Gazzetta n. 251 del 25 ottobre 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 26 agosto 2013
Modifiche al decreto 24 ottobre 2007, recante disposizioni in materia di procedura per la nomina degli esperti per i controlli delle proprieta' isotermiche delle carrozzerie degli autoveicoli circolanti per trasporti internazionali o nazionali in regime di temperatura controllata.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'Accordo relativo ai trasporti internazionali di derrate deteriorabili ed ai veicoli speciali da utilizzare per tali trasporti (ATP), stipulato a Ginevra il 1° settembre 1970, recepito con legge 2 maggio 1977, n. 264, e visti, in particolare, i paragrafi 29 e 49 (ora punti 5 e 6) dell'allegato 1 Appendice 2 del citato Accordo che consentono di nominare esperti per il controllo delle proprieta' isotermiche dei mezzi di trasporto in regime di temperatura controllata;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1979, n. 404, recante «Regolamento di esecuzione della legge n. 264 del 1977, concernente ratifica ed esecuzione dell'accordo relativo ai trasporti internazionali delle derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti (ATP), con allegati, concluso a Genova il 1° settembre 1970»;
Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 2007, recante «Procedure per la nomina degli esperti per i controlli delle proprieta' isotermiche delle carrozzerie degli autoveicoli circolanti per trasporti internazionali o nazionali in regime di temperatura controllata»;
Visto il decreto ministeriale 10 agosto 2009 ed il decreto ministeriale 6 ottobre 2010 recanti entrambi modifiche al suddetto decreto 24 ottobre 2007;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 dicembre 2009 relativo alla «Designazione di "Accredia" quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato»;
Considerato che le norme della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2000 per la certificazione di accreditamento per i locali di prova sono state sostituite dalle norme della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005;
Viste le norme della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012;
Visti gli emendamenti al richiamato Accordo (ATP) entrati in vigore il 2 gennaio 2011 e 1'11 novembre 2012;
Considerate le istanze delle organizzazioni del settore anche in relazione all'attuale periodo congiunturale dell'economia nazionale e valutata, nel contempo, l'esigenza di mantenere adeguati standard di sicurezza nel trasporto di derrate deteriorabili;
Ritenuto, pertanto, di' apportare modifiche al citato decreto ministeriale 24 ottobre 2007 nel senso delle suddette considerazioni;

Decreta:

Art. 1
Proroga dei termini per l'adeguamento dei locali e riferimenti
normativi

1. I riferimenti alle norme della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2000 sono da intendersi riferiti alla norme della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005.
2. Il punto b) del comma 1 dell'art. 8 del D.M. 24 ottobre 2007 e' cosi' sostituito: «entro il 30.06.2015:
conseguire e mantenere idonea certificazione rilasciata da un Organismo di parte terza accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012 che attesti la permanenza dei requisiti di idoneita' dell'esperto, gia' riconosciuto idoneo dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a svolgere le attivita' di cui ai punti 5 e 6 dell'allegato 1, Appendice 2, dell'Accordo ATP;
oppure
entro la medesima data, adeguare i locali di prova in cui operano con le rispettive strumentazioni alle disposizioni di cui ai precedenti punti b) e c) del comma 1, art. 6, dandone comunicazione alla Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione 3 ed alla competente Direzione Generale Territoriale.».
3. I locali di prova di nuovo approntamento, utilizzati dagli esperti gia' nominati alla data di pubblicazione del presente decreto, sono soggetti a quanto previsto ai punti b), d) ed e) del comma 1 dell'art. 6 del D.M. 24 ottobre 2007.
 
Art. 2

Modifiche all'art. 6 del decreto ministeriale 24 ottobre 2007

1. Al comma 1 dell'art. 1 le parole «paragrafi 29 e 49» sono sostituite con le parole «punti 5 e 6»
2. Al punto b) del comma 1 dell'art. 6 le parole «paragrafi 29 e 49» sono sostituite con le parole «punti 5 e 6».
 
Art. 3

Modifiche degli allegati del decreto ministeriale 24 ottobre 2007

1. Gli allegati 1 e 2 del decreto ministeriale 24 ottobre 2007 sono modificati con provvedimento del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i servizi informativi e statistici.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 agosto 2013

Il Ministro: Lupi
Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2013 Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 9, foglio n. 237
 
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