Gazzetta n. 288 del 9 dicembre 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 9 ottobre 2013 |
Approvazione del programma, per la regione Marche, per la realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. |
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IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Visto il decreto 8 luglio 2013, con cui il Ministro della salute ha proceduto al conferimento delle deleghe al Sottosegretario di Stato, Sig. Paolo Fadda; Preso atto che, ai sensi dell'art. 1, comma l , lettera e) del sopracitato decreto, il Sottosegretario di Stato e' delegato alla trattazione ed alla firma degli atti relativi alla materia della salute mentale, limitatamente agli ospedali psichiatrici giudiziari; Visto il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, concernente disposizioni in materia di riordino di medicina penitenziaria a norma della legge n. 419 del 1998; Visto l'art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che, al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria, definisce le modalita' e i criteri di trasferimento dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della Giustizia minorile del Ministero della giustizia al Servizio Sanitario Nazionale di tutte le funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro e delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, recante «Modalita' e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, e delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanita' penitenziaria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 2008, n. 126; Visto il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante «Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9; Visto in particolare l'art. 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, contenente disposizioni per il definitivo superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari, che fissa al 1° febbraio 2013 il termine per il completamento del processo di superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari; Visto, altresi', il comma 2, del suddetto art. 3-ter, che dispone che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti ad integrazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997, ulteriori requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle strutture destinati ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in Ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia; Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, del 1° ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 19 novembre 2012, concernente la definizione, ad integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, di ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi, anche con riguardo ai profili di sicurezza relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in Ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia; Visto il citato art. 3-ter, comma 6, del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, che autorizza «la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2012 e 60 milioni di euro per l'anno 2013. Le predette risorse sono assegnate alle regioni e provincie autonome mediante la procedura di attuazione del programma straordinario di investimenti di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67»; Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti; Visto l'art. 50, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, integrato dall'art. 4-bis del decreto-legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, che dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione del programma di investimenti, nonche' le tabelle F ed E delle leggi finanziarie 23 dicembre 1999 n. 488, 23 dicembre 2000 n. 388, 28 dicembre 2001 n. 448, 27 dicembre 2002 n. 289, 24 dicembre 2003 n. 350, 30 dicembre 2004 n. 311, 23 dicembre 2005 n. 266, 27 dicembre 2006 n. 296, 24 dicembre 2007 n. 244, 22 dicembre 2008 n. 203, 23 dicembre 2009 n. 191, 13 dicembre 2010 n. 220, 12 novembre 2011 n. 183 e 24 dicembre 2012 n. 228; Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute»; Visto l'art. 6, comma 3, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, che sostituisce il secondo periodo dell'art. 3-ter, comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 con il seguente: «le predette risorse, in deroga alla procedura di attuazione del programma pluriennale di interventi di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono ripartite tra le regioni con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ed assegnate alla singola regione con decreto del Ministro della salute di approvazione di uno specifico programma di utilizzo proposto dalla medesima regione. All'erogazione delle risorse si provvede per stati di avanzamento dei lavori. Per le provincie autonome di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191»; Considerato che sullo stanziamento destinato al finanziamento dell'edilizia sanitaria iscritto, per l'anno 2012, sullo stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 20, della citata legge n. 67/1988, come risultante dalla legge 12 novembre 2011, n. 184, dalla variazione incrementativa di 60 milioni ai sensi del citato art. 3-ter del d.l. n. 211/2011 e dalla variazione incrementativa in attuazione dell'art. 14 del d.l. n. 78/2010, pari complessivamente a 1.190.435.413,00 euro, sono state operati riduzioni e accantonamenti complessivamente pari a 29.204.796,00 euro, di cui 7.174.171,00 curo, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e 22.031.625,00 curo, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; Preso atto che sull'importo e' stato di applicato proporzionalmente all'importo - previsto per l'anno 