Gazzetta n. 277 del 26 novembre 2013 (vai al sommario) |
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO |
ACCORDO 17 ottobre 2013 |
Linee guida concernenti i requisiti sanitari minimi per l'impiego delle cellule staminali in medicina veterinaria. (Repertorio atti n. 147/CSR). |
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LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Nella odierna seduta del 17 ottobre 2013; Visto l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale prevede che questa Conferenza possa promuovere e sancire accordi tra il Governo e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attivita' di interesse comune; Visto il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 di «Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari»; Visto l'Accordo sancito il 10 luglio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulle «Linee guida in tema di raccolta, manipolazione e impiego clinico delle cellule staminali emopoietiche»; Visto l'Accordo sancito il 20 dicembre 2007 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulle «Linee guida relative all'esercizio delle attivita' sanitarie riguardanti la medicina trasfusionale in campo veterinario»; Vista la nota del 26 luglio 2013, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la proposta di accordo, diramata dall'Ufficio di segreteria di questa conferenza con nota del 31 luglio 2013; Vista la nota del 2 ottobre 2013, con la quale e' stata convocata una riunione tecnica per l'esame della proposta di accordo; Considerato che, nel corso dell'odierna seduta di questa conferenza, i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso assenso sulla proposta in argomento; Acquisito l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
Sancisce accordo:
Tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta di accordo del Ministro della salute recante «Linee guida concernenti i requisiti sanitari minimi per l'impiego delle cellule staminali in medicina veterinaria», di cui all'allegato A, parte integrante del presente atto. Roma, 17 ottobre 2013
Il presidente Delrio Il segretario Marino
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| Allegato Proposta di Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante «Linee guida concernente i requisiti minimi per l'impiego delle cellule staminali in medicina veterinaria». LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO
Visti gli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune; Visto il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 di «Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 122 del 26 maggio 2006; Visto il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; Visto il Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del Regolamento (CE) n. 726/2004; Considerato l'accordo sancito il 10 luglio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (rep. atti n. 1770/CSR) sul documento recante «Linee guida in tema di raccolta, manipolazione e impiego clinico delle cellule staminali emopoietiche (CSE)»; Considerato, altresi', l'accordo sancito il 20 dicembre 2007 Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (rep. atti n. 256/CSR) sul documento recante «Linee guida relative all'esercizio delle attivita' sanitarie riguardanti la medicina trasfusionale in campo veterinario»; Tenuto conto della lacuna normativa in materia di esercizio delle attivita' sanitarie veterinarie riguardanti l'utilizzo delle cellule staminali autologhe; Considerata la necessita', nelle more dell'emanazione di una disciplina normativa della materia, di fornire agli operatori che si occupano della raccolta, manipolazione, conservazione ed uso clinico delle cellule staminali autologhe in medicina veterinaria specifiche linee d'indirizzo cui attenersi, con l'obiettivo di garantire l'adeguatezza delle strutture, delle procedure e delle applicazioni cliniche agli standards internazionalmente riconosciuti; Tenuto conto dell'elaborazione da parte di un gruppo di lavoro di esperti, costituito il 9 novembre 2009 presso il Ministero della salute, di «linee guida» concernenti i requisiti tecnologici, strutturali ed organizzativi per l'esercizio delle predette attivita', al fine di attivare un sistema di controllo che escluda dalla produzione di cellule staminali multipotenti (CSM) tutte quelle realta' che non possono standardizzare le procedure e garantire, di conseguenza, la qualita' del prodotto; Considerato che dette «linee guida» sono state condivise dal coordinamento tecnico della Commissione salute della Regione Veneto, dalla Commissione consultiva del farmaco veterinario, nonche' dal direttore del Centro di referenza nazionale substrati cellulari, istituito presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna, componente del menzionato gruppo di lavoro; Visto il parere favorevole espresso sulle «linee guida» dalla Sezione IV del Consiglio superiore di sanita' nella seduta del 16 gennaio 2013; Visto il documento trasmesso dal Ministero della salute il 26 maggio 2013; Acquisito l'assenso del Governo, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
Sancisce accordo:
Tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si conviene quanto segue: 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano ad adottare la «Linee guida riguardante i requisiti sanitari minimi per l'impiego delle cellule staminali in medicina veterinaria» di cui all'allegato A), parte integrante del presente accordo. 2. Le parti convengono che il recepimento del presente accordo e' valutabile in sede di verifica annuale degli adempimenti regionali da parte del Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 9 dell'intesa sancita da questa conferenza nella seduta del 23 marzo 2005 (rep. atti n. 2271/2005). 3. Dall'attuazione del presente accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le attivita' previste dal presente accordo devono essere realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie gia' previste dalla normativa vigente.
