Gazzetta n. 271 del 19 novembre 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 6 novembre 2013 |
Regolamentazione dell'installazione delle luci di marcia diurna sui veicoli in circolazione. |
|
|
IL DIRETTORE GENERALE per la motorizzazione
Visto l'art. 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante Nuovo Codice della strada, e successive modificazioni ed integrazioni, che dispone in materia di modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione; Visto l'art. 236 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della strada, e successive modificazioni ed integrazioni, che dispone in materia di modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione ed aggiornamento della carta di circolazione; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008, recante «Recepimento della direttiva 2007/46/CE della Commissione europea del 5 settembre 2007, relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonche' dei sistemi, componenti ed entita' tecniche destinati a tali veicoli»; Visto il Regolamento n. 48 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite recante «Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto concerne l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa», di seguito indicato come «regolamento UNECE 48»; Visto il Regolamento n. 87 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite recante «Disposizioni uniformi riguardo all'omologazione delle luci di marcia diurna per autoveicoli», di seguito indicato come «regolamento UNECE 87»; Visto l'art. 152 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che prescrive, tra l'altro, l'obbligo per gli autoveicoli di usare taluni dispositivi di segnalazione visiva fuori dai centri abitati anche durante la marcia diurna; Considerata l'esigenza di regolamentare, l'installazione delle luci di marcia diurna sugli autoveicoli in circolazione;
Decreta:
Art. 1 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «luce di marcia diurna» una luce rivolta verso l'avanti destinata a rendere il veicolo piu' facilmente visibile durante la circolazione diurna. Si applicano, ove ricorrano, le definizioni di cui al paragrafo 2 del citato Regolamento UNECE 87; b) «autoveicolo», un veicolo a motore cosi' come definito all'art. 3, punto m), del decreto ministeriale 28 aprile 2008, concernente il recepimento della direttiva 2007/46/CE.
|
| Allegato I Parte di provvedimento in formato grafico
|
| Allegato II Parte di provvedimento in formato grafico
|
| Allegato III Parte di provvedimento in formato grafico
|
| Allegato IV Parte di provvedimento in formato grafico
|
| Art. 2 Campo di applicazione
1. Le presenti disposizioni disciplinano le modalita' di installazione delle luci di marcia diurna sugli autoveicoli in circolazione, nonche' le procedure di aggiornamento delle relative carte di circolazione, nei casi previsti dal presente decreto.
|
| Art. 3 Caratteristiche tecniche delle luci di marcia diurna
1. Le luci di marcia diurna devono essere omologate in conformita' al regolamento UNECE 87. In allegato I e' riportato, solo per completezza, uno stralcio del citato regolamento UNECE 87. 2. Qualora le luci di marcia diurna siano raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate ad altri dispositivi di illuminazione o di segnalazione luminosa, ogni singolo dispositivo deve essere omologato in base alle pertinenti prescrizioni recate dalle direttive comunitarie ovvero dai regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni;
|
| Art. 4 Modalita' per l'installazione delle luci di marcia diurna
1. L'installazione sugli autoveicoli delle luci di marcia diurna deve rispettare i requisiti riportati nell'allegato II, parte integrante del presente decreto. 2. Nelle figure riportate in allegato III al presente decreto sono specificate le posizioni di installazione delle luci di marcia diurna nei casi in cui le stesse siano dispositivi indipendenti oppure siano raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate ad altri dispositivi di illuminazione o di segnalazione luminosa. 3. L'installazione sul singolo autoveicolo delle luci di marcia diurna e' realizzata da un'officina di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, che emette la dichiarazione di installazione redatta secondo il modello riportato nell'allegato IV, che fa parte integrante del presente decreto.
|
| Art. 5 Aggiornamento della carta di circolazione
1. Gli autoveicoli sui quali siano state installate le luci di marcia diurna sono soggetti a visita e prova, per l'aggiornamento della carta di circolazione, presso l'Ufficio Motorizzazione Civile, territorialmente competente in relazione alla sede dell'officina che ha effettuato l'installazione. 2. Alla domanda di aggiornamento, di cui al comma precedente, deve essere allegata la dichiarazione di installazione, di cui all'art. 4, comma 3 del presente decreto. 3. L'Ufficio Motorizzazione Civile, previo esito positivo della visita e prova, aggiorna la carta di circolazione, attraverso l'emissione di apposita etichetta riportante la seguente annotazione: «installate luci di marcia diurna conformi al regolamento 87 UNECE». 4. In deroga al comma 1, gli autoveicoli sui quali siano state installate le luci di marcia diurna tramite sostituzione di un dispositivo o di un gruppo ottico originale con uno di analoga forma e dimensioni contenente anche la suddetta funzione non sono soggetti a visita e prova per l'aggiornamento della carta di circolazione. Roma, 6 novembre 2013
Il direttore generale: Vitelli
|
|
|
|