Gazzetta n. 290 del 11 dicembre 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 3 dicembre 2013 |
Disciplina del corso di indottrinamento alle attivita' di security per il personale marittimo e della familiarizzazione alla security per il personale imbarcato. |
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IL COMANDANTE GENERALE del corpo delle capitanerie di porto
Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e ai servizi di guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978 (Convenzione STCW '78), nella sua versione aggiornata; Visto l'annesso alla Convenzione STCW '78, come emendato con la risoluzione 1 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995; Visto il codice di addestramento, certificazione e la tenuta della guardia (Code STCW '95, di seguito nominato Codice STCW), adottato con la risoluzione 2 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio del 1995; Visti il capitolo XI-2 della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (Convenzione SOLAS '74), resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, nella sua versione aggiornata, ed il codice internazionale sulla sicurezza delle navi e delle strutture portuali (ISPS Code, di seguito denominato Codice ISPS); Visto l'art. 6 del decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 136 ("Attuazione della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare"); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211 ("Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti"); Visto il modello di corso 3.27 dell'Organizzazione Marittima Internazionale riguardante l'addestramento in materia di security per il personale marittimo; Visto il programma nazionale di sicurezza marittima contro eventuali atti illeciti intenzionali, approvato con decreto ministeriale prot. n. 83/T del 20 giugno 2007, ed in particolare l'allegata scheda n. 6, come modificata con decreto ministeriale 19 agosto 2009, n. 697; Vista l'intesa espressa dalla Direzione generale per il trasporto marittimo e per le vie d'acqua interne - Divisione 1 - Personale marittimo, con nota n. 18742 in data 6 novembre 2013; Considerato che l'art. 6 del decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 136, recante ("Attuazione della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare"), prevede che l'addestramento dei lavoratori marittimi sia demandato ad una specifica attivita' formativa oggetto di corsi tenuti da istituti, enti e societa' ritenuti idonei ed autorizzati con provvedimenti dell'Amministrazione e che, al medesimo fine, l'Amministrazione debba disciplinare i programmi, le procedure e le commissioni d'esame per l'ottenimento delle relative certificazioni e per l'addestramento dei lavoratori marittimi, oltre che i restanti aspetti indicati al comma 3 del citato art. 6; Ritenuto necessario dare piena attuazione a quanto previsto dalla regola VI/6 dell'annesso alla Convenzione STCW, relativamente ai requisiti minimi obbligatori per l'addestramento del pesonale marittimo destinato a prestare servizio su navi soggette alla normativa di maritime security;
Decreta:
Art. 1 Finalita' e campo di applicazione
1. E' istituito il corso di indottrinamento alle attivita' di security per il personale marittimo impiegato a bordo di navi soggette all'applicazione del codice internazionale sulla sicurezza delle navi e delle strutture portuali (Codice ISPS) che non e' addetto a mansioni di security. 2. Il corso fornisce le conoscenze necessarie per assolvere alle competenze riportate nella colonna 1 della tabella A-VI/6-1 del Codice STCW.
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| Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato B
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato C
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 2 Organizzazione del corso
1. Il corso di indottrinamento, della durata non inferiore alle 5 ore, si svolge secondo il programma riportato nell'allegato A). 2. Il corso e' organizzato e tenuto da centri di formazione istituzionale, da istruttori certificati e da centri privati riconosciuti idonei ai sensi del punto 5 della scheda n. 6 del programma nazionale di sicurezza marittima nominato in preambolo. 3. Il docente responsabile della tenuta del corso deve possedere i requisiti previsti dal punto 5.1.1 della scheda n. 6 citata al comma 2 ed una formazione adeguata nelle tecniche di insegnamento.
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| Art. 3 Esame ed attestato di addestramento
1. La valutazione delle competenze acquisite dal frequentatore e' effettuata dal responsabile del corso ovvero dall'istruttore certificato, tramite un esame finale che garantisce la valutazione oggettiva del raggiungimento delle conoscenze e della capacita' di applicare i contenuti dell'indottrinamento. 2. Al superamento dell'esame a ciascun frequentatore viene rilasciato un attestato di addestramento conforme al modello riportato nell'allegato B), i cui estremi sono annotati, a cura dell'autorita' marittima di iscrizione, in calce al certificato di cui all'allegato VII al decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 136. 3. I marittimi di cui all'art. 1 del presente decreto sono comunque tenuti a soddisfare i requisiti relativi alla familiarizzazione prevista dall'art. 4 del presente decreto, nonche' a partecipare alle prove ed esercitazioni previste dalla normativa di maritime security.
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| Art. 4 Familiarizzazione con l'organizzazione di security di bordo
1. Il personale a qualunque titolo impiegato su navi soggette all'applicazione del codice internazionale sulla sicurezza delle navi e delle strutture portuali (Codice ISPS) riceve, prima di essere assegnato a qualsiasi compito a bordo, un addestramento di familiarizzazione sull'organizzazione della security di bordo, secondo il programma indicato al punto 8.6 della scheda n. 6 del programma nazionale di sicurezza marittima nominato in preambolo. 2. La familiarizzazione e' condotta dall'ufficiale addetto alla security della nave (SSO) oppure dall'agente di security della societa' di gestione (CSO) o suo sostituto (DCSO). 3. L'avvenuta familiarizzazione e' attestata dai soggetti di cui al precedente comma 2.
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| Art. 5 Disposizioni transitorie
1. Sono esentati dalla frequenza del corso di cui al presente decreto i marittimi che abbiano ricevuto l'addestramento di security previsto dal punto 8.6 della scheda n. 6 del programma nazionale di sicurezza marittima e che abbiano effettuato entro il 1° gennaio 2014 un periodo di navigazione di almeno sei mesi nel corso degli ultimi tre anni a bordo di navi soggette alla normativa di maritime security. 2. Ai marittimi di cui al comma 1 e' rilasciato, dall'agente di security della societa' di gestione (CSO), un attestato di addestramento conforme al modello in allegato C), i cui estremi sono annotati, a cura dell'autorita' marittima di iscrizione, in calce al certificato di cui all'allegato VII al decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 136. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 dicembre 2013
Il comandante generale: Angrisano
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