Gazzetta n. 244 del 17 ottobre 2013 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 agosto 2013 |
Nuova costituzione e modalita' di funzionamento del Comitato operativo della protezione civile. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del servizio nazionale di protezione civile» e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita' di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile», ed in particolare l'art. 5, commi 3-ter e 3-quater; Visto il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, recante: «Disposizioni urgenti in materia di protezione civile» ed in particolare l'art. 4, comma 2 ove e' previsto che, in coordinamento con il Ministero degli affari esteri per quanto di competenza in materia di cooperazione, si applichi il disposto di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile; Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2006 recante: «Costituzione e modalita' di funzionamento del Comitato operativo della protezione civile»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 aprile 2009 recante «Modifica della costituzione e modalita' di funzionamento del Comitato operativo della protezione civile»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 luglio 2010 recante: «Proroga della costituzione e delle modalita' di funzionamento del Comitato operativo della protezione civile.»; Tenuto conto delle recenti modifiche normative introdotte in materia di protezione civile dal citato decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; Ravvisata, pertanto l'esigenza di assicurare, nel rispetto del rinnovato ambito di intervento affidato dalla recente normativa al Dipartimento della protezione civile, la direzione unitaria ed il coordinamento delle attivita' di emergenza, anche mediante la rinnovata costituzione del Comitato operativo e della disciplina delle relative modalita' organizzative e di funzionamento;
Decreta:
Art. 1
Costituzione
1. Per le motivazioni di cui in premessa, si procede alla nuova costituzione del Comitato operativo di cui ai commi 3-ter e 3-quater dell'art. 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, di seguito denominato Comitato, che opera presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della direzione unitaria e del coordinamento delle attivita' di emergenza.
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| Art. 2
Composizione
1. Il Comitato e' presieduto dal Capo del Dipartimento della protezione civile ed e' composto: a) da tre rappresentanti del Dipartimento della protezione civile; b) dal Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno; c) da un rappresentante delle Forze armate; d) da un rappresentante per ciascuna delle Forze di polizia; e) da un rappresentante del Corpo forestale dello Stato; f) da un rappresentante del Corpo della capitanerie di porto; g) da un rappresentante della Croce rossa italiana; h) da un rappresentante del Servizio sanitario nazionale; i) da un rappresentante delle Organizzazioni nazionali di volontariato; j) da un rappresentante del Corpo nazionale alpino e speleologico; k) da un rappresentante dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale; l) da un rappresentante dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia; m) da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche; n) da un rappresentante dell'ENEA; o) da due rappresentanti delle Regioni designate dalla Conferenza unificata. 2. Per ciascuno dei componenti effettivi viene designato un componente supplente. 3. In caso di impedimento od in assenza del Capo del Dipartimento della protezione civile, il Comitato e' presieduto dal Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno. 4. Alla nomina dei componenti del Comitato si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 5. Alle riunioni possono essere invitati qualificati rappresentanti delle istituzioni regionali e locali di protezione civile interessate a specifiche emergenze nonche' rappresentanti delegati di altri enti o amministrazioni, societa' di servizi e aziende.
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| Art. 3
Funzionamento
1. Il Comitato, che opera a titolo gratuito, si riunisce di norma presso il Dipartimento della protezione civile ed opera con la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti. Nei casi di urgenza o emergenza il Comitato puo' operare anche con la presenza dei soli componenti di cui all'art. 2, lettere a), b), c) d), e), f), g), h) e n). 2. Le convocazioni del Comitato, che recano l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, sono disposte dal Capo del Dipartimento della protezione civile o da un suo delegato. La convocazione viene effettuata via e-mail, fax o via telefono. 3. Il Comitato dura in carica tre anni. 4. L'ufficio Gestione delle emergenze del Dipartimento della protezione civile assicura l'espletamento dei compiti di segreteria per il funzionamento del Comitato. 5. Eventuali oneri di missione dei componenti per le riunioni del Comitato sono a totale carico delle Amministrazioni di appartenenza.
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| Art. 4
Abrogazioni
1. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in data 21 novembre 2006, n. 5275, concernente «Costituzione e modalita' di funzionamento del Comitato operativo della protezione civile», in data 20 aprile 2009 recante «Modifica della costituzione e modalita' di funzionamento del Comitato operativo della protezione civile» nonche' in data 2 luglio 2010 recante «Proroga della costituzione e modalita' di funzionamento del Comitato operativo della protezione civile» sono contestualmente abrogati. Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 agosto 2013
Il Presidente: Letta
Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2013 Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 8, foglio n. 41
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