Gazzetta n. 294 del 16 dicembre 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 20 novembre 2013 |
Imposizione degli oneri di servizio pubblico sulle rotte Crotone - Milano Linate e viceversa, Crotone - Roma Fiumicino e viceversa. |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunita' ed in particolare l'art. 16 e l'art. 17; Visto il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, in particolare gli articoli 106 paragrafo 2, 107 e 108; Viste la Comunicazione della Commissione Europea sull'applicazione delle norme dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/C 8/02) e la Comunicazione della Commissione Europea - Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (GUUE 2012/C 8/03); Visti gli artt. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e 52, comma 35, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che assegnano al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la competenza di disporre con proprio decreto, in conformita' alle disposizioni del Regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal Regolamento (CE) n. 1008/2008, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati fra lo scalo aeroportuale di Crotone ed i principali aeroporti nazionali; Visto l'art. 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 in materia di continuita' territoriale (legge finanziaria 2003), che applica anche alla citta' di Crotone, le disposizioni di cui all'art. 36 della predetta legge n. 144/1999; Visto il decreto ministeriale 4 maggio 2009 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti pro-tempore, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 124 del 30 maggio 2009 avente ad oggetto "Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Crotone - Milano Linate e viceversa, Crotone - Roma Fiumicino e viceversa", cosi' come modificato dal D.M. n. 411 del 19 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 284 del 5 dicembre 2012, di cessazione degli effetti del D.M. 4 maggio 2009 medesimo, relativamente al solo collegamento aereo onerato Crotone - Roma Fiumicino e viceversa; Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 2012 del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 31 dicembre 2012 - Supplemento Ordinario n. 214 - avente ad oggetto: "Ripartizione in capitoli delle Unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015", che prevede l'assegnazione di risorse finanziarie da destinarsi sul capitolo 1942 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (foglio 43 - Tabella 10), pari ad euro 1.299.273,00 per l'anno 2013, euro 1.290.359,00 per l'anno 2014 ed euro 1.272.004,00 per l'anno 2015, per l'effettuazione di servizi aerei di linea in regime di oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei tra lo scalo aeroportuale di Crotone ed i principali aeroporti nazionali; Considerata la necessita' di individuare nuovi parametri sui quali articolare una nuova imposizione di oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei con l'aeroporto di Crotone, tramite una nuova Conferenza di Servizi; Vista la delega conferita con nota n. 37765 del 25 ottobre 2012 dal Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti al Presidente della Regione Calabria, ai sensi dell'art. 36, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, ad indire e presiedere la Conferenza di Servizi, al fine di determinare il contenuto dell'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Crotone - Milano Linate e viceversa, Crotone - Roma Fiumicino e viceversa; Vista la nota della Regione Calabria n. 415361/SIAR del 13 dicembre 2012, con la quale viene convocata la Conferenza di servizi per il giorno 20 dicembre 2012; Viste le risultanze della Conferenza di servizi, tenutasi nei giorni 20 dicembre 2012 e 4 febbraio 2013; Vista la nota n. 279468/SIAR del 4 settembre 2013 con la quale la Regione Calabria ha comunicato l'aggiornamento del costo ora volo specificato nel verbale della predetta Conferenza; Ritenuto necessario assicurare collegamenti onerati tra lo scalo aeroportuale di Crotone e quelli di Milano Linate e Roma Fiumicino; Considerato che occorre far cessare dalla data di pubblicazione del presente decreto gli effetti del regime onerato sui voli da e per l'aeroporto di Crotone, cosi' come individuati dal Decreto Ministeriale 4 maggio 2009;
Decreta:
Art. 1
Limitatamente alle finalita' perseguite dal presente decreto, i servizi aerei di linea sulle rotte Crotone - Milano Linate e viceversa, Crotone - Roma Fiumicino e viceversa, costituiscono servizi d'interesse economico generale.
