Gazzetta n. 293 del 14 dicembre 2013 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 15 ottobre 2013, n. 120
Testo del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120 (nel Supplemento ordinario n. 70 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 242 del 15 ottobre 2013), coordinato con la legge di conversione 13 dicembre 2013, n. 137 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonche' in materia di immigrazione.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


Art. 1
Disposizioni in materia di immigrazione

1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 23, comma 11, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2013.
2. Al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale e' istituito per le esigenze del Ministero dell'interno nel relativo stato di previsione un Fondo, con la dotazione finanziaria di euro 190 milioni per l'anno 2013, la cui ripartizione e' effettuata con decreto del Ministro dell'interno, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, (( anche tenendo conto delle esigenze connesse all'accoglienza sul territorio nazionale di donne straniere in stato di gravidanza, nonche' di quelle concernenti i comuni maggiormente esposti all'afflusso di stranieri, con particolare riguardo al comune di Lampedusa e Linosa. ))
(( 2-bis. Al fine di assicurare la trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche, entro il 31 marzo 2014 il Ministro dell'interno presenta una relazione alle Camere per illustrare lo stato di utilizzo e gli effettivi impieghi sia delle risorse assegnate ai sensi del comma 2 del presente articolo, sia di quelle assegnate ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119. ))
3. Le somme di cui ai commi 1 e 2, non utilizzate nell'esercizio possono esserlo in quello successivo.
4. All'onere derivante dai commi 1 e 2, pari a 210 milioni di euro nell'anno 2013, si provvede:
a) quanto a 90 milioni di euro mediante quota parte degli introiti di cui all'articolo 14 -bis , del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, affluiti all'entrata del bilancio dello Stato, che resta acquisita al bilancio medesimo;
b) quanto a 70 milioni di euro mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'INPS, delle somme incassate in attuazione dell'articolo 5 del decreto legislativo del 16 luglio 2012, n. 109;
c) quanto a 50 milioni di euro mediante riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies , del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno.
(( 4-bis. Per le medesime esigenze di cui al comma 2, i fondi destinati all'adeguamento dei centri di identificazione ed espulsione, anche attraverso la ristrutturazione di immobili demaniali, previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 129, non sono soggetti ad esecuzione forzata. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai predetti fondi sono nulli. La nullita' e' rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte della Tesoreria dello Stato, ne' sospendono l'accreditamento di somme destinate ai funzionari delegati.
4-ter. All'articolo 17, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2013, qualora entro il 31 ottobre di ciascun anno non sia intervenuta l'intesa di cui al secondo periodo, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad erogare, a titolo di acconto, in favore dell'INMP il 90 per cento dell'importo destinato nell'anno di riferimento al predetto istituto ai sensi del presente comma». ))

