Gazzetta n. 287 del 7 dicembre 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 16 novembre 2013 |
Disciplina, ai sensi dell'articolo 62-quater, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, del regime della commercializzazione dei prodotti contenenti nicotina o altre sostanze, idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonche' i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni; Visto il regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonche' le attivita' di accertamento e di controllo delle imposte riguardanti i tabacchi lavorati, di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni; Visto l'articolo 11, comma 22, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, recante novella del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; Visto l'articolo 62-quater del citato decreto legislativo n. 504 del 1995 concernente "imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo"; Visto, in particolare, il comma 4 dell'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che dispone che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 ottobre 2013, sono stabiliti il contenuto e le modalita' di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 2, le procedure per la variazione dei prezzi di vendita al pubblico dei prodotti di cui al comma 1, nonche' le modalita' di prestazione della cauzione di cui al comma 3, di tenuta dei registri e documenti contabili, di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo, anche in caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi che effettuano la vendita al pubblico, in conformita', per quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati; Ritenuto che per quanto non previsto dal presente decreto valgano, per quanto applicabili, le disposizioni in materia di tabacchi lavorati di cui all'articolo 61 del decreto legislativo n. 504 del 1995, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni. Considerato che e' necessario provvedere all'adozione del citato provvedimento per la regolare distribuzione dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo;
Decreta:
Art. 1 Ambito applicativo e definizioni
1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 62-quater, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, il regime della commercializzazione dei prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonche' i dispostivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo. 2. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) "Agenzia", l'Agenzia delle dogane e dei monopoli; b) "prodotti succedanei del tabacco", i prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonche' i dispostivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo; c) "ricariche", i prodotti contenenti nicotina o altre sostanze il cui consumo richiede l'impiego di dispositivi meccanici od elettronici; d) "dispositivi", i dispositivi meccanici ed elettronici che consentono il consumo delle ricariche; e) "parti di ricambio", i componenti dei dispositivi che possono essere sostituiti e che consentono il funzionamento dei dispositivi medesimi; f) "prodotti monouso", i dispositivi che consentono il consumo esclusivamente della ricarica contenuta, che non puo' essere sostituita una volta consumata; g) "deposito", l'impianto in cui vengono fabbricati o introdotti i prodotti succedanei del tabacco destinati ad essere forniti ai punti che ne effettuano la vendita al pubblico; h) "soggetto autorizzato", il soggetto autorizzato dall'Agenzia alla istituzione ed esercizio di un deposito; i) "quindicina", i giorni dal 1° al 15° di ogni mese (prima quindicina) e i giorni dal 16° all'ultimo di ogni mese (seconda quindicina); l) "modello F24 accise", la delega irrevocabile ad un istituto di credito per il versamento al bilancio dello Stato, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dell'imposta di consumo dovuta dal soggetto autorizzato.
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| Art. 2 Autorizzazioni alla istituzione e all'esercizio di deposito di prodotti succedanei del tabacco
1. Il soggetto che intende istituire un deposito di prodotti succedanei del tabacco presenta all'Agenzia una domanda recante: a) la denominazione della societa' o della ditta, la sede legale, il numero di partita I.V.A., il codice fiscale e le generalita' complete del legale rappresentante; b) le generalita' complete delle persone eventualmente delegate alla gestione del deposito; c) il comune, la via ed il numero civico o la localita' in cui si intende istituire il deposito; d) le caratteristiche dei sistemi di sicurezza antintrusione dell'impianto; e) l'elenco dei prodotti succedanei del tabacco che si intendono fabbricare o ricevere nell'impianto; f) l'ammontare presuntivo dell'imposta di consumo da versare nei primi due periodi di imposta ai sensi dell'articolo 7, comma 1; g) la data a decorrere dalla quale l'Agenzia puo' procedere alla verifica tecnica dell'impianto; h) la