L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle Assicurazioni Private, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto in particolare l'articolo 335, comma 2, del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il quale prevede che il contributo di vigilanza sull'attivita' di assicurazione e riassicurazione, dovuto dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, nonche' dalle sedi secondarie di imprese di assicurazione e riassicurazione extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica e' commisurato ad un importo non superiore al due per mille dei premi incassati in ciascun esercizio, escluse le tasse e le imposte ed al netto di un'aliquota per oneri di gestione calcolata dall'ISVAP mediante apposita elaborazione dei dati risultanti dai bilanci dell'esercizio precedente; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, istitutivo dell'IVASS ed, in particolare, l'art. 13; Visto il regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 concernente le disposizioni e gli schemi per la redazione del bilancio di esercizio e della relazione semestrale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; Rilevato che dalle elaborazioni relative ai bilanci dell'esercizio 2012 delle imprese di assicurazione risulta che nei rami danni e vita l'incidenza degli oneri di gestione sui premi del lavoro diretto e' stata pari al 5,1%;
Dispone:
Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza sull'attivita' di assicurazione e riassicurazione di cui all'articolo 335, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per l'esercizio 2014 l'aliquota per gli oneri di gestione da dedurre dai premi incassati e' fissata nella misura del 5,1% dei predetti premi. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel bollettino e reso disponibile sul sito internet dell'Autorita'. Roma, 31 ottobre 2013
Il Presidente: Rossi
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