Gazzetta n. 266 del 13 novembre 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 23 ottobre 2013 |
Attuazione della decisione della Commissione europea n. 2013/204/UE del 25 aprile 2013, concernente la non iscrizione della formaldeide per il tipo di prodotto 20 nell'allegato I, IA o IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'immissione sul mercato di biocidi. |
|
|
IL DIRETTORE GENERALE dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure
Visto il decreto legislativo del 25 febbraio 2000, n. 174, recante «Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi»; Considerato che la formaldeide (n. CE 200-001-8, n. CAS 50-00-0) e' iscritta nell'elenco stabilito dal Regolamento 1451/2007 contenente i principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I, nell'allegato I A o nell'allegato I B della direttiva 98/8/CE. per l'uso, tra l'altro, per il tipo di prodotto 20, ossia preservanti per alimenti destinati al consumo umano o animale, quali definiti nell'allegato V della direttiva 98/8/CE; Considerato che la Commissione aveva informato i richiedenti e gli Stati membri della sua intenzione di includere i prodotti di riferimento nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale e, di conseguenza, di escluderli dal campo di applicazione della direttiva 98/8/CE a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera o), della suddetta direttiva. Visto che la Commissione ha dichiarato la sua decisione di non includere la formaldeide per il tipo di prodotto 20 negli allegati I, I A o I B della direttiva 98/8/CE; Visto che il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi, i prodotti usati per la preservazione di alimenti o mangimi sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 1831/2003 e dal regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari. Pertanto, tali prodotti sono esclusi dal campo di applicazione della direttiva 98/8/CE a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera o) della medesima direttiva. Di conseguenza, ai fini della certezza del diritto, e' opportuno decidere che la formaldeide non sia inclusa negli allegati I, I A o I B della direttiva per il tipo di prodotto 20; Vista la decisione della Commissione europea n. 2013/204/CE del 25 aprile 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 27 aprile 2013, concernente la non iscrizione della formaldeide per il tipo di prodotto 20 negli allegati I, IA o IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Decreta:
Art. 1
1. La formaldeide (n. CE 200-001-8; n. CAS 50-00-0) non e' inclusa nell'allegato I, I A o I B della direttiva 98/8/CE per il tipo di prodotto 20.
|
| Art. 2
1. I prodotti immessi sul mercato come biocidi per essere utilizzati come preservanti dei mangimi contenenti formaldeide non sono piu' immessi sul mercato a decorrere dal 1° luglio 2015.
|
| Art. 3
1. I Nuclei dei Carabinieri per la tutela della salute (NAS) sono incaricati di vigilare sull'esatta applicazione del presente decreto. 2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Roma, 23 ottobre 2013
Il direttore generale: Marletta
|
|
|
|