dichiarazione resa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal soggetto che inoltra l'istanza, dalla quale risulti che: 1) non ha subito provvedimenti restrittivi della liberta' personale per procedimenti penali in corso per reati finanziari; 2) non e' stato rinviato a giudizio per reati finanziari in processi ancora da celebrarsi; 3) non ha riportato condanne per reati di cui al numero 2); 4) non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura od entita', alle disposizioni che disciplinano l'accisa e l'imposta sul valore aggiunto; 5) non e' sottoposto a procedure fallimentari, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, ne' si trova in stato di liquidazione; 6) non ha riportato sanzioni definite in via amministrativa per reati di contrabbando; 7) non si trova in una delle fattispecie previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni. 2. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera h), e' resa anche dai soggetti eventualmente delegati alla gestione del deposito. 3. Alla domanda e' allegata la planimetria dell'impianto da adibire a deposito, evidenziante, in particolare, il tracciato della recinzione fiscale. 4. L'Agenzia, entro sessanta giorni decorrenti dalla data di cui al comma 1, lettera g), procede alla verifica tecnica dei locali del deposito al fine di: a) verificare l'adempimento degli obblighi del datore di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; b) valutare l'adeguatezza dei sistemi di sicurezza antintrusione dell'impianto; c) accertare che le aree destinate ad uffici o servizi siano fisicamente separate dalle aree di stoccaggio attraverso opere murarie idonee; d) verificare che i sistemi di stoccaggio siano conformi alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1. 5. L'Agenzia, entro trenta giorni dal termine della verifica tecnica, adotta il provvedimento di autorizzazione alla istituzione del deposito ovvero il motivato provvedimento di diniego. 6. L'autorizzazione all'esercizio del deposito e' subordinata alla prestazione della cauzione di cui all'articolo 3. Il provvedimento di autorizzazione e' adottato entro trenta giorni dalla data di consegna della cauzione all'Agenzia. 7. L'autorizzazione di cui al comma 6 abilita all'esercizio dell'impianto per il solo aspetto fiscale, restando ferma l'esclusiva responsabilita' del soggetto autorizzato qualora svolga l'attivita' senza essere in possesso delle altre autorizzazioni e certificazioni stabilite dalla normativa vigente. 8. Decorsi centottanta giorni dalla data di notifica dell'autorizzazione di cui al comma 5, senza che il soggetto autorizzato abbia provveduto a prestare la cauzione di cui all'articolo 3, l'autorizzazione medesima cessa di avere efficacia. 9. A ciascun deposito per il quale e' adottato il provvedimento di cui al comma 6 e' assegnato dall'Agenzia un codice di imposta.
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| Art. 3 Cauzione
1. Il soggetto autorizzato alla istituzione del deposito presta all'Agenzia una cauzione nei modi di cui all'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348. 2. La cauzione di cui al comma 1 ha validita' almeno biennale e deve essere rinnovata o sostituita almeno sessanta giorni prima della cessazione di validita'. In mancanza, l'autorizzazione all'esercizio del deposito e' sospesa, in via cautelativa, fino alla data di cessazione di validita' della cauzione, e, successivamente a tale data, il soggetto autorizzato decade, ai sensi dell'articolo 62-quater, comma 7, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. 3. L'importo della cauzione e' pari all'ammontare presuntivo dell'imposta di consumo indicata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f). Detto importo, a decorrere dal terzo periodo di imposta, e' adeguato in misura tale da non risultare inferiore all'imposta media dovuta nei due periodi di imposta precedenti.
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| Art. 4 Tariffa di vendita
1. La commercializzazione dei prodotti succedanei del tabacco e' subordinata alla preventiva iscrizione in apposito tariffario disposta con provvedimento dell'Agenzia, il quale ha effetto dalla data di pubblicazione. A tal fine, il soggetto autorizzato comunica la denominazione e i rispettivi prezzi di vendita al pubblico dei prodotti succedanei del tabacco, distintamente per: a) ricariche; b) dispositivi; c) parti di ricambio; d) prodotti monouso. 2. L'Agenzia assegna ai prodotti iscritti nel tariffario di cui al comma 1, un codice identificativo univoco. 3. Le variazioni dei prezzi di vendita richieste dai soggetti autorizzati hanno effetto dalla data di pubblicazione del relativo provvedimento. 4. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 3 sono adottati dall'Agenzia nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta e sono pubblicati, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sul sito internet dell'Agenzia.
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| Art. 5 Sistema di stoccaggio e obblighi del soggetto autorizzato
1. Il deposito e' dotato di distinte aree, ciascuna destinata allo stoccaggio esclusivo di ricariche, ovvero di dispositivi, ovvero di parti di ricambio, ovvero di prodotti monouso. In ciascuna area, la relativa tipologia di prodotto e' stoccata distintamente in base ai rispettivi prezzi di vendita. 2. Il soggetto autorizzato comunica mensilmente all'Agenzia l'elenco dei punti di vendita riforniti nel mese precedente, indicando per ciascuno le quantita' e i prezzi di vendita al pubblico dei prodotti succedanei del tabacco distintamente per le tipologie di cui all'articolo 4, comma 1. 3. Il soggetto autorizzato che non provvede in proprio alla consegna ai punti di vendita, e si avvale di soggetti non autorizzati alla gestione di un deposito, fermo restando l'obbligo del pagamento delle imposte gravanti sui prodotti succedanei del tabacco estratti dal deposito, comunica preventivamente all'Agenzia i seguenti dati del soggetto che provvede alla consegna: a) la denominazione della societa' o della ditta, la sede legale, il numero della partita I.V.A., il numero di codice fiscale e le generalita' complete del legale rappresentante; b) il comune, la via, il numero civico o la localita' in cui sono ubicati i locali in cui sono ricevuti i prodotti; c) l'elenco dei punti di vendita riforniti dal soggetto che provvede alla consegna. 4. Ogni variazione dei dati di cui al comma 3, deve essere comunicata all'Agenzia con un preavviso di almeno quindici giorni.
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| Art. 6 Regime del deposito
1. Le materie prime e sussidiarie, i prodotti semilavorati e finiti sono custoditi, introdotti ed estratti sotto la responsabilita' esclusiva del soggetto autorizzato. 2. I prodotti succedanei del tabacco fabbricati o introdotti sono presi in carico giornalmente dal soggetto autorizzato previa emissione di bolletta di carico. 3. Per ciascuna estrazione di prodotti succedanei del tabacco, il soggetto autorizzato emette, in duplice esemplare, la bolletta di scarico. Un esemplare e' conservato agli atti del deposito e l'altro accompagna i prodotti ed e' consegnato al destinatario. 4. Il soggetto autorizzato istituisce e cura la tenuta di: a) un registro di carico, scarico e rimanenze delle materie prime e sussidiarie, dei prodotti semilavorati e dei residui introdotti od estratti dal deposito, se esercita l'attivita' di produzione; b) un registro di carico, scarico e rimanenze distintamente per le tipologie di prodotto di cui all'articolo 4, comma 1. 5. Le registrazioni di cui al comma 4, lettera a), sono effettuate sulla base dei documenti commerciali e di trasporto relativi a ciascuna operazione. 6. Le registrazioni di cui al comma 4, lettera b), sono effettuate sulla base dei documenti commerciali e di trasporto relativi a ciascuna operazione e sulla base delle corrispondenti bollette di carico e scarico di cui ai commi 2 e 3. 7. Il soggetto autorizzato, entro cinque giorni dal termine di ciascuna quindicina, trasmette all'Agenzia il prospetto riepilogativo, distintamente per le tipologie di prodotto di cui all'articolo 4, comma 1, dei quantitativi di prodotti succedanei del tabacco estratti dal deposito e destinati alla vendita al pubblico, indicando il corrispondente prezzo unitario, l'imposta unitaria, il prezzo totale e l'imposta totale. 8. L'estrazione dal deposito di prodotti succedanei del tabacco non destinati alla vendita al pubblico o non destinati ad altro deposito deve essere preventivamente autorizzata dall'Agenzia.
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| Art. 7 Versamento delle imposte, accertamento e controlli
1. Il soggetto autorizzato corrisponde l'imposta di consumo per i prodotti succedanei del tabacco estratti dal deposito nella prima quindicina del mese entro la fine dello stesso mese e, per i prodotti estratti nella seconda quindicina del mese, entro il giorno 15 del mese successivo. L'ammontare complessivo dell'imposta dovuta risulta dal prospetto riepilogativo di cui all'articolo 6, comma 7, ed e' calcolata applicando l'aliquota prevista dall'articolo 62-quater, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, al valore complessivo dei prodotti succedanei del tabacco estratti dal deposito, determinato in base al prezzo di vendita e alle rispettive quantita'. 2. Il versamento dell'imposta di cui al comma 1 e' eseguito mediante il Modello F24 accise. L'attestazione rilasciata dalla banca convenzionata che esegue l'ordine di versamento e' trasmessa in copia, entro cinque giorni dal ricevimento, all'Agenzia. 3. L'Agenzia vigila sull'osservanza degli obblighi da parte del soggetto autorizzato, controlla la contabilita' e la documentazione previsti dal presente decreto nonche' i versamenti dell'imposta di consumo eseguiti dal soggetto stesso, ne rileva l'eventuale omissione o ritardo e provvede all'accertamento e al recupero, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dell'imposta o maggiore imposta dovuta nonche' della indennita' di mora del 6 per cento, riducibile al 2 per cento se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di scadenza, e degli interessi in misura pari al tasso stabilito per il pagamento differito di diritti doganali. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai fini della liquidazione e del versamento dell'imposta di consumo dovuta per i prodotti succedanei del tabacco immessi in libera pratica.
