Gazzetta n. 259 del 5 novembre 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 25 ottobre 2013 |
Modifica degli allegati alla normativa interna di attuazione della direttiva 2003/49/CE. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il Trattato del 9 dicembre 2011 relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, pubblicato nella G.U.U.E. del 24 aprile 2012, n. L 112; Vista la direttiva 2013/13/UE del Consiglio del 13 maggio 2013, che adegua talune direttive in materia di fiscalita', a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia; Vista la direttiva 2003/49/CE del Consiglio del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra societa' consociate di Stati membri diversi; Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 143, recante attuazione della direttiva 2003/49/CE, che ha introdotto l'art. 26-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e che ha aggiunto al medesimo decreto presidenziale gli allegati "A" e "B"; Visto l'art. 26-quater, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, il quale stabilisce che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate modifiche agli allegati "A" e "B" del medesimo decreto presidenziale, conformemente a quanto stabilito in sede comunitaria; Tenuto conto della necessita' di modificare gli allegati "A" e "B" del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;
Decreta:
Art. 1
1. Nell'allegato "A" del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera ff), e' aggiunta la seguente: gg) le societa' di diritto croato denominate: "dionicko drustvo", "drustvo s ogranicenom odgovornoscu", e altre societa' costituite conformemente al diritto croato e soggette all'imposta croata sugli utili. 2. Nell'allegato "B" del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il numero 27, e' aggiunto il seguente: 28) porez na dobit in Croazia.
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| Art. 2
1. Le modifiche di cui all'art. 1 hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2013. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 ottobre 2013
Il Ministro: Saccomanni
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