Gazzetta n. 288 del 9 dicembre 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 11 novembre 2013
Disposizioni in materia di realizzazione della massa totale effettiva dei veicoli in sede di esame per il conseguimento delle patenti di guida di categoria BE, C, C1E, CE, D1E e DE.


IL CAPO
del Dipartimento per i trasporti, la navigazione
ed i sistemi informativi e statistici

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 59, recante "Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti le patenti di guida" e successive modifiche ed integrazioni;
Visto in particolare l'allegato II, paragrafo B, del predetto decreto legislativo n. 59 del 2011, e successive modificazioni, il cui paragrafo 5.2, tra l'altro, prescrive che i veicoli di categoria BE, C, CE, C1E, DlE e DE, impiegati per effettuare la prova di verifica di capacita' e comportamento per il conseguimento delle patenti di corrispondente categoria, devono avere una massa totale effettiva minima;
Considerato che, ai sensi di quanto disposto dall'ultimo capoverso del citato paragrafo 5.2 come prorogato dall' art. 1, comma 388, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2013 - le prescrizioni relative al carico dei veicoli sopraindicati sono cogenti a far data dal 1° gennaio 2014;
Ritenuto opportuno dettare istruzioni affinche' la massa totale effettiva dei predetti veicoli, come richiesta per l'espletamento delle prove d'esame, quando realizzata con zavorra rimovibile, sia attestata, una tantum e fino ad eventuali modifiche, da funzionari degli Uffici della motorizzazione, si' da agevolare la verifica di conformita' del veicolo alle citate prescrizioni in sede di esame;

Decreta:

Art. 1

Presentazione dei veicoli in sede d'esame
con massa totale effettiva minima

1. Ai sensi dell'allegato II, paragrafo B, punto 5.2, del decreto legislativo n. 59 del 2011 e successive modificazioni, la massa totale effettiva, con la quale devono essere presentati in sede di esame, non deve essere inferiore a;
a) 800 kg, per i rimorchi del complesso di veicoli utili a sostenere la prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento di una patente di categoria BE, C1E, D1E e DE;
b) 10.000 Kg, per il veicolo utile a sostenere la prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento di una patente di categoria C;
c) 15.000 kg, per l'autoarticolato o complesso di veicoli, utile a sostenere la prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento di una patente di categoria CE.
 
Art. 2

Modalita' di realizzazione della massa effettiva minima

1. La minima massa totale effettiva di cui all'art. 1, comma 1, puo' essere raggiunta tramite apposta zavorra ancorata sui veicoli di cui allo stesso comma in maniera inamovibile. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
2. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, la zavorra, di cui al comma precedente, puo' consistere in uno o piu' elementi amovibili, conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4.
 
Art. 3

Zavorra amovibile

1. Possono costituire zavorra amovibile, ai sensi dell'art. 2, contenitori in plastica rigida, del tipo omologato GIR (Grandi Imballaggi per il trasporto alla Rinfusa), IBC (Intermediate Bulk Container) o GVR (Grand Recipient pour Vrac), riempiti d'acqua.
2. I contenitori recano indicazione dei vari livelli di capacita' degli stessi, in relazione alla quantita' acqua immessa, riscontrabile agevolmente dall'esterno.
3. I contenitori di cui ai commi 1 e 2 sono presentati pieni a raso: a tal fine non rileva la capacita' di liquido contenuta nell'imbocco del contenitore stesso.
4. Possono altresi' costituire zavorra amovibile, ai sensi dell'art. 2, elementi di carico in altro materiale rigido che soddisfi proprieta' di resistenza al deterioramento da agenti atmosferici e caratteristiche costruttive che consentano un saldo ancoraggio al veicolo nelle normali condizioni di trasporto.
 
Art. 4

Attestazione di massa totale effettiva
del veicolo con zavorra amovibile

1. Ai fini della verifica della massa totale effettiva, ciascun veicolo di cui all'art. 1, caricato ai sensi dell'art. 3, e' presentato presso un ufficio della motorizzazione, corredato da una relazione tecnica, redatta da perito tecnico abilitato.
2. La relazione tecnica di cui al comma 1 contiene almeno:
a) elementi di identificazione del veicolo: marca e modello, numero di telaio e di targa;
b) descrizione degli elementi di carico: numero, dimensioni, materiale, geometria dei solidi e reso di ciascun elemento:
c) dislocazione degli elementi di carico sul piano di carico;
d) descrizione delle modalita' di ancoraggio;
e) immagine fotografica del veicolo carico.
3. La descrizione di quanto sub lettere b), c) e d) ha un grado di dettaglio e completezza necessario e sufficiente a ripetere, in occasioni successive, il carico del veicolo in esatta conformita' a quello realizzato per l'espletamento delle operazioni di cui al comma 1.
4. Il funzionario dell'ufficio della motorizzazione provvede a:
a) verificare che siano stati effettuati i versamenti di cui all'art. 6, a mezzo di esibizione della relativa attestazione di pagamento;
b) effettuare le operazioni di pesa del veicolo carico, ai fini dell'accertamento della massa totale effettiva;
c) attestare la stessa sulla relazione tecnica, con apposizione di timbro dell'Ufficio e firma.
5. La relazione tecnica di cui comma 2, come integrata ai sensi del comma 4, in sede di esame attesta che:
a) il veicolo, presentato in conformita' a quanto ivi descritto, ha la massa totale effettiva nella stessa indicata;
b) il carico, assicurato con le modalita' ivi descritte, e' saldamente ancorato al veicolo in condizioni normali di trasporto.
6. Ogni eventuale modifica a quanto indicato nella relazione tecnica comporta la ripetizione della procedura di cui ai commi da 1 a 4.
 
Art. 5

Compiti dell'esaminatore in materia
di verifica della massa totale effettiva

1. Prima dell'espletamento della verifica delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento di una patente di categoria BE, C1E, C, CE, D1E e DE, la relazione tecnica di cui all'art. 4, comma 2, come integrata ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, e' esibita all'esaminatore.
2. L'esaminatore verifica esclusivamente:
a) che il veicolo presentato corrisponda, per marca e modello, numero di telaio e di targa, a quello oggetto della relazione tecnica;
b) che sul veicolo sia presente un carico i cui elementi, per numero, dimensioni, materiale e geometria dei solidi siano corrispondenti a quanto indicato nella relazione tecnica;
c) che la dislocazione degli elementi di carico e le relative modalita' di ancoraggio siano esattamente conformi a quelle descritte nella relazione tecnica.
3. Qualora non siano verificate con esito positivo tutte le condizioni di cui al comma 2, l'esaminatore redige verbale dichiarando il veicolo inidoneo ai fini dell'espletamento della prova di cui al comma 1.
 
Art. 6

Diritti

1. Ai fini dell'espletamento di ciascuna operazione di cui all'art. 4, e' da corrispondersi l'importo di cui alla tabella 3, punto 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 870.
 
Art. 7

Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui presente decreto si applicano a far data dal giorno della sua pubblicazione, fatta eccezione per l'art. 5, che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014, giusta il disposto dell'art. 1, comma 388, e tabella 2, punto 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2013.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 11 novembre 2013

Il Capo del Dipartimento: Fumero
 
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