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| Art. 8 Rappresentante fiscale
1. Il soggetto che fabbrica o detiene i prodotti succedanei del tabacco in uno dei Paesi membri dell'Unione europea e li fornisce ai punti vendita per essere consumati nel territorio italiano nomina un rappresentante fiscale, comunicandone le generalita' all'Agenzia. 2. Il rappresentante fiscale di cui al comma 1: a) ha sede nel territorio italiano; b) e' preventivamente autorizzato dall'Agenzia a seguito della prestazione della cauzione di cui all'articolo 3; c) e' in possesso dei requisiti di cui alla dichiarazione prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera h); d) cura gli adempimenti previsti dall'articolo 4; e) e' obbligato alla tenuta del registro delle forniture distintamente per le tipologie di prodotto di cui all'articolo 4, comma 1. Le registrazioni sono effettuate sulla base dei documenti commerciali e di trasporto relativi a ciascuna operazione emessi dal fornitore e sulla base delle corrispondenti bollette emesse dal rappresentante fiscale; f) comunica mensilmente all'Agenzia l'elenco dei punti di vendita riforniti nel mese precedente, indicando per ciascuno le quantita' e i prezzi dei prodotti succedanei del tabacco distintamente per le tipologie di cui all'articolo 4, comma 1; g) trasmette, entro cinque giorni dal termine di ciascuna quindicina, all'Agenzia il prospetto riepilogativo, distintamente per le tipologie di prodotto di cui all'articolo 4, comma 1, dei quantitativi di prodotti succedanei del tabacco forniti indicando i corrispondenti prezzi unitari e complessivi e l'ammontare dell'imposta di consumo dovuta a termini dell'articolo 7, comma 1; h) e' obbligato al versamento dell'imposta con l'osservanza delle modalita' e dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 ed e' soggetto alla vigilanza prevista dal comma 3 dello stesso articolo. 3. Al rappresentante fiscale e' assegnato dall'Agenzia un codice di imposta. 4. Il rappresentante fiscale non e' abilitato alla fabbricazione, ricezione, detenzione o spedizione di prodotti succedanei del tabacco.
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| Art. 9 Disposizioni contabili
1. Le bollette di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, e all'articolo 8, comma 2, lettera e), riportano, oltre alle generalita' del soggetto emittente: a) il numero progressivo; b) la data di emissione; c) la descrizione del movimento del prodotto; d) il codice di cui all'articolo 4, comma 2; e) la descrizione del prodotto; f) la quantita' movimentata; g) il prezzo unitario; h) il prezzo totale della quantita' movimentata; i) le generalita' del soggetto fornitore o del soggetto destinatario del prodotto, e il codice d'imposta. 2. Nei registri di cui all'articolo 6, comma 4, lettera b) e all'articolo 8, comma 2, lettera e), sono annotati cronologicamente e numerati progressivamente tutti i movimenti di carico e scarico dei prodotti distintamente per quantita', prezzi unitari, imposta unitaria, prezzo totale e imposta totale. 3. I registri contabili e i bollettari sono preventivamente vidimati dai competenti Uffici regionali dell'Agenzia. A tal fine il soggetto autorizzato e il rappresentante fiscale inoltrano apposita istanza e trasmettono i modelli cartacei su ciascuno dei quali sono gia' riportati le generalita', il codice di imposta, la numerazione progressiva. 4. Il direttore dell'Agenzia puo' disporre, con proprie determinazioni, l'impiego da parte dei soggetti autorizzati e da parte dei rappresentanti fiscali, che sono tenuti ad adottarle entro trenta giorni, di procedure informatizzate per la tenuta dei registri contabili e per la formazione e trasmissione telematica dei prospetti riepilogativi. 5. I registri contabili, le bollette, i prospetti e la documentazione previsti dal presente decreto sono resi disponibili all'Agenzia ai fini del controllo e dell'accertamento di cui all'articolo 62-quater, comma 6, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. 6. I registri contabili, le bollette, i prospetti e la documentazione previsti dal presente decreto sono custoditi per i dieci anni successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 novembre 2013
Il Ministro: Saccomanni
Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 2013 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 9 Economia e finanze, foglio n. 329
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