2012 - di 120 milioni di euro per il finanziamento del superamento degli OPG (che costituisce il 10,1% del valore complessivo di 1.190.435.413,00 euro) la predetta riduzione di 29.204.796,00 euro, per un valore pari a 2.944.045,00 euro; Considerato che per l'esercizio 2013, l'iniziale importo di 60 milioni di euro e' stato complessivamente ridotto di 3.247.964,00 euro, di cui 499.964,00 euro, ai sensi del citato art. 13, comma 1-quinquies del decreto-legge n. 16/2012 e 2.748.000,00 euro ai sensi dell'art. 7, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Rideterminato quindi, nei seguenti valori, lo stanziamento di bilancio per le finalita' di cui al citato art. 3-ter, comma 6, del d.l. n. 211/2011: esercizio 2012: 117.055.955,00 euro; esercizio 2013: 56.752.036,00 euro, per un valore complessivamente pari, nei due esercizi, a 173.807.991,00 euro; Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 2013, di riparto del finanziamento previsto dal citato art. 3-ter, comma 6, della legge 17 febbraio 2012, n. 9, come rideterminato dalle disposizioni su indicate; Dato atto che il su indicato decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2012 ripartisce alla Regione Marche la somma di € 3.239.335,16; Visto il decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2013, n. 57 recante «Disposizioni urgenti in materia sanitaria»; Dato atto che l'art. 1, comma 2, del citato decreto 28 dicembre 2012 dispone che le risorse sono assegnate, ad ogni singola Regione, con decreto del Ministro della salute di approvazione di uno specifico programma di utilizzo delle risorse ripartite; Visto il programma presentato dalla Regione Marche con nota prot. n. 4561 del 17 aprile 2013, per l'utilizzo delle risorse ripartite dal citato decreto 28 dicembre 2012, approvato con decreto regionale n. 65 del 17 aprile 2013; Viste le note prot. n. 5169 dell'8 maggio 2013 e prot. n. 6379 dell'11 giugno 2013, con le quali la regione Marche fornisce i chiarimenti e i riscontri richiesti da questo Ministero con nota prot. n. 11683 del 7 maggio 2013; Preso atto che il programma definitivo, approvato con decreto regionale n. 71 del 7 maggio 2013, prevede: La realizzazione dell'intervento denominato «Realizzazione di una struttura ai sensi della legge n. 9/12 art. 3-ter comma 2 - Comune di Fossombrone», per un importo a carico dello Stato di € 3.239.335,16; Acquisito, verbale prot. n. 123153560 del 12 giugno 2013, il parere espresso dagli Uffici competenti delle Direzioni generali della programmazione sanitaria e della prevenzione, sulla base dei requisiti stabiliti dal decreto interministeriale 1° ottobre 2012, dal decreto interministeriale 28 dicembre 2012 e di quanto previsto dal d.l. n. 24/2013, convertito in legge n. 57/2013, con particolare riferimento all'art. 3-ter della legge n. 9/2012; Acquisito, il concerto tecnico-finanziario del Ministero dell'economia e delle finanze, prot. n. 16583 del 15 luglio 2013, sull'importo pari a € 3.239.335,16, da assegnare alla Regione Marche;
Decreta:
Art. 1
E' approvato il programma presentato dalla Regione Marche, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto del ministro della salute del 28 dicembre 2012, che prevede la realizzazione dell'intervento denominato «Realizzazione di una struttura ai sensi della legge n. 9/12 art. 3-ter comma 2 - Comune di Fossombrone», per un importo a carico dello Stato di 3.239.335,16. Il programma, allegato al presente decreto per costituirne parte integrante e sostanziale, e' composto da: 1. Decreto regionale n. 71 del 7 maggio 2013, 2. Nota prot. 6379 dell'11 giugno 2013. Avvertenza: Gli allegati citati nell'art. 1 e non pubblicati in Gazzetta Ufficiale, saranno pubblicati nel sito internet del Ministero della salute. |
| Art. 2
1. A valere sulle autorizzazioni del Ministero dell'economia e delle finanze previste dall'art. 50, comma 1, lettera c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448 integrato dall'art. 4-bis del decreto-legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, nonche' le tabelle F ed E delle leggi finanziarie 23 dicembre 1999 n. 488, 23 dicembre 2000 n. 388, 28 dicembre 2001 n. 448, 27 dicembre 2002 n. 289, 24 dicembre 2003 n. 350, 30 dicembre 2004 n. 311, 23 dicembre 2005 n. 266, 27 dicembre 2006 n. 296, 24 dicembre 2007 n. 244, 22 dicembre 2008 n. 203, 23 dicembre 2009 n. 191, 13 dicembre 2010 n. 220, 12 novembre 2011 n. 183 e 24 dicembre 2012 n. 228, e' assegnata alla Regione Marche la somma di € 3.239.335,16 per lo svolgimento del programma di realizzazione dell'intervento denominato «Realizzazione di una struttura ai sensi della legge n. 9/2012 art. 3-ter comma 2 - Comune di Fossombrone». 2. All'erogazione delle risorse provvede il Ministero dell'economia e delle finanze per stati di avanzamento dei lavori.
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| Art. 3
1. La Regione Marche trasmette al Ministero della salute l'atto di approvazione del progetto di realizzazione dell'intervento denominato «Realizzazione di una struttura ai sensi della legge n. 9/2012 art. 3-ter comma 2 - Comune di Fossombrone». 2. La Regione Marche da' comunicazione al Ministero della salute dell'indizione della gara di appalto. 3. La Regione Marche da' comunicazione al Ministero della salute della data dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori. La Regione Marche da' comunicazione al Ministero della salute dell'avvenuta chiusura dei lavori, dell'avvenuto collaudo degli stessi e dell'avvenuta messa in esercizio della struttura. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 ottobre 2013
Il Sottosegretario di Stato: Fadda
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