IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e della pesca
Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari; Considerato che, con Regolamento (UE) n. 1200/2013 della commissione del 25 novembre 2013, la denominazione «Cozza di Scardovari» riferita alla categoria «Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati» e' iscritta quale Denominazione di Origine Protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 52, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) n. 1151/2012; Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Protetta «Cozza di Scardovari», affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale:
Provvede:
alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Cozza di Scardovari», registrata in sede comunitaria con Regolamento (UE) n. 1200/2013 del 25 novembre 2013. I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Cozza di Scardovari», possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione «Denominazione di Origine Protetta» solo sulle produzioni conformi al Regolamento (UE) n. 1151/2012 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia. Roma, 29 novembre 2013
Il capo dipartimento: Esposito
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