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| Allegato
ALLEGATO TECNICO Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Crotone - Milano Linate e viceversa, Crotone - Roma Fiumicino e viceversa. A norma delle disposizioni dell'art. 16 e 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunita', il Governo Italiano in conformita' alle decisioni assunte dalla Conferenza di Servizi, tenutasi nei giorni 20 dicembre 2012 e 04 febbraio 2013 su convocazione del Presidente della Regione Calabria, ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea sulle rotte seguenti: 1. Rotte onerate - Crotone - Milano Linate e viceversa; - Crotone - Roma Fiumicino e viceversa. Conformemente all'art. 9 del Regolamento n. 95/93/CEE del Consiglio delle Comunita' Europee del 18 gennaio 1993 come modificato dal Regolamento (CE) 793/2004 e succ. mod., relativo a norme comuni per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti della Comunita', l'Autorita' competente potra' riservare alcune bande orarie per l'esecuzione dei servizi secondo le modalita' previste nel presente documento. 2. Requisiti richiesti L'E.N.A.C. verifichera' che i vettori accettanti siano in possesso dei requisiti necessari per l'accesso al servizio e per il soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione degli oneri di servizio pubblico. Per l'accettazione dell'onere di servizio pubblico sulle rotte di cui al paragrafo 1, ciascun vettore interessato deve essere vettore aereo comunitario e deve: - essere in possesso del prescritto certificato di Operatore Aereo (COA) rilasciato dall'Autorita' competente di uno Stato membro ai sensi della normativa comunitaria; - essere in possesso della licenza di esercizio di trasporto aereo rilasciata dall'Autorita' competente di uno Stato membro; - dimostrare di possedere la disponibilita', in proprieta' o in locazione garantita, per tutto il periodo di durata degli oneri, di un numero adeguato di aeromobili con le caratteristiche di capacita' necessarie a soddisfare le prescrizioni dell'imposizione di oneri; - distribuire e vendere i biglietti secondo gli standard IATA con almeno uno dei principali CRS, via internet, via telefono, presso le biglietterie degli aeroporti e attraverso la rete agenziale; - essere in regola con le contribuzioni previdenziali ed assistenziali relative ai rapporti di lavoro, impegnandosi a versare i relativi oneri; - essere in regola con le disposizioni contenute nella legge 12 marzo 1999 n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e successive modifiche; - impegnare aeromobili in possesso della copertura assicurativa ai sensi del Regolamento (CE) 785/2004 e successive modifiche sulla responsabilita' civile in caso di incidenti con riguardo, in particolare, ai passeggeri, ai bagagli, alle merci trasportate, posta e terzi; - non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; - applicare ai voli onerati il "Regolamento per l'uso della lingua italiana a bordo degli aeromobili che operano sul territorio italiano", approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Enac nella seduta del 12 settembre 2006 e consultabile sul sito dell'ENAC www.enac.gov.it. 3. Articolazione degli oneri di servizio pubblico 3.1. In termini di numero di frequenze. Le rotte sotto indicate devono essere operate almeno con le seguenti frequenze minime: a) Rotta Crotone - Milano Linate e viceversa: Da operarsi durante tutto l'anno: - 1 volo giornaliero in andata e 1 volo giornaliero in ritorno b) Rotta Crotone - Roma Fiumicino e viceversa: Da operarsi durante tutto l'anno: - 1 volo giornaliero in andata e 1 volo giornaliero in ritorno; - 1 ulteriore volo in andata e 1 ulteriore volo in ritorno nelle giornate di lunedi' e venerdi'. 3.2. Fasce orarie: Devono essere assicurati voli almeno nelle fasce orarie sotto descritte: Rotta Crotone - Milano Linate: 1 volo con partenza dall'aeroporto di Crotone nella fascia oraria 07.30 - 09.30. Rotta Milano Linate - Crotone: 1 volo con arrivo all'aeroporto di Crotone nella fascia oraria 19.30 - 21.30 Rotta Crotone - Roma Fiumicino: - 1 volo con partenza dall'aeroporto di Crotone nella fascia oraria 07.00 - 09.00; - 1 ulteriore volo il lunedi con partenza dall'aeroporto di Crotone nella fascia oraria 10.00 - 12.00; - 1 ulteriore volo il venerdi con partenza dall'aeroporto di Crotone nella fascia oraria libera. Rotta Roma Fiumicino - Crotone. - 1 volo con arrivo all'aeroporto di Crotone nella fascia oraria 20.00 - 22.00; - 1 ulteriore volo il lunedi con arrivo all'aeroporto di Crotone nella fascia oraria libera; - 1 ulteriore volo il venerdi con arrivo all'aeroporto di Crotone nella fascia oraria 16.00 - 18.00. 3.3. In termini di aeromobili utilizzabili o di capacita' offerta: Il servizio Crotone - Milano Linate e viceversa, Crotone - Roma Fiumicino e viceversa, dovra' essere effettuato con aeromobili di capacita' non inferiore a 80 posti. Inoltre, i vettori che accettano di operare i collegamenti onerati si impegnano, nello svolgimento del servizio, a conformarsi al rispetto del Regolamento (CE) n. 1107/2006 relativo ai diritti delle persone con disabilita' e delle persone a mobilita' ridotta nel trasporto aereo. L'intera capacita' di ciascun aeromobile dovra' essere messa in vendita secondo il regime degli oneri. 3.4. In termini di tariffe: a) Le tariffe massime da applicare su ciascuna tratta sono le seguenti:
Parte di provvedimento in formato grafico
Le tariffe massime indicate per i voli onerati in andata o in ritorno, non soggette ad alcun tipo di restrizione, sono, inoltre, comprensive di fuel surcharge ed al netto di IVA, tasse aeroportuali ed oneri addizionali. Non e' ammessa l'applicazione di alcun tipo di surcharge, non prevista per legge, da parte del vettore accettante. Dovra' essere prevista almeno una modalita' di distribuzione e vendita dei biglietti che risulti completamente gratuita e non comporti alcun onere economico aggiuntivo al passeggero. Tutti i passeggeri che viaggiano sulla tratta onerata, hanno diritto alle tariffe sopra descritte. b) Le tariffe indicate verranno aggiornate secondo le seguenti scadenze e modalita': - ogni anno, entro l'inizio di ciascuna stagione aeronautica estiva, si procedera' al riesame delle tariffe onerate sulla base del tasso di inflazione dell'anno solare precedente (1° gennaio - 31 dicembre) calcolato sulla base dell'indice generale ISTAT/FOI dei prezzi al consumo. L'eventuale adeguamento decorrera' dall'inizio della stagione aeronautica estiva; - ogni semestre, a partire dall'inizio della stagione aeronautica successiva all'entrata in vigore dei presenti oneri, in caso di variazione percentualmente superiore al 5% della media semestrale del costo del carburante, espresso in euro, rispetto al costo del carburante preso a riferimento in occasione dell'ultimo aggiornamento effettuato. Al momento di procedere con il primo aggiornamento la valutazione verra' eseguita rispetto alla quotazione del jet fuel - poco oltre riportata - con cui e' stato dimensionato il collegamento. Le tariffe devono essere modificate percentualmente rispetto alla variazione rilevata, in proporzione all'incidenza del costo del carburante sul totale dei costi per ora di volo che, per le rotte del presente onere di servizio si fissa invariabilmente pari al 20%. Ai fini del calcolo della media semestrale sono soggette a rilevazioni le quotazioni mensili del Jet fuel FOB Mediterraneo, espresse in euro, relative ai periodi dicembre - maggio e giugno - novembre. Per la conversione in euro delle quotazioni del jet fuel, si utilizzano i valori pubblicati dalla BCE. La quotazione del Jet fuel con cui e' stato effettuato il dimensionamento del servizio e' pari a 762,24 euro/Tonnellata metrica, e verra', pertanto, utilizzato come riferimento per i successivi adeguamenti. Gli eventuali aumenti/diminuzioni decorreranno dall'inizio di ciascuna stagione aeronautica successiva al periodo di rilevazione. Ai predetti adeguamenti provvede il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, mediante decreto direttoriale, sulla base di un'istruttoria dell'ENAC. L'ENAC e' incaricato di dare comunicazione delle tariffe aggiornate ai vettori che operano la rotta. 3.5. In termini di continuita' dei servizi. I vettori che accettano gli oneri di servizio pubblico si impegnano a: a) garantire il servizio per un periodo di 12 mesi; b) effettuare per ciascun anno almeno il 98 % dei voli previsti con un margine di cancellazioni massimo del 2% per motivi documentati direttamente imputabili al vettore, fatta eccezione dei casi di forza maggiore; c) corrispondere all' ENAC a titolo di penale la somma di 3.000 EUR per ogni volo annullato eccedente il limite di cui al punto b). Le somme percepite in tal senso saranno riallocate e utilizzate a compensazione per la continuita' territoriale dell'aeroporto di Crotone. Ferme restando le penali di cui al precedente punto c), ai vettori sono comminabili, in aggiunta, le sanzioni previste nella normativa dello Stato Italiano per la violazione delle disposizioni comunitarie in tema di trasporto aereo. 4. Presentazione dell'accettazione I vettori che intendono operare su una rotta onerata devono presentare all'ENAC, formale ed integrale accettazione degli oneri di servizio pubblico per almeno due stagioni aeronautiche consecutive. Al fine di consentire l'ordinata operativita' della rotta, di disporre della corretta tempistica per la valutazione dei requisiti di cui al paragrafo 2 e di assicurare la disponibilita' delle bande orarie necessarie per l'esecuzione del servizio, la dichiarazione di accettazione ed il programma operativo conforme a quanto previsto nell'imposizione degli oneri dovranno essere presentati non oltre il sessantesimo giorno precedente l'inizio della stagione aeronautica nella quale i vettori intendono iniziare ad operare. In fase di prima applicazione le accettazioni dovranno essere presentate entro il sessantesimo giorno precedente l'entrata in vigore dei presenti oneri di servizio. I vettori accettanti si impegnano a: a) presentare apposita garanzia al fine di assicurare la serieta' ed affidabilita' dell'accettazione, a favore dell'ENAC, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa a scelta del vettore che dovra' ammontare al netto di IVA ad euro: - per la rotta Crotone - Milano Linate e v.v.: € 41.853,33 - per la rotta