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'art. 23, comma 11, quinto
periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche'
misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del
settore bancario):
«11. Al fine di assicurare la prosecuzione degli
interventi connessi al superamento dell'emergenza
umanitaria nel territorio nazionale, ivi comprese le
operazioni per la salvaguardia della vita umana in mare, in
relazione all'eccezionale afflusso di cittadini
appartenenti ai paesi del Nord Africa, dichiarata con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12
febbraio 2011 e successivamente prorogata fino al 31
dicembre 2012 con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 6 ottobre 2011, pubblicati rispettivamente nella
Gazzetta Ufficiale n. 42 del 21 febbraio 2011 e n. 235
dell'8 ottobre 2011 e' autorizzata la spesa massima di 495
milioni di euro, per l'anno 2012, da iscrivere su apposito
fondo dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze, anche al fine di far fronte alle attivita'
solutorie di interventi urgenti gia' posti in essere. Con
ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione
civile, adottate, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 5,
comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e'
individuato l'ammontare di risorse da assegnare per gli
interventi di rispettiva competenza alla Protezione civile
ovvero direttamente al Ministero dell'interno e alle altre
Amministrazioni interessate. Le somme non utilizzate
nell'esercizio possono esserlo in quello successivo. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di
bilancio. Al fine di assicurare la prosecuzione degli
interventi a favore dei minori stranieri non accompagnati
connessi al superamento dell'emergenza umanitaria e
consentire nel 2012 una gestione ordinaria
dell'accoglienza, e' istituito presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali il Fondo nazionale per
l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, la cui
dotazione e' costituita da 5 milioni di euro per l'anno
2012. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con
proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui al
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede
annualmente e nei limiti delle risorse di cui al citato
Fondo alla copertura dei costi sostenuti dagli enti locali
per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.».
Si riporta il testo dell'art. 6, comma 5, del
decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119
(Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il
contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di
protezione civile e di commissariamento delle province):
«5. A valere sulle disponibilita' del fondo di cui
all'articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, sono assegnate per l'anno 2013 ai pertinenti
capitoli dello stato di previsione del Ministero
dell'interno la somma di 231.822.000 euro e la somma di
16.964.138 euro al Fondo nazionale di protezione civile,
per le spese sostenute in conseguenza dello stato di
emergenza umanitaria verificatosi nel territorio nazionale
in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini
appartenenti ai paesi del nord Africa. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
anche in conto residui.».
Si riporta il testo dell'art. 14-bis , del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero):
«Art. 14-bis (Fondo rimpatri). - 1. Il tesoriere, su
richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della
giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria,
entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate
accertate nel penultimo anno precedente, afferenti per i
comuni, le province, le citta' metropolitane e le unioni di
comuni ai primi tre titoli di entrata del bilancio e per le
comunita' montane ai primi due titoli.
2. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria
decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le
modalita' previste dalla convenzione di cui all'articolo
210.
2-bis. Per gli enti locali in dissesto
economico-finanziario ai sensi dell'articolo 246, che
abbiano adottato la deliberazione di cui all'articolo 251,
comma 1, e che si trovino in condizione di grave
indisponibilita' di cassa, certificata congiuntamente dal
responsabile del servizio finanziario e dall'organo di
revisione, il limite massimo di cui al comma 1 del presente
articolo e' elevato a cinque dodicesimi per la durata di
sei mesi a decorrere dalla data della predetta
certificazione. E' fatto divieto ai suddetti enti di
impegnare tali maggiori risorse per spese non obbligatorie
per legge e risorse proprie per partecipazione ad eventi o
manifestazioni culturali e sportive, sia nazionali che
internazionali.
Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto legislativo
del 16 luglio 2012, n. 109 (Attuazione della direttiva
2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e
a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che
impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e'
irregolare):
«Art. 5 (Disposizione transitoria). - 1. I datori di
lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione
europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso
del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del testo
unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
e successive modificazioni ed integrazioni che, alla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo
occupano irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno
tre mesi, e continuano ad occuparli alla data di
presentazione della dichiarazione di cui al presente comma,
lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale in
modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011, o
precedentemente, possono dichiarare la sussistenza del
rapporto di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione,
previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo n. 286
del 1998 e successive modifiche e integrazioni. La
dichiarazione e' presentata dal 15 settembre al 15 ottobre
2012 con le modalita' stabilite con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il
Ministro per la cooperazione internazionale e
l'integrazione e con il Ministero dell'economia e delle
finanze da adottarsi entro venti giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto. In ogni caso, la presenza sul
territorio nazionale dal 31 dicembre 2011 deve essere
attestata da documentazione proveniente da organismi
pubblici.
2. Sono esclusi dalla procedura di cui al presente
articolo i rapporti di lavoro a tempo parziale, fatto salvo
quanto previsto dal comma 8 in materia di lavoro domestico
e di sostegno al bisogno familiare.
3. Non sono ammessi alla procedura prevista dal
presente articolo i datori di lavoro che risultino
condannati negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non
definitiva, compresa quella adottata a seguito di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale, per:
a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina
verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia
verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di
persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento
della prostituzione o di minori da impiegare in attivita'
illecite;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;
c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Non e' ammesso, altresi', alla procedura di cui al
presente articolo il datore di lavoro che, a seguito
dell'espletamento di procedure di ingresso di cittadini
stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di
procedure di emersione dal lavoro irregolare non ha
provveduto alla sottoscrizione del contratto di soggiorno
presso lo sportello unico ovvero alla successiva assunzione
del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore
comunque non imputabili al datore di lavoro.
5. La dichiarazione di emersione di cui al comma 1 e'
presentata previo pagamento, con le modalita' previste dal
decreto interministeriale di cui al comma 1 del presente
articolo, di un contributo forfettario di 1.000 euro per
ciascun lavoratore. Il contributo non e' deducibile ai fini
dell'imposta sul reddito. La regolarizzazione delle somme
dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo,
contributivo e fiscale pari ad almeno sei mesi e'
documentata all'atto della stipula del contratto di
soggiorno secondo le modalita' stabilite dal decreto
ministeriale di cui al comma 1. E' fatto salvo l'obbligo di
regolarizzazione delle somme dovute per l'intero periodo in
caso di rapporti di lavoro di durata superiore a sei mesi.
6. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
fino alla conclusione del procedimento di cui al comma 1
del presente articolo, sono sospesi i procedimenti penali e
amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del
lavoratore per le violazioni delle norme relative:
a) all'ingresso e al soggiorno nel territorio
nazionale, con esclusione di quelle di cui all'articolo 12
del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) al presente provvedimento e comunque all'impiego
di lavoratori anche se rivestano carattere finanziario,
fiscale, previdenziale o assistenziale.
7. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi'
stabiliti i limiti di reddito del datore di lavoro
richiesti per l'emersione del rapporto di lavoro.
8. Nella dichiarazione di emersione cui al comma 1 e'
indicata la retribuzione convenuta non inferiore a quella
prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di
lavoro di riferimento e, in caso di lavoro domestico,
l'orario lavorativo non inferiore a quello stabilito
dall'articolo 30-bis, comma 3, lettera c), del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999, n. 394.
9. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata
l'ammissibilita' della dichiarazione e acquisito il parere
della questura sull'insussistenza di motivi ostativi
all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso
di soggiorno, nonche' il parere della competente direzione
territoriale del lavoro in ordine alla capacita' economica
del datore di lavoro e alla congruita' delle condizioni di
lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del
contratto di soggiorno e per la presentazione della
richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato,
previa esibizione dell'attestazione di avvenuto pagamento
del contributo forfetario e della regolarizzazione di cui
al comma 5. La sussistenza di meri errori materiali non
costituisce di per se' causa di inammissibilita' della
dichiarazione di emersione. La mancata presentazione delle
parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione
del procedimento. Contestualmente alla stipula del
contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve effettuare
la comunicazione obbligatoria di assunzione al Centro per
l'Impiego ovvero, in caso di rapporto di lavoro domestico,
all'INPS. Restano ferme le disposizioni relative agli oneri
a carico del richiedente il permesso di soggiorno.
10. Nei casi in cui non venga presentata la
dichiarazione di emersione di cui al presente articolo
ovvero si proceda all'archiviazione del procedimento o al
rigetto della dichiarazione, la sospensione di cui al comma
6 cessa, rispettivamente, alla data di scadenza del termine
per la presentazione ovvero alla data di archiviazione del
procedimento o di rigetto della dichiarazione medesima. Si
procede comunque all'archiviazione dei procedimenti penali
e amministrativi a carico del datore di lavoro nel caso in
cui l'esito negativo del procedimento derivi da motivo
indipendente dalla volonta' o dal comportamento del datore
di lavoro.
11. Nelle more della definizione del procedimento di
cui al presente articolo, lo straniero non puo' essere
espulso, tranne che nei casi previsti al successivo comma
13. La sottoscrizione del contratto di soggiorno,
congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di
assunzione di cui al comma 9 e il rilascio del permesso di
soggiorno comportano, rispettivamente, per il datore di
lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e degli
illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al
comma 6.
11-bis. Nei casi in cui la dichiarazione di emersione
sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore
di lavoro, previa verifica da parte dello sportello unico
per l'immigrazione della sussistenza del rapporto di
lavoro, dimostrata dal pagamento delle somme di cui al
comma 5, e del requisito della presenza al 31 dicembre 2011
di cui al comma 1, al lavoratore viene rilasciato un
permesso di soggiorno per attesa occupazione. I
procedimenti penali e amministrativi di cui al comma 6, a
carico del lavoratore, sono archiviati. Nei confronti del
datore di lavoro si applica il comma 10 del presente
articolo.
11-ter. Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro
oggetto di una dichiarazione di emersione non ancora
definita, ove il lavoratore sia in possesso del requisito
della presenza al 31 dicembre 2011 di cui al comma 1, la
procedura di emersione si considera conclusa in relazione
al lavoratore, al quale e' rilasciato un permesso di attesa
occupazione ovvero, in presenza della richiesta di
assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro, un
permesso di soggiorno per lavoro subordinato, con
contestuale estinzione dei reati e degli illeciti
amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 6.
11-quater. Nell'ipotesi prevista dal comma 11-ter, il
datore di lavoro che ha presentato la dichiarazione di
emersione resta responsabile per il pagamento delle somme
di cui al comma 5 sino alla data di comunicazione della
cessazione del rapporto di lavoro; gli uffici procedono
comunque alla verifica dei requisiti prescritti per legge
in capo al datore di lavoro che ha presentato la
dichiarazione di emersione, ai fini dell'applicazione del
comma 10 del presente articolo.
12. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di
una dichiarazione di emersione contenente dati non
rispondenti al vero e' nullo ai sensi dell'articolo 1344
del codice civile. In tal caso, il permesso di soggiorno
eventualmente rilasciato e' revocato ai sensi dell'articolo
5, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed
integrazioni.
13. Non possono essere ammessi alla procedura prevista
dal presente articolo i lavoratori stranieri:
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un
provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13,
commi 1 e 2, lettera c), del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e
successive modificazioni ed integrazioni;
b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi
o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai
fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
c) che risultino condannati, anche con sentenza non
definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale, per uno dei reati
previsti dall'articolo 380 del medesimo codice;
d) che comunque siano considerati una minaccia per
l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei
Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per
la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la
libera circolazione delle persone. Nella valutazione della
pericolosita' dello straniero si tiene conto anche di
eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva,
compresa quella pronunciata a seguito di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo
381 del medesimo codice.
14. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con
il Ministro per la cooperazione internazionale e
l'integrazione e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono determinate le modalita' di destinazione del
contributo forfetario, di cui al comma 5 del presente
articolo, tenuto conto di quanto previsto ai sensi del
comma 17.
15. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni,
ovvero concorre al fatto, nell'ambito della procedura di
emersione prevista dal presente articolo, e' punito ai
sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Se il fatto e' commesso attraverso la contraffazione o
l'alterazione di documenti oppure con l'utilizzazione di
uno di tali documenti, si applica la pena della reclusione
da uno a sei anni. La pena e' aumentata se il fatto e'
commesso da un pubblico ufficiale.
16. In funzione degli effetti derivanti dall'attuazione
del presente articolo, il livello di finanziamento del
Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente
lo Stato e' incrementato di 43 milioni di euro per l'anno
2012 e di 130 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano, i predetti importi sono ripartiti tra le
regioni in relazione al numero dei lavoratori
extracomunitari emersi ai sensi del presente articolo.
17. Agli oneri netti derivanti dal presente articolo,
pari a 43,55 milioni di euro per l'anno 2012, a 169 milioni
di euro per l'anno 2013, a 270 milioni di euro per l'anno
2014 e a 219 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si
provvede, quanto a 43,55 milioni di euro per l'anno 2012 a
valere sulle maggiori entrate assegnate al bilancio dello
Stato dal decreto di cui al comma 14 e, quanto a 169
milioni di euro per l'anno 2013, a 270 milioni per l'anno
2014 e a 219 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015,
mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti statali
all'INPS a titolo di anticipazioni di bilancio per la
copertura del fabbisogno finanziario complessivo dell'Ente,
per effetto delle maggiori entrate contributive derivanti
dalle disposizioni di cui al presente articolo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.».
Si riporta il testo dell'art. 2, comma 6-sexies, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative e di
interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle
imprese e alle famiglie):
«6-sexies. A decorrere dal termine di proroga fissato
dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto, il Fondo di
solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e
dell'usura previsto dall' articolo 4, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, e il Fondo di rotazione
per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso
di cui all' articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre
1999, n. 512, sono unificati nel «Fondo di rotazione per la
solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle
richieste estorsive e dell'usura», costituito presso il
Ministero dell'interno, che e' surrogato nei diritti delle
vittime negli stessi termini e alle stesse condizioni gia'
previsti per i predetti fondi unificati e subentra in tutti
i rapporti giuridici gia' instaurati alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Per l'alimentazione del Fondo di cui al presente comma si
applicano le disposizioni previste dall'articolo 14, comma
11, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dall' articolo 18,
comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e dall'
articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512.
E' abrogato l' articolo 1-bis della legge 22 dicembre 1999,
n. 512. Entro il termine di tre mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
con regolamento adottato ai sensi dell' articolo 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, il Governo provvede ad adeguare, armonizzare
e coordinare le disposizioni dei regolamenti di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n.
455, e al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio
2001, n. 284.».
Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge 23
giugno 2011, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 agosto 2011, n. 129 (Disposizioni urgenti per il
completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE
sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il
recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei
cittadini di Paesi terzi irregolari):
«Art. 5 (Copertura finanziaria). - 1. Per le finalita'
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), n. 3), connesse
all'adeguamento dei centri di identificazione ed
espulsione, anche attraverso la ristrutturazione di
immobili demaniali, e' autorizzata la spesa di euro
16.824.813 per l'anno 2011, ed euro 40.000.000 per ciascuno
degli anni 2012, 2013 e 2014.
2. All'onere derivante dal comma 1, si provvede,
rispettivamente:
a) per l'anno 2011, quanto ad euro 16.824.813,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 15
luglio 2009, n. 94;
b) per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, con
corrispondente utilizzo di quota delle somme disponibili
nel conto dei residui nell'esercizio 2011, relative alla
predetta autorizzazione di spesa, pari a 120 milioni di
euro, che e' versata su apposita contabilita' speciale
nell'anno 2011, ai fini del riversamento all'entrata del
bilancio dello Stato in ragione di euro 40.000.000 per
ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 9, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e
successive modificazioni (Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria):
«9. Per la realizzazione delle finalita' di cui ai
commi 7 e 8, e' autorizzata per l'anno 2011 la
corresponsione all'INMP di un finanziamento pari 5 milioni
di euro, alla cui copertura si provvede mediante
corrispondente riduzione, per il medesimo anno,
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della
legge 6 febbraio 2009, n. 7. Per il finanziamento delle
attivita' si provvede annualmente nell'ambito di un
apposito progetto interregionale, approvato dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su
proposta del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, per la cui
realizzazione, sulle risorse finalizzate all'attuazione
dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e successive modificazioni, e' vincolato l'importo
pari a 5 milioni di euro per l'anno 2012 e 10 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2013, alla cui erogazione,
a favore del medesimo Istituto, si provvede annualmente, a
seguito dell'intesa espressa dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle
disponibilita' finanziarie complessive destinate al
finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno
di riferimento.».
 