Allegato A
Linea guida riguardante i requisiti sanitari minimi per l'impiego delle cellule staminali in medicina veterinaria Premessa. Le potenzialita' offerte dalla ricerca di laboratorio e il perfezionamento raggiunto dalle nuove tecnologie per la manipolazione cellulare impongono che siano garantiti il benessere e la salute degli animali coinvolti. Scopo della presente linea-guida e' definire le condizioni e le procedure generali per gli operatori che si occupano della raccolta, manipolazione, conservazione e uso clinico delle cellule stromali multipotenti (di seguito chiamate CSM), in medicina veterinaria. Il documento non include tutte le prassi operative che un'area dedicata dovrebbe adottare, bensi' fornisce alcune linee di indirizzo cui attenersi affinche' strutture, procedure ed applicazioni cliniche rispondano ai requisiti di qualita' definiti da «standard» riconosciuti a livello internazionale, che costituiscono il presupposto per una buona pratica clinica. Campo di applicazione. La linea guida si applica alle CSM che non sono state sottoposte ad una manipolazione rilevante, preparate su base non ripetitiva, conformemente a specifici requisiti di sicurezza in aree dedicate, sotto l'esclusiva direzione professionale di un soggetto responsabile, in esecuzione di una prescrizione medico veterinaria individuale, per un prodotto destinato esclusivamente ad un uso autologo, in un determinato animale di proprieta' di persone giuridiche e/o fisiche, subordinatamente al loro consenso informato. Per tutti gli altri impieghi di CSM diversi da quanto sopra descritto si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193. Non si considerano come manipolazioni rilevanti quelle elencate nell'allegato 1 al presente documento. Definizioni. Cellule Stornali Multipotenti (CSM): popolazione di cellule stornali multipotenti isolabili da diversi tessuti adulti, in grado di differenziare in vari tipi cellulari (osteoblasti, condrociti, adipociti, tenociti, miociti, cellule nervose ecc.). Terapia cellulare autologa: inoculo di cellule in un organismo a fini terapeutici con elementi cellulari provenienti dallo stesso individuo. Uso autologo delle CSM: coincidenza tra donatore e ricevente. Responsabile: medico veterinario o laureato in scienze biologiche, garante delle attivita' dell'area dedicata per la manipolazione delle CSM. Donatore: animale vivo. Raccolta del materiale biologico e manipolazione delle cellule staminali. L'attivita' inerente le CSM e' ricompresa all'interno di un programma che si articola in due fasi: a) Raccolta del materiale biologico. La raccolta di materiale biologico e' fatta esclusivamente da un medico veterinario, utilizzando una metodica che garantisca asepsi, adottando un sistema compatibile con la specie animale e mediante dispositivi non riutilizzabili. Il medico veterinario, al fine di tutelare la salute degli animali, definisce un protocollo dettagliato delle procedure di prelievo in soggetti cui sia stata diagnosticata una patologia che si ritiene possa rispondere alla terapia cellulare autologa. E' compito del medico veterinario accertarsi dell'idoneita' fisica del donatore e che non vi siano controindicazioni alla terapia cellulare autologa. Prima e dopo ciascun prelievo, i contenitori utilizzati per la raccolta del materiale biologico sono accuratamente ispezionati al fine di verificare l'assenza di qualsiasi difetto. Debbono essere inoltre adottate misure volte ad evitare ogni possibilita' di errore nell'etichettatura dei corrispondenti contenitori. Il medico veterinario compila apposita ricetta nella quale indica la patologia e la causale della terapia cellulare autologa. La raccolta viene effettuata esclusivamente utilizzando materiale sterile; b) Processazione delle CSM. Le procedure di processazione delle CSM ottenute da midollo osseo, sangue periferico e da altri tessuti sono condotte in aree dedicate, idonee, per struttura e organizzazione, a garantire processi indenni da rischi per la salute dell'animale oggetto della terapia cellulare autologa. L'area dedicata prevede un soggetto responsabile con documentata esperienza negli aspetti di laboratorio. Le cellule destinate alla terapia cellulare autologa sono sottoposte ad indagini qualitative, poiche' la manipolazione puo' essere talvolta responsabile di contaminazioni accidentali. L'attivita' nelle aree dedicate e' svolta secondo procedure dettagliate in manuali operativi e sottoposta