deve avvenire comunque entro
dieci giorni dalla notifica del provvedimento di sequestro,
nonche' la restituzione all'avente diritto, in caso di
dissequestro, esclusivamente del ricavato dell'alienazione,
in ogni caso fermi restando i limiti di cui al citato art.
2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181,
entro i quali e' possibile l'utilizzo di beni e valori
sequestrati.
21-sexies. Per il triennio 2011-2013, ferme restando le
dotazioni previste dalla legge 23 dicembre 2009, n. 192, le
Agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, possono assolvere alle disposizioni del
presente articolo, del successivo art. 8, comma 1, primo
periodo, nonche' alle disposizioni vigenti in materia di
contenimento della spesa dell'apparato amministrativo
effettuando un riversamento a favore dell'entrata del
bilancio dello Stato pari all'1 per cento delle dotazioni
previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento
stabilite con la citata legge. Si applicano in ogni caso
alle Agenzie fiscali le disposizioni di cui al comma 3 del
presente articolo, nonche' le disposizioni di cui all'art.
1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art.
2, comma 589, e all'art. 3, commi 18, 54 e 59, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, all'art. 27, comma 2, e all'art.
48, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133. Le predette Agenzie possono conferire incarichi
dirigenziali ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenendo conto delle
proprie peculiarita' e della necessita' di garantire gli
obiettivi di gettito fissati annualmente. Le medesime
Agenzie possono conferire incarichi dirigenziali ai sensi
dell'art. 19, comma 5-bis, del citato decreto legislativo
n. 165 del 2001 anche a soggetti appartenenti alle
magistrature e ai ruoli degli avvocati e procuratori dello
Stato previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo
provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Il
conferimento di incarichi eventualmente eccedenti le misure
percentuali previste dal predetto art. 19, comma 6, e'
disposto nei limiti delle facolta' assunzionali a tempo
indeterminato delle singole Agenzie.
21-septies. All'art. 17, comma 3, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la parola:
"immediatamente" e' soppressa.».
- La direttiva del Presidente del Consiglio dei
ministri in data 4 agosto 2010 (Indirizzi interpretativi in
materia di riordino degli organismi collegiali e di
riduzione dei costi degli apparati amministrativi), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 2010,
n. 227.
- Si riporta il testo dell'art. 68 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133 (Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita',
la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria), pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2008, n. 195:
«Art. 68 (Riduzione degli organismi collegiali e di
duplicazioni di strutture). - 1.Ai fini dell'attuazione del
comma 2-bis dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, improntato a criteri di rigorosa selezione,
per la valutazione della perdurante utilita' degli
organismi collegiali operanti presso la Pubblica
Amministrazione e per realizzare, entro il triennio
2009-2011, la graduale riduzione di tali organismi fino al
definitivo trasferimento delle attivita' ad essi demandate
nell'ambito di quelle istituzionali delle Amministrazioni,
vanno esclusi dalla proroga prevista dal comma 2-bis del
citato art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006 gli
organismi collegiali:
istituiti in data antecedente al 30 giugno 2004 da
disposizioni legislative od atti amministrativi la cui
operativita' e' finalizzata al raggiungimento di specifici
obiettivi o alla definizione di particolari attivita'
previste dai provvedimenti di istituzione e non abbiano
ancora conseguito le predette finalita';
istituiti successivamente alla data del 30 giugno
2004 che non operano da almeno due anni antecedenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto;
svolgenti funzioni riconducibili alle competenze
previste dai regolamenti di organizzazione per gli uffici
di struttura dirigenziale di 1° e 2° livello
dell'Amministrazione presso la quale gli stessi operano
ricorrendo, ove vi siano competenze di piu'
amministrazioni, alla Conferenza di servizi.
2. Nei casi in cui, in attuazione del comma 2-bis
dell'art. 29 del citato decreto-legge n. 223 del 2006 venga
riconosciuta l'utilita' degli organismi collegiali di cui
al comma 1, la proroga e' concessa per un periodo non
superiore a due anni. In sede di concessione della proroga
prevista dal citato comma 2-bis dovranno inoltre prevedersi
ulteriori obiettivi di contenimento dei trattamenti
economici da corrispondere ai componenti privilegiando i
compensi collegati alla presenza rispetto a quelli
forfetari od onnicomprensivi e stabilendo l'obbligo, a
scadenza dei contratti, di nominare componenti la cui sede
di servizio coincida con la localita' sede dell'organismo.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta del Ministro competente, sono
individuati gli organismi collegiali ritenuti utili sulla
base dei criteri di cui ai precedenti commi, in modo tale
da assicurare un ulteriore contenimento della spesa non
inferiore a quello conseguito in attuazione del citato art.
29 del decreto-legge n. 223 del 2006.
4. La riduzione di spesa prevista dal comma 1 dell'art.
29 del citato decreto-legge n. 223 del 2006 riferita
all'anno 2006 si applica agli organismi collegiali ivi
presenti istituiti dopo la data di entrata in vigore del
citato decreto-legge.
5. Al fine di eliminare duplicazioni organizzative e
funzionali nonche' di favorire una maggiore efficienza dei
servizi e la razionalizzazione delle procedure, le
strutture amministrative che svolgono prevalentemente
attivita' a contenuto tecnico e di elevata specializzazione
riconducibili a funzioni istituzionali attribuite ad
amministrazioni dello Stato centrali o periferiche, sono
soppresse e le relative competenze sono trasferite alle
Amministrazioni svolgenti funzioni omogenee.
6. In particolare sono soppresse le seguenti strutture:
a) Alto Commissario per la prevenzione ed il
contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito
all'interno della pubblica amministrazione di cui all'art.
1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e successive
modificazioni;
b) Alto Commissario per la lotta alla contraffazione
di cui all'art. 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80 e all'art. 4-bis del decreto-legge 10 gennaio
2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
marzo 2006, n. 81;
c) Commissione per l'inquadramento del personale gia'
dipendente da organismi militari operanti nel territorio
nazionale nell'ambito della Comunita' Atlantica di cui
all'art. 2, comma 2, della legge 9 marzo 1971, n. 98.
6-bis. Le funzioni delle strutture di cui al comma 6,
lettere a) e b), sono trasferite al Ministro competente che
puo' delegare un sottosegretario di Stato.
7. Le amministrazioni interessate trasmettono al
Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato - i provvedimenti di
attuazione del presente articolo.
8. Gli organi delle strutture soppresse ai sensi del
presente articolo rimangono in carica per 60 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto al fine di
gestire l'ordinato trasferimento delle funzioni. I risparmi
derivanti dal presente articolo sono destinati al
miglioramento dei saldi di finanza pubblica.».
- Si riporta il testo del comma 20 dell'art. 12 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge
7 agosto 2012, n. 135 (Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi
ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale
delle imprese del settore bancario), pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 14 agosto
2012, n. 189:
«20. A decorrere dalla data di scadenza degli organismi
collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in
regime di proroga ai sensi dell'art. 68, comma 2, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le
attivita' svolte dagli organismi stessi sono
definitivamente trasferite ai competenti uffici delle
amministrazioni nell'ambito delle quali operano. Restano
fermi, senza oneri per la finanza pubblica, gli osservatori
nazionali di cui all'art. 11 della legge 7 dicembre 2000,
n. 383, e all'art. 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266,
l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di
cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica
14 maggio 2007, n. 103, la Consulta nazionale per il
servizio civile, istituita dall'art. 10, comma 2, della
legge 8 luglio 1998, n. 230, l'Osservatorio per il
contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di
cui all'art. 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n.
269 nonche' il Comitato nazionale di parita' e la Rete
nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parita' di
cui, rispettivamente, all'art. 8 ed all'art. 19 del decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198. A decorrere dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, ai componenti dei suddetti organismi
collegiali non spetta alcun emolumento o indennita'.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge 10
ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 dicembre 2012, n. 213 (Disposizioni urgenti in
materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali,
nonche' ulteriori disposizioni in favore delle zone
terremotate nel maggio 2012), pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 2012, n.
286:
«Art. 3 (Rafforzamento dei controlli in materia di enti
locali). - 1. Nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, e successive modificazioni, recante il testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'art. 41 e' inserito il seguente:
«Art. 41-bis (Obblighi di trasparenza dei titolari di
cariche elettive e di governo). - 1. Gli enti locali con
popolazione superiore a 15.000 abitanti sono tenuti a
disciplinare, nell'ambito della propria autonomia
regolamentare, le modalita' di pubblicita' e trasparenza
dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche
elettive e di governo di loro competenza. La dichiarazione,
da pubblicare annualmente, nonche' all'inizio e alla fine
del mandato, sul sito internet dell'ente riguarda: i dati
di reddito e di patrimonio con particolare riferimento ai
redditi annualmente dichiarati; i beni immobili e mobili
registrati posseduti; le partecipazioni in societa' quotate
e non quotate; la consistenza degli investimenti in titoli
obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilita'
finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento,
sicav o intestazioni fiduciarie.
2. Gli enti locali sono altresi' tenuti a prevedere
sanzioni amministrative per la mancata o parziale
ottemperanza all'onere di cui al comma 1, da un minimo di
euro duemila a un massimo di euro ventimila. L'organo
competente a irrogare la sanzione amministrativa e'
individuato ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre
1981, n. 689.»;
b) l'art. 49 e' sostituito dal seguente:
«Art. 49 (Pareri dei responsabili dei servizi). - 1. Su
ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al
Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere
richiesto il parere, in ordine alla sola regolarita'
tecnica, del responsabile del servizio interessato e,
qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla
regolarita' contabile. I pareri sono inseriti nella
deliberazione.
2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei
servizi, il parere e' espresso dal segretario dell'ente, in
relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via
amministrativa e contabile dei pareri espressi.
4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano
conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono
darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.»;
c);
d) l'art. 147 e' sostituito dai seguenti:
«Art. 147 (Tipologia dei controlli interni). - 1. Gli
enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e
organizzativa, individuano strumenti e metodologie per
garantire, attraverso il controllo di regolarita'
amministrativa e contabile, la legittimita', la regolarita'
e la correttezza dell'azione amministrativa.
2. Il sistema di controllo interno e' diretto a:
a) verificare, attraverso il controllo di gestione,
l'efficacia, l'efficienza e l'economicita' dell'azione
amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante
tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi
e azioni realizzate, nonche' tra risorse impiegate e
risultati;
b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in
sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri
strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in
termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli
obiettivi predefiniti;
c) garantire il costante controllo degli equilibri
finanziari della gestione di competenza, della gestione dei
residui e della gestione di cassa, anche ai fini della
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica
determinati dal patto di stabilita' interno, mediante
l'attivita' di coordinamento e di vigilanza da parte del
responsabile del servizio finanziario, nonche' l'attivita'
di controllo da parte dei responsabili dei servizi;
d) verificare, attraverso l'affidamento e il
controllo dello stato di attuazione di indirizzi e
obiettivi gestionali, anche in riferimento all'art. 170,
comma 6, la redazione del bilancio consolidato,
l'efficacia, l'efficienza e l'economicita' degli organismi
gestionali esterni dell'ente;
e) garantire il controllo della qualita' dei servizi
erogati, sia direttamente, sia mediante organismi
gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a
misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni
dell'ente.
3. Le lettere d) ed e) del comma 2 si applicano solo
agli enti locali con popolazione superiore a 100.000
abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti
per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015.
4. Nell'ambito della loro autonomia normativa e
organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei
controlli interni secondo il principio della distinzione
tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in
deroga agli altri principi di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive
modificazioni. Partecipano all'organizzazione del sistema
dei controlli interni il segretario dell'ente, il direttore
