Gazzetta n. 266 del 13 novembre 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 25 ottobre 2013
Individuazione degli interventi prioritari per la realizzazione di iniziative di sostegno dell'attivita' ittica nell'ambito del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013-2015 cui dare attuazione nella corrente annualita' e determinazione dei requisiti soggettivi ed oggettivi, delle modalita' di presentazione dei progetti, del contributo massimo concedibile a ciascun progetto e di altre norme procedurali per la concessione delle risorse finanziarie.


IL DIRETTORE GENERALE
della pesca marittima e dell'acquacoltura

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni";
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 105 del 27 febbraio 2013 recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante "Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura";
Visto l'art. 2 comma 5-undececies della legge 26 febbraio 2011, n. 10 recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, che individua i soggetti attuatori in relazione ai singoli interventi previsti dal Programma Nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013 - 2015;
Visto il "Programma Nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013 - 2015" adottato con decreto del Ministro n. 1223 del 31 gennaio 2013, registrato alla Corte dei Conti in data 29 marzo 2013, registro n. 3, foglio n. 142, pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 2013;
Considerata la dotazione finanziaria inerente l'annualita' 2013 di cui al capitolo 7080/3 "Contributi per iniziative a sostegno dell'attivita' ittica";
Vista la legge del 7 agosto 1990 n. 241 concernente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi";
Visto in particolare l'art. 12 della suddetta legge che prevede che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi;
Visto il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 23 luglio 1992, nel quale si afferma che, per realizzare l'esigenza di trasparenza ed imparzialita' cui e' preordinato l'art. 12 della legge n. 241/90 l'Amministrazione puo' procedere nella forma del decreto ministeriale senza che quest'ultimo rivesta natura regolamentare;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 agosto 2013 in corso di registrazione con il quale e' stato conferito al dott. Emilio Gatto l'incarico di Direttore Generale ad interim della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;
Ritenuto di dover individuare gli interventi prioritari per la realizzazione di iniziative di sostegno dell'attivita' ittica nell'ambito del Programma Nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013 - 2015 cui dare attuazione nella corrente annualita' e di determinare i requisiti soggettivi e oggettivi, le modalita' di presentazione dei progetti, il contributo massimo concedibile a ciascun progetto e altre norme procedurali per la concessione delle risorse finanziarie;

Decreta:

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente decreto individua gli interventi prioritari per la realizzazione di iniziative di sostegno dell'attivita' ittica nell'ambito del Programma Nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013 - 2015 cui dare attuazione nella corrente annualita' e determina i requisiti soggettivi e oggettivi, le modalita' di presentazione dei progetti, il contributo massimo concedibile a ciascun progetto e altre norme procedurali per la concessione delle risorse finanziarie.
2. Per l'annualita' 2013 sono individuati per l'esecuzione del Programma Nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013 - 2015 i seguenti interventi per la realizzazione di iniziative di sostegno dell'attivita' ittica:
a) Realizzazione di un sistema di raccolta delle informazioni, in coerenza con le norme comunitarie che prevedono un monitoraggio della pesca sportiva e ricreativa per una corretta gestione delle risorse ittiche.
b) Realizzazione di un sistema di regolamentazione della pesca sportiva e ricreativa al fine di contrastare la pesca illegale.
c) Iniziative di armonizzazione delle relazioni tra mondo della pesca sportiva e ricreativa e mondo della pesca professionale anche ai fini della valorizzazione del territorio e della formazione.
d) Definizione di nuove strategie di mercato, nuove opportunita' competitive e occupazionali, nuove forme organizzative, nuove fonti energetiche per la valorizzazione del territorio e delle comunita' costiere.
3. I programmi, a pena di inammissibilita', non devono riguardare l'esecuzione di attivita' che costituiscano oggetto di progetti gia' completati o in corso di realizzazione e gia' finanziati a totale copertura da altri enti o dallo stesso Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali ed i contributi di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni contributive o finanziarie pubbliche sulle stesse spese ammissibili.
 
Art. 2

Beneficiari

1. Per le iniziative di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), b) e c) possono accedere ai contributi le Associazioni attive nell'ambito della pesca sportiva e ricreativa.
2. Per le iniziative di cui all'art. 1, comma 2, lettera d) possono accedere ai contributi i soggetti privati in possesso di adeguate conoscenze del settore ittico in relazione alla natura delle attivita' del progetto presentato.
3. Non possono accedere al contributo soggetti che abbiano gia' ottenuto nella corrente annualita' la concessione di finanziamenti nell'ambito del Programma Nazionale triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura 2013 - 2015.
4. Per ciascuna delle iniziative individuate dall'art. 1, comma 2, lettera a) b), c) e d) del presente decreto, puo' essere presentato, a pena di inammissibilita', un unico progetto da parte del medesimo soggetto.
 
Art. 3

Presentazione dei progetti

1.Ciascun progetto dovra' pervenire presso l'Ufficio di segreteria della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - EX PEMAC IV - Viale dell'Arte n. 16 - 00144 Roma (dal lunedi' al venerdi', dalle ore 9,00 alle ore 17,00) entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Sono considerati irricevibili i plichi pervenuti oltre il termine di scadenza di cui al precedente comma, anche per ragioni indipendenti dalla volonta' del soggetto attuatore ed anche se spediti prima del termine indicato. Cio' vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale.
3. Ciascun progetto deve pervenire all'Amministrazione, in un unico plico, chiuso e sigillato. Sul plico deve essere apposta l'indicazione del mittente, la denominazione del progetto nonche' l'ulteriore indicazione di quanto segue: "Iniziative a sostegno dell'attivita' ittica".
4. Nel plico dovra' essere inserita la seguente documentazione:
a) progetto in triplice copia;
b) copia di atto costitutivo e statuto aggiornati;
c) autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, corredata di fotocopia del documento d'identita', con cui il legale rappresentante dichiara che il progetto non costituisce duplicato di progetti gia' effettuati o in corso di realizzazione e gia' finanziati da questa Direzione e da altri Enti;
d) dettagliato curriculum vitae del soggetto che presenta il progetto e del personale impiegato per l'esecuzione del progetto, redatto nelle forma dell'autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
5. Nel progetto dovranno essere esplicitati i seguenti punti:
descrizione delle attivita' oggetto dell'iniziativa;
obiettivi che si intendono realizzare;
durata e fasi di realizzazione;
iniziative previste per la divulgazione, la pubblicazione e il trasferimento dei risultati;
piano di spesa dettagliato articolato per ciascuna singola attivita' prevista dalla proposta tecnica, distinto in singole voci di spesa. Per ciascuna voce di spesa, occorre inoltre fornire:
a) una breve descrizione del costo da sostenere (es. consulente esterno per somministrazione e analisi dei questionari atti a rilevare le esigenze di formazione dei destinatari);
b) l'unita' di misura considerata per il calcolo del costo (es. ore di lavoro);
c) la quantita' necessaria in relazione all'unita' di misura prescelta (es. 10, in relazione alle ore di lavoro);
d) il costo unitario (es. euro 30, equivalente al costo di un'ora di lavoro, riferito al personale interno o esterno che si dichiara di utilizzare per quell'attivita');
e) il costo totale (es. euro 300, dato dalla moltiplicazione fra la quantita' e il costo unitario);
f) eventuali spese generali, ammissibili nella misura massima del 8% precisando le voci di costo da intendersi ricomprese nelle medesime.
6. I proponenti sono tenuti a fornire in qualsiasi momento tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari e richiesti dall'Amministrazione. Tutto il materiale documentale fornito dai proponenti sara' gestito dall'Amministrazione nel rispetto della normativa vigente e verra' utilizzato esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti tecnici ed amministrativi di propria competenza inerenti la presente procedura.
 
Art. 4

Valutazione dei progetti

1. I programmi presentati sono esaminati da una Commissione appositamente nominata con provvedimento del Direttore generale delle pesca marittima e dell'acquacoltura che procede alla verifica della documentazione presente nel plico ed alla valutazione in conformita' a quanto previsto nei commi che seguono. Le spese di funzionamento della Commissione di valutazione, determinate forfettariamente in euro 2.000,00, sono a carico di ciascun beneficiario.
2. La Commissione provvede a valutare i programmi presentati, per ciascuna delle iniziative individuate dall'art. 1, comma 2, lettera a) b), c) e d) del presente decreto, attribuendo un punteggio complessivo massimo pari a 100 punti, cosi' ripartito:
qualita' della proposta tecnica (massimo 80, minimo 45);
qualita' della proposta economica (massimo 20).
3. Tali punteggi sono assegnati sulla base di una scheda di valutazione predisposta al momento della prima riunione di insediamento della Commissione stessa, redatta sulla base dei criteri di seguito riportati.
4. Qualita' della proposta tecnica:
a) completa e dettagliata descrizione del progetto: fino a 10 punti;
b) pertinenza dell'azione e coerenza del progetto con gli ambiti di intervento di cui all'art. 1, comma 2 del presente decreto: fino a 10 punti;
c) trasferibilita' e ripetibilita' dei risultati attesi e loro misurabilita': fino a 10 punti;
d) innovativita' delle strategie proposte per il sostegno dell'attivita' ittica: fino a 10 punti;
e) qualita' ed efficacia delle attivita': fino a 10 punti;
f) ricadute attuative del progetto in termini di diffusione territoriale: fino a 10 punti;
g) qualificazione tecnica, in relazione all'ambito di intervento del progetto, del soggetto che presenta il progetto e del personale impiegato per l'esecuzione dello stesso: fino a 10 punti;
h) efficacia delle modalita' individuate per la diffusione dei risultati: fino a 10 punti.
5. Qualita' della proposta economica:
a) congruita' e coerenza della proposta economica con la proposta tecnica (punteggio massimo 10 punti);
b) dettagliata, chiara e completa descrizione dei costi delle singole voci di spesa (punteggio massimo 10 punti).
6. Sulla base del punteggio assegnato e' redatta una graduatoria dei progetti, articolata in sub-graduatorie per ciascuna delle iniziative individuate dall'art. 1, comma 2, lettera a) b), c) e d) di cui al presente provvedimento. La graduatoria e' approvata con decreto del direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura e pubblicata sul sito internet www.politicheagricole.gov.it. I progetti che non ottengono il punteggio minimo sopra indicato per l'offerta tecnica sono ritenuti non ammissibili.
7. Pubblicata la graduatoria, il Ministero predispone i decreti di concessione, scorrendo le sub-graduatorie di cui al paragrafo precedente orizzontalmente in considerazione, prioritariamente, della posizione in sub-graduatoria ed, a parita' di posizione, del punteggio piu' alto, fino ad esaurimento delle risorse disponibili per l'annualita' 2013 nell'ambito del capitolo 7080/3 "Contributi per iniziative a sostegno dell'attivita' ittica" di questo Ministero.
 