a programmi di controllo. Il responsabile dell'area dedicata richiede al veterinario prescrittore della terapia cellulare autologa la documentazione certificante l'esito della stessa. Il personale tecnico attesta la propria competenza fornendo curricula formativi e professionali. Il responsabile dell'area dedicata comunica la propria operativita' al Ministero della salute, il quale pubblichera' sul sito internet http://www.salute.gov.it/ l'elenco delle suddette aree. Le caratteristiche delle aree dedicate di processazione sono descritte negli allegati 2 e 3 al presente documento. Preparazione, etichettatura e conservazione. Negli allegati 1, 2 e 4 al presente documento sono descritte le indicazioni per la preparazione, l'etichettatura e la conservazione. Trasporto, distribuzione e somministrazione delle CSM. Le CSM sono trasportate in contenitori termoisolanti dotati di appositi sistemi di controllo della temperatura interna, che e' compresa tra i 4°C e gli 8°C. Lo spostamento delle CSM avviene in sicurezza ed in contenitori rigidi a chiusura ermetica. I contenitori utilizzati per l'invio sono isolati termicamente per mantenere stabile la temperatura richiesta. Tracciabilita' e registrazione dati. Presso ogni area dedicata per la processazione delle CSM e' predisposto un sistema di registrazione e di archiviazione dei dati che consenta di ricostruire il percorso di ogni unita' di CSM, dal momento del prelievo fino alla sua destinazione finale. I dati sono registrati e aggiornati in uno schedario (cartaceo o informatico) sotto la direzione del responsabile di ogni area dedicata alla processazione delle CSM. Il suddetto schedario e' tenuto in modo da: a) contenere i dati identificativi del proprietario dell'animale e del veterinario che esegue l'impianto; b) applicare la normativa vigente in materia di identificazione animale, assicurando la tracciabilita' della donazione; c) contenere copia della prescrizione medico veterinaria; d) consentire l'introduzione di informazioni riguardanti gli esiti della terapia ed eventuali reazioni avverse di cui si abbia avuto notizia. Nel caso di sospette reazioni avverse correlate all'utilizzo di CSM, e' possibile, attraverso il precitato schedario, verificare i risultati di tutte le indagini compiute. Reazioni avverse. Le procedure di segnalazione di sospette reazioni avverse sono quelle previste dal decreto legislativo n. 193/2006.
Allegato n. 1 Manipolazioni non rilevanti: taglio/frammentazione; processazione (dispersione enzimatica o altra metodologia); centrifugazione; immersione in soluzioni antibiotiche; amplificazione limitata; congelamento (-70°C; -80°C: per breve periodo di tempo, non superiore a 30 giorni); crioconservazione (in azoto liquido -196°C o in fase di vapore -130°C: a lungo termine).
Allegato n. 2
Caratteristiche dell'area dedicata
L'area dedicata per la processazione delle CSM e' dotata di adeguati spazi, impianti ed attrezzature per lo svolgimento di tutte le attivita' di processazione e conservazione delle CSM. In ogni area dedicata e' codificato un protocollo per la gestione di tutte le procedure adottate ed un manuale ad uso interno in cui siano descritte in modo dettagliato tutte le modalita' operative. In particolare, il responsabile assicura che siano descritte le procedure riguardanti ognuna delle seguenti attivita': 1) la raccolta delle CSM midollari, periferiche e da altri tessuti; 2) la sicurezza degli operatori; 3) i controlli di qualita'; 4) l'addestramento del personale; 5) la definizione delle singole competenze; 6) l'analisi dei risultati e gli opportuni eventi correttivi; 7) l'identificazione, l'etichettatura, la conservazione, la scadenza, il trasporto e la procedura di cessione al veterinario richiedente; 8) l'eliminazione dei rifiuti; 9) la gestione dei materiali, dei reagenti e delle apparecchiature; 10) la manutenzione periodica ordinaria e l'assistenza tecnica; 11) la pulizia e l'igiene degli ambienti; 12) il protocollo di crioconservazione in cui sono indicati: volume, concentrazione cellulare e crioprotettore alle concentrazioni finali; il metodo di congelamento e la temperatura a fine procedura. Il programma e' validato mediante controlli di qualita' atti a testimoniare il recupero cellulare e funzionale dopo scongelamento. Per ogni procedura e' necessario conservare, nelle stesse condizioni del prodotto crioconsevato, aliquote «testimoni», disponibili per eventuali test di controllo.