generale, laddove previsto, i responsabili dei servizi e le
unita' di controllo, laddove istituite.
5. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1,
piu' enti locali possono istituire uffici unici, mediante
una convenzione che ne regoli le modalita' di costituzione
e di funzionamento.
Art. 147-bis (Controllo di regolarita' amministrativa e
contabile). - 1. Il controllo di regolarita' amministrativa
e contabile e' assicurato, nella fase preventiva della
formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed
e' esercitato attraverso il rilascio del parere di
regolarita' tecnica attestante la regolarita' e la
correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo
contabile e' effettuato dal responsabile del servizio
finanziario ed e' esercitato attraverso il rilascio del
parere di regolarita' contabile e del visto attestante la
copertura finanziaria.
2. Il controllo di regolarita' amministrativa e'
inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi
generali di revisione aziendale e modalita' definite
nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto
la direzione del segretario, in base alla normativa
vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di
impegno di spesa, i contratti e gli altri atti
amministrativi, scelti secondo una selezione casuale
effettuata con motivate tecniche di campionamento.
3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono
trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai
responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui
conformarsi in caso di riscontrate irregolarita', nonche'
ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei
risultati dei dipendenti, come documenti utili per la
valutazione, e al consiglio comunale.
Art. 147-ter (Controllo strategico). - 1. Per
verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le
linee approvate dal Consiglio, l'ente locale con
popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima
applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000
abitanti a decorrere dal 2015 definisce, secondo la propria
autonomia organizzativa, metodologie di controllo
strategico finalizzate alla rilevazione dei risultati
conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli
aspetti economico-finanziari connessi ai risultati
ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle
previsioni, delle procedure operative attuate confrontate
con i progetti elaborati, della qualita' dei servizi
erogati e del grado di soddisfazione della domanda
espressa, degli aspetti socio-economici. L'ente locale con
popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima
applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000
abitanti a decorrere dal 2015 puo' esercitare in forma
associata la funzione di controllo strategico.
2. L'unita' preposta al controllo strategico, che e'
posta sotto la direzione del direttore generale, laddove
previsto, o del segretario comunale negli enti in cui non
e' prevista la figura del direttore generale, elabora
rapporti periodici, da sottoporre all'organo esecutivo e al
consiglio per la successiva predisposizione di
deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi.
Art. 147-quater (Controlli sulle societa' partecipate
non quotate). - 1. L'ente locale definisce, secondo la
propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli
sulle societa' non quotate, partecipate dallo stesso ente
locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture
proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.
2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del
presente articolo, l'amministrazione definisce
preventivamente, in riferimento all'art. 170, comma 6, gli
obiettivi gestionali a cui deve tendere la societa'
partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi,
e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a
rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la
societa', la situazione contabile, gestionale e
organizzativa della societa', i contratti di servizio, la
qualita' dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui
vincoli di finanza pubblica.
3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2,
l'ente locale effettua il monitoraggio periodico
sull'andamento delle societa' non quotate partecipate,
analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati
e individua le opportune azioni correttive, anche in
riferimento a possibili squilibri economico-finanziari
rilevanti per il bilancio dell'ente.
4. I risultati complessivi della gestione dell'ente
locale e delle aziende non quotate partecipate sono
rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la
competenza economica.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano
agli enti locali con popolazione superiore a 100.000
abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti
per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015. Le
disposizioni del presente articolo non si applicano alle
societa' quotate e a quelle da esse controllate ai sensi
dell'art. 2359 del codice civile. A tal fine, per societa'
quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo
si intendono le societa' emittenti strumenti finanziari
quotati in mercati regolamentati.
Art. 147-quinquies (Controllo sugli equilibri
finanziari). - 1. Il controllo sugli equilibri finanziari
e' svolto sotto la direzione e il coordinamento del
responsabile del servizio finanziario e mediante la
vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il
coinvolgimento attivo degli organi di governo, del
direttore generale, ove previsto, del segretario e dei
responsabili dei servizi, secondo le rispettive
responsabilita'.
2. Il controllo sugli equilibri finanziari e'
disciplinato nel regolamento di contabilita' dell'ente ed
e' svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento
finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme
che regolano il concorso degli enti locali alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonche'
delle norme di attuazione dell'art. 81 della Costituzione.
3. Il controllo sugli equilibri finanziari implica
anche la valutazione degli effetti che si determinano per
il bilancio finanziario dell'ente in relazione
all'andamento economico-finanziario degli organismi
gestionali esterni.»;
e) l'art. 148 e' sostituito dai seguenti:
«Art. 148 (Controlli esterni). - 1. Le sezioni
regionali della Corte dei conti verificano, con cadenza
semestrale, la legittimita' e la regolarita' delle
gestioni, nonche' il funzionamento dei controlli interni ai
fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio
di bilancio di ciascun ente locale. A tale fine, il
sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore
ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia,
avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del
segretario negli enti in cui non e' prevista la figura del
direttore generale, trasmette semestralmente alla sezione
regionale di controllo della Corte dei conti un referto
sulla regolarita' della gestione e sull'efficacia e
sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni
adottato, sulla base delle linee guida deliberate dalla
sezione delle autonomie della Corte dei conti entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione; il referto e', altresi', inviato al
presidente del consiglio comunale o provinciale.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato puo'
attivare verifiche sulla regolarita' della gestione
amministrativo-contabile, ai sensi dell'art. 14, comma 1,
lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, oltre che
negli altri casi previsti dalla legge, qualora un ente
evidenzi, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, situazioni
di squilibrio finanziario riferibili ai seguenti
indicatori:
a) ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria;
b) disequilibrio consolidato della parte corrente del
bilancio;
c) anomale modalita' di gestione dei servizi per
conto di terzi;
d) aumento non giustificato di spesa degli organi
politici istituzionali.
3. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei
conti possono attivare le procedure di cui al comma 2.
4. In caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli
strumenti e delle metodologie di cui al secondo periodo del
comma 1 del presente articolo, fermo restando quanto
previsto dall'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e
successive modificazioni, e dai commi 5 e 5-bis dell'art.
248 del presente testo unico, le sezioni giurisdizionali
regionali della Corte dei conti irrogano agli
amministratori responsabili la condanna ad una sanzione
pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di
venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento
di commissione della violazione.
Art. 148-bis (Rafforzamento del controllo della Corte
dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali). -
1. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti
esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi
degli enti locali ai sensi dell'art. 1, commi 166 e
seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la
verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal
patto di stabilita' interno, dell'osservanza del vincolo
previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, sesto
comma, della Costituzione, della sostenibilita'
dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarita',
suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli
equilibri economico-finanziari degli enti.
2. Ai fini della verifica prevista dal comma 1, le
sezioni regionali di controllo della Corte dei conti
accertano altresi' che i rendiconti degli enti locali
tengano conto anche delle partecipazioni in societa'
controllate e alle quali e' affidata la gestione di servizi
pubblici per la collettivita' locale e di servizi
strumentali all'ente.
3. Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2,
l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali
di controllo della Corte dei conti, di squilibri
economico-finanziari, della mancata copertura di spese,
della violazione di norme finalizzate a garantire la
regolarita' della gestione finanziaria, o del mancato
rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilita'
interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di
adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del
deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti
idonei a rimuovere le irregolarita' e a ripristinare gli
equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi
alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti
che li verificano nel termine di trenta giorni dal
ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione
dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni
regionali di controllo dia esito negativo, e' preclusa
l'attuazione dei programmi di spesa per i quali e' stata
accertata la mancata copertura o l'insussistenza della
relativa sostenibilita' finanziaria.»;
f) all'art. 153, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «e piu' in generale alla salvaguardia degli
equilibri finanziari complessivi della gestione e dei
vincoli di finanza pubblica. Nell'esercizio di tali
funzioni il responsabile del servizio finanziario agisce in
autonomia nei limiti di quanto disposto dai principi
finanziari e contabili, dalle norme ordinamentali e dai
vincoli di finanza pubblica.»;
2) al comma 6, dopo le parole: «organo di
revisione» sono inserite le seguenti: «, nonche' alla
competente sezione regionale di controllo della Corte dei
conti»;
g) all'art. 166, dopo il comma 2, sono aggiunti i
seguenti:
«2-bis. La meta' della quota minima prevista dai commi
1 e 2-ter e' riservata alla copertura di eventuali spese
non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta
danni certi all'amministrazione.
2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle
situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite
minimo previsto dal comma 1 e' stabilito nella misura dello
0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente
previste in bilancio.»;
g-bis) all'art. 169, dopo il comma 3 e' aggiunto il
seguente:
«3-bis. Il piano esecutivo di gestione e' deliberato in
coerenza con il bilancio di previsione e con la relazione
previsionale e programmatica. Al fine di semplificare i
processi di pianificazione gestionale dell'ente, il piano
dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1,
del presente testo unico e il piano della performance di
cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di
gestione.»;
h) all'art. 187, dopo il comma 3, e' aggiunto, in
fine, il seguente:
«3-bis. L'avanzo di amministrazione non vincolato non
puo' essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in
una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222,
fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio
di cui all'art. 193.»;
i) all'art. 191 il comma 3 e' sostituito dal
seguente:
«3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati
dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile,
la Giunta, qualora i fondi specificamente previsti in
bilancio si dimostrino insufficienti, entro venti giorni
dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del
responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il
provvedimento di riconoscimento della spesa con le
modalita' previste dall'art. 194, comma 1, lettera e),
prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti
delle accertate necessita' per la rimozione dello stato di
pregiudizio alla pubblica incolumita'. Il provvedimento di
riconoscimento e' adottato entro 30 giorni dalla data di
deliberazione della proposta da parte della Giunta, e
comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale
data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione
al terzo interessato e' data contestualmente all'adozione
della deliberazione consiliare.»;
i-bis) all'art. 222, dopo il comma 2 e' aggiunto il
seguente:
«2-bis. Per gli enti locali in dissesto
economico-finanziario ai sensi dell'art. 246, che abbiano
adottato la deliberazione di cui all'art. 251, comma 1, e
che si trovino in condizione di grave indisponibilita' di
cassa, certificata congiuntamente dal responsabile del
servizio finanziario e dall'organo di revisione, il limite
massimo di cui al comma 1 del presente articolo e' elevato
a cinque dodicesimi per la durata di sei mesi a decorrere
dalla data della predetta certificazione. E' fatto divieto
ai suddetti enti di impegnare tali maggiori risorse per
spese non obbligatorie per legge e risorse proprie per
partecipazione ad eventi o manifestazioni culturali e
sportive, sia nazionali che internazionali.»;
l) dopo il comma 2 dell'art. 227 e' inserito il
seguente:
«2-bis. In caso di mancata approvazione del rendiconto
di gestione entro il termine del 30 aprile dell'anno
successivo, si applica la procedura prevista dal comma 2
dell'art. 141.»;
m) soppressa;
m-bis) all'art. 234:
1) al comma 3, dopo le parole: «nelle unioni di
comuni» sono inserite le seguenti: «, salvo quanto previsto
dal comma 3-bis,»;
2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Nelle unioni di comuni che esercitano in forma
associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne
fanno parte, la revisione economico-finanziaria e' svolta
da un collegio di revisori composto da tre membri, che
svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno
parte dell'unione.»;
n) al comma 2 dell'art. 236, le parole: «dai membri
dell'organo regionale di controllo,» sono soppresse;
o) all'art. 239 sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) la lettera b) del comma 1 e' sostituita dalla
seguente:
«b) pareri, con le modalita' stabilite dal
regolamento, in materia di:
1) strumenti di programmazione
economico-finanziaria;
2) proposta di bilancio di previsione verifica
degli equilibri e variazioni di bilancio;
3) modalita' di gestione dei servizi e proposte di
costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;
4) proposte di ricorso all'indebitamento;
5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza
innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente
in materia;
6) proposte di riconoscimento di debiti fuori
bilancio e transazioni;
7) proposte di regolamento di contabilita',
economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei
tributi locali.»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1
e' espresso un motivato giudizio di congruita', di coerenza
e di attendibilita' contabile delle previsioni di bilancio
e dei programmi e progetti, anche tenuto conto
dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario
ai sensi dell'art. 153, delle variazioni rispetto all'anno
precedente, dell'applicazione dei parametri di
deficitarieta' strutturale e di ogni altro elemento utile.
Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure
atte ad assicurare l'attendibilita' delle impostazioni. I
pareri sono obbligatori. L'organo consiliare e' tenuto ad
adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare
adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte
dall'organo di revisione.»;
3) la lettera a) del comma 2 e' sostituita dalla
seguente:
«a) da parte della Corte dei conti i rilievi e le
decisioni assunti a tutela della sana gestione finanziaria
dell'ente»;
p) all'art. 242, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai
seguenti:
«1. Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente
deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed
incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da
un apposita tabella, da allegare al rendiconto della
gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno
la meta' presentino valori deficitari. Il rendiconto della
gestione e' quello relativo al penultimo esercizio
precedente quello di riferimento.
2. Con decreto del Ministro dell'interno di natura non
regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono fissati i parametri obiettivi, nonche'
le modalita' per la compilazione della tabella di cui al
comma 1. Fino alla fissazione di nuovi parametri si
applicano quelli vigenti nell'anno precedente.»;
q) all'art. 243, dopo il comma 3, e' inserito il
seguente:
«3-bis. I contratti di servizio, stipulati dagli enti
locali con le societa' controllate, con esclusione di
quelle quotate in borsa, devono contenere apposite clausole
volte a prevedere, ove si verifichino condizioni di
deficitarieta' strutturale, la riduzione delle spese di
personale delle societa' medesime, anche in applicazione di
quanto previsto dall'art. 18, comma 2-bis, del
decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.»;
q-bis) all'art. 243, comma 6, la lettera a) e'
sostituita dalla seguente:
«a) gli enti locali che, pur risultando non
deficitari dalle risultanze della tabella allegata al
rendiconto di gestione, non presentino il certificato al
rendiconto della gestione, di cui all'art. 161»;
r) dopo l'art. 243 sono inseriti i seguenti:
«Art. 243-bis (Procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale). - 1. I comuni e le province per i quali,
anche in considerazione delle pronunce delle competenti
sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli
enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in
grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui
le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano
sufficienti a superare le condizioni di squilibrio
rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare
alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale
prevista dal presente articolo. La predetta procedura non
puo' essere iniziata qualora la sezione regionale della
Corte dei conti provveda, a decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'art.
6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
149, ad assegnare un termine per l'adozione delle misure
correttive di cui al comma 6, lettera a), del presente
articolo.
2. La deliberazione di ricorso alla procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale e' trasmessa, entro 5
giorni dalla data di esecutivita', alla competente sezione
regionale della Corte dei conti e al Ministero
dell'interno.
3. Il ricorso alla procedura di cui al presente
articolo sospende temporaneamente la possibilita' per la
Corte dei conti di assegnare, ai sensi dell'art. 6, comma
2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, il
termine per l'adozione delle misure correttive di cui al
comma 6, lettera a), del presente articolo.
4. Le procedure esecutive intraprese nei confronti
dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di
ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di
approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui
all'art. 243-quater, commi 1 e 3.
5. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine
perentorio di 60 giorni dalla data di esecutivita' della
delibera di cui al comma 1, delibera un piano di
riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima
di dieci anni, compreso quello in corso, corredato del
parere dell'organo di revisione economico-finanziario.
6. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale
deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare
le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque,
contenere:
a) le eventuali misure correttive adottate dall'ente
locale in considerazione dei comportamenti difformi dalla
sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli
obiettivi posti con il patto di stabilita' interno
accertati dalla competente sezione regionale della Corte
dei conti;
b) la puntuale ricognizione, con relativa
quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati,
dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante
dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti
fuori bilancio;
c) l'individuazione, con relative quantificazione e
previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le
misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale
del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di
amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti
fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a
partire da quello in corso alla data di accettazione del
piano;
d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano
di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo
di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o
da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il
finanziamento dei debiti fuori bilancio.
7. Ai fini della predisposizione del piano, l'ente e'
tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti
fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194. Per il
finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente puo'
provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della
durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio,
compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
8. Al fine di assicurare il prefissato graduale
riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata
del piano, l'ente:
a) puo' deliberare le aliquote o tariffe dei tributi
locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad
eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;
b) e' soggetto ai controlli centrali in materia di
copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'art. 243,
comma 2, ed e' tenuto ad assicurare la copertura dei costi
della gestione dei servizi a domanda individuale prevista
dalla lettera a) del medesimo art. 243, comma 2;
c) e' tenuto ad assicurare, con i proventi della
relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della
gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi
urbani e del servizio acquedotto;
d) e' soggetto al controllo sulle dotazioni organiche
e sulle assunzioni di personale previsto dall'art. 243,
comma 1;
e) e' tenuto ad effettuare una revisione
straordinaria di tutti i residui attivi e passivi
conservati in bilancio, stralciando i residui attivi
inesigibili o di dubbia esigibilita' da inserire nel conto
del patrimonio fino al compimento dei termini di
prescrizione, nonche' una sistematica attivita' di
accertamento delle posizioni debitorie aperte con il
sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione
delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica
della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle
entrate con vincolo di destinazione;
f) e' tenuto ad effettuare una rigorosa revisione
della spesa con indicazione di precisi obiettivi di
riduzione della stessa, nonche' una verifica e relativa
valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente
e della situazione di tutti gli organismi e delle societa'
partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico
del bilancio dell'ente;
g) puo' procedere all'assunzione di mutui per la
copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di
investimento in deroga ai limiti di cui all'art. 204, comma
1, previsti dalla legislazione vigente, nonche' accedere al
Fondo di rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria
degli enti locali di cui all'art. 243-ter, a condizione che
si sia avvalso della facolta' di deliberare le aliquote o
tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a), che
abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali
disponibili non indispensabili per i fini istituzionali
dell'ente e che abbia provveduto alla rideterminazione
della dotazione organica ai sensi dell'art. 259, comma 6,
fermo restando che la stessa non puo' essere variata in
aumento per la durata del piano di riequilibrio.
9. In caso di accesso al Fondo di rotazione di cui
all'art. 243-ter, l'Ente deve adottare entro il termine
dell'esercizio finanziario le seguenti misure di
riequilibrio della parte corrente del bilancio:
a) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo,
riduzione delle spese di personale, da realizzare in
particolare attraverso l'eliminazione dai fondi per il
finanziamento della retribuzione accessoria del personale
dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui
agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti
collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile 1999
(comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota
non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni
organiche;
b) entro il termine di un triennio, riduzione almeno
del dieci per cento delle spese per prestazioni di servizi,
di cui all'intervento 03 della spesa corrente;
c) entro il termine di un triennio, riduzione almeno
del venticinque per cento delle spese per trasferimenti, di
cui all'intervento 05 della spesa corrente, finanziate
attraverso risorse proprie;
d) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto
previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i
soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio
pregressi.
Art. 243-ter (Fondo di rotazione per assicurare la
stabilita' finanziaria degli enti locali). - 1. Per il
risanamento finanziario degli enti locali che hanno
deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui
all'art. 243-bis lo Stato prevede un'anticipazione a valere
sul Fondo di rotazione, denominato: "Fondo di rotazione per
assicurare la stabilita' finanziaria degli enti locali".
2. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare
entro il 30 novembre 2012, sono stabiliti i criteri per la
determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di
cui al comma 1 attribuibile a ciascun ente locale, nonche'
le modalita' per la concessione e per la restituzione della
stessa in un periodo massimo di 10 anni decorrente
dall'anno successivo a quello in cui viene erogata
l'anticipazione di cui al comma 1.
3. I criteri per la determinazione dell'anticipazione
attribuibile a ciascun ente locale, nei limiti dell'importo
massimo fissato in euro 300 per abitante per i comuni e in
euro 20 per abitante per le province o per le citta'
metropolitane, e della disponibilita' annua del Fondo,
devono tenere anche conto:
a) dell'incremento percentuale delle entrate
tributarie ed extratributarie previsto nell'ambito del
piano di riequilibrio pluriennale;
b) della riduzione percentuale delle spese correnti
previste nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale.
Art. 243-quater (Esame del piano di riequilibrio
finanziario pluriennale e controllo sulla relativa
attuazione). - 1. Entro 10 giorni dalla data della delibera
di cui all'art. 243-bis, comma 5, il piano di riequilibrio
finanziario pluriennale e' trasmesso alla competente
Sezione regionale di controllo della Corte dei conti,
nonche' alla Commissione di cui all'art. 155. Entro il
termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del
piano, un'apposita sottocommissione della predetta
Commissione, composta esclusivamente da rappresentanti
scelti, in egual numero, dai Ministri dell'interno e
dell'economia e delle finanze tra i dipendenti dei
rispettivi Ministeri e dall'ANCI, svolge la necessaria
istruttoria anche sulla base delle Linee guida deliberate
dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti e delle
indicazioni fornite dalla competente Sezione regionale di
controllo della Corte dei conti. All'esito
dell'istruttoria, la sottocommissione redige una relazione
finale, con gli eventuali allegati, che e' trasmessa alla
Sezione regionale di controllo della Corte dei conti dal
competente Capo Dipartimento del Ministero dell'interno e
dal Ragioniere generale dello Stato, di concerto fra loro.
2. In fase istruttoria, la sottocommissione di cui al
comma 1 puo' formulare rilievi o richieste istruttorie, cui
l'ente e' tenuto a fornire risposta entro trenta giorni. Ai
fini dell'espletamento delle funzioni assegnate, la
Commissione di cui al comma 1 si avvale, senza diritto a
compensi aggiuntivi, gettoni di presenza o rimborsi di
spese, di cinque segretari comunali e provinciali in
disponibilita', nonche' di cinque unita' di personale,
particolarmente esperte in tematiche finanziarie degli enti
locali, in posizione di comando o distacco e senza oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
3. La sezione regionale di controllo della Corte dei
conti, entro il termine di 30 giorni dalla data di
ricezione della documentazione di cui al comma 1, delibera
sull'approvazione o sul diniego del piano, valutandone la
congruenza ai fini del riequilibrio. In caso di
approvazione del piano, la Corte dei conti vigila
sull'esecuzione dello stesso, adottando in sede di
controllo, effettuato ai sensi dell'art. 243-bis, comma 6,
lettera a), apposita pronuncia.
4. La delibera di accoglimento o di diniego di
approvazione del piano di riequilibrio finanziario
pluriennale e' comunicata al Ministero dell'interno.
5. La delibera di approvazione o di diniego del piano
puo' essere impugnata entro 30 giorni, nelle forme del
giudizio ad istanza di parte, innanzi alle Sezioni riunite
della Corte dei conti in speciale composizione che si
pronunciano, nell'esercizio della propria giurisdizione
esclusiva in tema di contabilita' pubblica, ai sensi
dell'art. 103, secondo comma, della Costituzione, entro 30
giorni dal deposito del ricorso. Le medesime Sezioni
riunite si pronunciano in unico grado, nell'esercizio della
medesima giurisdizione esclusiva, sui ricorsi avverso i
provvedimenti di ammissione al Fondo di rotazione di cui
all'art. 243-ter.
6. Ai fini del controllo dell'attuazione del piano di
riequilibrio finanziario pluriennale approvato, l'organo di
revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al
Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle
finanze e alla competente Sezione regionale della Corte dei
conti, entro quindici giorni successivi alla scadenza di
ciascun semestre, una relazione sullo stato di attuazione
del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi
fissati dal piano stesso, nonche', entro il 31 gennaio
dell'anno successivo all'ultimo di durata del piano, una
relazione finale sulla completa attuazione dello stesso e
sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti.
7. La mancata presentazione del piano entro il termine
di cui all'art. 243-bis, comma 5, il diniego
dell'approvazione del piano, l'accertamento da parte della
competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave
e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi
fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del
riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo
di durata del piano stesso, comportano l'applicazione
dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del
2011, con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte
del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per
la deliberazione del dissesto.
Art. 243-quinquies (Misure per garantire la stabilita'
finanziaria degli enti locali sciolti per fenomeni di
infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso). - 1.
Per la gestione finanziaria degli enti locali sciolti ai
sensi dell'art. 143, per i quali sussistono squilibri
strutturali di bilancio, in grado di provocare il dissesto
finanziario, la commissione straordinaria per la gestione
dell'ente, entro sei mesi dal suo insediamento, puo'
richiedere una anticipazione di cassa da destinare alle
finalita' di cui al comma 2.
2. L'anticipazione di cui al comma 1, nel limite
massimo di euro 200 per abitante, e' destinata
esclusivamente al pagamento delle retribuzioni al personale
dipendente e ai conseguenti oneri previdenziali, al
pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari,
nonche' all'espletamento dei servizi locali indispensabili.
Le somme a tal fine concesse non sono oggetto di procedure
di esecuzione e di espropriazione forzata.
3. L'anticipazione e' concessa con decreto del
Ministero dell'interno di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, nei limiti di 20 milioni di
euro annui a valere sulle dotazioni del fondo di rotazione
di cui all'art. 243-ter.
4. Il decreto ministeriale di cui al comma 3 stabilisce
altresi' le modalita' per la restituzione
dell'anticipazione straordinaria in un periodo massimo di
dieci anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui
e' erogata l'anticipazione.»;
s) all'art. 248 il comma 5 e' sostituito dai
seguenti:
«5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 della
legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la
Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado,
responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o
gravemente colpose, sia omissive che commissive, al
verificarsi del dissesto finanziario, non possono
ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di
assessore, di revisore dei conti di enti locali e di
rappresentante di enti locali presso altri enti,
istituzioni ed organismi pubblici e privati. I sindaci e i
presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del
periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un
periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di
presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale,
nonche' di membro dei consigli comunali, dei consigli
provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del
Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresi'
ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica
di assessore comunale, provinciale o regionale ne' alcuna
carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Ai
medesimi soggetti, ove riconosciuti responsabili, le
sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti
irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di
cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione
mensile lorda dovuta al momento di commissione della
violazione.
5-bis. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 della
legge 14 gennaio 1994, n. 20, qualora, a seguito della
dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti gravi
responsabilita' nello svolgimento dell'attivita' del
collegio dei revisori, o ritardata o mancata comunicazione,
secondo le normative vigenti, delle informazioni, i
componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede
di giudizio della predetta Corte non possono essere
nominati nel collegio dei revisori degli enti locali e
degli enti ed organismi agli stessi riconducibili fino a
dieci anni, in funzione della gravita' accertata. La Corte
dei conti trasmette l'esito dell'accertamento anche
all'ordine professionale di appartenenza dei revisori per
valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti
disciplinari, nonche' al Ministero dell'interno per la
conseguente sospensione dall'elenco di cui all'art. 16,
comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148. Ai medesimi soggetti, ove ritenuti
responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della
Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un
minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la
retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione
della violazione.».
1-bis. Il comma 168 dell'art. 1 della legge 23 dicembre
2005, n. 266, e' abrogato.
1-ter. A seguito di apposito monitoraggio, nel caso si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni di cui all'art. 243-ter del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
introdotto dal comma 1, lettera r), del presente articolo,
i Ministri competenti propongono annualmente, in sede di
predisposizione del disegno di legge di stabilita', gli
interventi correttivi necessari per assicurare la copertura
dei nuovi o maggiori oneri.
2. Gli strumenti e le modalita' di controllo interno di
cui al comma 1, lettera d), sono definiti con regolamento
adottato dal Consiglio e resi operativi dall'ente locale
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, dandone comunicazione al Prefetto ed alla sezione
regionale di controllo della Corte dei conti. Decorso
infruttuosamente il termine di cui al periodo precedente,
il Prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto ad
adempiere all'obbligo nel termine di sessanta giorni.
Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente
il Prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del
Consiglio ai sensi dell'art. 141 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni.
3.
4.
4-bis. All'atto della costituzione del collegio dei
revisori delle unioni di comuni, in attuazione dell'art.
234, comma 3-bis, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dal comma 1,
lettera m-bis), del presente articolo, decadono i revisori
in carica nei comuni che fanno parte dell'unione. Per la
scelta dei componenti del collegio dei revisori di cui al
primo periodo si applicano le disposizioni di cui all'art.
16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148.
5. La condizione di deficitarieta' strutturale di cui
all'art. 242, del citato Testo unico n. 267 del 2000, come
modificato dal comma 1, lettera p), continua ad essere
rilevata, per l'anno 2013, dalla tabella allegata al
certificato sul rendiconto dell'esercizio 2011.
5-bis. Al fine di favorire il ripristino dell'ordinata
gestione di cassa del bilancio corrente, i comuni che,
nell'anno 2012, entro la data di entrata in vigore del
presente decreto, abbiano dichiarato lo stato di dissesto
finanziario di cui all'art. 244 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono
motivatamente chiedere al Ministero dell'interno, entro il
15 dicembre 2012, l'anticipazione di somme da destinare ai
pagamenti in sofferenza, di competenza dell'esercizio 2012.
5-ter. L'assegnazione di cui al comma 5-bis, nella
misura massima di 20 milioni di euro, e' restituita, in
parti uguali, nei tre esercizi successivi, entro il 30
settembre di ciascun anno. In caso di mancato versamento
entro il termine di cui al primo periodo, e' disposto, da
parte dell'Agenzia delle entrate, il recupero delle somme
nei confronti del comune inadempiente, all'atto del
pagamento allo stesso dell'imposta municipale propria di
cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e successive modificazioni.
5-quater. Alla copertura degli oneri, derivanti
nell'anno 2012 dalle disposizioni di cui al comma 5-bis, si
provvede a valere sulla dotazione del Fondo di rotazione di
cui all'art. 4, comma 1.
6. All'art. 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 149, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Il decreto di scioglimento del consiglio,
disposto per le inadempienze di cui al comma 2, conserva i
suoi effetti per un periodo di almeno dodici mesi, fino ad
una massimo di quindici mesi.».
7. La Commissione di cui all'art. 155 del predetto
Testo unico n. 267 del 2000, ovunque citata, assume la
denominazione di Commissione per la stabilita' finanziaria
degli enti locali.
7-bis. All'art. 3 del decreto legislativo 26 novembre
2010, n. 216, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. In ogni caso, ai fini della determinazione dei
fabbisogni standard di cui al presente decreto, le
modifiche nell'elenco delle funzioni fondamentali sono
prese in considerazione dal primo anno successivo
all'adeguamento dei certificati di conto consuntivo alle
suddette nuove elencazioni, tenuto conto anche degli esiti
dell'armonizzazione degli schemi di bilancio di cui al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.».
- Si riporta il testo dell'art. 10-ter del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64
(Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti
della pubblica amministrazione, per il riequilibrio
finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia di
versamento di tributi degli enti locali), che ha modificato
l'art. 243-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 giugno
2013, n. 132:
«Art. 10-ter (Esame del piano di riequilibrio
finanziario pluriennale). - 1. All'art. 243-quater del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Entro dieci giorni dalla data della delibera di cui
all'art. 243-bis, comma 5, il piano di riequilibrio
finanziario pluriennale e' trasmesso alla competente
sezione regionale di controllo della Corte dei conti,
nonche' alla Commissione di cui all'art. 155, la quale,
entro il termine di sessanta giorni dalla data di
presentazione del piano, svolge la necessaria istruttoria
anche sulla base delle Linee guida deliberate dalla sezione
delle autonomie della Corte dei conti. All'esito
dell'istruttoria, la Commissione redige una relazione
finale, con gli eventuali allegati, che e' trasmessa alla
sezione regionale di controllo della Corte dei conti.";
b) al comma 6, le parole: ", al Ministero
dell'economia e delle finanze" sono soppresse.».
- Si riporta il testo dell'art. 49-quinquies del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98
(Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), che
ha apportato ulteriori modifiche all'art. 243-quater del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 20 agosto
2013, n. 194:
«Art. 49-quinquies (Misure finanziarie urgenti per gli
enti locali). - 1. Al testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'art. 243-bis, comma 5, e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "Qualora, in caso di inizio mandato,
la delibera di cui al presente comma risulti gia'
presentata dalla precedente amministrazione, ordinaria o
commissariale, e non risulti ancora intervenuta la delibera
della Corte dei conti di approvazione o di diniego di cui
all'art. 243-quater, comma 3, l'amministrazione in carica
ha facolta' di rimodulare il piano di riequilibrio,
presentando la relativa delibera nei sessanta giorni
successivi alla sottoscrizione della relazione di cui
all'art. 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 149";
b) all'art. 243-quater, comma 2, le parole: "la
sottocommissione di cui al comma 1" sono sostituite dalle
seguenti: "la commissione di cui all'art. 155.".».

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 155 del citato testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 2
Composizione della Commissione

1. La Commissione, nominata con decreto del Ministro dell'interno, e' presieduta dal Sottosegretario di Stato pro-tempore con delega per le materie afferenti le autonomie locali e la finanza locale ed e' composta:
a) dal capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, che svolge funzioni di vice presidente;
b) dal direttore centrale della finanza locale o dal direttore centrale per gli uffici territoriali del Governo e per le autonomie locali del Ministero dell'interno, i quali partecipano alternativamente ai lavori della Commissione in relazione alla materia trattata;
c) da un dirigente del Ministero dell'interno in servizio presso il Dipartimento per gli affari interni e territoriali. A tal fine sono nominati il dirigente dell'ufficio competente in materia di risanamento degli enti dissestati della Direzione centrale della finanza locale e il dirigente dell'ufficio competente in materia di personale degli enti locali della Direzione centrale per gli uffici territoriali del Governo e per le autonomie locali, i quali partecipano alternativamente ai lavori della Commissione, in relazione alla materia trattata;
d) da un dirigente designato dal Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine, su designazione di detto Ministero, sono nominati un dirigente particolarmente esperto in problematiche finanziarie degli enti locali ed un dirigente particolarmente esperto in problematiche gestionali del personale degli enti locali, i quali partecipano alternativamente ai lavori della Commissione, in relazione alla materia trattata;
e) da un dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. A tal fine, su designazione del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono nominati un dirigente particolarmente esperto in problematiche finanziarie degli enti locali ed un dirigente particolarmente esperto in problematiche gestionali del personale degli enti locali, i quali partecipano alternativamente ai lavori della Commissione, in relazione alla materia trattata;
f) da due rappresentanti dell'Unione delle province d'Italia (U.P.I.);
g) da tre rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.).
2. Per ciascun componente, ad eccezione del presidente, del vicepresidente e dei direttori centrali, viene designato un supplente.
3. La Commissione puo' essere convocata in seduta plenaria, con la partecipazione di tutti i membri effettivi, per individuare criteri di massima cui informare l'attivita' istruttoria e la verifica dei provvedimenti da sottoporre all'esame della Commissione, nel rispetto delle norme del presente regolamento.
4. La partecipazione ai lavori della Commissione e' a titolo gratuito e non da' diritto ad alcun compenso o rimborso spese.
 
Art. 3
Segreteria della Commissione

1. La Commissione, ai fini dell'espletamento delle funzioni assegnate, si avvale del personale di cui all'articolo 243-quater, comma 2, del testo unico, che opera nell'ambito della segreteria della Commissione. La segreteria fa riferimento all'ufficio competente in materia di risanamento degli enti dissestati della Direzione centrale della finanza locale, se trattasi di problematiche prettamente finanziarie, ovvero all'ufficio competente in materia di personale degli enti locali della Direzione centrale per gli uffici territoriali del Governo e per le autonomie locali, se trattasi di aspetti organizzativi e gestionali del personale di detti enti. Tali uffici, quando svolgono attivita' di segreteria della Commissione, sono chiamati ad operare in sinergia, raccordandosi reciprocamente e realizzando il coordinamento richiesto dall'eventuale assunzione di atti istruttori avviati congiuntamente in seno alla Commissione.
Note all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 243-quater del citato testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 4
Svolgimento delle sedute

1. Per la validita' delle sedute della Commissione e' richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.
2. Le delibere della Commissione sono assunte a maggioranza dei presenti ed in caso di parita' prevale il voto del presidente. Il componente effettivo impossibilitato a partecipare alla seduta avverte tempestivamente la segreteria della Commissione ed il proprio supplente che, solo in tal caso, interviene alla seduta stessa. Qualora, per tre sedute consecutive, il componente effettivo ed il supplente risultano assenti senza giustificato motivo, l'amministrazione di appartenenza provvede alle nuove designazioni.
3. Quando la seduta non possa aver luogo per mancanza del numero legale, ne e' redatto verbale, nel quale sono indicati i nomi degli intervenuti e l'ora in cui e' proclamata deserta la seduta.
 
Art. 5
Procedimento del controllo

1. I provvedimenti adottati dagli amministratori degli enti locali e dagli organi straordinari della liquidazione dei medesimi enti soggetti al controllo della Commissione sono trasmessi alla segreteria della Commissione.
2. La Commissione, ove debba pronunciarsi sull'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, esamina preventivamente i provvedimenti concernenti le assunzioni di personale e la rideterminazione della dotazione organica.
3. La segreteria facente capo all'ufficio di riferimento provvede all'istruttoria, richiedendo, ove necessario, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti da esaminare, ulteriori elementi utili per la valutazione dei provvedimenti sottoposti a controllo. In tal caso, gli enti locali interessati sono tenuti a fornire gli elementi integrativi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, se trattasi di rideterminazione della dotazione organica o di assunzioni, ed entro sessanta giorni, ai sensi degli articoli 256, 261 e 268-bis del testo unico, se trattasi di ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, di piano di estinzione o di prosecuzione del dissesto. Conseguentemente, i termini di cui al comma 6 sono sospesi fino al ricevimento degli elementi integrativi richiesti.
4. La segreteria, conclusa l'istruttoria relativa ai provvedimenti trasmessi dagli enti locali, predispone, su indicazione del presidente o del vice presidente, l'ordine del giorno della seduta nel rispetto dei termini di cui al comma 6. Il presidente, avvalendosi della segreteria, assegna i provvedimenti medesimi ai singoli componenti, in qualita' di relatori, ai fini della formulazione di una proposta.
5. Il controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale si svolge prioritariamente sulla base della verifica della compatibilita' finanziaria dei provvedimenti, accertando se gli stessi comportano maggiori spese per gli enti locali, nel qual caso gli enti devono dimostrare di disporre di risorse finanziarie che assicurino strutturalmente la copertura finanziaria dei nuovi oneri.
6. La Commissione, in relazione alle disposizioni del testo unico, sulla base degli atti prodotti:
a) esprime il proprio parere sul piano di estinzione delle passivita', ai sensi dell'articolo 256, comma 7, del testo unico, e sulle procedure di cui agli articoli 268-bis e 268-ter, entro centoventi giorni dal ricevimento. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende espresso in senso favorevole;
b) fatto salvo quanto previsto al comma 2, esprime il proprio parere sull'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui agli articoli 259, e seguenti, del testo unico, entro centoventi giorni dal ricevimento. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende espresso in senso favorevole;
c) approva o nega l'approvazione ai provvedimenti in materia di dotazioni organiche e di assunzione di personale, entro novanta giorni dal ricevimento. Decorso inutilmente tale termine, i provvedimenti si intendono approvati.
7. Della seduta e' redatto apposito verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario. La segreteria, entro i dieci giorni successivi alla riunione nella quale sono state adottate le determinazioni della Commissione, ne da' comunicazione, anche attraverso posta elettronica, agli enti interessati. Nel caso di decorso del termine utile per il controllo, la segreteria comunica altresi' agli enti, entro cinque giorni, i provvedimenti che s'intendono approvati o i pareri che si intendono espressi in senso favorevole per decorrenza del termine.
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo degli articoli 256, 259, 261,
268-bis e 268-ter del citato decreto legislativo n. 267 del
2000:
«Art. 256 (Liquidazione e pagamento della massa
passiva). - 1.Il piano di rilevazione della massa passiva
acquista esecutivita' con il deposito presso il Ministero
dell'interno, cui provvede l'organo straordinario di
liquidazione entro 5 giorni dall'approvazione di cui
all'art. 254, comma 1. Al piano e' allegato l'elenco delle
passivita' non inserite nel piano, corredato dai
provvedimenti di diniego e dalla documentazione relativa.
2. Unitamente al deposito l'organo straordinario di
liquidazione chiede l'autorizzazione al perfezionamento del
mutuo di cui all'art. 255 nella misura necessaria per il
finanziamento delle passivita' risultanti dal piano di
rilevazione e dall'elenco delle passivita' non inserite, e
comunque entro i limiti massimi stabiliti dall'art. 255.
3. Il Ministero dell'interno, accertata la regolarita'
del deposito, autorizza l'erogazione del mutuo da parte
della Cassa depositi e prestiti.
4. Entro 30 giorni dall'erogazione del mutuo l'organo
straordinario della liquidazione deve provvedere al
pagamento di acconti in misura proporzionale uguale per
tutte le passivita' inserite nel piano di rilevazione. Nel
determinare l'entita' dell'acconto l'organo di liquidazione
deve provvedere ad accantonamenti per le pretese creditorie
in contestazione esattamente quantificate. Gli
accantonamenti sono effettuati in misura proporzionale
uguale a quella delle passivita' inserite nel piano. Ai
fini di cui al presente comma l'organo straordinario di
liquidazione utilizza il mutuo erogato da parte della Cassa
depositi e prestiti e le poste attive effettivamente
disponibili, recuperando alla massa attiva disponibile gli
importi degli accantonamenti non piu' necessari.
5. Successivamente all'erogazione del primo acconto
l'organo straordinario della liquidazione puo' disporre
ulteriori acconti per le passivita' gia' inserite nel piano
di rilevazione e per quelle accertate successivamente,
utilizzando le disponibilita' nuove e residue, ivi compresa
l'eventuale quota di mutuo a carico dello Stato ancora
disponibile, previa autorizzazione del Ministero
dell'interno, in quanto non richiesta ai sensi del comma 2.
Nel caso di pagamento definitivo in misura parziale dei
debiti l'ente locale e' autorizzato ad assumere un mutuo a
proprio carico con la Cassa depositi e prestiti o con altri
istituti di credito, nel rispetto del limite del 40 per
cento di cui all'art. 255, comma 9, per il pagamento a
saldo delle passivita' rilevate. A tale fine, entro 30
giorni dalla data di notifica del decreto ministeriale di
approvazione del piano di estinzione, l'organo consiliare
adotta apposita deliberazione, dandone comunicazione
all'organo straordinario di liquidazione, che provvede al
pagamento delle residue passivita' ad intervenuta
erogazione del mutuo contratto dall'ente. La Cassa depositi
e prestiti o altri istituti di credito erogano la relativa
somma sul conto esistente intestato all'organo di
liquidazione.
6. A seguito del definitivo accertamento della massa
passiva e dei mezzi finanziari disponibili, di cui all'art.
255, e comunque entro il termine di 24 mesi
dall'insediamento, l'organo straordinario di liquidazione
predispone il piano di estinzione delle passivita',
includendo le passivita' accertate successivamente
all'esecutivita' del piano di rilevazione dei debiti e lo
deposita presso il Ministero dell'interno.
7. Il piano di estinzione e' sottoposto
all'approvazione, entro 120 giorni dal deposito, del
Ministro dell'interno, il quale valuta la correttezza della
formazione della massa passiva e la correttezza e validita'
delle scelte nell'acquisizione di risorse proprie. Il
Ministro dell'interno si avvale del parere consultivo da
parte della Commissione per la finanza e gli organici degli
enti locali, la quale puo' formulare rilievi e richieste
istruttorie cui l'organo straordinario di liquidazione e'
tenuto a rispondere entro sessanta giorni dalla
comunicazione. In tale ipotesi il termine per
l'approvazione del piano, di cui al presente comma, e'
sospeso.
8. Il decreto di approvazione del piano di estinzione
da parte del Ministro dell'interno e' notificato all'ente
locale ed all'organo straordinario di liquidazione per il
tramite della prefettura.
9. A seguito dell'approvazione del piano di estinzione
l'organo straordinario di liquidazione provvede, entro 20
giorni dalla notifica del decreto, al pagamento delle
residue passivita', sino alla concorrenza della massa
attiva realizzata.
10. Con l'eventuale decreto di diniego
dell'approvazione del piano il Ministro dell'interno
prescrive all'organo straordinario di liquidazione di
presentare, entro l'ulteriore termine di sessanta giorni
decorrenti dalla data di notifica del provvedimento, un
nuovo piano di estinzione che tenga conto delle
prescrizioni contenute nel provvedimento.
11. Entro il termine di sessanta giorni
dall'ultimazione delle operazioni di pagamento, l'organo
straordinario della liquidazione e' tenuto ad approvare il
rendiconto della gestione ed a trasmetterlo all'organo
regionale di controllo ed all'organo di revisione contabile
dell'ente, il quale e' competente sul riscontro della
liquidazione e verifica la rispondenza tra il piano di
estinzione e l'effettiva liquidazione.
12. Nel caso in cui l'insufficienza della massa attiva,
non diversamente rimediabile, e' tale da compromettere il
risanamento dell'ente, il Ministro dell'interno, su
proposta della Commissione per la finanza e gli organici
degli enti locali, puo' stabilire misure straordinarie per
il pagamento integrale della massa passiva della
liquidazione, anche in deroga alle norme vigenti, comunque
senza oneri a carico dello Stato.».
«Art. 259 (Ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato). - 1.Il consiglio dell'ente locale presenta
al Ministro dell'interno, entro il termine perentorio di
tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui
all'art. 252, un'ipotesi di bilancio di previsione
stabilmente riequilibrato.
1-bis. Nei casi in cui la dichiarazione di dissesto sia
adottata nel corso del secondo semestre dell'esercizio
finanziario per il quale risulta non essere stato ancora
validamente deliberato il bilancio di previsione o sia
adottata nell'esercizio successivo, il consiglio dell'ente
presenta per l'approvazione del Ministro dell'interno,
entro il termine di cui al comma 1, un'ipotesi di bilancio
che garantisca l'effettivo riequilibrio entro il secondo
esercizio.
2. L'ipotesi di bilancio realizza il riequilibrio
mediante l'attivazione di entrate proprie e la riduzione
delle spese correnti.
3. Per l'attivazione delle entrate proprie, l'ente
provvede con le modalita' di cui all'art. 251,
riorganizzando anche i servizi relativi all'acquisizione
delle entrate ed attivando ogni altro cespite.
4. Le province ed i comuni per i quali le risorse di
parte corrente, costituite dai trasferimenti in conto al
fondo ordinario ed al fondo consolidato e da quella parte
di tributi locali calcolata in detrazione ai trasferimenti
erariali, sono disponibili in misura inferiore,
rispettivamente, a quella media unica nazionale ed a quella
media della fascia demografica di appartenenza, come
definita con il decreto di cui all'art. 263, comma 1,
richiedono, con la presentazione dell'ipotesi, e
compatibilmente con la quantificazione annua dei contributi
a cio' destinati, l'adeguamento dei contributi statali alla
media predetta, quale fattore del consolidamento
finanziario della gestione.
5. Per la riduzione delle spese correnti l'ente locale
riorganizza con criteri di efficienza tutti i servizi,
rivedendo le dotazioni finanziarie ed eliminando, o quanto
meno riducendo ogni previsione di spesa che non abbia per
fine l'esercizio di servizi pubblici indispensabili. L'ente
locale emana i provvedimenti necessari per il risanamento
economico-finanziario degli enti od organismi dipendenti
nonche' delle aziende speciali, nel rispetto della
normativa specifica in materia.
6. L'ente locale, ugualmente ai fini della riduzione
delle spese, ridetermina la dotazione organica dichiarando
eccedente il personale comunque in servizio in sovrannumero
rispetto ai rapporti medi dipendenti-popolazione di cui
all'art. 263, comma 2, fermo restando l'obbligo di
accertare le compatibilita' di bilancio. La spesa per il
personale a tempo determinato deve altresi' essere ridotta
a non oltre il 50 per cento della spesa media sostenuta a
tale titolo per l'ultimo triennio antecedente l'anno cui
l'ipotesi si riferisce.
7. La rideterminazione della dotazione organica e'
sottoposta all'esame della Commissione per la finanza e gli
organici degli enti locali per l'approvazione.
8. Il mancato rispetto degli adempimenti di cui al
comma 6 comporta la denuncia dei fatti alla Procura
regionale presso la Corte dei conti da parte del Ministero
dell'interno. L'ente locale e' autorizzato ad iscrivere
nella parte entrata dell'ipotesi di bilancio un importo
pari alla quantificazione del danno subito. E' consentito
all'ente il mantenimento dell'importo tra i residui attivi
sino alla conclusione del giudizio di responsabilita'.
9. La Cassa depositi e prestiti e gli altri istituti di
credito sono autorizzati, su richiesta dell'ente, a
consolidare l'esposizione debitoria dell'ente locale, al 31
dicembre precedente, in un ulteriore mutuo decennale, con
esclusione delle rate di ammortamento gia' scadute.
Conservano validita' i contributi statali e regionali gia'
concessi in relazione ai mutui preesistenti.
10. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano, possono porre a proprio
carico oneri per la copertura di posti negli enti locali
dissestati in aggiunta a quelli di cui alla dotazione
organica rideterminata, ove gli oneri predetti siano
previsti per tutti gli enti operanti nell'ambito della
medesima regione o provincia autonoma.
11. Per le province ed i comuni il termine di cui al
comma 1 e' sospeso a seguito di indizione di elezioni
amministrative per l'ente, dalla data di indizione dei
comizi elettorali e sino all'insediamento dell'organo
esecutivo.».
«Art. 261 (Istruttoria e decisione sull'ipotesi di
bilancio stabilmente riequilibrato). - 1. L'ipotesi di
bilancio di previsione stabilmente riequilibrato e'
istruita dalla Commissione per la finanza e gli organici
degli enti locali, che formula eventuali rilievi o
richieste istruttorie, cui l'ente locale fornisce risposta
entro sessanta giorni.
2. Entro il termine di quattro mesi la Commissione
esprime un parere sulla validita' delle misure disposte
dall'ente per consolidare la propria situazione finanziaria
e sulla capacita' delle misure stesse di assicurare
stabilita' alla gestione finanziaria dell'ente medesimo. La
formulazione di rilievi o richieste di cui al comma 1
sospende il decorso del termine.
3. In caso di esito positivo dell'esame la Commissione
sottopone l'ipotesi all'approvazione del Ministro
dell'interno che vi provvede con proprio decreto,
stabilendo prescrizioni per la corretta ed equilibrata
gestione dell'ente.
4. In caso di esito negativo dell'esame da parte della
Commissione il Ministro dell'interno emana un provvedimento
di diniego dell'approvazione, prescrivendo all'ente locale
di presentare, previa deliberazione consiliare, entro
l'ulteriore termine perentorio di quarantacinque giorni
decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di
diniego, una nuova ipotesi di bilancio idonea a rimuovere
le cause che non hanno consentito il parere favorevole. La
mancata approvazione della nuova ipotesi di bilancio ha
carattere definitivo.
5. Con il decreto di cui al comma 3 e' disposto
l'eventuale adeguamento dei contributi alla media previsto
dall'art. 259, comma 4.».
«Art. 268-bis (Procedura straordinaria per fronteggiare
ulteriori passivita'). - 1. Nel caso in cui l'organo
straordinario di liquidazione non possa concludere entro i
termini di legge la procedura del dissesto per l'onerosita'
degli adempimenti connessi alla compiuta determinazione
della massa attiva e passiva dei debiti pregressi, il
Ministro dell'interno, d'intesa con il sindaco dell'ente
locale interessato, dispone con proprio decreto una
chiusura anticipata e semplificata della procedura del
dissesto con riferimento a quanto gia' definito entro il
trentesimo giorno precedente il provvedimento. Il
provvedimento fissa le modalita' della chiusura, tenuto
conto del parere della Commissione per la finanza e gli
organici degli enti locali.
1-bis. Nel caso in cui l'organo straordinario di
liquidazione abbia approvato il rendiconto senza che l'ente
possa raggiungere un reale risanamento finanziario, il
Ministro dell'interno, d'intesa con il sindaco dell'ente
locale interessato, dispone con proprio decreto, sentito il
parere della Commissione per la finanza e gli organici
degli enti locali, la prosecuzione della procedura del
dissesto.
2. La prosecuzione della gestione e' affidata ad una
apposita commissione, nominata dal Presidente della
Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, oltre che
nei casi di cui al comma 1, anche nella fattispecie
prevista dall'art. 268 ed in quelli in cui la massa attiva
sia insufficiente a coprire la massa passiva o venga
accertata l'esistenza di ulteriori passivita' pregresse.
3. La commissione e' composta da tre membri e dura in
carica un anno, prorogabile per un altro anno. In casi
eccezionali, su richiesta motivata dell'ente, puo' essere
consentita una ulteriore proroga di un anno. I componenti
sono scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori
contabili con documentata esperienza nel campo degli enti
locali. Uno dei componenti, avente il requisito prescritto,
e' proposto dal Ministro dell'interno su designazione del
sindaco dell'ente locale interessato.
4. L'attivita' gestionale ed i poteri dell'organo
previsto dal comma 2 sono regolati dalla normativa di cui
al presente titolo VIII. Il compenso spettante ai
commissari e' definito con decreto del Ministro
dell'interno ed e' corrisposto con onere a carico della
procedura anticipata di cui al comma 1.
5. Ai fini dei commi 1, 1-bis e 2 l'ente locale
dissestato accantona apposita somma, considerata spesa
eccezionale a carattere straordinario, nei bilanci annuale
e pluriennale. La somma e' resa congrua ogni anno con
apposita delibera dell'ente con accantonamenti nei bilanci
stessi. I piani di impegno annuale e pluriennale sono
sottoposti per il parere alla Commissione per la finanza e
gli organici degli enti locali e sono approvati con decreto
del Ministro dell'interno. Nel caso in cui i piani
risultino inidonei a soddisfare i debiti pregressi, il
Ministro dell'interno con apposito decreto, su parere della
predetta Commissione, dichiara la chiusura del dissesto.».
«Art. 268-ter (Effetti del ricorso alla procedura
straordinaria di cui all'art. 268-bis). - 1. Per gli enti i
quali si avvalgono della procedura straordinaria prevista
nell'art. 268-bis vanno presi in conto, nella prosecuzione
della gestione del risanamento, tutti i debiti comunque
riferiti ad atti e fatti di gestione avvenuti entro il 31
dicembre dell'anno antecedente all'ipotesi di bilancio
riequilibrato, anche se accertati successivamente allo
svolgimento della procedura ordinaria di rilevazione della
massa passiva. Questi debiti debbono comunque essere
soddisfatti con i mezzi indicati nel comma 5 dello stesso
art. 268-bis, nella misura che con la stessa procedura e'
definita.
2. Sempre che l'ente si attenga alle disposizioni
impartite ai sensi dell'art. 268-bis, comma 5, non e'
consentito procedere all'assegnazione, a seguito di
procedure esecutive, di ulteriori somme, maggiori per
ciascun anno rispetto a quelle che risultano
dall'applicazione del citato comma 5.
3. Fino alla conclusione della procedura prevista
nell'art. 268-bis, comma 5, nelle more della definizione
dei provvedimenti previsti nel predetto articolo, per gli
enti che si avvalgono di tale procedura o che comunque
rientrano nella disciplina del comma 2 del medesimo
articolo, non sono ammesse procedure di esecuzione o di
espropriazione forzata, a pena di nullita', riferite a
debiti risultanti da atti o fatti verificatisi entro il 31
dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di
bilancio riequilibrato. Il divieto vale fino al compimento
della procedura di cui al comma 5 del citato art. 268-bis e
comunque entro i limiti indicati nel decreto del Ministro
dell'interno di cui allo stesso art. 268-bis, comma 5,
terzo periodo.
4. E' consentito in via straordinaria agli enti locali
gia' dissestati, di accedere alla procedura di cui all'art.
268-bis ove risulti l'insorgenza di maggiori debiti
riferiti ad atti o fatti di gestione avvenuti entro il 31
dicembre dell'anno antecedente a quello del bilancio
riequilibrato, tenuto conto anche di interessi,
rivalutazioni e spese legali. A tal fine i consigli degli
enti interessati formulano al Ministero dell'interno
documentata richiesta in cui, su conforme parere del
responsabile del servizio finanziario e dell'organo di
revisione, e' dato atto del fatto che non sussistono mezzi
sufficienti a far fronte all'evenienza. Si applicano in tal
caso agli enti locali, oltre alle norme di cui all'art.
268-bis, quelle contenute nel presente articolo.».
 
Art. 6
Audizione dei rappresentanti degli enti locali

1. Gli amministratori degli enti locali e gli organi straordinari della liquidazione dei medesimi enti, interessati all'esame dei propri provvedimenti da parte della Commissione, possono chiedere di essere ascoltati. In tal caso, prima di procedere all'esame e alla discussione dei provvedimenti, sono acquisiti i documenti relativi agli elementi e ai chiarimenti forniti. Dell'audizione e' redatto apposito verbale, allegato al verbale della seduta.
 
Art. 7
Disposizioni finali

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999, n. 420, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 273.
Note all'art. 7:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 13
settembre 1999, n. 420, come modificato dal decreto del
Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 273, si veda
nelle note alle premesse.
 
Art. 8
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 8 novembre 2013

NAPOLITANO
Letta, Presidente del Consiglio dei
ministri

Alfano, Ministro dell'interno

D'Alia, Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione

Saccomanni, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 2013 Registro n. 6, Interno, foglio n. 276
 
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