Tabella A - articolo 2

Parte di provvedimento in formato grafico

 

Tabella B - (Articolo 3, comma 1)
Dotazioni finaziarie di competenza e cassa accantonate e rese
indisponibili
(milioni di Euro)

2013 MINISTERO DELL?ECONOMIA E DELLE FINANZE 704,8 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 23,0 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 3,4 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 10,5 MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 17,2 MINISTERO DELL?INTERNO (( 37,4 )) MINISTERO DELL?AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE 3,3 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRSPORTI 50,7 MINISTERO DELLA DIFESA 130,2 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 2,5 MINISTERO DELLA SALUTE 2,3
Totale (( 985,3 ))


 
Art. 2
Disposizioni in tema di finanza degli enti territoriali

1. Per l'anno 2013, ad integrazione del fondo di solidarieta' comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, spettante a ciascun comune in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui alla lettera b) del medesimo comma 380, e' riconosciuto un contributo per un importo complessivo di (( 125 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro ad incremento, per l'anno 2013, del contributo spettante ai comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e i restanti 120 milioni di euro ripartiti )) tra i comuni nella misura indicata nell'allegata tabella A al presente decreto.
2. Il contributo attribuito a ciascun comune in applicazione del comma 1 non e' considerato tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fi ni del patto di stabilita' interno 2013.
3. Alla copertura dell'onere derivante dal comma 1, pari a (( 125 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede, quanto a 35 milioni )) di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzando la dotazione per l'anno 2013 della "Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" e quanto a 90 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 122, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per la parte di contributo non attribuito alle Regioni Puglia e Molise.
4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, in termini di minori interessi attivi per il bilancio dello Stato, pari a (( euro 1.050.000 )) a decorrere dall'anno 2014 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
(( 4-bis. Al fine di compensare parte del contributo non attribuito lla regione Molise, all'articolo 6-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, le parole: «per l'anno 2013 gli obiettivi del patto di stabilita' interno sono ridotti, con le procedure previste per il patto regionale verticale, disciplinato dai commi 138 e 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, di 15 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2013 gli impegni e i pagamenti effettuati, nel limite di 15 milioni di euro, dalla regione Molise concernenti i predetti interventi sono esclusi dalla spesa valida ai fini del patto di stabilita' interno».
4-ter. Per l'anno 2013, ad integrazione delle somme assegnate agli enti locali ai sensi del comma 1, sono altresi' attribuite, previa quantificazione del Ministero dell'interno, ai medesimi enti:
a) quota parte delle risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Ministro dell'interno 23 maggio 2012, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2012, rese disponibili mediante riassegnazione alla spesa e non necessarie per il medesimo anno per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali;
b) le risorse derivanti dalle minori occorrenze di spesa connesse alla gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali.
4-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4-quinquies. La somma ricevuta da un ente territoriale a titolo di estinzione anticipata di un derivato, corrispondente al valore positivo di mercato che il derivato presenta al momento della sua estinzione anticipata, puo' essere destinata alla riduzione degli oneri finanziari o all'estinzione anticipata del debito dell'ente medesimo, anche con riferimento a quello maturato a seguito delle anticipazioni di liquidita' ricevute a valere sul Fondo per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. ))

5. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 2, per l'anno 2013 le percentuali da applicare alla media della spesa corrente registrata negli anni 2007-2009, cosi' come desunta dai certificati di conto consuntivo, sono pari, per le province a 19,61 per cento, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti a 15,61 per cento e per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti a 12,81 per cento.
(( 2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis non si applicano ai comuni coinvolti dagli eventi di afflusso di stranieri nell'anno 2013, da individuare con decreto del Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.»; ))
b) al comma 4-bis le parole "Per l'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti "Per gli anni 2013 e 2014".
6. All'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «A decorrere dal 2013 alle regioni che presentano, in ciascuno degli anni dell'ultimo biennio di esecuzione del Piano di rientro, ovvero del programma operativo di prosecuzione dello stesso, verificato dai competenti Tavoli tecnici di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, un disavanzo sanitario, di competenza del singolo esercizio e prima delle coperture, decrescente e inferiore al gettito derivante dalla massimizzazione delle predette aliquote, e' consentita la riduzione delle predette maggiorazioni, ovvero la destinazione del relativo gettito a finalita' extrasanitarie (( riguardanti lo svolgimento di servizi pubblici essenziali e l'attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, )) in misura tale da garantire al finanziamento del Servizio sanitario regionale un gettito pari al valore medio annuo del disavanzo sanitario registrato nel medesimo biennio. Alle regioni che presentano, in ciascuno degli anni dell'ultimo triennio, un disavanzo sanitario, di competenza del singolo esercizio e prima delle coperture, inferiore, ma non decrescente, rispetto al gettito derivante dalla massimizzazione delle predette aliquote, e' consentita la riduzione delle predette maggiorazioni, ovvero la destinazione del relativo gettito a finalita' extrasanitarie riguardanti lo svolgimento di servizi pubblici essenziali e l'attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, in misura tale da garantire al finanziamento del Servizio sanitario regionale un gettito pari al valore massimo annuo del disavanzo sanitario registrato nel medesimo triennio. Le predette riduzioni o destinazione a finalita' extrasanitarie sono consentite previa verifica positiva dei medesimi Tavoli e in presenza di un Programma operativo 2013-2015 approvato dai citati Tavoli, ferma restando l'efficacia degli eventuali provvedimenti di riduzione delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'IRAP secondo le vigenti disposizioni. Resta fermo quanto previsto dal presente comma in caso di risultati quantitativamente migliori e quanto previsto dal comma 86 in caso di determinazione di un disavanzo sanitario maggiore di quello programmato e coperto.».
7. Al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 10, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:
"La dotazione per il 2014 della Sezione di cui all'articolo 2, unitamente alle disponibilita' non erogate in prima istanza alla data del 31 dicembre 2013, e' destinata, entro il 31 marzo 2014, con le medesime procedure ivi previste, ad anticipazioni di liquidita' per il pagamento dei debiti di cui all'articolo 2 richieste in data successiva a quella prevista dal predetto articolo 2, comma 1, e, comunque, non oltre il 28 febbraio 2014.";
b) all'articolo 1, dopo il comma 10, e' inserito il seguente:
"10-bis . Ai fini dell'assegnazione delle anticipazioni di liquidita' a valere sulle risorse di cui all'articolo 13, commi 8 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, (( convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, )) e sulla dotazione per il 2014 della Sezione di cui all'articolo 2, nonche' ai fini dell'erogazione delle risorse gia' assegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 maggio 2013 ma non ancora erogate, sono considerati anche i pagamenti dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2012, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva. (( Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano altresi', per le regioni, ai debiti di cui al comma 11-quinquies dell'articolo 25 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, sempre che i predetti debiti siano stati riconosciuti in bilancio alla data di entrata in vigore del presente periodo"; ))
c) all'articolo 2, comma 6, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti:
"All'atto dell'estinzione da parte della Regione dei debiti elencati nel piano di pagamento nei confronti degli enti locali o di altre pubbliche amministrazioni, ciascun ente locale o amministrazione pubblica interessata provvede all'immediata estinzione dei propri debiti. Il responsabile finanziario dell'ente locale o della pubblica amministrazione interessata fornisce (( formale certificazione alla Ragioneria generale dello Stato dell'avvenuto pagamento dei rispettivi debiti e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili, entro il 30 novembre 2013, in relazione ai debiti gia' estinti dalla Regione alla data del 30 settembre 2013, ovvero entro trenta giorni dall'estinzione dei debiti da parte della Regione nei restanti casi. La Ragioneria generale dello Stato comunica tempestivamente alle singole Regioni i dati ricevuti e rende noti i risultati delle certificazioni di cui al periodo precedente al Tavolo di cui al comma 4, al quale prendono parte, per le finalita' di cui al presente comma, anche i rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e dell'Unione delle province d'Italia". ))
8. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, (( convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, )) il termine del 15 ottobre 2013, e' prorogato al 4 novembre 2013 e il termine di 15 giorni entro il quale la sezione d'appello delibera in camera di consiglio e' ridotto a 7 giorni.

(( 8-bis. Il Ministero dell'interno e' autorizzato a non procedere ad assegnazioni finanziarie a favore di singoli enti locali, ovvero a recuperi o detrazioni di risorse a carico di singoli enti locali, non derivanti da rateizzazioni, nel caso in cui la somma complessiva sia inferiore a 12 euro. ))
Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'art. 1, comma 380, della legge
24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di
stabilita' 2013):
«380. Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del
gettito dell'imposta municipale propria, di cui
all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014:
a) e' soppressa la riserva allo Stato di cui al comma
11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del
2011;
b) e' istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell'interno, il Fondo di solidarieta' comunale
che e' alimentato con una quota dell'imposta municipale
propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo
13 del decreto-legge n. 201 del 2011, definita con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la
Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, da emanare
entro il 30 aprile 2013 per l'anno 2013 ed entro il 31
dicembre 2013 per l'anno 2014. In caso di mancato accordo,
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e'
comunque emanato entro i 15 giorni successivi. L'ammontare
iniziale del predetto Fondo e' pari, per l'anno 2013, a
4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9
milioni di euro. Corrispondentemente, nei predetti esercizi
e' versata all'entrata del bilancio statale una quota di
pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza
dei comuni. A seguito dell'emanazione del decreto di cui al
primo periodo, e' rideterminato l'importo da versare
all'entrata del bilancio dello Stato. La eventuale
differenza positiva tra tale nuovo importo e lo
stanziamento iniziale e' versata al bilancio statale, per
essere riassegnata al fondo medesimo. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Le modalita' di versamento al bilancio dello Stato sono
determinate con il medesimo D.P.C.M.;
c) la dotazione del Fondo di solidarieta' comunale di
cui alla lettera b) e' incrementata della somma di 1.833,5
milioni di euro per l'anno 2013 e di 318,5 milioni di euro
per l'anno 2014; i predetti importi considerano quanto
previsto dal comma 381;
d) con il medesimo D.P.C.M. di cui alla lettera b)
sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del
Fondo di solidarieta' comunale, tenendo anche conto per i
singoli comuni:
1) degli effetti finanziari derivanti dalle
disposizioni di cui alle lettere a) ed f);
2) della definizione dei costi e dei fabbisogni
standard;
3) della dimensione demografica e territoriale;
4) della dimensione del gettito dell'imposta
municipale propria ad aliquota base di spettanza comunale;
5) della diversa incidenza delle risorse soppresse
di cui alla lettera e) sulle risorse complessive per l'anno
2012;
6) delle riduzioni di cui al comma 6 dell'articolo
16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in
aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad
aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata
clausola di salvaguardia;
e) sono soppressi il fondo sperimentale di
riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo
14 marzo 2011, n. 23, nonche' i trasferimenti erariali a
favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione
Sardegna, limitatamente alle tipologie di trasferimenti
fiscalizzati di cui ai decreti del Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
del 21 giugno 2011 e del 23 giugno 2012;
f) e' riservato allo Stato il gettito dell'imposta
municipale propria di cui all'articolo 13 del citato
decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad
uso produttivo classificati nel gruppo catastale D,
calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento,
prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo
13; tale riserva non si applica agli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti
dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Per
l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni,
gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni
vigenti in materia di imposta municipale propria. Le
attivita' di accertamento e riscossione relative agli
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo
catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le
maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette
attivita' a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Tale
riserva non si applica altresi' ai fabbricati rurali ad uso
strumentale ubicati nei comuni classificati montani o
parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani
predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT),
assoggettati dalle province autonome di Trento e di Bolzano
all'imposta municipale propria ai sensi dell'articolo 9,
comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e
successive modificazioni;
g) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti
percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento,
prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13
del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D;
h) sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del
decreto-legge n. 201 del 2011, i commi 3 e 7 dell'articolo
2 del decreto legislativo n. 23 del 2011; per gli anni 2013
e 2014 non operano i commi 1, 2, 4, 5, 8 e 9 del medesimo
articolo 2. Il comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge
n. 201 del 2011 continua ad applicarsi nei soli territori
delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle
Province autonome di Trento e Bolzano;
i) gli importi relativi alle lettere a), c), e) ed f)
possono essere modificati a seguito della verifica del
gettito dell'imposta municipale propria riscontrato per il
2012, da effettuarsi ai sensi del comma 3 dell'articolo 5
dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso la Conferenza Stato
citta' e autonomie locali. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e autorizzato ad apportare le conseguenti
variazioni compensative di bilancio.».
Si riporta il testo dell'art. 53, comma 10, della legge
23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge
finanziaria 2001):
«10. A decorrere dall'anno 2001, i trasferimenti
erariali agli enti locali di cui al comma 9 sono aumentati
di lire 500.000 milioni annue, di cui lire 30.000 milioni
destinate alle province, lire 420.000 milioni ai comuni,
lire 20.000 milioni alle unioni di comuni e alle comunita'
montane per l'esercizio associato delle funzioni e lire
30.000 milioni alle comunita' montane. I maggiori
trasferimenti spettanti alle singole province ed ai singoli
comuni sono attribuiti in proporzione all'ammontare dei
trasferimenti a ciascuno attribuiti per l'anno 2000 a
titolo di fondo ordinario, fondo consolidato e fondo
perequativo. Per le comunita' montane i maggiori
trasferimenti sono prioritariamente attribuiti alle
comunita' montane per le quali sono intervenute dal 1997 al
1999 variazioni in aumento del numero dei comuni membri con
territorio montano, in misura pari a lire 20.000 per
ciascun nuovo residente nel territorio montano della
comunita'. I restanti contributi erariali spettanti alle
comunita' montane sono attribuiti in proporzione alla
popolazione residente nei territori montani.».
Per completezza d'informazione, si riporta il testo
integrale dell'art. 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2013, n. 64 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei
debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il
riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonche'
in materia di versamento di tributi degli enti locali),
come modificato dal seguente decreto:
«Art. 1 (Pagamenti dei debiti degli enti locali). - 1.
Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilita' interno
per un importo complessivo di 5.000 milioni di euro i
pagamenti sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali:
a) dei debiti in conto capitale certi, liquidi ed
esigibili alla data del 31 dicembre 2012;
b) dei debiti in conto capitale per i quali sia stata
emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro
il 31 dicembre 2012, ivi inclusi i pagamenti delle province
in favore dei comuni;
c) dei debiti in conto capitale riconosciuti alla
data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i
requisiti per il riconoscimento entro la medesima data, ai
sensi dell'articolo 194 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
1-bis. Sono altresi' esclusi dai vincoli del patto di
stabilita' interno i pagamenti di obbligazioni giuridiche
di parte capitale verso terzi assunte alla data del 31
dicembre 2012, sostenuti nel corso del 2013 dagli enti
locali e finanziati con i contributi straordinari in conto
capitale di cui all'articolo 1, commi 704 e 707, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.
1-ter. Alla compensazione degli effetti finanziari in
termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti
dal comma 1-bis, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno
2013, si provvede mediante corrispondente utilizzo del
Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008,
n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
2. Ai fini della distribuzione della predetta
esclusione tra i singoli enti locali, i comuni e le
province comunicano mediante il sistema web della
Ragioneria generale dello Stato, entro il termine del 30
aprile 2013, gli spazi finanziari di cui necessitano per
sostenere i pagamenti di cui al comma 1. Ai fini del
riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute
entro il predetto termine.
3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 2,
entro il 15 maggio 2013 sono individuati, per ciascun ente
locale, sulla base delle modalita' di riparto individuate
dalla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali entro il
10 maggio 2013, ovvero, in mancanza, su base proporzionale,
gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di
stabilita' interno per il 90 per cento dell'importo di cui
al comma 1. Con successivo decreto da emanarsi entro il 15
luglio 2013 in relazione alle richieste pervenute, sino a
dieci giorni prima rispetto a tale data, secondo quanto
previsto al periodo precedente, si procede al riparto della
quota residua del 10 per cento unitamente alle
disponibilita' non assegnate con il primo decreto. Gli
eventuali spazi finanziari non distribuiti per l'esclusione
dei pagamenti dei debiti di cui al comma 1 dai vincoli del
patto di stabilita' interno sono attribuiti
proporzionalmente agli enti locali per escludere dai
vincoli del medesimo patto i pagamenti effettuati prima del
9 aprile 2013 in relazione alla medesima tipologia di
debiti. Gli spazi finanziari che si liberano a valere sul
patto di stabilita' interno per effetto del periodo
precedente sono utilizzati, nel corso del 2013,
esclusivamente per sostenere pagamenti in conto capitale.
Nella liquidazione dei pagamenti si osserva il criterio
cronologico per singolo comune.
4. Su segnalazione del collegio dei revisori dei
singoli enti locali, la procura regionale competente della
Corte dei conti esercita l'azione nei confronti dei
responsabili dei servizi interessati che, senza
giustificato motivo, non hanno richiesto gli spazi
finanziari nei termini e secondo le modalita' di cui al
comma 2, ovvero non hanno effettuato, entro l'esercizio
finanziario 2013, pagamenti per almeno il 90 per cento
degli spazi concessi. Nei confronti dei soggetti di cui al
periodo precedente e degli eventuali corresponsabili, per i
quali risulti accertata la responsabilita' ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge, le sezioni giurisdizionali
regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione
pecuniaria pari a due mensilita' del trattamento
retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.
Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al
bilancio dell'ente. Sino a quando le sentenze di condanna
emesse ai sensi della presente disposizione non siano state
eseguite per l'intero importo, esse restano pubblicate,
osservando le cautele previste dalla normativa in materia
di tutela dei dati personali, sul sito istituzionale
dell'ente, con l'indicazione degli estremi della decisione
e della somma a credito.
5. Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze di cui al comma 3, ciascun
ente locale puo' effettuare i pagamenti di cui al comma 1
nel limite massimo del 13 per cento delle disponibilita'
liquide detenute presso la tesoreria al 31 marzo 2013 e,
comunque, entro il 50 per cento degli spazi finanziari che
intendono comunicare entro il 30 aprile 2013 ai sensi del
comma 2.
6. Per l'anno 2013 non si applicano le disposizioni di
cui ai commi da 1 a 9 dell'articolo 4-ter del decreto-legge
2 marzo 2012, n. 16, come convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
7. Al fine di fornire liquidita' agli enti locali, per
l'anno 2013, non rilevano ai fini della verifica del
rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno
delle regioni e delle province autonome i trasferimenti
effettuati in favore degli enti locali soggetti al patto di
stabilita' interno a valere sui residui passivi di parte
corrente, purche' a fronte di corrispondenti residui attivi
degli enti locali.
8. I maggiori spazi finanziari nell'ambito del patto di
stabilita' interno delle regioni e province autonome
derivanti dalla disposizione di cui al comma 7 sono
utilizzati esclusivamente per il pagamento dei debiti di
parte capitale certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre
2012, ovvero dei debiti di parte capitale per i quali sia
stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento
entro il predetto termine. Tali spazi finanziari sono
destinati prioritariamente per il pagamento di residui di
parte capitale in favore degli enti locali.
9. Per l'anno 2013, il limite massimo di ricorso da
parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di
cui all'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e' incrementato, sino alla data del 30
settembre 2013 (12), da tre a cinque dodicesimi.
10. E' istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze un fondo,
denominato "Fondo per assicurare la liquidita' per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", con una
dotazione di 16.546.595.894,20 euro per il 2013 e di
7.309.391.543,80 euro per il 2014. Il Fondo di cui al
periodo precedente e' distinto in tre sezioni a cui
corrispondono tre articoli del relativo capitolo di
bilancio, denominati rispettivamente "Sezione per
assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,
liquidi ed esigibili degli enti locali" con una dotazione
di 3.411.000.000,00 euro per l'anno 2013 e di
189.000.000,00 euro per l'anno 2014, "Sezione per
assicurare la liquidita' alle regioni e alle province
autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed
esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" con una
dotazione di 5.630.388.694,20 euro per l'anno 2013 e di
625.598.743,80 euro per l'anno 2014 e "Sezione per
assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,
liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario
Nazionale", con una dotazione di 7.505.207.200,00 euro per
l'anno 2013 e di 6.494.792.800,00 euro per l'anno 2014. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da
comunicare al Parlamento, possono essere disposte
variazioni compensative, in termini di competenza e di
cassa, tra i predetti articoli in relazione alle richieste
di utilizzo delle risorse. A tal fine, le somme affluite
sul conto corrente di tesoreria di cui al successivo comma
11 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la
riassegnazione ai pertinenti articoli del Fondo. La
dotazione per il 2014 della Sezione di cui all'articolo 2,
unitamente alle disponibilita' non erogate in prima istanza
alla data del 31 dicembre 2013, e' destinata, entro il 31
marzo 2014, con le medesime procedure ivi previste, ad
anticipazioni di liquidita' per il pagamento dei debiti di
cui all'articolo 2 richieste in data successiva a quella
prevista dal predetto articolo 2, comma 1, e, comunque, non
oltre il 28 febbraio 2014.
10-bis . Ai fini dell'assegnazione delle anticipazioni
di liquidita' a valere sulle risorse di cui all'articolo
13, commi 8 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013,
n. 124, e sulla dotazione per il 2014 della Sezione di cui
all'articolo 2, nonche' ai fini dell'erogazione delle
risorse gia' assegnate con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze del 14 maggio 2013 ma non
ancora erogate, sono considerati anche i pagamenti dei
debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il
riconoscimento alla data del 31 dicembre 2012, anche se
riconosciuti in bilancio in data successiva. Le
disposizioni di cui al primo periodo si applicano altresi',
per le regioni, ai debiti di cui al comma 11-quinquies
dell'articolo 25 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98, e successive modificazioni, sempre che i predetti
debiti siano stati riconosciuti in bilancio alla data di
entrata in vigore del presente periodo.
11. Ai fini dell'immediata operativita' della "Sezione
per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti
certi, liquidi ed esigibili degli enti locali", di cui al
comma 10, il Ministero dell'economia e delle finanze
stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro 5
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un
apposito addendum alla Convenzione del 23 dicembre 2009 e
trasferisce le disponibilita' della predetta sezione su
apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale
dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle
finanze, su cui la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e'
autorizzata ad effettuare operazioni di prelevamento e
versamento per le finalita' di cui alla predetta Sezione.
Il suddetto addendum definisce, tra l'altro, criteri e
modalita' per l'accesso da parte degli enti locali alle
risorse della Sezione, secondo un contratto tipo approvato
con decreto del direttore generale del Tesoro e pubblicato
sui siti internet del Ministero dell'economia e delle
finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonche' i
criteri e le modalita' per lo svolgimento da parte di Cassa
depositi e prestiti S.p.A. della gestione della Sezione.
L'addendum e' pubblicato sui siti internet del Ministero
dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e
prestiti S.p.A.
12. Per le attivita' oggetto dell'addendum alla
convenzione di cui al comma precedente e' autorizzata la
spesa complessiva di 500.000 euro per ciascuno degli anni
2013 e 2014.
13. Gli enti locali che non possono far fronte ai
pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati
alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i
quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di
pagamento entro il predetto termine a causa di carenza di
liquidita', in deroga agli articoli 42, 203 e 204 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, chiedono alla
Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo le modalita'
stabilite nell'addendum di cui al comma 11, entro il 30
aprile 2013 l'anticipazione di liquidita' da destinare ai
predetti pagamenti. L'anticipazione e' concessa, entro il
15 maggio 2013 a valere sulla Sezione di cui al comma 11
proporzionalmente e nei limiti delle somme nella stessa
annualmente disponibili ed e' restituita, con piano di
ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale
e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni.
Le restituzioni sono versate annualmente dalla Cassa
depositi e prestiti S.p.A. all'entrata del bilancio dello
Stato ai sensi e con le modalita' dell'articolo 12, comma
6. Entro il 10 maggio 2013, la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali puo' individuare modalita' di riparto,
diverse dal criterio proporzionale di cui al secondo
periodo. La rata annuale sara' corrisposta a partire dalla
scadenza annuale successiva alla data di erogazione
dell'anticipazione e non potra' cadere oltre il 30
settembre di ciascun anno. Il tasso di interesse da
applicare alle suddette anticipazioni e' pari, per le
erogazioni dell'anno 2013, al rendimento di mercato dei
Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione
rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del
presente decreto e pubblicato sul sito internet del
medesimo Ministero. Per l'erogazione dell'anno 2014, il
tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni
sara' determinato sulla base del rendimento di mercato dei
Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione
con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare
e pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia
e delle finanze entro il 15 gennaio 2014. In caso di
mancata corresponsione della rata di ammortamento entro il
30 settembre di ciascun anno, sulla base dei dati
comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A.,
l'Agenzia delle Entrate provvede a trattenere le relative
somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento
agli stessi dell'imposta municipale propria di cui
all'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, riscossa tramite modello F24 o bollettino di
conto corrente postale e, per le province, all'atto del
riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni
contro la responsabilita' civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di
cui all'articolo 60, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, riscossa tramite modello F24.
13-bis. Gli enti locali ai quali viene concessa
l'anticipazione di liquidita' ai sensi del comma 13, e che
ricevono risorse dalla regione o dalla provincia autonoma
ai sensi dell'articolo 2, all'esito del pagamento di tutti
i debiti di cui al medesimo comma 13 e di cui all'articolo
2, comma 6, devono utilizzare le somme residue per
l'estinzione dell'anticipazione di liquidita' concessa alla
prima scadenza di pagamento della rata prevista dal
relativo contratto. La mancata estinzione
dell'anticipazione entro il termine di cui al precedente
periodo e' rilevante ai fini della misurazione e della
valutazione della performance individuale dei dirigenti
responsabili e comporta responsabilita' dirigenziale e
disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni.
14. All'atto di ciascuna erogazione, e in ogni caso
entro i successivi trenta giorni, gli enti locali
interessati provvedono all'immediata estinzione dei debiti
di cui al comma 13. Il responsabile finanziario dell'ente
locale, ovvero altra persona formalmente indicata dall'ente
medesimo, fornisce alla Cassa depositi e prestiti S.p.A.
formale certificazione dell'avvenuto pagamento e
dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili.
15. Gli enti locali che abbiano deliberato il ricorso
alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di
cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, che richiedono l'anticipazione di liquidita'
di cui al comma 13, sono tenuti alla corrispondente
modifica del piano di riequilibrio, da adottarsi
obbligatoriamente entro sessanta giorni dalla concessione
della anticipazione da parte della Cassa depositi e
prestiti S.p.A. ai sensi del comma 13.
16. Nell'ipotesi di cui al comma 15, le anticipazioni
di cassa eventualmente concesse in applicazione
dell'articolo 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,
n. 213, che risultassero non dovute, sono recuperate da
parte del Ministero dell'interno.
17. Per gli enti locali beneficiari dell'anticipazione
di cui al comma 13, il fondo di svalutazione crediti di cui
al comma 17, dell'articolo 6, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, relativo ai cinque esercizi finanziari
successivi a quello in cui e' stata concessa
l'anticipazione stessa, e comunque nelle more dell'entrata
in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, e' pari almeno al 30 per cento dei residui
attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi
anzianita' superiore a 5 anni. Previo parere motivato
dell'organo di revisione, possono essere esclusi dalla base
di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei
servizi competenti abbiano analiticamente certificato la
perdurante sussistenza delle ragioni del credito e
l'elevato tasso di riscuotibilita'.
17-bis. Nelle regioni a statuto speciale e nelle
province autonome che esercitano le funzioni in materia di
finanza locale, gli enti locali effettuano la comunicazione
di cui al comma 2 alle regioni e alle province autonome,
che ne curano la trasmissione alla Ragioneria generale
dello Stato.
17-ter. All'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «sono
versate» sono sostituite dalle seguenti: «sono comunque ed
inderogabilmente versate».
17-quater. All'articolo 6, comma 15-bis, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e'
aggiunto il seguente periodo: «I contributi di cui al
presente comma sono altresi' esclusi dalle riduzioni a
compensazione disposte in applicazione del comma 14 del
presente articolo».
17-quinquies. Agli enti locali che non hanno rispettato
nell'anno 2012 i vincoli del patto di stabilita' in
conseguenza del pagamento dei debiti di cui al comma 1, la
sanzione prevista dall'articolo 31, comma 26, lettera a),
della legge 12 novembre 2011, n. 183, ferme restando le
rimanenti sanzioni, si applica limitatamente all'importo
non imputabile ai predetti pagamenti.
17-sexies. Al fine di sostenere la grave situazione
delle imprese creditrici dei comuni dissestati e di ridare
impulso ai relativi sistemi produttivi locali, una quota
annua fino all'importo massimo di 100 milioni di euro
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 10 della
"Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei
debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali", non
erogata dalla Cassa depositi e prestiti negli anni 2013 e
2014, e' destinata a favore dei comuni che hanno deliberato
il dissesto finanziario nei ventiquattro mesi precedenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto e che
hanno aderito alla procedura semplificata prevista
dall'articolo 258 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa apposita istanza
dell'ente interessato. Tali somme sono messe a disposizione
dell'organo straordinario di liquidazione, che provvede al
pagamento dei debiti commerciali al 31 dicembre 2012, ad
eccezione dei debiti fuori bilancio non riconosciuti ai
sensi dell'articolo 194 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro la medesima data,
con le modalita' di cui al citato articolo 258, nei limiti
dell'anticipazione erogata, entro centoventi giorni dalla
disponibilita' delle risorse. Con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalita' per
il riparto e l'attribuzione della somma stanziata tra gli
enti beneficiari e la relativa restituzione, ai sensi del
comma 13. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1, comma 122,
della citata legge n. 228 del 2012:
«122. Alle regioni a statuto ordinario, alla Regione
siciliana e alla regione Sardegna e' attribuito un
contributo, nei limiti di un importo complessivo di
1.272.006.281 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, in
misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari,
validi ai fini del patto di stabilita' interno, ceduti da
ciascuna di esse e attribuiti ai comuni e alle province
ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi
indicati per ciascuna regione nella tabella 1 allegata alla
presente legge. Il contributo e' destinato dalle regioni
alla estinzione anche parziale del debito.».
Si riporta il testo dell'art. 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica):
«5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito "Fondo per interventi strutturali
di politica economica", alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
Per completezza d'informazione, si riporta il testo
integrale dell'art. 6-bis, del decreto-legge 26 aprile
2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2013, n. 71 (Disposizioni urgenti per il rilancio
dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad
emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del
maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e
la realizzazione degli interventi per Expo 2015), come
modificato dal presente decreto:
«Art. 6-bis (Deroga al patto di stabilita' interno per
il sisma in Molise). - 1. Al fine di agevolare la
definitiva ripresa delle attivita' e consentire la completa
attuazione dei piani per la ricostruzione e per il
ripristino dei danni causati dagli eventi sismici
dell'ottobre e novembre 2002 in Molise, per l'anno 2013 gli
impegni e i pagamenti effettuati, nel limite di 15 milioni
di euro, dalla regione Molise concernenti i predetti
interventi sono esclusi dalla spesa valida ai fini del
patto di stabilita' interno. Alla compensazione dei
conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza
pubblica recati dal presente comma, pari a 15 milioni di
euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente
utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008,
n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.".
Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto del
Ministro dell'interno 23 maggio 2012 (Trasferimento delle
funzioni dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo
dei Segretari comunali e provinciali al Ministero
dell'interno):
«Art. 7 (Disposizioni di natura finanziaria e
contabile). - 1. Le risorse finanziarie da assegnare al
centro di responsabilita' "Dipartimento per gli affari
interni e territoriali" per le finalita' di cui
all'articolo 1 [parole non ammesse alla registrazione dalla
Corte dei Conti] derivano:
dalla riassegnazione delle somme affluite su apposito
capitolo di entrata, corrispondenti ai diritti di
segreteria versati da comuni e province ai sensi della
legge 8 giugno 1962, n.604;
dalla riassegnazione delle somme affluite sul citato
capitolo di entrata, corrispondenti ai rimborsi dovuti da
comuni e province per l'impiego dei segretari per supplenze
e reggenze e ai rimborsi dovuti da parte di pubbliche
amministrazioni per l'impiego, a qualunque titolo, dei
segretari;
dalle somme trattenute dallo Stato ai sensi
dell'articolo 7, comma 31-sexies, del decreto-legge n. 78
del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, in relazione alla soppressione del
contributo a carico delle amministrazioni provinciali e
comunali di cui all'articolo 102 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, da assegnare ai pertinenti capitoli di
spesa con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze.
2. Su apposito articolo del cennato capitolo di entrata
sara' versato per essere riassegnato ai capitoli di spesa
dell'indicato Centro di responsabilita' il fondo cassa
della soppressa Agenzia rilevato alla data di entrata in
vigore del presente decreto.».
Si riporta il testo integrale dell'art. 31 della legge
12 novembre 2011, n. 183, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 31 (Patto di stabilita' interno degli enti
locali). - 1. Ai fini della tutela dell'unita' economica
della Repubblica, le province e i comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2013, i
comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti,
concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente
articolo, che costituiscono principi fondamentali di
coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli
articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della
Costituzione.
2. Ai fini della determinazione dello specifico
obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con
popolazione superiore a 1.000 abitanti applicano, alla
media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008,
per l'anno 2012 e registrata negli anni 2007-2009, per gli
anni dal 2013 al 2016, cosi' come desunta dai certificati
di conto consuntivo, le percentuali di seguito indicate: a)
per le province le percentuali sono pari a 16,5 per cento
per l'anno 2012 e a 18,8 per cento per gli anni 2013 e
successivi; b) per i comuni con popolazione superiore a
5.000 abitanti le percentuali sono pari a 15,6 per cento
per l'anno 2012 e a 14,8 per cento per gli anni 2013 e
successivi; c) per i comuni con popolazione compresa tra
1.001 e 5.000 abitanti le percentuali sono pari a 12,0 per
cento per l'anno 2013 e a 14,8 per cento per gli anni dal
2014 al 2016. Le percentuali di cui alle lettere a), b) e
c) si applicano nelle more dell'adozione del decreto
previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111.
2-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 2, per
l'anno 2013 le percentuali da applicare alla media della
spesa corrente registrata negli anni 2007-2009, cosi' come
desunta dai certificati di conto consuntivo, sono pari, per
le province a 19,61 per cento, per i comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti a 15,61 per cento e per i comuni
con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti a 12,81
per cento.
2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis non si applicano
ai comuni coinvolti dagli eventi di afflusso di stranieri
nell'anno 2013, da individuare con decreto del Ministro
dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali.
3. Il saldo finanziario tra entrate finali e spese
finali calcolato in termini di competenza mista e'
costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti
dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte
corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per
la parte in conto capitale, al netto delle entrate
derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese
derivanti dalla concessione di crediti, come riportati nei
certificati di conto consuntivo.
4. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di
finanza pubblica, gli enti di cui al comma 1 devono
conseguire, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e
successivi, un saldo finanziario in termini di competenza
mista non inferiore al valore individuato ai sensi del
comma 2 diminuito di un importo pari alla riduzione dei
trasferimenti di cui al comma 2 dell'articolo 14 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
4-bis. Per gli anni 2013 e 2014, le disposizioni
dell'articolo 20, commi 2, 2-bis e 3, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni
sono sospese.
4-ter. Per l'anno 2014, il saldo obiettivo del patto di
stabilita' interno per gli enti in sperimentazione di cui
all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118 e' ridotto proporzionalmente di un valore compatibile
con gli spazi finanziari derivanti dall'applicazione del
comma 4-quater e, comunque, non oltre un saldo pari a zero.
Tale riduzione non si applica agli enti locali esclusi
dalla sperimentazione ai sensi dell'articolo 5 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011.
4-quater. Alla compensazione degli effetti finanziari
in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti
dal comma 4-ter si provvede con le risorse finanziarie
derivanti dalle percentuali di cui al comma 6 applicate
dagli enti locali che non partecipano alla sperimentazione
e mediante utilizzo per 120 milioni di euro del Fondo per
la compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e
successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
5.
6. Per l'anno 2014, le province ed i comuni che non
partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 applicano le
percentuali di cui al comma 2, come rideterminate con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Per i
restanti anni, le province ed i comuni che, in esito a
quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
risultano collocati nella classe non virtuosa, applicano le
percentuali di cui al comma 2 come rideterminate con
decreto del Ministro dell'interno da emanare, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con
la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in
attuazione dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111. Le percentuali di cui ai
periodi precedenti non possono essere superiori:
a) per le province, a 16,9 per cento per l'anno 2012
e a 19,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016;
b) per i comuni con popolazione superiore a 5.000
abitanti, a 16,0 per cento per l'anno 2012 e a 15,8 per
cento per gli anni dal 2013 al 2016;
c) per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e
5.000 abitanti, a 13 per cento per l'anno 2013 e a 15,8 per
cento per gli anni dal 2014 al 2016.
7. Nel saldo finanziario in termini di competenza
mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini
della verifica del rispetto del patto di stabilita'
interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo
Stato e le relative spese di parte corrente e in conto
capitale sostenute dalle province e dai comuni per
l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del
Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello
stato di emergenza. L'esclusione delle spese opera anche se
esse sono effettuate in piu' anni, purche' nei limiti
complessivi delle medesime risorse e purche' relative a
entrate registrate successivamente al 2008.
8. Le province e i comuni che beneficiano
dell'esclusione di cui al comma 7 sono tenuti a presentare
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della protezione civile, entro il mese di gennaio dell'anno
successivo, l'elenco delle spese escluse dal patto di
stabilita' interno, ripartite nella parte corrente e nella
parte in conto capitale.
8-bis. Le spese per gli interventi realizzati
direttamente dai comuni e dalle province in relazione a
eventi calamitosi in seguito ai quali e' stato deliberato
dal Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza e che
risultano effettuate nell'esercizio finanziario in cui
avviene la calamita' e nei due esercizi successivi, nei
limiti delle risorse rese disponibili ai sensi del comma
8-ter, sono escluse, con legge, dal saldo finanziario
rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di
stabilita' interno.
8-ter. Alla compensazione degli effetti in termini di
indebitamento netto e di fabbisogno derivanti
dall'attuazione del comma 8-bis del presente articolo si
provvede anche mediante l'utilizzo delle risorse del fondo
di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
9. Gli interventi realizzati direttamente dagli enti
locali in relazione allo svolgimento delle iniziative di
cui al comma 5 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7
settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono equiparati, ai
fini del patto di stabilita' interno, agli interventi di
cui al comma 7.
10. Nel saldo finanziario in termini di competenza
mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini
della verifica del rispetto del patto di stabilita'
interno, non sono considerate le risorse provenienti
direttamente o indirettamente dall'Unione europea ne' le
relative spese di parte corrente e in conto capitale
sostenute dalle province e dai comuni. L'esclusione non
opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali.
L'esclusione delle spese opera anche se esse sono
effettuate in piu' anni, purche' nei limiti complessivi
delle medesime risorse e purche' relative a entrate
registrate successivamente al 2008.
11. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi
inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di
quanto previsto dal comma 10, l'importo corrispondente alle
spese non riconosciute e' incluso tra le spese del patto di
stabilita' interno relativo all'anno in cui e' comunicato
il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia
effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero puo'
essere conseguito anche nell'anno successivo.
12. Per gli enti locali individuati dal Piano generale
di censimento di cui al comma 2 dell'articolo 50 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come
affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie, le risorse
trasferite dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e
le relative spese per la progettazione e l'esecuzione dei
censimenti, nei limiti delle stesse risorse trasferite
dall'ISTAT, sono escluse dal patto di stabilita' interno.
Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli
enti locali individuati dal Piano generale del 6°
censimento dell'agricoltura di cui al numero ISTAT
SP/1275.2009, del 23 dicembre 2009, e di cui al comma 6,
lettera a), dell'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122.
13. I comuni della provincia dell'Aquila in stato di
dissesto possono escludere dal saldo rilevante ai fini del
rispetto del patto di stabilita' interno relativo all'anno
2012 gli investimenti in conto capitale deliberati entro il
31 dicembre 2010, anche a valere sui contributi gia'
assegnati negli anni precedenti, fino alla concorrenza
massima di 2,5 milioni di euro; con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare entro il 15 settembre 2012, si
provvede alla ripartizione del predetto importo sulla base
di criteri che tengano conto della popolazione e della
spesa per investimenti sostenuta da ciascun ente locale.
14. Nel saldo finanziario in termini di competenza
mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini
della verifica del rispetto del patto di stabilita'
interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo
Stato e le spese sostenute dal comune di Parma per la
realizzazione degli interventi di cui al comma 1
dell'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2004,
n. 164, e per la realizzazione della Scuola per l'Europa di
Parma di cui alla legge 3 agosto 2009, n. 115. L'esclusione
delle spese opera nei limiti di 14 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2012 e 2013.
15. Alle procedure di spesa relative ai beni trasferiti
ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 28
maggio 2010, n. 85, non si applicano i vincoli relativi al
rispetto del patto di stabilita' interno, per un importo
corrispondente alle spese gia' sostenute dallo Stato per la
gestione e la manutenzione dei beni trasferiti. Tale
importo e' determinato secondo i criteri e con le modalita'
individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto
legislativo 28 maggio 2010, n. 85.
16. Per gli anni 2013 e 2014, nel saldo finanziario in
termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma
3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto
di stabilita' interno, non sono considerate le spese per
investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148.
17. Sono abrogate le disposizioni che individuano
esclusioni di entrate o di uscite dai saldi rilevanti ai
fini del patto di stabilita' interno non previste dal
presente articolo.
18. Il bilancio di previsione degli enti locali ai
quali si applicano le disposizioni del patto di stabilita'
interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di
entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che,
unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e
di spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e
delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto
delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tale
fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio
di previsione un apposito prospetto contenente le
previsioni di competenza e di cassa degli aggregati
rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno.
19. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al
patto di stabilita' interno e per l'acquisizione di
elementi informativi utili per la finanza pubblica anche
relativamente alla loro situazione debitoria, le province e
i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e, a
decorrere dal 2013, i comuni con popolazione compresa tra
1.001 e 5.000 abitanti, trasmettono semestralmente al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni
dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il
sistema web appositamente previsto per il patto di
stabilita' interno nel sito web
«www.pattostabilita.rgs.tesoro.it» le informazioni
riguardanti le risultanze in termini di competenza mista,
attraverso un prospetto e con le modalita' definiti con
decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali. Con lo stesso decreto e'
definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo
determinato ai sensi del presente articolo. La mancata
trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi
programmatici entro quarantacinque giorni dalla
pubblicazione del predetto decreto nella Gazzetta Ufficiale
costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno.
20. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi
del patto di stabilita' interno, ciascuno degli enti di cui
al comma 1 e' tenuto a inviare, entro il termine perentorio
del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento,
al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione
del saldo finanziario in termini di competenza mista
conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale, dal
responsabile del servizio finanziario e dall'organo di
revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con
le modalita' definiti dal decreto di cui al comma 19. La
mancata trasmissione della certificazione entro il termine
perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto
di stabilita' interno. Nel caso in cui la certificazione,
sebbene in ritardo, sia trasmessa entro sessanta giorni dal
termine stabilito per l'approvazione del conto consuntivo e
attesti il rispetto del patto di stabilita' interno, si
applicano le sole disposizioni di cui al comma 26, lettera
d), del presente articolo. Decorsi sessanta giorni dal
termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di
gestione, in caso di mancata trasmissione da parte
dell'ente locale della certificazione, il presidente
dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di
organo collegiale ovvero l'unico revisore nel caso di
organo monocratico, in qualita' di commissario ad acta,
provvede ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a
trasmettere la predetta certificazione entro i successivi
trenta giorni, con la sottoscrizione di tutti i soggetti
previsti. Sino alla data di trasmissione da parte del
commissario ad acta le erogazioni di risorse o
trasferimenti da parte del Ministero dell'interno sono
sospese e, a tal fine, il Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato provvede a trasmettere apposita
comunicazione al predetto Ministero.
20-bis. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito
per l'approvazione del rendiconto di gestione, l'ente
locale e' comunque tenuto ad inviare una nuova
certificazione, a rettifica della precedente, se rileva,
rispetto a quanto gia' certificato, un peggioramento del
proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del patto di
stabilita' interno.
21. Qualora dai conti della tesoreria statale degli
enti locali si registrino prelevamenti non coerenti con gli
impegni in materia di obiettivi di debito assunti con
l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, adotta adeguate misure di contenimento dei
prelevamenti.
22.
23. Gli enti locali istituiti a decorrere dall'anno
2009 sono soggetti alle regole del patto di stabilita'
interno dal terzo anno successivo a quello della loro
istituzione assumendo, quale base di calcolo su cui
applicare le regole, le risultanze dell'anno successivo
all'istituzione medesima. Gli enti locali istituiti negli
anni 2007 e 2008 adottano come base di calcolo su cui
applicare le regole, rispettivamente, le risultanze medie
del biennio 2008-2009 e le risultanze dell'anno 2009.
24.
25. Le informazioni previste dai commi 19 e 20 sono
messe a disposizione della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica, nonche' dell'Unione delle province
d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni
italiani (ANCI) da parte del Ministero dell'economia e
delle finanze, secondo modalita' e contenuti individuati
tramite apposite convenzioni.
26. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita'
interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a
quello dell'inadempienza:
a) e' assoggettato ad una riduzione del fondo
sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in
misura pari alla differenza tra il risultato registrato e
l'obiettivo programmatico predeterminato. Gli enti locali
della Regione siciliana e della regione Sardegna sono
assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali
nella misura indicata al primo periodo. In caso di
incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a
versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme
residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il
superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno
sia determinato dalla maggiore spesa per interventi
realizzati con la quota di finanziamento nazionale e
correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto
alla media della corrispondente spesa del triennio
precedente;
b) non puo' impegnare spese correnti in misura
superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti
impegni effettuati nell'ultimo triennio;
c) non puo' ricorrere all'indebitamento per gli
investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in
essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il
finanziamento degli investimenti, devono essere corredati
da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento
degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno
precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario
finanziario non puo' procedere al finanziamento o al
collocamento del prestito in assenza della predetta
attestazione;
d) non puo' procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale,
ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa e di somministrazione, anche con riferimento
ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresi'
divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con
soggetti privati che si configurino come elusivi della
presente disposizione;
e) e' tenuto a rideterminare le indennita' di
funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82
del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267
del 2000, e successive modificazioni, con una riduzione del
30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data
del 30 giugno 2010.
27.
28. Agli enti locali per i quali la violazione del
patto di stabilita' interno sia accertata successivamente
all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce,
si applicano, nell'anno successivo a quello in cui e' stato
accertato il mancato rispetto del patto di stabilita'
interno, le sanzioni di cui al comma 26. La
rideterminazione delle indennita' di funzione e dei gettoni
di presenza di cui al comma 2, lettera e), dell'articolo 7
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, e'
applicata ai soggetti di cui all'articolo 82 del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e successive modificazioni, in carica nell'esercizio in cui
e' avvenuta la violazione del patto di stabilita' interno.
29. Gli enti locali di cui al comma 28 sono tenuti a
comunicare l'inadempienza entro trenta giorni
dall'accertamento della violazione del patto di stabilita'
interno al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
30. I contratti di servizio e gli altri atti posti in
essere dagli enti locali che si configurano elusivi delle
regole del patto di stabilita' interno sono nulli.
31. Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della
Corte dei conti accertino che il rispetto del patto di
stabilita' interno e' stato artificiosamente conseguito
mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle
uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme
elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno
posto in essere atti elusivi delle regole del patto di
stabilita' interno, la condanna ad una sanzione pecuniaria
fino ad un massimo di dieci volte l'indennita' di carica
percepita al momento di commissione dell'elusione e, al
responsabile del servizio economico-finanziario, una
sanzione pecuniaria fino a tre mensilita' del trattamento
retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.
32. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze possono essere aggiornati, ove intervengano
modifiche legislative alla disciplina del patto di
stabilita' interno, i termini riguardanti gli adempimenti
degli enti locali relativi al monitoraggio e alla
certificazione del patto di stabilita' interno.».
Si riporta il testo dell'art. 2, comma 80, della legge
23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge
finanziaria 2010), come modificato dal presente decreto:
«80. Per la regione sottoposta al piano di rientro
resta fermo l'obbligo del mantenimento, per l'intera durata
del piano, delle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e dell'addizionale
regionale all'IRPEF ove scattate automaticamente ai sensi
dell' articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente
articolo. A decorrere dal 2013 alle regioni che presentano,
in ciascuno degli anni dell'ultimo biennio di esecuzione
del Piano di rientro, ovvero del programma operativo di
prosecuzione dello stesso, verificato dai competenti Tavoli
tecnici di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23 marzo
2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla
Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, un disavanzo
sanitario, di competenza del singolo esercizio e prima
delle coperture, decrescente e inferiore al gettito
derivante dalla massimizzazione delle predette aliquote, e'
consentita la riduzione delle predette maggiorazioni,
ovvero la destinazione del relativo gettito a finalita'
extrasanitarie riguardanti lo svolgimento di servizi
pubblici essenziali e l'attuazione delle disposizioni di
cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, in misura
tale da garantire al finanziamento del Servizio sanitario
regionale un gettito pari al valore medio annuo del
disavanzo sanitario registrato nel medesimo biennio. Alle
regioni che presentano, in ciascuno degli anni dell'ultimo
triennio, un disavanzo sanitario, di competenza del singolo
esercizio e prima delle coperture, inferiore, ma non
decrescente, rispetto al gettito derivante dalla
massimizzazione delle predette aliquote, e' consentita la
riduzione delle predette maggiorazioni, ovvero la
destinazione del relativo gettito a finalita'
extrasanitarie riguardanti lo svolgimento di servizi
pubblici essenziali e l'attuazione delle disposizioni di
cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, in misura
tale da garantire al finanziamento del Servizio sanitario
regionale un gettito pari al valore massimo annuo del
disavanzo sanitario registrato nel medesimo triennio. Le
predette riduzioni o destinazione a finalita'
extrasanitarie sono consentite previa verifica positiva dei
medesimi Tavoli e in presenza di un Programma operativo
2013-2015 approvato dai citati Tavoli, ferma restando
l'efficacia degli eventuali provvedimenti di riduzione
delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF e
dell'IRAP secondo le vigenti disposizioni. Resta fermo
quanto previsto dal presente comma in caso di risultati
quantitativamente migliori e quanto previsto dal comma 86
in caso di determinazione di un disavanzo sanitario
maggiore di quello programmato e coperto.».
Si riporta il testo dell'art. 2, comma 6, del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, come
modificato dal presente decreto:
«6. Il pagamento dei debiti oggetto del presente
articolo deve riguardare, per almeno due terzi, residui
passivi in via prioritaria di parte capitale, anche
perenti, nei confronti degli enti locali, purche' nel
limite di corrispondenti residui attivi degli enti locali
stessi ovvero, ove inferiori, nella loro totalita'. Tali
risorse devono, ove nulla osti, essere utilizzate dagli
enti locali prioritariamente per il pagamento di debiti
certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2012
ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o
richiesta equivalente di pagamento entro il predetto
termine.
All'atto dell'estinzione da parte della Regione dei
debiti elencati nel piano di pagamento nei confronti degli
enti locali o di altre pubbliche amministrazioni, ciascun
ente locale o amministrazione pubblica interessata provvede
all'immediata estinzione dei propri debiti. Il responsabile
finanziario dell'ente locale o della pubblica
amministrazione interessata fornisce formale certificazione
alla Ragioneria generale dello Stato dell'avvenuto
pagamento dei rispettivi debiti e dell'effettuazione delle
relative registrazioni contabili, entro il 30 novembre
2013, in relazione ai debiti gia' estinti dalla Regione
alla data del 30 settembre 2013, ovvero entro trenta giorni
dall'estinzione dei debiti da parte della Regione nei
restanti casi. La Ragioneria generale dello Stato comunica
tempestivamente alle singole Regioni i dati ricevuti e
rende noti i risultati delle certificazioni di cui al
periodo precedente al Tavolo di cui al comma 4, al quale
prendono parte, per le finalita' di cui al presente comma,
anche i rappresentanti dell'Associazione nazionale dei
comuni italiani e dell'Unione delle province d'Italia.».
Si riporta il testo integrale dell'art. 14, comma 2,
del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124
(Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra
fiscalita' immobiliare, di sostegno alle politiche
abitative e di finanza locale, nonche' di cassa
integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici), come
modificato dal presente decreto:
«2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui
al comma 1, deve essere presentata, nei venti giorni
precedenti l'udienza di discussione e comunque entro il 4
novembre 2013, specifica richiesta di definizione e la
somma ivi indicata non puo' essere inferiore al 25 per
cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado;
in tali casi, la sezione d'appello delibera in camera di
consiglio nel termine perentorio di 7 giorni successivi al
deposito della richiesta e, in caso di accoglimento, ai
fini della definizione del giudizio ai sensi del comma 233
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con
decreto da comunicare immediatamente alle parti determina
la somma dovuta in misura non inferiore a quella richiesta,
stabilendo il termine perentorio per il versamento entro il
15 novembre 2013, a pena di revoca del decreto laddove il
pagamento non avvenga nel predetto termine.».
 
