IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale; Vista la legge 31 marzo 1980, n. 126, e successive modificazioni e integrazioni, che detta gli indirizzi alle Regioni in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari, a valere sul Fondo Sanitario Nazionale; Vista la legge 27 ottobre 1993, n. 433, che rivaluta il sussidio di cui alla citata legge n. 126/1980 e ne dispone automatico adeguamento al tasso di inflazione programmato; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, ai sensi dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art. 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, l'assegnazione annuale delle quote del Fondo Sanitario Nazionale di parte corrente alle Regioni e Province autonome; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che all'art. 115, comma 1, lettera a), dispone che il riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale avvenga previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, e in particolare l'art. 32, comma 16 che dispone, tra l'altro, che le Province autonome di Trento e Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale nei rispettivi territori, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'art. 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), che all'art. 1, comma 830, fissa la misura del concorso a carico della Regione Sicilia nell'ordine del 49,11 per cento e al comma 836 stabilisce che la Regione Sardegna, dall'anno 2007, provveda al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato; Vista la propria delibera del 20 gennaio 2012, n. 15 (G.U. n. 95/2012, errata corrige nel n. 148/2012), e in particolare il punto 3.9 del deliberato che, nel ripartire le disponibilita' del Fondo sanitario nazionale relative all'anno 2011, dispone l'accantonamento della somma di 3.550.000,00 euro per l'assistenza e cura dei soggetti affetti dal morbo di Hansen e loro familiari; Vista la nota del Ministro della salute del 10 luglio 2013, n. 17928, con la quale e' stata trasmessa la proposta di riparto tra le Regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana delle risorse vincolate per l'assistenza ai soggetti affetti dal morbo di Hansen e ai loro familiari a carico a valere sulle disponibilita' del Fondo Sanitario Nazionale per l'anno 2011; Tenuto conto che nella citata proposta del Ministro della salute viene precisato che la regione Emilia-Romagna ha dichiarato di non aver erogato sussidi a soggetti hanseniani e che pertanto la medesima Regione non riceve alcuna assegnazione di risorse; Vista l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancita nella seduta dell'11 aprile 2013, (Rep. atti n. 76/CSR); Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (delibera 30 aprile 2012, n. 62, art. 3, pubblicata in G.U. n. 122/2012), da cui e' emerso che le risorse effettivamente erogate alle Regioni, a titolo di rimborso, per il finanziamento di sussidi economici ai soggetti affetti dal morbo di Hansen e ai loro familiari, risultano sistematicamente inferiori a quelle allo scopo accantonate e ritenuta pertanto opportuna, in occasione di futuri riparti, una revisione degli importi accantonati; Vista la odierna nota n. 3059-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le osservazioni riportate nella presente delibera; Su proposta del Ministro della salute;
Delibera:
1. A valere sulle disponibilita' del Fondo sanitario nazionale per l'anno 2011 vincolate all'erogazione di provvidenze a favore dei soggetti affetti dal morbo di Hansen e ai loro familiari a carico, pari a 3.550.000,00 euro, viene assegnata alle Regioni a statuto ordinario e alla Regione Siciliana la somma di 1.491.187,14 euro a fronte delle richieste pervenute e tenendo conto della quota di compartecipazione a carico della medesima Regione Siciliana pari a 146.738,83 euro. 2. La somma di 2.058.812,86 euro - risultante dalla differenza tra le disponibilita' di 3.550.000,00 euro di cui al precedente punto 1 e le risorse assegnate con la presente delibera pari a 1.491.187,14 euro - costituisce un'economia per il bilancio dello Stato e non puo' essere oggetto di assegnazione, ad altro titolo, a favore delle Regioni. 3. Il predetto importo di 1.491.187,14 euro e' ripartito tra le Regioni di cui al precedente punto 1 secondo quanto indicato nella seguente tabella: Parte di provvedimento in formato grafico
Roma, 19 luglio 2013
Il Presidente: Letta Il segretario delegato: Girlanda
Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2013 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 9 Economia e finanze, foglio n. 13
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