Art. 5

Massimale di intervento e modalita'
di erogazione del finanziamento

1. I progetti inseriti in graduatoria saranno ammessi a contributo, fino a concorrenza delle disponibilita' finanziarie del pertinente capitolo di bilancio, nella misura massima del 97% dell'importo di cui al piano finanziario presentato e ritenuto ammissibile, con un massimale di intervento pari ad Euro 50.000,00 per ciascun progetto. Nell'ipotesi in cui la dotazione finanziaria residua non sia sufficiente a garantire l'erogazione del contributo nella percentuale massima sopra indicata, si procedera' alla determinazione del contributo stesso attraverso l'assegnazione di una percentuale proporzionale alle risorse disponibili.
2. I contributi di cui al comma 1 possono, su richiesta, essere erogati secondo le seguenti modalita':
a) il 50% come anticipazione dopo la registrazione del decreto di concessione, previa presentazione di apposita polizza fideiussoria;
b) la liquidazione del restante 50% a seguito della presentazione di dettagliata relazione conclusiva e previa approvazione da parte dell'Unita' di controllo di cui al successivo comma 5 preposta all'esame della rendicontazione amministrativo contabile relativa alle spese sostenute.
3. Eventuali variazioni di spesa che si dovessero rendere necessarie nel corso di esecuzione del programma, non possono comunque determinare l'aumento del contributo.
4. Devono essere preventivamente sottoposte all'approvazione del Ministero, le variazioni compensative tra voci di spesa che risultino superiori al 10% dell'importo delle voci di spesa interessate, fermo restando l'importo complessivamente approvato a preventivo.
5. La certificazione delle spese viene effettuata da apposita Unita' di controllo nominata dal Direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.
 
Art. 6

Tempi di realizzazione dei progetti

1. I progetti dovranno essere conclusi entro un termine massimo di dodici mesi dalla notifica di ammissione al contributo.
2. L'amministrazione erogante potra' valutare la concessione di una proroga per la conclusione dei lavori, per un periodo massimo di sei mesi per motivate e dimostrate ragioni connesse esclusivamente a motivazioni tecniche e realizzative dei progetti.
 
Art. 7

Revoche e controlli

1. L'approvazione del progetto e' revocata nel caso in cui la stessa approvazione risulti avvenuta sulla base di dati, notizie o dichiarazioni risultati inesatti o falsi. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli documentali e visite ispettive per accertare la veridicita' delle dichiarazioni, la regolarita' della documentazione presentata, nonche' l'attuazione delle iniziative sovvenzionate.
2. Se da controlli successivi all'erogazione del contributo si accerta che la concessione e' avvenuta sulla base di dati, notizie o dichiarazioni risultati inesatti o falsi si procede alla revoca del contributo. Quest'ultima comporta la restituzione delle somme erogate, maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del provvedimento di revoca.
3. Ai fini del controllo documentale deve essere tenuta disponibile, presso il soggetto beneficiario, tutta la documentazione relativa alle attivita' svolte e rendicontate per un periodo di dieci anni a partire dalla data di erogazione del contributo. I soggetti beneficiari sono tenuti a fornire tutti i dati che saranno richiesti dalla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura ai fini dell'attivita' di monitoraggio e controllo.
4. Ogni controversia in ordine all'attuazione del presente decreto e' di competenza del Foro di Roma.
 
Art. 8

Informativa sul trattamento
dei dati personali e pubblicita'

1. I dati acquisiti in esecuzione del presente decreto saranno utilizzati esclusivamente per le finalita' relative al procedimento amministrativo per il quale i dati sono comunicati, secondo le modalita' previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Titolare del trattamento e' il Direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.
2. Il presente decreto, inviato all'Organo di controllo per la registrazione, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e divulgato attraverso il sito Internet www.politicheagricole.it
Roma, 25 ottobre 2013

Il direttore generale
ad interim
Gatto
 
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