Allegato n. 3
Requisiti specifici per la manipolazione delle CSM
Standard per la manipolazione: 1) Personale: il personale del laboratorio di manipolazione cellulare e' qualificato, addestrato e possedere documentata esperienza negli aspetti di laboratorio inerenti la manipolazione delle CSM utilizzate con finalita' terapeutiche; 2) Area dedicata: l'area dedicata per la manipolazione cellulare e' dotata di spazi ed apparecchiature adeguate alle procedure che vengono eseguite, allo scopo di evitare che il sovraffollamento possa causare errori procedurali ed una inadeguata conservazione dei materiali. L'area dedicata e' mantenuta pulita e in ordine, non e' accessibile a personale non autorizzato, ed e' separata dalle zone nelle quali si svolgono attivita' o procedure non inerenti il trattamento di cellule usate a scopo di terapia cellulare; 3) Procedure: le procedure di manipolazione cellulare sono monitorate e registrate, al fine di assicurare e documentare il loro espletamento in conformita' agli standard previsti. Aspetti generali della manipolazione cellulare. Le procedure adottate consentono di ottenere: progenitori cellulari manipolati o minimamente manipolati, sottoposti solo alle procedure previste dall'allegato 1 al presente documento; qualsiasi metodica di manipolazione cellulare impiega tecniche sterili e fornisce progenitori cellulari vitali in quantita' considerate adeguate, in relazione alle aggiornate conoscenze scientifiche; le varie fasi delle procedure di manipolazione cellulare sono documentate per iscritto in modo dettagliato; le apparecchiature usate per le manipolazioni cellulari sono periodicamente sottoposte a manutenzione. Il numero di lotto e la data di scadenza dei reagenti e del materiale usato per la manipolazione cellulare sono registrati. Controlli. E' necessario prevedere l'esecuzione di test e procedure per la misurazione e il monitoraggio delle caratteristiche funzionali delle cellule prelevate e manipolate. I controlli di qualita' delle cellule prelevate e manipolate sono basati su esami appropriati e scientificamente riconosciuti, allo scopo di dimostrare la sicurezza e l'efficacia delle cellule stesse. Reagenti ed apparecchiature. Reagenti ed apparecchiature utilizzati per prelevare, manipolare, analizzare, conservare e reimpiantare le CSM sono conservati in modo ordinato e sicuro in ambienti igienicamente controllati. Tutti i reagenti utilizzati per prelevare, manipolare, analizzare, conservare e reimpiantare le CSM sono sterili. Le apparecchiature utilizzate per prelevare, manipolare, analizzare, conservare e reimpiantare CSM sono periodicamente sottoposte ad operazioni di manutenzione e calibrazione. I reagenti di origine animale impiegati nell'amplificazione cellulare garantiscono che: gli enzimi proteolitici (di derivazione suina) siano esenti da: circovirus, Torque Teno virus (TTV), pestivirus, parvovirus, micoplasmi spp; il siero fetale di bovino sia esente da: BVD, virus del polioma, micoplasmi spp.
Allegato n. 4
Etichettatura e conservazione
Subito dopo la raccolta su ciascun contenitore di CSM e' indicato tramite apposita etichetta: A. Codice identificativo univoco; B. Tipo di campione biologico; C. Codice identificativo dell'animale e specie; D. Data del prelievo e sede; F. Volume/quantita' del materiale prelevato; G. Tipo e volume dell'anticoagulante usato e di eventuali altri additivi. Alla fine delle procedure di manipolazione e prima dell'invio al veterinario prescrittore, e' necessario allegare al contenitore un foglietto illustrativo con le seguenti indicazioni: A. Codice identificativo univoco; B. Denominazione delle cellule; C. Composizione del contenuto (es. CSM in sol fisiol/altro reagente); F. Temperature di conservazione; G. Area dedicata di provenienza; H. Istruzioni per l'impianto (sara' necessario indicare data e ora). Sono inoltre incluse le seguenti diciture: «esclusivamente per uso veterinario - specie di destinazione. Esclusivamente per uso autologo» «da utilizzare entro e non oltre (indicare data e ora)». Sul contenitore e' necessario applicare apposita etichetta nella quale riportare le seguenti indicazioni: codice identificativo univoco; data; temperature di conservazione; dicitura per uso esclusivo del veterinario destinato a: identificativo e specie dell'animale ricevente. Conservazione. La conservazione delle CSM avviene in condizioni di inequivocabile identificazione all'interno dei contenitori in modo tale da eliminare il rischio di contaminazioni. La conservazione delle CSM deve avvenire utilizzando sistemi di allerta e monitoraggio continuo delle temperature prestabilite. La temperatura (vedi allegato 1) dei contenitori garantisce un adeguato recupero cellulare e funzionale.
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