IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, concernente il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'», e successive modificazioni ed integrazioni, e visto, in particolare, l'art. 13 che: al comma 4 prevede che, se nel provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera manca l'espressa determinazione del termine entro il quale il decreto di esproprio va emanato, il decreto di esproprio puo' essere emanato entro il termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica utilita' dell'opera; al comma 5 prevede che l'autorita' che ha dichiarato la pubblica utilita' dell'opera puo' disporre la proroga dei termini previsti per l'adozione del decreto di esproprio per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni e prevede, altresi', che la proroga stessa puo' essere disposta, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni; al comma 6 prevede che la dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera e' efficace fino alla scadenza del termine entro il quale puo' essere emanato il decreto di esproprio; Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13 - oltre ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel Programma approvato da questo Comitato - reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001; Vista legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003 ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice unico di progetto (CUP); Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modificazioni ed integrazioni e visti in particolare: la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi» e specificamente l'art. 163, che attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la responsabilita' dell'istruttoria sulle infrastrutture strategiche, anche avvalendosi di apposita «Struttura tecnica di missione», alla quale e' demandata la responsabilita' di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto; l'art. 166, comma 4-bis, il quale dispone che, il decreto di esproprio puo' essere emanato entro il termine di sette anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace la delibera di questo Comitato che approva il progetto definitivo dell'opera, salvo che nella medesima deliberazione non sia previsto un termine diverso. Questo Comitato puo' disporre la proroga dei termini previsti dal predetto comma per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. La proroga puo' essere disposta prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni. La disposizione del predetto comma deroga alle disposizioni dell'art. 13, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327; l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'«Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189; Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Piano straordinario contro le mafie», nonche' delega al Governo in materia di normativa antimafia e che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento e visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, emanato in attuazione dell'art. 2 della predetta legge n. 136/2010; Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002, supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo programma delle infrastrutture strategiche, che include, nell'ambito del «Corridoio plurimodale tirrenico - Nord Europa» alla voce «Sistemi ferroviari», l'asse ferroviario Ventimiglia-Genova-Novara-Milano (Sempione); Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (Gazzetta Ufficiale n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche; Vista la delibera 29 marzo 2006, n. 85 (Gazzetta Ufficiale n. 221/2006), con la quale questo Comitato ha approvato il progetto definitivo del «Nodo di Genova, potenziamento infrastrutturale Genova-Voltri Genova-Brignole»; Vista la delibera 27 marzo 2008, n. 26 (Gazzetta Ufficiale n. 239/2008), con la quale questo Comitato ha autorizzato la variazione delle modalita' di affidamento e di realizzazione del progetto ferroviario «Nodo di Genova, potenziamento infrastrutturale Genova -Voltri Genova-Brignole»; Vista la delibera 5 maggio 2011, n. 8 (Gazzetta Ufficiale n. 227/2011), con la quale questo Comitato ha approvato il progetto definitivo del «Riassetto del sistema di accesso alle aree operative del bacino portuale di Voltri», prescrivendo, tra l'altro, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedesse a trasmettere, entro sei mesi dalla pubblicazione della delibera, la convenzione stipulata dall'Autorita' portuale di Genova con Rete ferroviaria italiana S.p.a. (RFI S.p.a.) per regolare la realizzazione delle varie fasi e modalita' esecutive e il mantenimento in efficienza del nuovo manufatto in attraversamento alla sede ferroviaria; Vista la nota 11 luglio 2013, n. 22063, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la documentazione istruttoria relativa all'argomento «Nodo di Genova, potenziamento infrastrutturale Genova-Voltri Genova-Brignole, proroga della pubblica utilita'»; Vista la nota 12 luglio 2013, n. 22191, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno dell'argomento medesimo; Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62); Vista la nota 19 luglio 2013, n. 3059, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera; Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Prende atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare: che l'intervento in esame si articola in due opere funzionali: quadruplicamento della tratta «Genova Voltri-Genova Sampierdarena» e sestuplicamento della tratta «Genova Principe-Genova Brignole»; che l'autorizzazione alla variazione delle modalita' di affidamento intervenuta con la delibera n. 26/2008, ha comportato la suddivisione dell'intero progetto nei seguenti tre appalti: appalto 1: opere civili, sovrastruttura ferroviaria e impianti tecnologici tradizionali per l'intero intervento, compresa la prima fase funzionale di Voltri; appalto 2: tecnologie innovative per l'intero intervento; appalto 3: opere civili, sovrastruttura ferroviaria a impianti tecnologici tradizionali per la messa a piano regolatore generate definitiva di Voltri; che l'appalto 1, di sola esecuzione, e' stato aggiudicato ad Eureca Consorzio Stabile e, a seguito della stipula della convenzione 16 dicembre 2009, n. 30, fra R.F.I. S.p.a. ed Eureca Consorzio Stabile, in data 30 gennaio 2010 e' avvenuta la consegna dei lavori da ultimare entro il 21 aprile 2016; che l'appalto 2, di progettazione esecutiva ed esecuzione, e' stato aggiudicato ad Ansaldo STS S.p.a. e, a seguito della stipula della convenzione 23 giugno 2010, n. 15, fra R.F.I. S.p.a. ed Ansaldo STS S.p.a., in data 23 agosto 2010 e' avvenuta la consegna delle prestazioni di progettazione ed in data 19 febbraio 2011 e' avvenuta la consegna dei lavori, da ultimare entro il 1° giugno 2018; che una delle motivazioni che hanno portato a modificare le modalita' di affidamento e di realizzazione delle opere oggetto del potenziamento infrastrutturale Genova Voltri-Genova Brignole, e' dovuta al fatto che una parte degli interventi relativi alla stazione di Voltri risultava condizionata dalla realizzazione delle opere di viabilita' di cui alla delibera n. 8/2011 citata in premessa, di competenza di Autostrade per l'Italia S.p.a., i cui lavori interferiscono con l'opera in esame; che ad oggi l'avvio delle opere dell'appalto 3 risulta ancora subordinato all'eliminazione dell'interferenza rappresentata dall'attuale viadotto di connessione tra l'autostrada A10 ed il Porto di Voltri, i cui lavori dovrebbero iniziare entro giugno 2014; che a causa dell'indeterminatezza dei tempi di realizzazione della suindicata opera, RFI S.p.a. ha ritenuto di non procedere entro i termini con le attivita' di esproprio previste dal progetto di cui all'appalto 3; che i lavori dell'appalto 1, in corso di esecuzione, registrano ritardi derivanti da criticita' nel rapporto contrattuale con l'appaltatore che si riflettono anche sui tempi procedurali relativi all'espletamento di alcuni espropri residui; che conseguentemente il 9 luglio 2013 la societa' RFI S.p.a. ha chiesto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la proroga per anni due del termine previsto per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera, ai sensi dell'art. 166, comma 4-bis del decreto legislativo n. 163/2006; che la comunicazione di avvio del procedimento finalizzato alla proroga del termine previsto per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera e' stata effettuata il 20 maggio 2013, al fine di consentire alle ditte interessate dall'eventuale emanando provvedimento di proroga di partecipare al procedimento medesimo, precisando che le occupazioni definitive saranno le medesime previste dal progetto definitivo approvato con delibera n. 85/2006; che, essendo stata la delibera n. 85/2006, di approvazione del progetto definitivo dell'intervento, registrata dalla Corte dei conti il 12 settembre 2006, il termine ultimo di validita' della dichiarazione di pubblica utilita' e' da considerarsi il 12 settembre 2013; che, in applicazione dell'art. 166, comma 4-bis, del citato decreto legislativo n. 163/2006, non essendo ancora scaduto il termine di sette anni prescritto dalla norma stessa, questo Comitato puo' prorogare fino a due anni, in casi di «forza maggiore» o in presenza di «giustificate ragioni», il termine previsto per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera; che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ritiene che le su esposte ragioni giustifichino la suddetta proroga e quindi propone di disporre la proroga di due anni del termine previsto per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera;
Delibera:
1. Ai sensi dell'art. 166, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 163/2006, e' disposta la proroga di due anni del termine previsto per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilita' dell'intervento «Nodo di Genova, potenziamento infrastrutturale Genova -Voltri Genova-Brignole», apposta con delibera n. 85/2006. 2. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmettera' a questo Comitato la convenzione stipulata dall'Autorita' portuale di Genova con RFI S.p.a. di cui alla delibera n. 8/2011 citata in premessa, per regolare la realizzazione delle varie fasi e modalita' esecutive e il mantenimento in efficienza del nuovo manufatto in attraversamento alla sede ferroviaria. 3. Ai sensi della richiamata delibera n. 24/2004, il CUP definitivo assegnato all'intervento di cui al citato punto 1 dovra' essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento stesso.
Roma, 19 luglio 2013
Il Presidente: Letta Il segretario: Girlanda Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2013 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 8 Economia e finanze, foglio n. 208
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