Gazzetta n. 289 del 10 dicembre 2013 (vai al sommario) |
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI |
PROVVEDIMENTO 3 dicembre 2013 |
Disposizioni relative alla prova di idoneita' per l'iscrizione nelle sezioni A o B del registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi - modifiche al regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006. (Provvedimento n. 12 approvato con delibera n. 213). |
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L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l'art. 109 che istituisce il Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi e l'art. 110, che subordina l'iscrizione delle persone fisiche nella sezione del registro di cui all'art. 109, comma 2, lettere a) o b), al possesso di adeguate cognizioni e capacita' professionali, accertate tramite una prova di idoneita' e rimette all'Istituto il compito di determinare con regolamento le modalita' di svolgimento della prova valutativa, provvedendo alla relativa organizzazione e gestione; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, istitutivo dell'IVASS; Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari ed, in particolare, l'art. 23, comma 3, che stabilisce che la Banca d'Italia, la CONSOB, l'ISVAP (oggi IVASS) e la COVIP sottopongono a revisione periodica, almeno ogni tre anni, il contenuto degli atti di regolazione da esse adottati, per adeguarli all'evoluzione delle condizioni del mercato e degli interessi degli investitori e dei risparmiatori; Visto il regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 concernente la disciplina dell'attivita' di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX del Codice delle assicurazioni private ed, in particolare, l'art. 9 che disciplina la prova di idoneita' per l'iscrizione nelle sezioni A o B del RUI e l'art. 10 che dispone in merito alla Commissione esaminatrice; Ritenuta la necessita' di apportare alcune modifiche al Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, in considerazione dell'esperienza derivante dalla concreta applicazione della disciplina dallo stesso recata;
Adotta il seguente provvedimento:
Art. 1
Modifiche agli articoli 9 e 10 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006
1. L'art. 9 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 e' modificato come segue: al comma 1 sono soppresse le seguenti parole: «e consiste in un esame scritto ed in uno orale. Per le persone fisiche iscritte nelle sezioni C o E del registro da almeno tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del provvedimento che indice la sessione d'esame, la prova d'idoneita' consiste in un esame scritto»; al comma 4 le parole «L'esame scritto e' articolato in quesiti a risposta multipla e verte sulle seguenti materie» sono sostituite dalle parole: «La prova di idoneita' consiste in un esame scritto articolato in quesiti a risposta multipla e verte sulle seguenti materie»; al comma 5 le parole «l'esame scritto» sono sostituite dalle parole: «la prova di idoneita'»; al comma 5-bis le parole «l'esame scritto» sono sostituite dalle parole: «la prova di idoneita'»; il comma 6 e' abrogato; al comma 7 sono soppresse le seguenti parole: «sia nell'esame scritto che nell'esame orale. I candidati che sostengono esclusivamente l'esame scritto ai sensi del comma 1 sono considerati idonei se riportano un punteggio non inferiore a settanta centesimi». 2. L'art. 10 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 e' modificato come segue: al comma 3 le parole «dell'esame scritto» sono sostituite dalle parole: «della prova di idoneita'» e le parole «degli esami scritti e orali» sono sostituite dalle parole: «della prova di idoneita'».
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| Art. 2 Entrata in vigore
1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
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| Art. 3 Pubblicazione
1. Il presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino dell'IVASS. E' inoltre disponibile sul sito Internet dell'Istituto. Roma, 3 dicembre 2013
p. il direttorio integrato Il presidente Visco
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