IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia, convertito con la legge 3 agosto 2007, n. 125, (di seguito la legge n. 125/07) ed in particolare l'art. 1, comma 4, secondo cui il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorita'), stabilisce un regime di salvaguardia per i clienti finali che abbiano autocertificato di non rientrare nel regime di tutela di cui al comma 2 della medesima legge, ossia tra i clienti domestici e tra le imprese connesse in bassa tensione aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro e che si trovano senza fornitore o che non abbiano scelto il proprio fornitore; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 novembre 2007, n. 731, recante modalita' e criteri per assicurare il servizio di salvaguardia, che prevede lo svolgimento di gare per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 febbraio 2008, recante proroga dei termini, in prima applicazione, per l'avvio del servizio di salvaguardia di cui al decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 ottobre 2010, recante estensione transitoria del periodo di esercizio del servizio di salvaguardia nel settore elettrico e introduzione di un meccanismo di reintegrazione degli oneri non recuperabili da parte degli esercenti il servizio di salvaguardia, connessi alla morosita' dei clienti non disalimentabili; Visto il documento di consultazione dell'Autorita' DCO 396/13, recante, tra l'altro, proposte di riduzione delle aree territoriali da 12 ad 11, di ridefinizione del meccanismo di reintegrazione degli oneri non recuperabili nei confronti dei clienti non disalimentabili e di estensione del periodo di erogazione del servizio di salvaguardia da 2 a 3 anni; Vista la delibera dell'Autorita' del 3 ottobre 2013 436/2013/I/EEL, recante proposta al Ministro dello sviluppo economico circa la modifica delle procedure concorsuali per l'aggiudicazione del servizio di salvaguardia ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 3 agosto 2007, n. 125, con riferimento all'estensione del periodo di erogazione del servizio di salvaguardia a decorrere dall'anno 2014, al fine di consentire agli esercenti la salvaguardia una migliore gestione del fenomeno della morosita' della clientela, avendo a disposizione un tempo piu' lungo per l'implementazione di opportune attivita' di recupero del credito; Considerato che la morosita' dei clienti in regime di salvaguardia si manifesta in rapida crescita e presenta elementi che eccedono il rischio proprio delle attivita' di vendita, anche in relazione alla natura non disalimentabile del carico; Considerato che l'estensione della durata del servizio di salvaguardia a 3 anni, per un ulteriore periodo di assegnazione, possa offrire elementi di valutazione utili, anche con riguardo a possibili effetti sulle dinamiche di sviluppo del mercato; Ritenuto opportuno prevedere l'estensione transitoria da due a tre anni del periodo del servizio di salvaguardia da aggiudicare in esito alle procedure concorsuali che avranno luogo entro la fine dell'anno 2013;
Decreta:
Art. 1
1. Il servizio di salvaguardia aggiudicato in esito a procedure concorsuali, svolte entro il mese di novembre 2013, ha durata triennale a decorrere dalla data del 1° gennaio 2014. 2. Il presente decreto e' inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 6 novembre 2013
Il Ministro: Zanonato
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