Gazzetta n. 290 del 11 dicembre 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 3 dicembre 2013 |
Disciplina delle attivita' di formazione e addestramento per il personale marittimo designato a svolgere compiti di security. |
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IL COMANDANTE GENERALE del corpo delle capitanerie di porto
Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e ai servizi di guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978 (Convenzione STCW '78), nella sua versione aggiornata; Visto l'annesso alla Convenzione STCW '78, come emendato con la risoluzione 1 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995; Visto il codice di addestramento, certificazione e la tenuta della guardia (Code STCW '95, di seguito nominato Codice STCW), adottato con la risoluzione 2 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio del 1995; Visto il capitolo XI-2 della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (Convenzione SOLAS '74), resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, nella sua versione aggiornata, ed il codice internazionale sulla sicurezza delle navi e delle strutture portuali (ISPS Code, di seguito denominato Codice ISPS); Visto l'art. 6 del decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 136 ("Attuazione della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare"); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008 n. 211 ("Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti"); Visto il modello di corso 3.26 dell'Organizzazione Marittima Internazionale riguardante l'addestramento del personale marittimo con "designati" compiti di security; Visto il programma nazionale di sicurezza marittima contro eventuali atti illeciti intenzionali, approvato con decreto ministeriale prot. n. 83/T del 20 giugno 2007, ed in particolare l'allegata scheda n. 6, come modificata con decreto ministeriale 19 agosto 2009, n. 697; Vista l'intesa espressa dalla Direzione generale per il trasporto marittimo e per le vie d'acqua interne - Divisione 1 - Personale marittimo, con nota n. 18742 in data 6 novembre 2013; Considerato che l'art. 6 del decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 136, recante ("Attuazione della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare"), prevede che l'addestramento dei lavoratori marittimi sia demandato ad una specifica attivita' formativa oggetto di corsi tenuti da istituti, enti e societa' ritenuti idonei ed autorizzati con provvedimenti dell'Amministrazione e che, al medesimo fine, l'Amministrazione debba disciplinare i programmi, le procedure e le commissioni d'esame per l'ottenimento delle relative certificazioni e per l'addestramento dei lavoratori marittimi, oltre che i restanti aspetti indicati al comma 3 del citato art. 6; Ritenuto necessario dare piena attuazione a quanto previsto dalla regola VI/6 dell'annesso alla Convenzione STCW, relativamente ai requisiti minimi obbligatori per l'addestramento del pesonale marittimo destinato a prestare servizio su navi soggette alla normativa di maritime security;
Decreta:
Art. 1 Finalita' e campo di applicazione
1. E' istituito il corso di formazione ed addestramento per il personale marittimo addetto a mansioni di security. 2. Il corso fornisce le conoscenze necessarie per assolvere alle competenze riportate nella colonna 1 della tabella A-VI/6-2 del codice STCW.
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| Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato B
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato C
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 2 Organizzazione del corso
1. Il corso di formazione ed addestramento, che si svolge secondo il programma riportato nell'allegato A), e' ripartito su due giornate ed ha una durata complessiva non inferiore alle 14 ore, di cui non meno di tre riservate ad esercitazioni pratiche. 2. Il corso e' organizzato e tenuto da centri di formazione istituzionale, da istruttori certificati e da centri privati riconosciuti idonei ai sensi del punto 5 della scheda n. 6 del programma nazionale di sicurezza marittima nominato in preambolo. 3. Il docente responsabile della tenuta del corso deve possedere i requisiti previsti dal punto 5.1.1 della scheda n. 6 citata al comma 2 ed una formazione adeguata nelle tecniche di insegnamento.
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| Art. 3 Esame e attestato di addestramento
1. La valutazione delle competenze acquisite dal frequentatore e' effettuata dal responsabile del corso ovvero dall'istruttore certificato, tramite un esame finale che garantisce la valutazione oggettiva del raggiungimento delle conoscenze e della capacita' di applicare i contenuti dell'indottrinamento. 2. Al superamento dell'esame a ciascun frequentatore viene rilasciato un attestato di addestramento conforme al modello riportato nell'allegato B), i cui estremi sono annotati, a cura dell'autorita' marittima di iscrizione, in calce al certificato di cui all'allegato VII al decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 136.
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| Art. 4 Addestramento per la familiarizzazione alla security
1. I marittimi da destinare all'assolvimento di mansioni di security, in possesso dell'attestato di cui all'art. 3, prima di essere assegnati a tali compiti ricevono un addestramento per la familiarizzazione con i compiti e le responsabilita' assegnate. 2. La familiarizzazione in materia di security e' condotta dall'ufficiale addetto alla security della nave (SSO) oppure dall'agente di security della societa' di gestione (CSO) o suo sostituto (DCSO). 3. L'avvenuta familiarizzazione e' attestata dai soggetti di cui al comma 2.
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| Art. 5 Disposizioni transitorie
1. Sono esentati dalla frequenza del corso di cui al presente decreto i marittimi che abbiano ricevuto l'addestramento di security previsto dal punto 8.4 della scheda n. 6 del programma nazionale di sicurezza marittima e che abbiano effettuato entro il 1° gennaio 2014 un periodo di navigazione di almeno sei mesi nel corso degli ultimi tre anni, svolgendo a bordo compiti di security. 2. Ai marittimi di cui al comma 1 e' rilasciato, dall'agente di security della societa' di gestione (CSO), un attestato di addestramento conforme al modello in allegato C), i cui estremi sono annotati, a cura dell'autorita' marittima di iscrizione, in calce al certificato di cui all'Allegato VII al decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 136. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 dicembre 2013
Il comandante generale: Angrisano
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