(( Art. 2 bis

Facolta' di recesso delle pubbliche amministrazioni da contratti di
locazione

1. Anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa di cui agli articoli 2, comma 5, e 3, comma 1, le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti locali, nonche' gli organi costituzionali nell'ambito della propria autonomia, hanno facolta' di recedere, entro il 31 dicembre 2014, dai contratti di locazione di immobili in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il termine di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso e' stabilito in trenta giorni, anche in deroga ad eventuali clausole difformi previste dal contratto. ))

 
Art. 3
Disposizioni finanziarie

1. Al fine di consentire il rientro dallo scostamento dagli obiettivi di contenimento dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni entro il limite definito in sede europea, per l'anno 2013 le disponibilita' di competenza e di cassa relative alle spese del bilancio dello Stato sono accantonate e rese indisponibili per ciascun Ministero secondo quanto indicato nell'allegata (( tabella B, in modo da assicurare )) complessivamente un miglioramento dell'indebitamento netto delle Pubbliche Amministrazioni di (( 595 milioni )) di euro per il medesimo anno.
2. Le quote di risorse accantonate relative alle spese correnti costituiscono economia di bilancio al termine dell'esercizio. Restano escluse dalle citate limitazioni le spese iscritte negli stati di previsione dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche' le spese iscritte nell'ambito della Missione "Ricerca e innovazione" e gli stanziamenti relativi al Fondo per lo sviluppo e la coesione ed alla realizzazione delle opere e delle attivita' connesse allo svolgimento del grande evento Expo Milano 2015. Per effettive, motivate e documentate esigenze, su proposta delle Amministrazioni interessate, possono essere disposte variazioni degli accantonamenti di cui al primo periodo, con invarianza degli effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.
3. Per i capitoli interessati dagli accantonamenti di cui al comma 1 e' sospesa per l'anno 2013 la facolta' di cui all'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
4. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente utilizzo per 249 milioni di euro per l'anno 2014 del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Le somme iscritte nel conto dei residui per l'anno 2013 sul fondo per la concessione dei contributi per gli interventi di cui all'articolo 13, comma 3 -quater , del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono versate per l'importo di 45 milioni di euro all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno medesimo.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio in attuazione del presente decreto.
Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'art. 6, comma 14, del citato
decreto-legge n. 95 del 2012:
«14. Al fine di preordinare nei tempi stabiliti le
disponibilita' di cassa occorrenti per disporre i
pagamenti, nel corrente esercizio finanziario e in quello
successivo, anche nelle more dell'adozione del piano
finanziario di cui al comma 10, con decreto del Ministro
competente, da comunicare al Parlamento ed alla Corte dei
conti, in ciascun stato di previsione della spesa, possono
essere disposte, tra capitoli, variazioni compensative di
sola cassa, fatta eccezione per i pagamenti effettuati
mediante l'emissione di ruoli di spesa fissa, previa
verifica da parte del Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, della compatibilita' delle medesime con gli
obiettivi programmati di finanza pubblica.».
Si riporta il testo dell'art. 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e
successive modificazioni (Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi
ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale
delle imprese del settore bancario):
«2. Le modalita' di effettuazione della trasmissione
delle informazioni di cui al precedente comma rese
disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n.
196, sono definite con apposito decreto del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito
l'Istat.».
Si riporta il testo dell'art. 13, comma 3 -quater , del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria):
«3-quater. Presso il Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito il Fondo per la tutela dell'ambiente e
la promozione dello sviluppo del territorio. La dotazione
del fondo e' stabilita in 60 milioni di euro per l'anno
2009, 30 milioni di euro per l'anno 2010 e 30 milioni di
euro per l'anno 2011. A valere sulle risorse del fondo sono
concessi contributi statali per interventi realizzati dagli
enti destinatari nei rispettivi territori per il
risanamento e il recupero dell'ambiente e lo sviluppo
economico dei territori stessi. Alla ripartizione delle
risorse e all'individuazione degli enti beneficiari si
provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze in coerenza con apposito atto di indirizzo delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Al relativo onere si provvede, quanto a 30
milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero e, quanto a 30 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, mediante
corrispondente riduzione della dotazione del fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'
articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.».
 
Art. 4
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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