Gazzetta n. 289 del 10 dicembre 2013 (vai al sommario)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
PROVVEDIMENTO 3 dicembre 2013
Disposizioni relative alla prova di idoneita' per l'iscrizione nelle sezioni A o B del registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi - modifiche al regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006. (Provvedimento n. 12 approvato con delibera n. 213).


L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l'art. 109 che istituisce il Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi e l'art. 110, che subordina l'iscrizione delle persone fisiche nella sezione del registro di cui all'art. 109, comma 2, lettere a) o b), al possesso di adeguate cognizioni e capacita' professionali, accertate tramite una prova di idoneita' e rimette all'Istituto il compito di determinare con regolamento le modalita' di svolgimento della prova valutativa, provvedendo alla relativa organizzazione e gestione;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, istitutivo dell'IVASS;
Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari ed, in particolare, l'art. 23, comma 3, che stabilisce che la Banca d'Italia, la CONSOB, l'ISVAP (oggi IVASS) e la COVIP sottopongono a revisione periodica, almeno ogni tre anni, il contenuto degli atti di regolazione da esse adottati, per adeguarli all'evoluzione delle condizioni del mercato e degli interessi degli investitori e dei risparmiatori;
Visto il regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 concernente la disciplina dell'attivita' di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX del Codice delle assicurazioni private ed, in particolare, l'art. 9 che disciplina la prova di idoneita' per l'iscrizione nelle sezioni A o B del RUI e l'art. 10 che dispone in merito alla Commissione esaminatrice;
Ritenuta la necessita' di apportare alcune modifiche al Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, in considerazione dell'esperienza derivante dalla concreta applicazione della disciplina dallo stesso recata;

Adotta
il seguente provvedimento:

Art. 1

Modifiche agli articoli 9 e 10 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16
ottobre 2006

1. L'art. 9 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 e' modificato come segue:
al comma 1 sono soppresse le seguenti parole: «e consiste in un esame scritto ed in uno orale. Per le persone fisiche iscritte nelle sezioni C o E del registro da almeno tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del provvedimento che indice la sessione d'esame, la prova d'idoneita' consiste in un esame scritto»;
al comma 4 le parole «L'esame scritto e' articolato in quesiti a risposta multipla e verte sulle seguenti materie» sono sostituite dalle parole: «La prova di idoneita' consiste in un esame scritto articolato in quesiti a risposta multipla e verte sulle seguenti materie»;
al comma 5 le parole «l'esame scritto» sono sostituite dalle parole: «la prova di idoneita'»;
al comma 5-bis le parole «l'esame scritto» sono sostituite dalle parole: «la prova di idoneita'»;
il comma 6 e' abrogato;
al comma 7 sono soppresse le seguenti parole: «sia nell'esame scritto che nell'esame orale. I candidati che sostengono esclusivamente l'esame scritto ai sensi del comma 1 sono considerati idonei se riportano un punteggio non inferiore a settanta centesimi».
2. L'art. 10 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 e' modificato come segue:
al comma 3 le parole «dell'esame scritto» sono sostituite dalle parole: «della prova di idoneita'» e le parole «degli esami scritti e orali» sono sostituite dalle parole: «della prova di idoneita'».
 
Art. 2
Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
 
Art. 3
Pubblicazione

1. Il presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino dell'IVASS. E' inoltre disponibile sul sito Internet dell'Istituto.
Roma, 3 dicembre 2013

p. il direttorio integrato
Il presidente
Visco
 
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