Crotone - Roma Fiumicino e v.v.: € 40.334,00 La fideiussione dovra' essere efficace alla data di presentazione dell'accettazione e sara' svincolata alla data di inizio del servizio e alla costituzione della garanzia indicata nella successiva lettera b); b) fornire una garanzia di esercizio, per la corretta esecuzione e prosecuzione del servizio, a favore dell'ENAC, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa a scelta del vettore. Tale garanzia dovra' ammontare al netto di IVA ad euro: - per la rotta Crotone - Milano Linate e v.v.: € 209.266,66 - per la rotta Crotone - Roma Fiumicino e v.v.: € 201.670,00 Nel caso in cui il servizio sulla singola rotta onerata sia accettato da piu' vettori, la fideiussione sara' commisurata, entro i 15 giorni precedenti l'inizio del servizio, alla quota parte del servizio accettato. La garanzia dovra' essere efficace alla data di inizio del servizio e sara' svincolata entro i sei mesi successivi alla fine del servizio e comunque non prima della verifica della conformita' delle prestazioni fornite a quelle richieste dalla presente imposizione. Le garanzie indicate alle lettere a) e b), a favore dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, devono espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonche' l'operativita' della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'ENAC, senza sollevare alcuna eccezione e nonostante eventuali opposizioni, anche giudiziali, da parte del vettore accettante e/o di terzi. Le somme eventualmente introitate dall'ENAC a titolo di esecuzione delle garanzie sopra indicate saranno riallocate per la continuita' territoriale dell'aeroporto di Crotone.
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| Art. 2
Al fine di assicurare l'effettuazione di un collegamento aereo adeguato, regolare e continuativo, i servizi aerei di linea sulle rotte Crotone - Milano Linate e viceversa, Crotone - Roma Fiumicino e viceversa, vengono sottoposti ad oneri di servizio pubblico secondo le modalita' indicate nell'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente decreto.
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| Art. 3
Gli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 2 diverranno obbligatori dal 30 giugno 2014.
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| Art. 4
I vettori comunitari che intendono operare, senza corrispettivo finanziario, i servizi aerei di linea sulle rotte Crotone - Milano Linate e viceversa, Crotone - Roma Fiumicino e viceversa, in conformita' agli oneri di servizio pubblico di cui al presente decreto, devono presentare all'E.N.A.C. (Ente nazionale per l'aviazione Civile), per ogni singola rotta, l'accettazione del servizio, secondo le modalita' indicate nell'allegato tecnico al presente decreto.
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| Art. 5
Ai sensi dell'art. 16 par. 9 e 10 del Regolamento (CE) 1008/2008, nel caso in cui non sia pervenuta alcuna accettazione di cui al precedente art. 4, il diritto di esercire ciascuna delle rotte Crotone - Milano Linate e viceversa, Crotone - Roma Fiumicino e viceversa, potra' essere concesso in esclusiva ad un unico vettore, per un periodo di due anni tramite gare pubbliche. Tali gare e i relativi bandi saranno conformi al disposto dell'art. 17 del Regolamento (CE) 1008/2008, nonche', nel caso in cui ricorra la necessita' di aggiudicare la singola gara con una sola offerta valida, al disposto delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico alle imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale. Le informative relative agli inviti a partecipare alle gare, ai sensi dell'art. 17 par. 4 del Regolamento (CE) 1008/2008, saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.
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| Art. 6
L'E.N.A.C. e' incaricata di esperire la gara di cui all'art. 5, di pubblicare sul proprio sito internet www.enac.gov.it il testo dei bandi di gara e della presente imposizione, di fornire informazioni ed altresi' di mettere a disposizione a titolo gratuito la documentazione correlata alle gare ed agli oneri di servizio pubblico.
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| Art. 7
Con successivi decreti del Direttore della Direzione Generale per gli Aeroporti ed il Trasporto Aereo viene concesso ai vettori aggiudicatari delle gare di cui all'art. 5 il diritto di esercitare i servizi aerei di linea sulle rotte Crotone - Milano Linate e viceversa, Crotone - Roma Fiumicino e viceversa, e vengono altresi' approvate le convenzioni tra l'E.N.A.C. ed i vettori stessi per regolare tale servizio. I decreti di cui al comma precedente sono sottoposti agli Organi competenti per il controllo.
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| Art. 8
Alla data di pubblicazione del presente decreto cessano gli effetti del decreto ministeriale 4 maggio 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 124 del 30 maggio 2009.
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| Art. 9
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti www.mit.gov.it. Roma, 20 novembre 2013
Il Ministro: Lupi
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