Gazzetta n. 265 del 12 novembre 2013 (vai al sommario)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
PROVVEDIMENTO 31 ottobre 2013
Fissazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2014 ai fini della determinazione del contributo di vigilanza sull'attivita' di assicurazione e riassicurazione. (Provvedimento n. 11).


L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle Assicurazioni Private, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto in particolare l'articolo 335, comma 2, del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il quale prevede che il contributo di vigilanza sull'attivita' di assicurazione e riassicurazione, dovuto dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, nonche' dalle sedi secondarie di imprese di assicurazione e riassicurazione extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica e' commisurato ad un importo non superiore al due per mille dei premi incassati in ciascun esercizio, escluse le tasse e le imposte ed al netto di un'aliquota per oneri di gestione calcolata dall'ISVAP mediante apposita elaborazione dei dati risultanti dai bilanci dell'esercizio precedente;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, istitutivo dell'IVASS ed, in particolare, l'art. 13;
Visto il regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 concernente le disposizioni e gli schemi per la redazione del bilancio di esercizio e della relazione semestrale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;
Rilevato che dalle elaborazioni relative ai bilanci dell'esercizio 2012 delle imprese di assicurazione risulta che nei rami danni e vita l'incidenza degli oneri di gestione sui premi del lavoro diretto e' stata pari al 5,1%;

Dispone:

Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza sull'attivita' di assicurazione e riassicurazione di cui all'articolo 335, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per l'esercizio 2014 l'aliquota per gli oneri di gestione da dedurre dai premi incassati e' fissata nella misura del 5,1% dei predetti premi.
Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel bollettino e reso disponibile sul sito internet dell'Autorita'.
Roma, 31 ottobre 2013

Il Presidente: Rossi
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone