Gazzetta n. 242 del 15 ottobre 2013 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 14 agosto 2013, n. 93
Testo del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 191 del 16 agosto 2013), coordinato con la legge di conversione 15 ottobre 2013, n. 119 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 36), recante: «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Norme in materia di maltrattamenti, violenza sessuale e atti
persecutori

1. All'articolo 61 del codice penale e' aggiunto, in fine, il seguente numero:
"11-quinquies) l'avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumita' individuale, contro la liberta' personale nonche' nel delitto di cui all'articolo 572, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza.".
1-bis. Il secondo comma dell'articolo 572 del codice penale e' abrogato.
1-ter. All'articolo 609-ter, primo comma, del codice penale, il numero 5) e' sostituito dal seguente:
"5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, il tutore.".
2. All'articolo 609-ter, primo comma, del codice penale, dopo il numero 5-bis) sono aggiunti i seguenti:
"5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza;
5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona e' o e' stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza.".
2-bis. All'articolo 609-decies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole: "per il delitto previsto dall'articolo 609-quater" sono inserite le seguenti: "o per i delitti previsti dagli articoli 572 e 612-bis, se commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore";
b) dopo il primo comma e' inserito il seguente:
"Qualora riguardi taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-ter e 612-bis, commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore, la comunicazione di cui al primo comma si considera effettuata anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 155 e seguenti, nonche' 330 e 333 del codice civile.".
2-ter. All'articolo 612, primo comma, del codice penale, le parole: "fino a euro 51" sono sostituite dalle seguenti: "fino a euro 1.032.".
3. All'articolo 612-bis del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"La pena e' aumentata se il fatto e' commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che e' o e' stata legata da relazione alla persona offesa ovvero se il fatto e' commesso attraverso strumenti informatici o telematici";
b) al quarto comma, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "La remissione della querela puo' essere soltanto processuale. La querela e' comunque irrevocabile se il fatto e' stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma.".
4. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, le parole: "valuta l'eventuale adozione di provvedimenti" sono sostituite dalle seguenti: "adotta i provvedimenti".
4-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, le parole: "di atti persecutori, di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies o 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7.".
Riferimenti normativi

Si riporta il testo degli articoli 61, 572, 609-ter,
609-decies, 612, e 612-bis del codice penale, come
modificati dalla presente legge:
«Art. 61. (Circostanze aggravanti comuni)
Aggravano il reato quando non ne sono elementi
costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le
circostanze seguenti:
1. l'avere agito per motivi abietti o futili;
2. l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne
un altro, ovvero per conseguire o assicurare a se' o ad
altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la
impunita' di un altro reato;
3. l'avere, nei delitti colposi, agito nonostante la
previsione dell'evento;
4. l'avere adoperato sevizie, o l'aver agito con
crudelta' verso le persone;
5. l'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo
o di persona, anche in riferimento all'eta', tali da
ostacolare la pubblica o privata difesa;
6. l'avere il colpevole commesso il reato durante il
tempo, in cui si e' sottratto volontariamente alla
esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di
cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato;
7. l'avere, nei delitti contro il patrimonio o che
comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti
determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona
offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante
gravita';
8. l'avere aggravato o tentato di aggravare le
conseguenze del delitto commesso;
9. l'avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o
con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione
o a un pubblico servizio, ovvero alla qualita' di ministro
di un culto;
10. l'avere commesso il fatto contro un pubblico
ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio,
o rivestita della qualita' di ministro del culto cattolico
o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente
diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a
causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;
11. l'avere commesso il fatto con abuso di autorita' o
di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di
ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di
ospitalita';
11-bis. l'avere il colpevole commesso il fatto mentre
si trova illegalmente sul territorio nazionale;
11-ter. l'aver commesso un delitto contro la persona ai
danni di un soggetto minore all'interno o nelle adiacenze
di istituti di istruzione o di formazione;
11-quater. l'avere il colpevole commesso un delitto non
colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura
alternativa alla detenzione in carcere;
11-quinquies) l'avere, nei delitti non colposi contro
la vita e l'incolumita' individuale, contro la liberta'
personale nonche' nel delitto di cui all'articolo 572,
commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di
anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di
gravi-danza»
«Art. 572. (Maltrattamenti contro familiari e
conviventi)
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo
precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque
convivente, o una persona sottoposta alla sua autorita' o a
lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura,
vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione
o di un'arte, e' punito con la reclusione da due a sei anni
(abrogato).
Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si
applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva
una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici
anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a
ventiquattro anni.»
«Art. 609-ter. (Circostanze aggravanti).
La pena e' della reclusione da sei a dodici anni se i
fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi:
1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli
anni quattordici;
2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche,
narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze
gravemente lesivi della salute della persona offesa;
3) da persona travisata o che simuli la qualita' di
pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della
liberta' personale;
5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli
anni diciotto della quale il colpevole sia l'ascendente, il
genitore anche adottivo, il tutore;
5-bis) all'interno o nelle immediate vicinanze di
istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla
persona offesa;
5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza;
5-quater) nei confronti di persona della quale il
colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato,
ovvero colui che alla stessa persona e' o e' stato legato
da relazione affettiva, anche senza convivenza.
La pena e' della reclusione da sette a quattordici anni
se il fatto e' commesso nei confronti di persona che non ha
compiuto gli anni dieci. »
«Art. 609-decies. (Comunicazione al tribunale per i
minorenni).
Quando si procede per taluno dei delitti previsti dagli
articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602,
609-bis, 609-ter, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies
commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto
previsto dall'articolo 609-quater o per i delitti previsti
dagli articoli 572 e 612-bis, se commessi in danno di un
minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno
dell'altro genitore, il procuratore della Repubblica ne da'
notizia al tribunale per i minorenni.
Qualora riguardi taluno dei delitti previsti agli
articoli 572, 609-ter e 612-bis, commessi in danno di un
minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno
dell'altro genitore, la comunicazione di cui al primo comma
si considera effettuata anche ai fini dell'adozione dei
provvedimenti di cui agli articoli 155 e seguenti, nonche'
330 e 333 del codice civile.
Nei casi previsti dal primo comma, l'assistenza
affettiva e psicologica della persona offesa minorenne e'
assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla
presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate
dal minorenne, nonche' di gruppi, fondazioni, associazioni
od organizzazioni non governative di comprovata esperienza
nel settore dell'assistenza e del supporto alle vittime dei
reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco
dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del
minorenne, e ammessi dall'autorita' giudiziaria che
procede.
In ogni caso al minorenne e' assicurata l'assistenza
dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e
dei servizi istituiti dagli enti locali.
Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresi'
l'autorita' giudiziaria in ogni stato e grado del
procedimento. »
«Art. 612. (Minaccia).
Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno e' punito,
a querela della persona offesa, con la multa fino a euro
1.032.
Se la minaccia e' grave, o e' fatta in uno dei modi
indicati nell'articolo 339, la pena e' della reclusione
fino a un anno e si procede d'ufficio. »
«Art. 612-bis. (Atti persecutori).
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e'
punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni
chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno
in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o
di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per
l'incolumita' propria o di un prossimo congiunto o di
persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da
costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di
vita.
La pena e' aumentata se il fatto e' commesso dal
coniuge anche separato o divorziato o da persona che e' o
e' stata legata da relazione affettiva alla persona offesa
ovvero se il fatto e' commesso attraverso strumenti
informatici o telematici.
La pena e' aumentata fino alla meta' se il fatto e'
commesso a danno di un minore, di una donna in stato di
gravidanza o di una persona con disabilita' di cui
all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero
con armi o da persona travisata.
Il delitto e' punito a querela della persona offesa. Il
termine per la proposizione della querela e' di sei mesi.
La remissione della querela puo' essere soltanto
processuale. La querela e' comunque irrevocabile se il
fatto e' stato commesso mediante minacce reiterate nei modi
di cui all'articolo 612, secondo comma. La querela proposta
e' irrevocabile. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto
e' commesso nei confronti di un minore o di una persona con
disabilita' di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, nonche' quando il fatto e' connesso con altro
delitto per il quale si deve procedere d'ufficio. »
Si riporta il testo vigente degli articoli 8 e 11 del
decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 (Misure
urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto
alla violenza sessuale, nonche' in tema di atti
persecutori), come modificati dalla presente legge:
«Art. 8. (Ammonimento)
1. Fino a quando non e' proposta querela per il reato
di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto
dall'articolo 7, la persona offesa puo' esporre i fatti
all'autorita' di pubblica sicurezza avanzando richiesta al
questore di ammonimento nei confronti dell'autore della
condotta. La richiesta e' trasmessa senza ritardo al
questore.
2. Il questore, assunte se necessario informazioni
dagli organi investigativi e sentite le persone informate
dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce
oralmente il soggetto nei cui confronti e' stato richiesto
il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta
conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del
processo verbale e' rilasciata al richiedente l'ammonimento
e al soggetto ammonito. Il questore adotta i provvedimenti
in materia di armi e munizioni.
3. La pena per il delitto di cui all'articolo 612-bis
del codice penale e' aumentata se il fatto e' commesso da
soggetto gia' ammonito ai sensi del presente articolo.
4. Si procede d'ufficio per il delitto previsto
dall'articolo 612-bis del codice penale quando il fatto e'
commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente
articolo. »
«Art. 11. (Misure a sostegno delle vittime del reato di
atti persecutori)
1. Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le
istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia
del reato di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter,
anche se relativo al materiale pornografico di cui
all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602,
609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e
612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7,
hanno l'obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le
informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul
territorio e, in particolare, nella zona di residenza della
vittima. Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le
istituzioni pubbliche provvedono a mettere in contatto la
vittima con i centri antiviolenza, qualora ne faccia
espressamente richiesta. ».
 
Art. 2
Modifiche al codice di procedura penale e disposizioni concernenti i
procedimenti penali per i delitti contro la persona

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) all'articolo 101, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Al momento dell'acquisizione della notizia di reato il pubblico ministero e la polizia giudiziaria informano la persona offesa dal reato di tale facolta'. La persona offesa e' altresi' informata della possibilita' dell'accesso al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni.";
0b) all'articolo 266, comma 1, dopo la lettera f-ter) e' aggiunta
la seguente:
"f-quater) delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale";
a) all'articolo 282-bis, comma 6, dopo la parola "571," sono inserite le seguenti: "582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate,", le parole "e 609-octies" sono sostituite dalle seguenti: ",609-octies e 612, secondo comma," e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche con le modalita' di controllo previste all'articolo 275-bis";
a-bis) all'articolo 282-quater, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando l'imputato si sottopone positivamente ad un programma di prevenzione della violenza organizzato dai servizi socio-assistenziali del territorio, il responsabile del servizio ne da' comunicazione al pubblico ministero e al giudice ai fini della valutazione ai sensi dell'articolo 299, comma 2";
b) all'articolo 299:
1) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: "2-bis. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 relativi alle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socio-assistenziali e al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa.";
2) al comma 3, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma 2-bis del presente articolo, che non sia stata proposta in sede di interrogatorio di garanzia, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilita', presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio. Il difensore e la persona offesa possono, nei due giorni successivi alla notifica, presentare memorie ai sensi dell'articolo 121. Decorso il predetto termine il giudice procede.";
3) al comma 4-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma 2-bis del presente articolo, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilita', presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio";
b-bis) all'articolo 350, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e nei casi di cui all'articolo 384-bis";
b-ter) all'articolo 351, comma 1-ter, dopo le parole: "previsti dagli articoli" e' inserita la seguente: "572," e le parole: "e 609-undecies" sono sostituite dalle seguenti: ", 609-undecies e 612-bis";
c) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera l-bis) e' aggiunta la seguente: "l-ter) delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dall'articolo 572 e dall'articolo 612-bis del codice penale;";
d) dopo l'articolo 384, e' inserito il seguente: "Art. 384-bis (Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare) - 1. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria hanno facolta' di disporre, previa autorizzazione del pubblico ministero, scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica, l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi e' colto in flagranza dei delitti di cui all'articolo 282-bis, comma 6, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrita' fisica o psichica della persona offesa. La polizia giudiziaria provvede senza ritardo all'adempimento degli obblighi di informazione previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.".
2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui dagli articoli 385 e seguenti del presente titolo. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 381, comma 3. Della dichiarazione orale di querela si da' atto nel verbale delle operazioni di allontanamento";
e) all'articolo 398, comma 5-bis, dopo le parole "dagli articoli" e' inserita la seguente: "572,";
f) all'articolo 406, comma 2-ter, dopo le parole "di cui agli articoli" e' inserita la seguente "572," e le parole: "e 590, terzo comma," sono sostituite dalle seguenti: ", 590, terzo comma, e 612-bis";
g) all'articolo 408, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: "3-bis. Per i delitti commessi con violenza alla persona, l'avviso della richiesta di archiviazione e' in ogni caso notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa ed il termine di cui al comma 3 e' elevato a venti giorni.";
h) all'articolo 415-bis, comma 1, dopo le parole "e al difensore", sono inserite le seguenti: "nonche', quando si procede per i reati di cui agli articoli 572 e 612-bis del codice penale, anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa";
h-bis) all'articolo 449, comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Quando una persona e' stata allontanata d'urgenza dalla casa familiare ai sensi dell'articolo 384-bis, la polizia giudiziaria puo' provvedere, su disposizione del pubblico ministero, alla sua citazione per il giudizio direttissimo e per la contestuale convalida dell'arresto entro le successive quarantotto ore, salvo che cio' pregiudichi gravemente le indagini. In tal caso la polizia giudiziaria provvede comunque, entro il medesimo termine, alla citazione per l'udienza di convalida indicata dal pubblico ministero."
i) all'articolo 498:
1) al comma 4-ter, dopo le parole "agli articoli" e' inserita la seguente: "572,";
2) dopo il comma 4-ter e' aggiunto il seguente: "4-quater. Quando si procede per i reati previsti dal comma 4-ter, se la persona offesa e' maggiorenne il giudice assicura che l'esame venga condotto anche tenendo conto della particolare vulnerabilita' della stessa persona offesa, desunta anche dal tipo di reato per cui si procede, e ove ritenuto opportuno, dispone, a richiesta della persona offesa o del suo difensore, l'adozione di modalita' protette.".
2. Dopo l'articolo 132-bis, comma 1, lettera a), delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' inserita la seguente: "a-bis) ai delitti previsti dagli articoli 572 e da 609-bis a 609-octies e 612-bis del codice penale;".
3. Al comma 4-ter dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole "La persona offesa dai reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "572, 583-bis, 609-octies e 612-bis". Ai relativi oneri pari a 1 milione di euro per l'anno 2013 e a 2,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 si provvede, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2013 e 400.000 euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2013, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e quanto a 400.000 euro per l'anno 2014, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, e quanto a 2,3 milioni di euro per l'anno 2014 e a 2,7 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 15, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
4. La disposizione di cui al comma 1, lettera c), entra in vigore dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4-bis All'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e successive modificazioni, dopo le parole: «alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di parte» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione dei fatti commessi contro uno dei soggetti elencati dall'articolo 577, secondo comma, ovvero contro il convivente.».
Riferimenti normativi

Si riportano gli articoli 101, comma 1, 266, comma 1,
282-bis, comma 6, 282-quater, comma 1, 299, commi 2-bis, 3
e 4-bis, 350, comma 1, 351, 1-ter, 380, 398, comma 5-bis,
406, comma 2-ter, 408, comma 3-bis, 415-bis, comma 1, e
449, comma 5, del codice di procedura penale, come
modificati dalla presente legge:
«Art. 101. (Difensore della persona offesa).
1. La persona offesa dal reato, per l'esercizio dei
diritti e delle facolta' ad essa attribuiti, puo' nominare
un difensore nelle forme previste dall'articolo 96 comma 2.
Al momento dell'acquisizione della notizia di reato il
pubblico ministero e la polizia giudiziaria informano la
persona offesa dal reato di tale facolta'. La persona
offesa e' altresi' informata della possibilita'
dell'accesso al patrocinio a spese dello Stato ai sensi
dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive
modificazioni.
(Omissis).»
«Art. 266. (Limiti di ammissibilita'.)
1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni
telefoniche e di altre forme di telecomunicazione e'
consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati.
a) delitti non colposi per i quali e' prevista la pena
dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a
cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;
b) delitti contro la pubblica amministrazione per i
quali e' prevista la pena della reclusione non inferiore
nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo
4;
c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o
psicotrope;
d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
e) delitti di contrabbando;
f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva
attivita' finanziaria, abuso di informazioni privilegiate,
manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone
col mezzo del telefono;
f-bis) delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo
comma, del codice penale, anche se relativi al materiale
pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo
codice;
f-ter) delitti previsti dagli articoli 444, 473, 474,
515, 516 e 517-quater del codice penale;
f-quater) delitto previsto dall'articolo 612-bis del
codice penale.
(Omissis).»
«Art. 282-bis. (Allontanamento dalla casa familiare)
(Omissis).
6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti
dagli articoli 570, 571, 582, limitatamente alle ipotesi
procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600, 600-bis,
600-ter, 600-quater, 600-septies.1, 600-septies.2, 601,
602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies,
609-octies e 612, secondo comma, del codice penale,
commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente,
la misura puo' essere disposta anche al di fuori dei limiti
di pena previsti dall'articolo 280, anche con le modalita'
di controllo previste all'articolo 275-bis. »
«Art. 282-quater. (Obblighi di comunicazione)
1. I provvedimenti di cui agli articoli 282-bis e
282-ter sono comunicati all'autorita' di pubblica sicurezza
competente, ai fini dell'eventuale adozione dei
provvedimenti in materia di armi e munizioni. Essi sono
altresi' comunicati alla parte offesa e ai servizi
socio-assistenziali del territorio. Quando l'imputato si
sottopone positivamente ad un programma di prevenzione
della violenza organizzato dai servizi socio-assistenziali
del territorio, il responsabile del servizio ne da'
comunicazione al pubblico ministero ed al giudice ai fini
della valutazione ai sensi dell'articolo 299, comma 2. »
«Art. 299. (Revoca e sostituzione delle misure)
(Omissis).
2-bis. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 relativi
alle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283,
284, 285 e 286, applicate nei procedimenti aventi ad
oggetto delitti commessi con violenza alla persona, devono
essere immediatamente comunicati, a cura della polizia
giudiziaria, ai servizi socio-assistenziali e al difensore
della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona
offesa.
3. Il pubblico ministero e l'imputato richiedono la
revoca o la sostituzione delle misure al giudice, il quale
provvede con ordinanza entro cinque giorni dal deposito
della richiesta. La richiesta di revoca o di sostituzione
delle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283,
284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma
2-bis del presente articolo, che non sia stata proposta in
sede di interrogatorio di garanzia, deve essere
contestualmente notificata, a cura della parte richiedente
ed a pena di inammissibilita', presso il difensore della
persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona
offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia
provveduto a di-chiarare o eleggere domicilio. Il difensore
e la persona offesa possono, nei due giorni successivi alla
notifica, presentare memorie ai sensi dell'articolo 121.
Decorso il predetto termine il giudice procede. Il giudice
provvede anche di ufficio quando assume l'interrogatorio
della persona in stato di custodia cautelare o quando e'
richiesto della proroga del termine per le indagini
preliminari o dell'assunzione di incidente probatorio
ovvero quando procede all'udienza preliminare o al
giudizio.
(Omissis).
4-bis. Dopo la chiusura delle indagini preliminari, se
l'imputato chiede la revoca o la sostituzione della misura
con altra meno grave ovvero la sua applicazione con
modalita' meno gravose, il giudice, se la richiesta non e'
presentata in udienza, ne da' comunicazione al pubblico
ministero, il quale, nei due giorni successivi, formula le
proprie richieste. La richiesta di revoca o di sostituzione
delle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283,
284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma
2-bis del presente articolo, deve essere contestualmente
notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di
inammissibilita', presso il difensore della persona offesa
o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in
quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o
eleggere domicilio»
(Omissis). »
«Art. 350. (Sommarie informazioni dalla persona nei cui
confronti vengono svolte le indagini)
1. Gli ufficiali di polizia giudiziaria assumono, con
le modalita' previste dall'articolo 64, sommarie
informazioni utili per le investigazioni dalla persona nei
cui confronti vengono svolte le indagini che non si trovi
in stato di arresto o di fermo a norma dell'articolo 384, e
nei casi di cui all'articolo 384-bis.
(Omissis).»
«Art. 351. (Altre sommarie informazioni)
(Omissis).
1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli
articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater,
600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater,
609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del
codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere
sommarie informazioni da persone minori, si avvale
dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria
infantile, nominato dal pubblico ministero.»
«Art. 380. (Arresto obbligatorio in flagranza)
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
procedono all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di
un delitto non colposo, consumato o tentato , per il quale
la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della
reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel
massimo a venti anni.
2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono
all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di uno dei
seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:
a) delitti contro la personalita' dello Stato previsti
nel titolo I del libro II del codice penale per i quali e'
stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo
a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
b) delitto di devastazione e saccheggio previsto
dall'articolo 419 del codice penale;
c) delitti contro l'incolumita' pubblica previsti nel
titolo VI del libro II del codice penale per i quali e'
stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo
a tre anni o nel massimo a dieci anni;
d) delitto di riduzione in schiavitu' previsto
dall'articolo 600 [c.p. 600] , delitto di prostituzione
minorile previsto dall'articolo 600-bis, primo comma,
delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo
600-ter, commi primo e secondo, anche se relativo al
materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e
delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento
della prostituzione minorile previsto dall'articolo
600-quinquies del codice penale;
d-bis) delitto di violenza sessuale previsto
dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo
comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto
dall'articolo 609-octies del codice penale;
d-ter) delitto di atti sessuali con minorenne di cui
all'articolo 609-quater, primo e secondo comma, del codice
penale;
e) delitto di furto quando ricorre la circostanza
aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto
1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti
previste dall'articolo 625, primo comma, numeri 2), prima
ipotesi, 3) e 5), nonche' 7-bis), del codice penale, salvo
che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza
attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4),
del codice penale;
e-bis) delitti di furto previsti dall'articolo 624-bis
del codice penale, salvo che ricorra la circostanza
attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4),
del codice penale;
f) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del
codice penale e di estorsione previsto dall'articolo 629
del codice penale;
f-bis) delitto di ricettazione, nell'ipotesi aggravata
di cui all'articolo 648, primo comma, secondo periodo, del
codice penale;
g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione
nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o
tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi
clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse
quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge
18 aprile 1975, n. 110;
h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o
psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del testo unico
approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che
ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo
articolo;
i) delitti commessi per finalita' di terrorismo o di
eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge
stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;
l) delitti di promozione, costituzione, direzione e
organizzazione delle associazioni segrete previste
dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, delle
associazioni di carattere militare previste dall'articolo 1
della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei
movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della
legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni,
associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3, comma
3, della Legge 13 ottobre 1975, n. 654;
l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione
e organizzazione della associazione di tipo mafioso
prevista dall'articolo 416-bis del codice penale;
l-ter) delitti di maltrattamenti contro familiari e
conviventi e di atti persecutori, previsti dall'articolo
572 e dall'articolo 612-bis del codice penale;
m) delitti di promozione, direzione, costituzione e
organizzazione della associazione per delinquere prevista
dall'articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale , se
l'associazione e' diretta alla commissione di piu' delitti
fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c),
d), f), g), i) del presente comma.
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela,
l'arresto in flagranza e' eseguito se la querela viene
proposta, anche con dichiarazione resa oralmente
all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente
nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la
querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'.»
«Art. 398. (Provvedimenti sulla richiesta di incidente
probatorio)
(Omissis ).
5-bis. Nel caso di indagini che riguardino ipotesi di
reato previste dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter,
anche se relativo al materiale pornografico di cui
all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602,
609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies, 609-undecies e
612-bis del codice penale, il giudice, ove fra le persone
interessate all'assunzione della prova vi siano minorenni,
con l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il
tempo e le modalita' particolari attraverso cui procedere
all'incidente probatorio, quando le esigenze di tutela
delle persone lo rendono necessario od opportuno. A tal
fine l'udienza puo' svolgersi anche in luogo diverso dal
tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di
strutture specializzate di assistenza o, in mancanza,
presso l'abitazione della persona interessata
all'assunzione della prova. Le dichiarazioni testimoniali
debbono essere documentate integralmente con mezzi di
riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica
una indisponibilita' di strumenti di riproduzione o di
personale tecnico, si provvede con le forme della perizia,
ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio e'
anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione
della riproduzione e' disposta solo se richiesta dalle
parti .»
«Art. 406. (Proroga del termine)
(Omissis).
2-ter. Qualora si proceda per i reati di cui agli
articoli 572, 589, secondo comma, 590, terzo comma, e
612-bis del codice penale, la proroga di cui al comma 1
puo' essere concessa per non piu' di una volta.
(Omissis).»
«Articolo 408. (Richiesta di archiviazione per
infondatezza della notizia di reato).
(omissis)
3-bis. Per i delitti commessi con violenza alla
persona, l'avviso della richiesta di archiviazione e' in
ogni caso notificato, a cura del pubblico ministero, alla
persona offesa ed il termine di cui al comma 3 e' elevato a
venti giorni.»
«Art. 415-bis. (Avviso all'indagato della conclusione
delle indagini preliminari)
1. Prima della scadenza del termine previsto dal comma
2 dell'articolo 405, anche se prorogato, il pubblico
ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione
ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare alla
persona sottoposta alle indagini e al difensore nonche',
quando si procede per i reati di cui agli articoli 572 e
612-bis del codice penale, anche al difensore della persona
offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa avviso
della conclusione delle indagini preliminari.
(Omissis).».
«Art. 449. (Casi e modi del giudizio direttissimo).
(Omissis).
5. Il pubblico ministero procede inoltre al giudizio
direttissimo, salvo che cio' pregiudichi gravemente le
indagini, nei confronti della persona che nel corso
dell'interrogatorio ha reso confessione. L'imputato libero
e' citato a comparire a una udienza non successiva al
trentesimo giorno dalla iscrizione nel registro delle
notizie di reato. L'imputato in stato di custodia cautelare
per il fatto per cui si procede e' presentato all'udienza
entro il medesimo termine. Quando una persona e' stata
allontanata d'urgenza dalla casa familiare ai sensi
dell'articolo 384-bis, la polizia giudiziaria puo'
provvedere, su disposizione del pubblico ministero, alla
sua citazione per il giudizio direttissimo e per la
contestuale convalida dell'arresto entro le successive
quarantotto ore, salvo che cio' pregiudichi gravemente le
indagini. In tal caso la polizia giudiziaria provvede
comunque, entro il medesimo termine, alla citazione per
l'udienza di convalida indicata dal pubblico ministero.
(Omissis) .».
Si riporta il testo vigente dell'articolo 498, commi
4-ter e 4-quater, del codice di procedura penale, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 498. (Esame diretto e controesame dei testimoni)
(Omissis).
4-ter. Quando si procede per i reati di cui agli
articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater,
600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater,
609-octies e 612-bis del codice penale, l'esame del minore
vittima del reato ovvero del maggiorenne infermo di mente
vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o del
suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio
unitamente ad un impianto citofonico.
4-quater. Quando si procede per i reati previsti dal
comma 4-ter, se la persona offesa e' maggiorenne il giudice
assicura che l'esame venga condotto anche tenendo conto
della particolare vulnerabilita' della stessa persona
offesa, desunta anche dal tipo di reato per cui si procede,
e ove ritenuto opportuno, dispone, a richiesta della
persona offesa o del suo difensore, l'adozione di modalita'
protette.».
Per il testo dell'articolo 11 del decreto-legge n. 11
del 2009 , si vedano le note riportate all'articolo 1.
Si riporta il testo vigente dell'articolo 381, comma 3,
del codice di procedura penale:
«Art. 381. (Arresto facoltativo in flagranza)
(Omissis).
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela,
l'arresto in flagranza puo' essere eseguito se la querela
viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente
all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente
nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la
querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'.
(Omissis). ».
Gli articoli da 385 a 391 del codice di procedura
penale sono contenuti nel Titolo VI che reca: "Arresto in
flagranza e fermo.".
Si riporta il testo dell'articolo 132-bis, comma 1, del
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale), come modificato dalla presente legge:
«Art. 132-bis (Formazione dei ruoli di udienza e
trattazione dei processi)
1. Nella formazione dei ruoli di udienza e nella
trattazione dei processi e' assicurata la priorita'
assoluta:
a) ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo
407, comma 2, lettera a), del codice e ai delitti di
criminalita' organizzata, anche terroristica;
a-bis) ai delitti previsti dagli articoli 572 e da
609-bis a 609-octies e 612-bis del codice penale;
b) ai processi relativi ai delitti commessi in
violazione delle norme relative alla prevenzione degli
infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia
di circolazione stradale, ai delitti di cui al testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
nonche' ai delitti puniti con la pena della reclusione non
inferiore nel massimo a quattro anni;
c) ai processi a carico di imputati detenuti, anche per
reato diverso da quello per cui si procede;
d) ai processi nei quali l'imputato e' stato sottoposto
ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a
misura cautelare personale, anche revocata o la cui
efficacia sia cessata;
e) ai processi nei quali e' contestata la recidiva, ai
sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale;
f) ai processi da celebrare con giudizio direttissimo e
con giudizio immediato.
(Omissis).».
Si riporta il testo dell'articolo 76, comma 4-ter, del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia), come
modificato dalla presente legge:
«Articolo 76 (L) (Condizioni per l'ammissione)
(Omissis).
4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli
572, 583-bis, 612-bis, 609-bis, 609-quater e 609-octies e
612-bis, nonche', ove commessi in danno di minori, dai
reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter,
600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del
codice penale, puo' essere ammessa al patrocinio anche in
deroga ai limiti di reddito previsti dal presente
decreto.».
Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 1, del
decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni
sulla competenza penale del giudice di pace, a norma
dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 4. (Competenza per materia)
1. Il giudice di pace e' competente:
a) per i delitti consumati o tentati previsti dagli
articoli 581, 582, limitatamente alle fattispecie di cui al
secondo comma perseguibili a querela di parte, 590,
limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di
parte, ad esclusione dei fatti commessi contro uno dei
soggetti elencati dall'articolo 577, secondo comma, ovvero
contro il convivente e ad esclusione delle fattispecie
connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con
violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni
sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano
determinato una malattia professionale quando, nei casi
anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti
giorni, nonche' ad esclusione delle fattispecie di cui
all'articolo 590, terzo comma, quando si tratta di fatto
commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi
dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di
sostanze stupefacenti o psicotrope, 594, 595, primo e
secondo comma, 612, primo comma, 626, 627, 631, salvo che
ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis, 632, salvo
che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis, 633,
primo comma, salvo che ricorra l'ipotesi di cui
all'articolo 639-bis, 635, primo comma, 636, salvo che
ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis, 637, 638,
primo comma, 639 , primo comma, e 647 del codice penale;
b) per le contravvenzioni previste dagli articoli 689,
690, 691, 726, primo comma, e 731 del codice penale.
(Omissis).».
 
Art. 3
Misura di prevenzione per condotte di violenza domestica

1. Nei casi in cui alle forze dell'ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli articoli 581, nonche' 582, secondo comma, consumato o tentato, del codice penale, nell'ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, puo' procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all'ammonimento dell'autore del fatto. Ai fini del presente articolo si intendono per violenza domestica uno o piu' atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, come modificato dal presente decreto. Il questore puo' richiedere al prefetto del luogo di residenza del destinatario dell'ammonimento l'applicazione della misura della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a tre mesi. Il prefetto dispone la sospensione della patente di guida ai sensi dell'articolo 218 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il prefetto non da' luogo alla sospensione della patente di guida qualora, tenuto conto delle condizioni economiche del nucleo familiare, risulti che le esigenze lavorative dell'interessato non possono essere garantite con il rilascio del permesso di cui all'articolo 218, comma 2, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.
3. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, anche attraverso i dati contenuti nel Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, elabora annualmente un'analisi criminologica della violenza di genere che costituisce un'autonoma sezione della relazione annuale al Parlamento di cui all'articolo 113 della predetta legge n. 121 del 1981.
4. In ogni atto del procedimento per l'adozione dell'ammonimento di cui al comma 1 devono essere omesse le generalita' del segnalante, salvo che la segnalazione risulti manifestamente infondata. La segnalazione e' utilizzabile soltanto ai fini dell'avvio del procedimento.
5. Le misure di cui al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, trovano altresi' applicazione nei casi in cui le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche ricevono dalla vittima notizia dei reati di cui agli articoli 581 e 582 del codice penale nell'ambito della violenza domestica di cui al comma 1 del presente articolo.
5-bis. Quando il questore procede all'ammonimento ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, come modificato dal presente decreto, e del presente articolo, informa senza indugio l'autore del fatto circa i servizi disponibili sul territorio, inclusi i consultori familiari, i servizi di salute mentale e i servizi per le dipendenze, come individuati dal Piano di cui all'articolo 5, finalizzati ad intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica o di genere.
Riferimenti normativi

Per completezza, si riporta il testo vigente degli
articoli 581, 582 e 609-bis del codice penale:
«Art. 581. (Percosse)
Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una
malattia nel corpo o nella mente, e' punito, a querela
della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o
con la multa fino a euro 309.
Tale disposizione non si applica quando la legge
considera la violenza come elemento costitutivo o come
circostanza aggravante di un altro reato.»
«Art. 582. (Lesione personale)
Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla
quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, e'
punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.
Se la malattia ha una durata non superiore ai venti
giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti
previste negli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle
indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo
577, il delitto e' punibile a querela della persona
offesa.»
«Art. 609-bis. (Violenza sessuale)
Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di
autorita', costringe taluno a compiere o subire atti
sessuali e' punito con la reclusione da cinque a dieci
anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere
o subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorita' fisica o
psichica della persona offesa al momento del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il
colpevole sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravita' la pena e' diminuita in
misura non eccedente i due terzi.».
Per iltesto degli articoli 8 e 11 del decreto-legge n.
11 del 2009, si vedano le note riportate all'articolo 1.
Si riporta, per completezza, il testo vigente
dell'articolo 218 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 (Nuovo codice della strada):
«Art. 218. (Sanzione accessoria della sospensione della
patente)
1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida per un periodo determinato, la patente e'
ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la
violazione; del ritiro e' fatta menzione nel verbale di
contestazione della violazione. L'agente accertatore
rilascia permesso provvisorio di guida limitatamente al
periodo necessario a condurre il veicolo nel luogo di
custodia indicato dall'interessato, con annotazione sul
verbale di contestazione.
2. L'organo che ha ritirato la patente di guida la
invia, unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni
dal ritiro, alla prefettura del luogo della commessa
violazione. Entro il termine di cui al primo periodo, il
conducente a cui e' stata sospesa la patente, solo nel caso
in cui dalla commessa violazione non sia derivato un
incidente, puo' presentare istanza al prefetto intesa ad
ottenere un permesso di guida, per determinate fasce
orarie, e comunque di non oltre tre ore al giorno,
adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro,
qualora risulti impossibile o estremamente gravoso
raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o
comunque non propri, ovvero per il ricorrere di una
situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di
cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il
prefetto, nei quindici giorni successivi, emana l'ordinanza
di sospensione, indicando il periodo al quale si estende la
sospensione stessa. Tale periodo, nei limiti minimo e
massimo fissati da ogni singola norma, e' determinato in
relazione all'entita' del danno apportato, alla gravita'
della violazione commessa, nonche' al pericolo che
l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare. Tali due
ultimi elementi, unitamente alle motivazioni dell'istanza
di cui al secondo periodo ed alla relativa documentazione,
sono altresi' valutati dal prefetto per decidere della
predetta istanza. Qualora questa sia accolta, il periodo di
sospensione e' aumentato di un numero di giorni pari al
doppio delle complessive ore per le quali e' stata
autorizzata la guida, arrotondato per eccesso. L'ordinanza,
che eventualmente reca l'autorizzazione alla guida,
determinando espressamente fasce orarie e numero di giorni,
e' notificata immediatamente all'interessato, che deve
esibirla ai fini della guida nelle situazioni autorizzate.
L'ordinanza e' altresi' comunicata, per i fini di cui
all'articolo 226, comma 11, all'anagrafe degli abilitati
alla guida. Il periodo di durata fissato decorre dal giorno
del ritiro. Qualora l'ordinanza di sospensione non sia
emanata nel termine di quindici giorni, il titolare della
patente puo' ottenerne la restituzione da parte della
prefettura. Il permesso di guida in costanza di sospensione
della patente puo' essere concesso una sola volta.
3. Quando le norme del presente codice dispongono che
la durata della sospensione della patente di guida e'
aumentata a seguito di piu' violazioni della medesima
disposizione di legge, l'organo di polizia che accerta
l'ultima violazione e che dall'interrogazione dell'anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida constata la
sussistenza delle precedenti violazioni procede ai sensi
del comma 1, indicando, anche nel verbale, la disposizione
applicata ed il numero delle sospensioni precedentemente
disposte; si applica altresi' il comma 2. Qualora la
sussistenza delle precedenti sospensioni risulti
successivamente, l'organo od ufficio che ne viene a
conoscenza informa immediatamente il prefetto, che provvede
a norma del comma 2.
4. Al termine del periodo di sospensione fissato, la
patente viene restituita dal prefetto. L'avvenuta
restituzione e' comunicata all'anagrafe nazionale degli
abilitati alla guida.
5. Avverso il provvedimento di sospensione della
patente e' ammessa opposizione ai sensi dell'art. 205 .
6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della
validita' della patente, circola abusivamente, anche
avvalendosi del permesso di guida di cui al comma 2 in
violazione dei limiti previsti dall'ordinanza del prefetto
con cui il permesso e' stato concesso, e' punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
1.988 ad euro 7.953. Si applicano le sanzioni accessorie
della revoca della patente e del fermo amministrativo del
veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione
delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, si
applica la confisca amministrativa del veicolo.»
Si riporta,per completezza, il testo vigente degli
articoli 8 e 113 della legge 1 aprile 1981, n. 121,
recante: "Nuovo ordinamento dell'amministrazione della
pubblica sicurezza":
«Articolo 8 (Istituzione del Centro elaborazione dati).
E' istituito presso il Ministero dell'interno,
nell'ambito dell'ufficio di cui alla lettera c) del primo
comma dell'articolo 5, il Centro elaborazione dati, per la
raccolta delle informazioni e dei dati di cui all'articolo
6, lettera a), e all'articolo 7.
Il Centro provvede alla raccolta, elaborazione,
classificazione e conservazione negli archivi magnetici
delle informazioni e dei dati nonche' alla loro
comunicazione ai soggetti autorizzati, indicati
nell'articolo 9, secondo i criteri e le norme tecniche
fissati ai sensi del comma seguente.
Con decreto del Ministro dell'interno e' costituita una
commissione tecnica, presieduta dal funzionario preposto
all'ufficio di cui alla lettera c) del primo comma
dell'articolo 5, per la fissazione dei criteri e delle
norme tecniche per l'espletamento da parte del Centro delle
operazioni di cui al comma precedente e per il controllo
tecnico sull'osservanza di tali criteri e norme da parte
del personale operante presso il Centro stesso. I criteri e
le norme tecniche predetti divengono esecutivi con
l'approvazione del Ministro dell'interno.
(abrogato).»
«Art. 113. (Relazione del Ministro dell'interno)
Il Ministro dell'interno presenta annualmente al
Parlamento una relazione sull'attivita' delle forze di
polizia e sullo stato dell'ordine e della sicurezza
pubblica nel territorio nazionale.».
Per il testo dell'articolo 572 del codice penale, si
vedano le note riportate all'articolo 1.
 
Art. 4

Tutela per gli stranieri vittime di violenza domestica

1. Dopo l'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' inserito il seguente:
"Art. 18-bis
(Permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica)
"1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 582, 583, 583-bis, 605, 609-bis e 612-bis del codice penale o per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, commessi sul territorio nazionale in ambito di violenza domestica, siano accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti di uno straniero ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumita', come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, con il parere favorevole dell'autorita' giudiziaria procedente ovvero su proposta di quest'ultima, rilascia un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6, per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza. Ai fini del presente articolo, si intendono per violenza domestica uno o piu' atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.
2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravita' ed attualita' del pericolo per l'incolumita' personale.
3. Il medesimo permesso di soggiorno puo' essere rilasciato dal questore quando le situazioni di violenza o abuso emergano nel corso di interventi assistenziali dei centri antiviolenza, dei servizi sociali territoriali o dei servizi sociali specializzati nell'assistenza delle vittime di violenza. In tal caso la sussistenza degli elementi e delle condizioni di cui al comma 2 e' valutata dal questore sulla base della relazione redatta dai medesimi servizi sociali. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno e' comunque richiesto il parere dell'autorita' giudiziaria competente ai sensi del comma 1.
4. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 1 e 3 e' revocato in caso di condotta incompatibile con le finalita' dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dai servizi sociali di cui al comma 3, o comunque accertata dal questore, ovvero quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.
4-bis. Nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al comma 1 del presente articolo, commessi in ambito di violenza domestica, possono essere disposte la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 del presente testo unico.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea e ai loro familiari.".
Riferimenti normativi

Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
agosto 1998, n. 191, S.O.
Per gli articoli 572 e 612-bis del codice penale, si
vedano le note riportate all'articolo 1.
Per gli articoli 582 e 609-bis del codice penale, si
vedano le note riportate all'articolo 3.
Si riporta il testo vigente degli articoli 583, 583-bis
e 605 del codice penale:
«Art. 583. (Circostanze aggravanti)
La lesione personale e' grave e si applica la
reclusione da tre a sette anni :
1. se dal fatto deriva una malattia che metta in
pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia
o un'incapacita' di attendere alle ordinarie occupazioni
per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un
senso o di un organo;
3.
La lesione personale e' gravissima, e si applica la
reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:
1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2. la perdita di un senso;
3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda
l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo
o della capacita' di procreare, ovvero una permanente e
grave difficolta' della favella;
4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del
viso;
5. »
«Art. 583-bis.(Pratiche di mutilazione degli organi
genitali femminili)
Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona
una mutilazione degli organi genitali femminili e' punito
con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del
presente articolo, si intendono come pratiche di
mutilazione degli organi genitali femminili la
clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi
altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.
Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca,
al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli
organi genitali femminili diverse da quelle indicate al
primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella
mente, e' punito con la reclusione da tre a sette anni. La
pena e' diminuita fino a due terzi se la lesione e' di
lieve entita'.
La pena e' aumentata di un terzo quando le pratiche di
cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un
minore ovvero se il fatto e' commesso per fini di lucro.
La condanna ovvero l'applicazione della pena su
richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice
di procedura penale per il reato di cui al presente
articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal
genitore o dal tutore, rispettivamente:
1) la decadenza dall'esercizio della potesta' del
genitore;
2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio
attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione
di sostegno.
Le disposizioni del presente articolo si applicano
altresi' quando il fatto e' commesso all'estero da
cittadino italiano o da straniero residente in Italia,
ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero
residente in Italia. In tal caso, il colpevole e' punito a
richiesta del Ministro della giustizia.».
Per l'articolo 380 del codice di procedura penale, si
vedano le note riportate all'articolo 1.
Si riporta il testo vigente dell'articolo 444 del
codice di procedura penale
«Art. 444. (Applicazione della pena su richiesta)
1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere
al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura
indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena
pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena
detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e
diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o
congiunti a pena pecuniaria.
1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i
procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi
3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli
articoli 600-bis, 600-quater, primo, secondo, terzo e
quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1,
relativamente alla condotta di produzione o commercio di
materiale pornografico, 600-quinquies, nonche' 609-bis,
609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonche'
quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti
abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi
dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora
la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha
formulato la richiesta e non deve essere pronunciata
sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il
giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la
qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la
comparazione delle circostanze prospettate dalle parti,
nonche' congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza
l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi e' stata
la richiesta delle parti. Se vi e' costituzione di parte
civile, il giudice non decide sulla relativa domanda;
l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle spese
sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti
motivi per la compensazione totale o parziale. Non si
applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3.
3. La parte, nel formulare la richiesta, puo'
subordinarne l'efficacia, alla concessione della
sospensione condizionale della pena. In questo caso il
giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non
puo' essere concessa, rigetta la richiesta.».
 
Art. 5
Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere

1. Il Ministro delegato per le pari opportunita', anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita', di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, elabora, con il contributo delle amministrazioni interessate, delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza, e adotta, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un «Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere», di seguito denominato «Piano», che deve essere predisposto in sinergia con la nuova programmazione dell'Unione europea per il periodo 2014-2020.
2. Il Piano, con l'obiettivo di garantire azioni omogenee nel territorio nazionale, persegue le seguenti finalita':
a) prevenire il fenomeno della violenza contro le donne attraverso l'informazione e la sensibilizzazione della collettivita', rafforzando la consapevolezza degli uomini e dei ragazzi nel processo di eliminazione della violenza contro le donne e nella soluzione dei conflitti nei rapporti interpersonali;
b) sensibilizzare gli operatori dei settori dei media per la realizzazione di una comunicazione e informazione, anche commerciale, rispettosa della rappresentazione di genere e, in particolare, della figura femminile anche attraverso l'adozione di codici di autoregolamentazione da parte degli operatori medesimi;
c) promuovere un'adeguata formazione del personale della scuola alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere e promuovere, nell'ambito delle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, delle indicazioni nazionali per i licei e delle linee guida per gli istituti tecnici e professionali, nella programmazione didattica curricolare ed extra-curricolare delle scuole di ogni ordine e grado, la sensibilizzazione, l'informazione e la formazione degli studenti al fine di prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo;
d) potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalita' omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza;
e) garantire la formazione di tutte le professionalita' che entrano in contatto con fatti di violenza di genere o di stalking;
f) accrescere la protezione delle vittime attraverso il rafforzamento della collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte;
g) promuovere lo sviluppo e l'attivazione, in tutto il territorio nazionale, di azioni, basate su metodologie consolidate e coerenti con linee guida appositamente predisposte, di recupero e di accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive, al fine di favorirne il recupero e di limitare i casi di recidiva;
h) prevedere una raccolta strutturata e periodicamente aggiornata, con cadenza almeno annuale, dei dati del fenomeno, ivi compreso il censimento dei centri antiviolenza, anche attraverso il coordinamento delle banche di dati gia' esistenti;
i) prevedere specifiche azioni positive che tengano anche conto delle competenze delle amministrazioni impegnate nella prevenzione, nel contrasto e nel sostegno delle vittime di violenza di genere e di stalking e delle esperienze delle associazioni che svolgono assistenza nel settore;
l) definire un sistema strutturato di governance tra tutti i livelli di governo, che si basi anche sulle diverse esperienze e sulle buone pratiche gia' realizzate nelle reti locali e sul territorio.
3. Il Ministro delegato per le pari opportunita' trasmette annualmente alle Camere una relazione sull'attuazione del Piano.
4. Per il finanziamento del Piano, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita' e' incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
5. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo e dall'articolo 5-bis, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente dell'articolo 19, comma 3,
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248
(Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale,
per il contenimento e la razionalizzazione della spesa
pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di
contrasto all'evasione fiscale):
«Art. 19. (Fondi per le politiche della famiglia, per
le politiche giovanili e per le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunita')
(Omissis).
3. Al fine di promuovere le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunita', presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo denominato
«Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunita», al quale e' assegnata la somma di 3 milioni
di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a
decorrere dall'anno 2007.».
Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
(Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.
Si riporta il testo dell'articolo 61, comma 22, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria):
«Art. 61. (Ulteriori misure di riduzione della spesa ed
abolizione della quota di partecipazione al costo per le
prestazioni di assistenza specialistica)
(Omissis).
22. Per l'anno 2009, per le esigenze connesse alla
tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al
contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle
violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del
patrimonio agroforestale, la Polizia di Stato, Corpo dei
Vigili del Fuoco, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della
Guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria ed il
Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare
assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite
di spesa pari a 100 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2009, a valere, quanto a 40 milioni di euro per
l'anno 2009 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno
2010, sulle risorse di cui al comma 17, e quanto a 60
milioni di euro per l'anno 2009 a valere sulle risorse di
cui all' articolo 60, comma 8. Tali risorse sono destinate
prioritariamente al reclutamento di personale proveniente
dalle Forze armate. Alla ripartizione delle predette
risorse si provvede con decreto del Presidente della
Repubblica, da adottarsi su proposta dei Ministri per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'interno e
dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo 2009,
secondo le modalita' di cui all' articolo 39, comma 3-ter,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni.
(Omissis).».
 
Art. 5 bis

Azioni per i centri antiviolenza e le case-rifugio

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera d), del presente decreto, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita', di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2013, di 7 milioni di euro per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Al relativo onere si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e, quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2014 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispon-dente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Ministro delegato per le pari opportunita', previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede annual-mente a ripartire tra le regioni le risorse di cui al comma 1 tenendo conto:
a) della programmazione regionale e degli interventi gia' operativi per contrastare la violenza nei confronti delle donne;
b) del numero dei centri antiviolenza pubblici e privati gia' esistenti in ogni regione;
c) del numero delle case-rifugio pubbliche e private gia' esistenti in ogni regione;
d) della necessita' di riequilibrare la presenza dei centri anti-violenza e delle case-rifugio in ogni regione, riservando un terzo dei fondi disponibili all'istituzione di nuovi centri e di nuove case-rifugio al fine di raggiungere l'obiettivo previsto dalla raccomanda-zione Expert Meeting sulla violenza contro le donne - Finlandia, 8- 10 novembre 1999.
3. I centri antiviolenza e le case-rifugio, alle quali e' garantito l'anonimato, sono promossi da:
a) enti locali, in forma singola o associata;
b) associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato;
c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, d'intesa o in forma consorziata.
4. I centri antiviolenza e le case-rifugio operano in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessita' fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi specialistici.
5. Indipendentemente dalle metodologie di intervento adottate e dagli specifici profili professionali degli operatori coinvolti, la formazione delle figure professionali dei centri antiviolenza e delle case-rifugio promuove un approccio integrato alle fenomenologie della violenza, al fine di garantire il riconoscimento delle diverse dimensioni della violenza subita dalle persone, a livello relazionale, fisico, psicologico, sociale, culturale ed economico. Fa altresi' parte della formazione degli operatori dei centri antiviolenza e delle case-rifugio il riconoscimento delle dimensioni della violenza riconducibili alle diseguaglianze di genere.
6. Le regioni destinatarie delle risorse oggetto di riparto presentano al Ministro delegato per le pari opportunita', entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione concernente le iniziative adottate nell'anno precedente a valere sulle risorse medesime.
7. Sulla base delle informazioni fornite dalle regioni, il Ministro delegato per le pari opportunita' presenta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo delle risorse stanziate ai sensi del presente articolo.
Riferimenti normativi

Per il testo dell'articolo 19, comma 3, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 , si vedano le note
riportate all'articolo 5.
Per il testo dell'articolo 61, comma 22, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, si vedano le note
riportate all'articolo 5.
Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica):
«Art. 10. (Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi)
(Omissis).
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
 
Art. 6
Disposizioni finanziarie concernenti l'accelerazione degli interventi
del PON Sicurezza nelle regioni del Mezzogiorno, il comparto
sicurezza e difesa e la chiusura dell'emergenza nord Africa

1. Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse dell'Unione europea relative al Programma operativo nazionale «Sicurezza per lo Sviluppo - Obiettivo Convergenza 2007-2013», a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e' autorizzata l'anticipazione, nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta del Ministero dell'interno, delle quote di contributi europei e statali previste per il periodo 2007-2013. Per il reintegro delle somme anticipate dal Fondo di cui al periodo precedente, si provvede, per la parte europea, con imputazione agli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e, per la parte statale, con imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore del medesimo programma nell'ambito delle procedure previste dalla legge 16 aprile 1987, n. 183.
2. Al fine di assicurare la funzionalita' del Comparto sicurezza e difesa per l'esercizio finanziario 2013, la riduzione di cui al comma 2-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica alle Forze di polizia e alle Forze armate, ferma restando per le stesse Forze l'applicazione, per l'anno 2014, dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con riferimento anche al medesimo articolo 9, comma 2-bis.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari ad euro 6.299.662,00 per l'anno 2013, si provvede, quanto a euro 4 milioni, mediante corrispondente utilizzo delle somme disponibili in conto residui dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa del bilancio dello Stato per le finalita' di cui al presente articolo, e, quanto a euro 2.299.662,00, mediante corrispondente riduzione per l'anno 2013 della medesima autorizzazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. All'articolo 18, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «il cui importo giornaliero non potra', comunque, eccedere la misura di lire 10.000 pro capite,» sono sostituite dalle seguenti: «il cui importo giornaliero non potra', comunque, essere inferiore a quanto stabilito nelle vigenti convenzioni,»;
b) le parole «di concerto con il Ministro del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione».
5. A valere sulle disponibilita' del fondo di cui all'articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono assegnate per l'anno 2013 ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno la somma di 231.822.000 euro e la somma di 16.964.138 euro al Fondo nazionale di protezione civile, per le spese sostenute in conseguenza dello stato di emergenza umanitaria verificatosi nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del nord Africa. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.
Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 16
aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche
riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti
normativi comunitari):
«Art. 5. (Fondo di rotazione)
1. E' istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro -
Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con
amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai
sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041
.
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la
tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del
tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie», nel quale sono versate:
a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla
legge 3 ottobre 1977, n. 863 , che viene soppresso a
decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
di cui al comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di legge
finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), nell'ambito
delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di
legge aventi le stesse finalita' di quelle previste dalle
norme comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di
approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
di cui all'articolo 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente
intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
e dagli organismi di cui all'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321 , ed
alla legge 26 novembre 1975, n. 748.».
Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 2-bis, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica):
«Art. 9. (Contenimento delle spese in materia di
impiego pubblico)
(Omissis).
2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31
dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse
destinate annualmente al trattamento accessorio del
personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle
amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non puo'
superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed e',
comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale
alla riduzione del personale in servizio.
(Omissis).».
Si riporta il testo dell'articolo 16, comma 1, del
decreto- legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111 (Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria):
«Art. 16. (Contenimento delle spese in materia di
impiego pubblico)
1. Al fine di assicurare il consolidamento delle misure
di razionalizzazione e contenimento della spesa in materia
di pubblico impiego adottate nell'ambito della manovra di
finanza pubblica per gli anni 2011-2013, nonche' ulteriori
risparmi in termini di indebitamento netto, non inferiori a
30 milioni di euro per l'anno 2013 e ad euro 740 milioni di
euro per l'anno 2014, ad euro 340 milioni di euro per
l'anno 2015 ed a 370 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2016 con uno o piu' regolamenti da emanare ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle
finanze, puo' essere disposta:
a) la proroga di un anno dell'efficacia delle vigenti
disposizioni in materia di limitazione delle facolta'
assunzionali per le amministrazioni dello Stato, ad
esclusione dei Corpi di polizia, del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, per le agenzie fiscali, per gli enti
pubblici non economici e per gli enti dell'articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) la proroga fino al 31 dicembre 2014 delle vigenti
disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti
economici anche accessori del personale delle pubbliche
amministrazioni previste dalle disposizioni medesime;
c) la fissazione delle modalita' di calcolo relative
all'erogazione dell'indennita' di vacanza contrattuale per
gli anni 2015-2017;
d) la semplificazione, il rafforzamento e
l'obbligatorieta' delle procedure di mobilita' del
personale tra le pubbliche amministrazioni;
e) la possibilita' che l'ambito applicativo delle
disposizioni di cui alla lettera a) nonche', all'esito di
apposite consultazioni con le confederazioni sindacali
maggiormente rappresentative del pubblico impiego, alla
lettera b) sia differenziato, in ragione dell'esigenza di
valorizzare ed incentivare l'efficienza di determinati
settori;
f) l'inclusione di tutti i soggetti pubblici, con
esclusione delle regioni e delle province autonome, nonche'
degli enti del servizio sanitario nazionale, nell'ambito
degli enti destinatari in via diretta delle misure di
razionalizzazione della spesa, con particolare riferimento
a quelle previste dall'articolo 6 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122;
g) ulteriori misure di risparmio, razionalizzazione e
qualificazione della spesa delle amministrazioni centrali
anche attraverso la digitalizzazione e la semplificazione
delle procedure, la riduzione dell'uso delle autovetture di
servizio, la lotta all'assenteismo anche mediante
estensione delle disposizioni di cui all'articolo 71 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al
personale del comparto sicurezza e difesa, con eccezione di
quello impegnato in attivita' operative o missioni, fatti
salvi i contenuti del comma 1-bis del medesimo articolo,
come modificato dall'articolo 17, comma 23, lettera a), del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102:
(Omissis).».
Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 155, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2004):
«Art. 3. (Disposizioni in materia di oneri sociali e di
personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti
pubblici)
(Omissis).
155. E' autorizzata la spesa di 87 milioni di euro per
l'anno 2004, 42 milioni di euro per l'anno 2005 e 38
milioni di euro a decorrere dal 2006 da destinare a
provvedimenti normativi volti al riallineamento, con
effetti economici a decorrere dal 1° gennaio 2003, delle
posizioni di carriera del personale dell'Esercito, della
Marina, ivi comprese le Capitanerie di porto, e
dell'Aeronautica inquadrato nei ruoli dei marescialli ai
sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 196, con quelle del personale dell'Arma dei
carabinieri inquadrato nel ruolo degli ispettori ai sensi
dell'articolo 46 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
198. E' altresi' autorizzata la spesa di 73 milioni di euro
per l'anno 2004, 118 milioni di euro per l'anno 2005 e 122
milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 da destinare a
provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e
delle carriere del personale non direttivo e non dirigente
delle Forze armate e delle Forze di polizia.
(Omissis).».
Si riporta il testo dell'articolo 18, comma 3, della
legge 7 agosto 1990, n. 232 (Copertura per le spese
derivanti dall'applicazione dell'accordo per il triennio
1988-1990 relativo al personale della Polizia di Stato ed
estensione agli altri Corpi di polizia), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 18. (Indennita' per il personale della polizia
stradale impiegato nei servizi autostradali)
(Omissis).
3. I criteri e le modalita' per la ripartizione e la
corresponsione al personale delle somme di cui al comma 2,
il cui importo giornaliero non potra', comunque, essere
inferiore a quanto stabilito nelle vigenti convenzioni,
saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, sentite le organizzazioni sindacali della
polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano
nazionale.
(Omissis).» .
Si riporta il testo dell'articolo 23, comma 11, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario):
«Art. 23. (Altre disposizioni di carattere finanziario
ed esigenze indifferibili)
(Omissis).
11. Al fine di assicurare la prosecuzione degli
interventi connessi al superamento dell'emergenza
umanitaria nel territorio nazionale, ivi comprese le
operazioni per la salvaguardia della vita umana in mare, in
relazione all'eccezionale afflusso di cittadini
appartenenti ai paesi del Nord Africa, dichiarata con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12
febbraio 2011 e successivamente prorogata fino al 31
dicembre 2012 con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 6 ottobre 2011, pubblicati rispettivamente nella
Gazzetta Ufficiale n. 42 del 21 febbraio 2011 e n. 235
dell'8 ottobre 2011 e' autorizzata la spesa massima di 495
milioni di euro, per l'anno 2012, da iscrivere su apposito
fondo dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze, anche al fine di far fronte alle attivita'
solutorie di interventi urgenti gia' posti in essere. Con
ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione
civile, adottate, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 5,
comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e'
individuato l'ammontare di risorse da assegnare per gli
interventi di rispettiva competenza alla Protezione civile
ovvero direttamente al Ministero dell'interno e alle altre
Amministrazioni interessate. Le somme non utilizzate
nell'esercizio possono esserlo in quello successivo. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di
bilancio. Al fine di assicurare la prosecuzione degli
interventi a favore dei minori stranieri non accompagnati
connessi al superamento dell'emergenza umanitaria e
consentire nel 2012 una gestione ordinaria
dell'accoglienza, e' istituito presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali il Fondo nazionale per
l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, la cui
dotazione e' costituita da 5 milioni di euro per l'anno
2012. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con
proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui al
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede
annualmente e nei limiti delle risorse di cui al citato
Fondo alla copertura dei costi sostenuti dagli enti locali
per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.
(Omissis).».
 
Art. 6 bis

Accordi territoriali di sicurezza integrata per lo sviluppo

1. Per le aree interessate da insediamenti produttivi o da infrastrutture logistiche ovvero da progetti di riqualificazione e riconversione di siti industriali o commerciali dismessi o da progetti di valorizzazione dei beni di proprieta' pubblica o da altre iniziative di sviluppo territoriale, gli accordi tra il Ministero dell'interno e le regioni e gli enti locali, stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono prevedere la contribuzione di altri enti pubblici, anche non economici, e di soggetti privati, finalizzata al sostegno strumentale, finanziario e logistico delle attivita' di promozione della sicurezza dei cittadini, del controllo del territorio e del soccorso pubblico. Per le predette contribuzioni non si applica l'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2. Gli accordi di cui al comma 1 possono anche prevedere, ai fini del contenimento della spesa, forme di ottimizzazione delle modalita' di impiego dei mezzi strumentali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per le quali e' consentito, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di contabilita' pubblica e comunque nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185, il ricorso alla permuta di materiali o di prestazioni. In tal caso, l'accordo e' soggetto a specifica autorizzazione del Ministero dell'interno, rilasciata d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 569 a 574 del testo unico delle di-sposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni. In caso di accordi tra enti pubblici, anche non economici, la permuta puo' prevedere anche la cessione diretta di beni di proprieta' pubblica in cambio di prestazioni o di finanziamenti volti alla ristrutturazione di altri beni di proprieta' pubblica destinati a presidi di polizia. Restano fermi i controlli di regolarita' ammini-strativa e contabile previsti dalle norme vigenti. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite ulteriori modalita' attuative del presente comma, nonche' individuate eccezionali esigenze per le quali puo' essere altresi' consentito il ricorso alla predetta permuta.
3. Relativamente alle aree di cui al comma 1, il prefetto puo' assumere iniziative volte alla semplificazione e all'accelerazione della conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza degli enti pubblici interessati, anche indirettamente, alla realizzazione dei progetti di sviluppo territoriale. Ove riguardino beni di proprieta' pubblica, gli accordi di cui al presente articolo sono conclusi d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.
Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 439, della
citata legge n. 296 del 2006:
"439. Per la realizzazione di programmi straordinari di
incremento dei servizi di polizia, di soccorso tecnico
urgente e per la sicurezza dei cittadini, il Ministro
dell'interno e, per sua delega, i prefetti, possono
stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali che
prevedano la contribuzione logistica, strumentale o
finanziaria delle stesse regioni e degli enti locali. Per
le contribuzioni del presente comma non si applica l'
articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n.
266.».
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 46, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006) :
"46. A decorrere dall'anno 2006, l'ammontare
complessivo delle riassegnazioni di entrate non potra'
superare, per ciascuna amministrazione, l'importo
complessivo delle riassegnazioni effettuate nell'anno 2005
al netto di quelle di cui al successivo periodo. La
limitazione non si applica alle riassegnazioni per le quali
l'iscrizione della spesa non ha impatto sul conto economico
consolidato delle pubbliche amministrazioni, nonche' a
quelle riguardanti l'attuazione di interventi cofinanziati
dall'Unione europea».
La legge 9 luglio 1990, n. 185 (Nuove norme sul
controllo dell'esportazione, importazione e transito dei
materiali di armamento), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 14 luglio 1990, n. 163.
Si riportano gli articoli da 569 a 574 del Decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (Testo
unico delle disposizioni regolamentari in materia di
ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge
28 novembre 2005, n. 246):
«Art. 569. (Condizioni delle permute)
1.
2. Le convenzioni e i contratti di permuta di cui
all'articolo 545 del codice rispettano le seguenti
condizioni:
a) e' ammessa la permuta tra materiali ovvero
prestazioni, anche non rientranti in settori tra loro
omogenei, secondo il criterio dell'equivalenza economica
complessiva delle prestazioni reciproche. Se le prestazioni
non sono economicamente equivalenti, e' fatto obbligo al
contraente che effettua la prestazione di minor valore, di
pagare un prezzo alla controparte a titolo di conguaglio
per compensare la disuguaglianza economica tra le
prestazioni. Gli importi a titolo di conguaglio dovuti al
Ministero della difesa sono pagati quali entrate erariali,
con versamento in tesoreria;
b) nella permuta di materiali ovvero di prestazioni, e'
garantita la sicurezza e la segretezza delle informazioni.
Al tal fine, le parti contraenti garantiscono che i
documenti, i materiali e le tecnologie oggetto di permuta
siano utilizzati esclusivamente per i fini e nei limiti
concordati.»
«Art. 570. (Modalita' per la stipula degli atti e
l'esecuzione delle prestazioni)
1. La scelta del contraente, la stipula delle
convenzioni e dei contratti, l'approvazione, l'esecuzione
delle prestazioni, il collaudo, la liquidazione e il
pagamento e ogni altro connesso adempimento, sono
effettuati con le modalita' che disciplinano l'attivita'
negoziale dell'Amministrazione della difesa e nel rispetto
delle competenze stabilite dal relativo ordinamento, con
l'adozione anche delle previste forme di pubblicita'. »
«Art. 571. (Valore delle prestazioni a carico dei
contraenti)
1. Nel contratto di permuta deve essere indicato
analiticamente il valore economico dei singoli materiali e
delle singole prestazioni che le parti contraenti si
impegnano a trasferire reciprocamente, nonche' il valore
economico complessivo del contratto.
2. Ai fini della valutazione delle prestazioni rese
dall'Amministrazione della difesa nell'ambito di
convenzioni e contratti aventi a oggetto la permuta sono
utilizzate, ove disponibili, le tabelle di onerosita' e la
rilevazione, dei costi orari del personale predisposti
dall'Amministrazione stessa.
3. Per quanto non contemplato nelle suddette tabelle e
per la valutazione delle prestazioni rese da privati,
l'Amministrazione della difesa effettua le verifiche di
congruita' dei prezzi secondo le procedure utilizzate per
la propria attivita' negoziale. »
«Art. 572. (Prezzo in luogo di prestazione in natura)
1. In alternativa all'esecuzione della prestazione
specifica posta a carico dell'Amministrazione della difesa,
se sopravvenute esigenze istituzionali lo richiedono,
l'Amministrazione stessa ha facolta' di adempiere al
contratto mediante pagamento della prestazione posta a
carico della controparte, secondo l'importo dichiarato
nella convenzione o nel contratto. »
«Art. 573. (Autorita' competenti in ordine
all'individuazione dei materiali e delle prestazioni da
permutare)
1. Per le esigenze dell'area tecnico-operativa, il Capo
di stato maggiore della difesa, di iniziativa o su proposta
degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale
dell'Arma dei carabinieri, individua i materiali e le
prestazioni che possono costituire oggetto di permuta. Al
solo fine di consentire le prestazioni, quando necessario
puo' essere concesso l'utilizzo strettamente strumentale e
temporaneo di porzioni di aree, superfici, immobili e
infrastrutture in uso al Ministero della difesa.
2. All'individuazione dei materiali e delle prestazioni
che possono costituire oggetto di permuta relativamente
alle esigenze dell'area tecnico-amministrativa, provvede il
Capo di stato maggiore della difesa su proposta del
Segretario generale della difesa. »
«Art. 574. (Rinvio alle norme in materia di pubblici
appalti)
1. Agli atti negoziali disciplinati dal presente capo e
alle relative reciproche obbligazioni si applicano, in
quanto compatibili, le norme vigenti dettate per gli
appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.».
Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«Art. 17.
1-2 (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4-4-ter (Omissis) .».
 
Art. 7
Disposizioni in materia di arresto in flagranza in occasione di
manifestazioni sportive e per il contrasto alle rapine, nonche' in
materia di concorso delle forze armate nel controllo del territorio

1. All'articolo 8, comma 1-quinquies, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, le parole: «30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2016.».
2. All'articolo 628, terzo comma, del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 3-bis), dopo le parole «articolo 624-bis» sono aggiunte le seguenti: «o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa»;
b) dopo il numero 3-quater), e' aggiunto il seguente:
«3-quinquies) se il fatto e' commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne;
3-sexies) (soppresso).».
3. All'articolo 24, comma 74, primo periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, la parola: «interamente» e' soppressa e dopo le parole: «destinate a servizi di perlustrazione e pattuglia» sono inserite le seguenti: «nonche' di vigilanza di siti e obiettivi sensibili».
3-bis. All'articolo 260 del codice penale e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le disposizioni del presente articolo si applicano, altresi', agli immobili adibiti a sedi di ufficio o di reparto o a deposito di materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, l'accesso ai quali sia vietato per ragioni di sicurezza pubblica.».
4. All'articolo 682 del codice penale e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le disposizioni del primo comma si applicano, altresi', agli immobili adibiti a sedi di ufficio, di reparto o a deposito di materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, il cui accesso e' vietato per ragioni di sicurezza pubblica.».
Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente dell'articolo 8 della legge
13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco
e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza
nello svolgimento di manifestazioni sportive):
«Art. 8. (Effetti dell'arresto in flagranza durante o
in occasione di manifestazioni sportive)
1. Nei casi di arresto in flagranza o di arresto
eseguito a norma dei commi 1-bis e 1-ter per reato commesso
durante o in occasione di manifestazioni sportive, i
provvedimenti di remissione in liberta' conseguenti a
convalida di fermo e arresto o di concessione della
sospensione condizionale della pena a seguito di giudizio
direttissimo possono contenere prescrizioni in ordine al
divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono
manifestazioni sportive.
1-bis. Oltre che nel caso di reati commessi con
violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di
manifestazioni sportive, per i quali e' obbligatorio o
facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del
codice di procedura penale, l'arresto e' altresi'
consentito nel caso di reati di cui all'articolo 6-bis,
comma 1, all'articolo 6-ter ed all'articolo 6, commi 1 e 6,
della presente legge, anche nel caso di divieto non
accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 del
medesimo articolo 6. L'arresto e', inoltre, consentito nel
caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove
si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7
dell'articolo 6.
1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, quando non e'
possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni
di sicurezza o incolumita' pubblica, si considera comunque
in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice
di procedura penale colui il quale, sulla base di
documentazione video fotografica dalla quale emerge
inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che
l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla
sua identificazione e, comunque, entro quarantotto ore dal
fatto
1-quater. Quando l'arresto e' stato eseguito per uno
dei reati indicati dal comma 1-bis, e nel caso di
violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si
svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7
dell'articolo 6, l'applicazione delle misure coercitive e'
disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti
dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 del codice
di procedura penale.
1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e
1-quater hanno efficacia a decorrere dal 13 novembre 2010
fino al 30 giugno 2016.».
Si riporta il testo dell'articolo 628 del codice
penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 628. (Rapina)
Chiunque, per procurare a se' o ad altri un ingiusto
profitto, mediante violenza alla persona o minaccia,
s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi
la detiene, e' punito con la reclusione da tre a dieci anni
e con la multa da euro 516 a euro 2.065.
Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o
minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare
a se' o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per
procurare a se' o ad altri l'impunita'.
La pena e' della reclusione da quattro anni e sei mesi
a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098 :
1) se la violenza o minaccia e' commessa con armi, o da
persona travisata, o da piu' persone riunite;
2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di
incapacita' di volere o di agire;
3) se la violenza o minaccia e' posta in essere da
persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo
416-bis;
3-bis) se il fatto e' commesso nei luoghi di cui
all'articolo 624-bis o in luoghi tali da ostacolare la
pubblica o privata difesa;
3-ter) se il fatto e' commesso all'interno di mezzi di
pubblico trasporto;
3-quater) se il fatto e' commesso nei confronti di
persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia
appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici
postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di
denaro;
3-quinquies) se il fatto e' commesso nei confronti di
persona ultrasessantacinquenne;
3-sexies) (soppresso). ».
Si riporta il testo degli articoli 260 e 682 del codice
penale, come modificati dalla presente legge:
«Art. 260. (Introduzione clandestina in luoghi militari
e possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio)
E' punito con la reclusione da uno a cinque anni
chiunque:
1. si introduce clandestinamente o con inganno in
luoghi o zone di terra, di acqua o di aria, in cui e'
vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato;
2. e' colto, in tali luoghi o zone, o in loro
prossimita', in possesso ingiustificato di mezzi idonei a
commettere alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 256,
257 e 258;
3. e' colto in possesso ingiustificato di documenti o
di qualsiasi altra cosa atta a fornire le notizie indicate
nell'articolo 256.
Se alcuno dei fatti preveduti dai numeri precedenti e'
commesso in tempo di guerra, la pena e' della reclusione da
tre a dieci anni
Le disposizioni del presente articolo si applicano,
altresi', agli immobili adibiti a sedi di ufficio o di
reparto o a deposito di materiali dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza, l'accesso ai quali sia vietato
per ragioni di sicurezza pubblica. »
«Art. 682. (Ingresso arbitrario in luoghi ove l'accesso
e' vietato nell'interesse militare dello Stato).
Chiunque s'introduce in luoghi, nei quali l'accesso e'
vietato nell'interesse militare dello Stato, e' punito, se
il fatto non costituisce un piu' grave reato, con l'arresto
da tre mesi a un anno, ovvero con l'ammenda da euro 51 a
euro 309
Le disposizioni del primo comma si applicano, altresi',
agli immobili adibiti a sedi di ufficio, di reparto o a
deposito di materiali dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza, il cui accesso e' vietato per ragioni di
sicurezza pubblica. »
Si riporta il testo dell'articolo 24, comma 74, del
citato decreto-legge n. 78 del 2009, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 24.
(Omissis).
74. Al fine di assicurare la prosecuzione del concorso
delle Forze armate nel controllo del territorio, a
decorrere dal 4 agosto 2009 il piano di impiego di cui
all'articolo 7-bis, comma 1, ultimo periodo, del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, puo'
essere prorogato per due ulteriori semestri per un
contingente di militari incrementato con ulteriori 1.250
unita', destinate a servizi di perlustrazione e pattuglia
nonche' di vigilanza di siti e obiettivi sensibili in
concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il
personale e' posto a disposizione dei prefetti delle
province per l'impiego nei comuni ove si rende maggiormente
necessario. Ai fini dell'impiego del personale delle Forze
armate nei servizi di cui al presente comma, si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3
del decreto-legge n. 92 del 2008. A tal fine e' autorizzata
la spesa di 27,7 milioni di euro per l'anno 2009 e di 39,5
milioni di euro per l'anno 2010.
(Omissis).»
 
Art. 7 bis
Operazioni congiunte nell'ambito di accordi internazionali di polizia

1. Agli appartenenti agli organi di polizia degli Stati membri dell'Unione europea e degli altri Stati esteri, distaccati dalle autorita' competenti, che partecipano nel territorio nazionale ad operazioni congiunte disposte sulla base e secondo le modalita' indicate da accordi internazionali di cooperazione di polizia sono attribuite le funzioni di ufficiale o agente di pubblica sicurezza e di ufficiale o agente di polizia giudiziaria secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e dai medesimi accordi.
2. Fatte salve diverse disposizioni contenute nei trattati internazionali ratificati dall'Italia, nei casi contemplati dagli accordi di cui al comma 1, l'uso delle armi di servizio e del relativo munizionamento, che siano stati preventivamente autorizzati dallo Stato, e' consentito unicamente in caso di legittima difesa secondo quanto previsto dalla normativa nazionale. Nei medesimi casi, ai veicoli utilizzati nel territorio nazionale dal personale di cui al comma 1 si applicano le stesse norme nazionali in materia di circolazione stradale previste per l'espletamento dei servizi di polizia, comprese quelle concernenti le prerogative di impiego di dispositivi sonori e luminosi e di passaggio ai pedaggi.

3. Fatte salve diverse disposizioni contenute nei trattati internazionali ratificati dall'Italia, la responsabilita' civile e penale degli appartenenti agli organi di polizia degli Stati membri dell'Unione europea e degli altri Stati esteri che operano nel territorio nazionale ai sensi del comma 2 e' regolata dagli accordi di cooperazione di cui al medesimo comma e, in mancanza, dalla normativa nazionale.
 
Art. 8
Contrasto al fenomeno dei furti in danno di infrastrutture
energetiche e di comunicazione

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 625, primo comma, dopo il numero 7) e' inserito il seguente:
«7-bis) se il fatto e' commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica;»; b) all'articolo 648, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La pena e' aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).».
2. All'articolo 380, comma 2, lettera e), del codice di procedura penale, dopo le parole «numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5)» sono inserite le seguenti: «, nonche' 7-bis)» e dopo la lettera f) e' inserita la seguente: «f-bis) delitto di ricettazione, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 648, primo comma, secondo periodo, del codice penale;».
Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente degli articoli 625 e 648
del codice penale:
«Art. 625. (Circostanze aggravanti)
La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 e'
della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro
103 a euro 1.032:
1 [abrogato]
2. se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di
un qualsiasi mezzo fraudolento;
3. se il colpevole porta in dosso armi o narcotici,
senza farne uso;
4. se il fatto e' commesso con destrezza;
5. se il fatto e' commesso da tre o piu' persone,
ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la
qualita' di pubblico ufficiale o d'incaricato di un
pubblico servizio;
6. se il fatto e' commesso sul bagaglio dei viaggiatori
in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o
banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si
somministrano cibi o bevande;
7. se il fatto e' commesso su cose esistenti in uffici
o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a
pignoramento, o esposte per necessita' o per consuetudine o
per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico
servizio o a pubblica utilita', difesa o reverenza;
7-bis. se il fatto e' commesso su componenti metalliche
o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate
all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di
telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da
soggetti pubblici o da privati in regime di concessione
pubblica;
8. se il fatto e' commesso su tre o piu' capi di
bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali
bovini o equini, anche non raccolti in mandria;
8-bis. se il fatto e' commesso all'interno di mezzi di
pubblico trasporto;
8-ter. se il fatto e' commesso nei confronti di persona
che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena
fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o
sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro.
Se concorrono due o piu' delle circostanze prevedute
dai numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze
concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la
pena e' della reclusione da tre a dieci anni e della multa
da euro 206 a euro 1.549.»
«Art. 648. (Ricettazione)
Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di
procurare a se' o ad altri un profitto, acquista, riceve od
occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto,
o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od
occultare, e' punito con la reclusione da due ad otto anni
e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena e'
aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose
provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi
dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai
sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto
aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n.
7-bis).
La pena e' della reclusione sino a sei anni e della
multa sino a euro 516, se il fatto e' di particolare
tenuita'.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche
quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose
provengono non e' imputabile o non e' punibile ovvero
quando manchi una condizione di procedibilita' riferita a
tale delitto. ».
Per l'articolo 380 del codice di procedura penale, si
vedano le note riportate all'articolo 2.
 
Art. 9

Frode informatica commessa con sostituzione d'identita' digitale

1. All'articolo 640-ter del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il secondo comma, e' inserito il seguente: «La pena e' della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto e' commesso con furto o indebito utilizzo dell'identita' digitale in danno di uno o piu' soggetti.»;
b) al terzo comma, dopo le parole «di cui al secondo» sono inserite le seguenti: «e terzo».
2. (soppresso).
3. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 30-ter, dopo il comma 7, e' inserito il seguente: «7-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, nell'ambito dello svolgimento della propria specifica attivita', gli aderenti possono inviare all'ente gestore richieste di verifica dell'autenticita' dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche nei casi in cui ritengono utile, sulla base della valutazione degli elementi acquisiti, accertare l'identita' delle medesime.»;
b) (soppressa).
Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 640-ter del codice
penale, come modificato dalla presente legge:
«Articolo 640-ter (Frode informatica)
Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento
di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza
diritto con qualsiasi modalita' su dati, informazioni o
programmi contenuti in un sistema informatico o telematico
o ad esso pertinenti, procura a se' o ad altri un ingiusto
profitto con altrui danno, e' punito con la reclusione da
sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.
La pena e' della reclusione da uno a cinque anni e
della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle
circostanze previste dal numero 1) del secondo comma
dell'articolo 640, ovvero se il fatto e' commesso con abuso
della qualita' di operatore del sistema.
La pena e' della reclusione da due a sei anni e della
multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto e' commesso con
furto o indebito utilizzo dell'identita' digitale in danno
di uno o piu' soggetti.
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa,
salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al
secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante.».
Si riporta, per completezza, il testo dell'articolo
24-bis, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231 (Disciplina della responsabilita' amministrativa delle
persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni
anche prive di personalita' giuridica, a norma
dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 24-bis. (Delitti informatici e trattamento
illecito di dati)
1. In relazione alla commissione dei delitti di cui
agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis,
635-ter, 635-quater, 635-quinquies del codice penale si
applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a
cinquecento quote.
(Omissis).».
Si riporta il testo vigente dell'articolo 30-ter e il
testo dell'articolo 30-sexies, come modificato dalla
presente legge, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
141 (Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai
contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del
titolo VI del testo unico bancario - decreto legislativo n.
385 del 1993 - in merito alla disciplina dei soggetti
operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita'
finanziaria e dei mediatori creditizi):
«Art. 30-ter. (Sistema di prevenzione)
1. E' istituito, nell'ambito del Ministero
dell'economia e delle finanze, un sistema pubblico di
prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel
settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati
o differiti, con specifico riferimento al furto di
identita'.
2. Il sistema di prevenzione e' basato sull'archivio
centrale informatizzato di cui all'articolo 30-quater, di
seguito denominato archivio, e sul gruppo di lavoro di cui
al comma 9 del presente articolo.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze e'
titolare dell'archivio e puo' avvalersi, per la gestione
dell'archivio, di Consap S.p.A., di seguito denominato ente
gestore. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle
finanze e l'ente gestore sono disciplinati con apposita
convenzione, dalla quale non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze, fatte
salve le attribuzioni previste dalla vigente normativa ad
altre Amministrazioni pubbliche, esercita, con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, funzioni di competenza statale in materia di
monitoraggio sui sistemi di informazioni creditizie e sulle
imprese che offrono servizi assimilabili alla prevenzione,
sul piano amministrativo, delle frodi nei settori del
credito e dei servizi.
5. Partecipano al sistema di prevenzione delle frodi i
seguenti soggetti, di seguito denominati aderenti:
a) le banche, comprese quelle comunitarie e quelle
extracomunitarie, e gli intermediari finanziari iscritti
nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
b) i fornitori di servizi di comunicazione elettronica,
ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera gg), del codice
di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
c) i fornitori di servizi interattivi associati o di
servizi di accesso condizionato ai sensi dell'articolo 2,
comma 1, lettera q), del decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177;
c-bis) le imprese di assicurazione;
d) i gestori di sistemi di informazioni creditizie e le
imprese che offrono ai soggetti di cui alle lettere da a) a
c) servizi assimilabili alla prevenzione, sul piano
amministrativo, delle frodi, in base ad apposita
convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze,
dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e' individuata, previo parere del gruppo di lavoro
di cui al comma 9, ogni altra categoria di soggetti cui e'
consentita la partecipazione al sistema di prevenzione.
7. Gli aderenti inviano all'ente gestore richieste di
verifica dell'autenticita' dei dati contenuti nella
documentazione fornita dalle persone fisiche che richiedono
una dilazione o un differimento di pagamento, un
finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, un
servizio a pagamento differito. La verifica
dell'autenticita' dei dati non puo' essere richiesta al di
fuori dei casi e delle finalita' previste per la
prevenzione del furto di identita'. Gli aderenti inviano
altresi', in forma scritta, una comunicazione riguardante
l'avvenuta stipula del contratto, nell'ambito dei settori
di cui al comma 1, all'indirizzo risultante dai registri
anagrafici della persona fisica titolare del rapporto. Gli
aderenti trasmettono al titolare dell'archivio le
informazioni relative ai casi che configurano un rischio di
frodi nei settori del credito, dei servizi di comunicazione
elettronica o interattivi.
7-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7,
nell'ambito dello svolgimento della propria specifica
attivita', gli aderenti possono inviare all'ente gestore
richieste di verifica dell'autenticita' dei dati contenuti
nella documentazione fornita dalle persone fisiche nei casi
in cui ritengono utile, sulla base della valutazione degli
elementi acquisiti, accertare l'identita' delle medesime.
8. Nell'ambito del sistema di prevenzione, e'
istituito, presso l'ente gestore, un servizio gratuito,
telefonico e telematico, che consente di ricevere
segnalazioni da parte di soggetti che hanno subito o temono
di aver subito frodi configuranti ipotesi di furto di
identita'.
9. Nell'ambito del sistema di prevenzione opera, senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un
gruppo di lavoro che svolge funzioni di indirizzo, impulso
e coordinamento, al fine di migliorare l'azione di
prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo
e del furto di identita' a livello nazionale, nonche'
compiti finalizzati alla predisposizione, elaborazione e
studio dei dati statistici, in forma anonima, relativi al
comparto delle frodi ai sensi del comma 1 del presente
articolo. Il gruppo di lavoro e' composto da due
rappresentanti, di cui un titolare e un supplente,
designati rispettivamente da ciascuna delle autorita'
indicate: Ministero dell'economia e delle finanze,
Ministero dell'interno, Ministero della giustizia,
Ministero dello sviluppo economico, Banca d'Italia, Guardia
di finanza. La segreteria del gruppo di lavoro e'
assicurata dall'ente gestore. Il Ministro dell'economia e
delle finanze provvede con proprio decreto alla nomina dei
componenti del gruppo di lavoro. Il gruppo di lavoro ha
carattere permanente. I componenti del gruppo di lavoro
durano in carica un triennio. Per la partecipazione
all'attivita' del gruppo di lavoro non sono previsti
compensi, indennita' o rimborsi spese. Il gruppo di lavoro
e' presieduto dal componente del gruppo designato dal
Ministero dell'economia e delle finanze, il quale, in
ragione dei temi trattati, integra la composizione del
gruppo di lavoro con i rappresentanti delle associazioni di
categoria dei soggetti aderenti e degli operatori
commerciali, nonche' con gli esperti delle Forze di
polizia, designati dal Dipartimento della pubblica
sicurezza del Ministero dell'interno. Il Ministro
dell'economia e delle finanze, entro il 30 aprile di
ciascun anno, riferisce al Parlamento, sulla base della
relazione predisposta dal gruppo di lavoro, in ordine ai
risultati dell'attivita' di prevenzione delle frodi svolta
entro il 31 dicembre del precedente anno. Il titolare
dell'archivio, anche attraverso l'attivita' di studio ed
elaborazione dei dati disponibili da parte del gruppo di
lavoro, svolge attivita' d'informazione e conoscenza sui
rischi del fenomeno delle frodi, anche mediante l'ausilio
di campagne pubblicitarie curate dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri. A tali attivita', i soggetti
preposti fanno fronte con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.»
«Art. 30-sexies. (Procedura di riscontro
sull'autenticita' dei dati e contributo degli aderenti)
1. Ai fini del riscontro sull'autenticita' dei dati
contenuti nelle richieste di verifica inviate dagli
aderenti, l'ente gestore autorizza di volta in volta la
procedura di collegamento dell'archivio alle banche dati
degli organismi pubblici e privati. Ciascuna richiesta puo'
concernere una o piu' categorie di dati nell'ambito di
quelle elencate nell'articolo 30-quinquies.
2. L'onere derivante dall'attuazione del presente
decreto legislativo e' posto a carico degli aderenti al
sistema pubblico di prevenzione. L'adesione al sistema e
ciascuna richiesta di verifica, riferita ad un singolo
nominativo, comportano, da parte dell'aderente, previa
stipula di apposita convenzione con l'ente gestore, il
pagamento di un contributo articolato in modo tale da
garantire sia le spese di progettazione e di realizzazione
dell'archivio, sia il costo pieno del servizio svolto
dall'ente gestore. La misura delle componenti del
contributo e' determinata con il decreto di cui
all'articolo 30-octies.
3.(soppresso).».
 
Art. 9 bis
Adeguamento dei requisiti essenziali di sicurezza degli articoli
pirotecnici in attuazione dell'articolo 47, paragrafo 2, della
direttiva 2013/29/ UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 giugno 2013

1. Il punto 4) della prima sezione dell'allegato I annesso al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e' sostituito dal seguente:
«4) Gli articoli pirotecnici non devono contenere esplosivi detonanti diversi da polvere nera o miscele ad effetto lampo, ad eccezione degli articoli pirotecnici di categoria P1, P2 o T2, nonche' dei fuochi d'artificio di categoria 4 che soddisfino le seguenti condizioni:
a) l'esplosivo detonante non puo' essere facilmente estratto dall'articolo pirotecnico;
b) per la categoria P1, l'articolo pirotecnico non puo' avere una funzione di detonante o non puo', com'e' progettato e fabbricato, innescare esplosivi secondari;
c) per le categorie 4, T2 e P2, l'articolo pirotecnico e' progettato in modo da non funzionare come detonante o, se e' progettato per la detonazione, non puo', com'e' progettato e fabbricato, innescare esplosivi secondari».
2. Le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, si applicano anche alle autorizzazioni concesse relative alle istanze presentate entro i termini di cui al comma 6 del medesimo articolo.
Riferimenti normativi

Si riporta l'articolo 47, paragrafo 2, della Direttiva
2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12giugno 2013 , concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di articoli pirotecnici
(rifusione) Testo rilevante ai fini del SEE:
«Art. 47.(Recepimento)
(Omissis).
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri adottano
e pubblicano entro il 3 ottobre 2013 le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative necessarie per
conformarsi al punto 4 dell'allegato I. Essi comunicano
immediatamente il testo di tali misure alla Commissione.
Essi applicano tali misure a decorrere dal 4 luglio 2013.
(Omissis).».
Si riporta il testo vigente dell'articolo 18, commi 6 e
7, nonche' la prima sezione dell'allegato I, come
modificato dalla presente legge, annesso al decreto
legislativo 4 aprile 2010, n. 58 (Attuazione della
direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di
prodotti pirotecnici):
«Art. 18. (Disposizioni transitorie e finali)
(Omissis).
6. Le disposizioni del presente decreto si applicano
dal 4 luglio 2010 per i fuochi d'artificio delle categorie
1, 2 e 3 e dal 4 luglio 2013 per gli altri articoli
pirotecnici, per i fuochi d'artificio della categoria 4 e
per gli articoli pirotecnici teatrali
7. Le autorizzazioni concesse antecedentemente al 4
luglio 2010 per gli articoli pirotecnici rientranti nel
campo di applicazione del presente decreto, riconosciuti e
classificati ai sensi dell'articolo 53 del regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, ivi compresi i prodotti riconosciuti
ma non classificati ai sensi del decreto del Ministro
dell'interno in data 4 aprile 1973, continuano ad essere
valide sul territorio dello Stato fino alla loro data di
scadenza, se prevista, o fino al 3 luglio 2017, a seconda
di quale dei due termini e' il piu' breve, anche ai fini
dello smaltimento.
(Omissis).».
«Allegato I (di cui all'articolo 6, comma 1)
REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA
(Omissis).
4) Gli articoli pirotecnici non devono contenere
esplosivi detonanti diversi da polvere nera o miscele ad
effetto lampo, ad eccezione degli articoli pirotecnici di
categoria P1, P2 o T2, nonche' dei fuochi d'artificio di
categoria 4 che soddisfino le seguenti condizioni:
a) l'esplosivo detonante non puo' essere facilmente
estratto dall'articolo pirotecnico;
b) per la categoria P1, l'articolo pirotecnico non puo'
avere una funzione di detonante o non puo', com'e'
progettato e fabbricato, innescare esplosivi secondari;
c) per le categorie 4, T2 e P2, l'articolo pirotecnico
e' progettato in modo da non funzionare come detonante o,
se e' progettato per la detonazione, non puo', com'e'
progettato e fabbricato, innescare esplosivi secondari.».
(Omissis).».
 
Art. 10

Modifiche alla legge 24 febbraio 1992, n. 225

1. All'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1, e' sostituito dal seguente:
«1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, su sua delega, di un Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri segretario del Consiglio, formulata anche su richiesta del Presidente della regione interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo stato d'emergenza, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con specifico riferimento alla natura e alla qualita' degli eventi e disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza. La delibera individua le risorse finanziarie destinate ai primi interventi di emergenza nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni da parte del Commissario delegato e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali istituito ai sensi del comma 5-quinquies, indivi-duando nell'ambito dello stanziamento complessivo quelle finalizzate alle attivita' previste dalla lettera a) del comma 2. Ove il Capo del Dipartimento della protezione civile verifichi che le risorse finalizzate alla attivita' di cui alla lett. a) del comma 2, risultino o siano in procinto di risultare insufficienti rispetto agli interventi da porre in essere, presenta tempestivamente una relazione motivata al Consiglio dei Ministri, per la conseguente determinazione in ordine alla necessita' di integrazione delle risorse medesime. La revoca dello stato d'emergenza per venir meno dei relativi presupposti e' deliberata nel rispetto della procedura dettata per la delibera dello stato d'emergenza.»;
b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. La durata della dichiarazione dello stato di emergenza non puo' superare i 180 giorni prorogabile per non piu' di ulteriori 180 giorni.»;
c) al comma 2, il quarto periodo e' sostituito dal seguente:
«Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le ordinanze si dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine:
a) all'organizzazione ed all'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento;
b) al ripristino della funzionalita' dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili;
c) alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e comunque finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumita';
d) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonche' dei danni subiti dalle attivita' economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza;
e) all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d), entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata.»;
c-bis) al comma 4-quinquies sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e del Fondo per le emergenze nazionali»
d) al comma 5-quinquies le parole da «del Fondo Nazionale» a «n. 196.» sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile. Per il finanziamento delle prime esigenze del suddetto Fondo e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo nazionale di protezione civile di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2012, n. 228. A decorrere dall'anno finanziario 2014, la dotazione del Fondo per le emergenze nazionali e' determinata annualmente, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lett. d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al termine di ciascun anno, dovranno essere evidenziati, in apposito allegato, gli utilizzi delle risorse finanziarie del "Fondo per le emergenze nazionali".».
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. All'articolo 42, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. I Commissari delegati di cui all'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, svolgono direttamente le funzioni di responsabili per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e di responsabili per la trasparenza di cui all'articolo 43 del presente decreto.».
4. All'articolo 1 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, e successive modificazioni, e' abrogato il comma 8.
4-bis. La lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, introdotta dal comma 2-sexies dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e' abrogata.
4-ter. Il secondo e il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340, introdotti dal comma 2-septies dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e successive modificazioni, sono soppressi.
Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 24
febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale
della protezione civile), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 5. (Stato di emergenza e potere di ordinanza)
1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il
Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, ovvero, su sua delega, di un
Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri segretario del
Consiglio, formulata anche su richiesta del Presidente
della regione interessata e comunque acquisitane l'intesa,
delibera lo stato d'emergenza, fissandone la durata e
determinandone l'estensione territoriale con specifico
riferimento alla natura e alla qualita' degli eventi e
disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza.
La delibera individua le risorse finanziarie destinate ai
primi interventi di emergenza nelle more della ricognizione
in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni da
parte del Commissario delegato e autorizza la spesa
nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali istituito
ai sensi del comma 5-quinquies, indivi-duando nell'ambito
dello stanziamento complessivo quelle finalizzate alle
attivita' previste dalla lettera a) del comma 2. Ove il
Capo del Dipartimento della protezione civile verifichi che
le risorse finalizzate alla attivita' di cui alla lett. a)
del comma 2, risultino o siano in procinto di ri-sultare
insufficienti rispetto agli interventi da porre in essere,
presenta tempestivamente una relazione motivata al
Consiglio dei Ministri, per la conseguente determinazione
in ordine alla necessita' di integrazione delle risorse
medesime. La revoca dello stato d'emergenza per venir meno
dei relativi presupposti e' deliberata nel rispetto della
procedura dettata per la delibera dello stato d'emergenza.
1-bis. La durata della dichiarazione dello stato di
emergenza non puo' superare i 180 giorni prorogabile per
non piu' di ulteriori 180 giorni.
2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare
durante lo stato di emergenza dichiarato a seguito degli
eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), si
provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni
disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri
indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di
emergenza e nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico. Le ordinanze sono emanate,
acquisita l'intesa delle regioni territorialmente
interessate, dal Capo del Dipartimento della protezione
civile, salvo che sia diversamente stabilito con la
deliberazione dello stato di emergenza di cui al comma 1.
L'attuazione delle ordinanze e' curata in ogni caso dal
Capo del Dipartimento della protezione civile. Fermo
restando quanto previsto al comma 1, con le ordinanze si
dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine:
a) all'organizzazione ed all'effettuazione dei servizi
di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata
dall'evento;
b) al ripristino della funzionalita' dei servizi
pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, entro
i limiti delle risorse finanziarie disponibili;
c) alla realizzazione di interventi, anche strutturali,
per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso
all'evento, entro i limiti delle risorse finanziarie
disponibili e comunque finalizzate prioritariamente alla
tutela della pubblica e privata incolumita';
d) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino
delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e
private, danneggiate, nonche' dei danni subiti dalle
attivita' economiche e produttive, dai beni culturali e dal
patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di
procedure definite con la medesima o altra ordinanza;
e) all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far
fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d), entro
i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le
direttive dettate con delibera del Consiglio dei ministri,
sentita la Regione interessata.
2-bis. Le ordinanze di cui al comma 2 sono trasmesse
per informazione al Ministro con portafoglio delegato ai
sensi del comma 1 ovvero al Presidente del Consiglio dei
Ministri. Le ordinanze emanate entro il trentesimo giorno
dalla dichiarazione dello stato di emergenza sono
immediatamente efficaci e sono altresi' trasmesse al
Ministero dell'economia e delle finanze perche' comunichi
gli esiti della loro verifica al Presidente del Consiglio
dei Ministri. Successivamente al trentesimo giorno dalla
dichiarazione dello stato di emergenza le ordinanze sono
emanate previo concerto del Ministero dell'economia e delle
finanze, limitatamente ai profili finanziari .
(Omissis).
4-quinquies. Il Governo riferisce annualmente al
Parlamento sulle attivita' di protezione civile riguardanti
le attivita' di previsione, di prevenzione, di mitigazione
del rischio e di pianificazione dell'emergenza, nonche'
sull'utilizzo del Fondo per la protezione civile e del
Fondo per le emergenze nazionali.
(Omissis).
5-quinquies. Agli oneri connessi agli interventi
conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2,
relativamente ai quali il Consiglio dei Ministri delibera
la dichiarazione dello stato di emergenza, si provvede con
l'utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze
nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della Protezione civile. Per il
finanziamento delle prime esigenze del suddetto Fondo e'
autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2013.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione delle risorse del Fondo nazionale di protezione
civile di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3
maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinate dalla tabella
C della legge 24 dicembre 2012, n. 228. A decorrere
dall'anno finanziario 2014, la dotazione del Fondo per le
emergenze nazionali e' determinata annualmente, ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lett. d), della legge 31
dicembre 2009, n. 196. Sul conto finanziario della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, al termine di
ciascun anno, dovranno essere evidenziati, in apposito
allegato, gli utilizzi delle risorse finanziarie del «Fondo
per le emergenze nazionali». Qualora sia utilizzato il
fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, il fondo e' reintegrato in tutto o in parte, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, mediante
riduzione delle voci di spesa rimodulabili indicate
nell'elenco allegato alla presente legge. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati
l'ammontare complessivo delle riduzioni delle dotazioni
finanziarie da operare e le voci di spesa interessate e le
conseguenti modifiche degli obiettivi del patto di
stabilita' interno, tali da garantire la neutralita' in
termini di indebitamento netto delle pubbliche
amministrazioni. Anche in combinazione con la predetta
riduzione delle voci di spesa, il fondo di cui all'articolo
28 della legge n. 196 del 2009 e' corrispondentemente
reintegrato, in tutto o in parte, con le maggiori entrate
derivanti dall'aumento, deliberato dal Consiglio dei
Ministri, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla
benzina senza piombo, nonche' dell'aliquota dell'accisa sul
gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del
testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. La misura
dell'aumento, comunque non superiore a cinque centesimi al
litro, e' stabilita, sulla base della deliberazione del
Consiglio dei Ministri, con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle dogane in misura tale da determinare
maggiori entrate corrispondenti, tenuto conto
dell'eventuale ricorso alla modalita' di reintegro di cui
al secondo periodo all'importo prelevato dal fondo di
riserva. Per la copertura degli oneri derivanti dalle
disposizioni di cui al successivo periodo, nonche' dal
differimento dei termini per i versamenti tributari e
contributivi disposti ai sensi del comma 5-ter, si provvede
mediante ulteriori riduzioni delle voci di spesa e aumenti
dell'aliquota di accisa di cui al del terzo, quarto e
quinto periodo. In presenza di gravi difficolta' per il
tessuto economico e sociale derivanti dagli eventi
calamitosi che hanno colpito i soggetti residenti nei
comuni interessati, ai soggetti titolari di mutui relativi
agli immobili distrutti o inagibili, anche parzialmente,
ovvero alla gestione di attivita' di natura commerciale ed
economica svolta nei medesimi edifici o comunque
compromessa dagli eventi calamitosi puo' essere concessa,
su richiesta, la sospensione delle rate, per un periodo di
tempo circoscritto, senza oneri aggiuntivi per il
mutuatario. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della
protezione civile, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, le risorse di cui al primo
periodo sono destinate, per gli interventi di rispettiva
competenza, alla Protezione civile ovvero direttamente alle
amministrazioni interessate. Lo schema del decreto di cui
al terzo periodo, corredato della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, e successive modificazioni, e' trasmesso alle Camere
per l'espressione, entro venti giorni, del parere delle
Commissioni competenti per i profili di carattere
finanziario. Decorso inutilmente il termine per
l'espressione del parere, il decreto puo' essere comunque
adottato.
(Omissis).».
Si riporta, per completezza, il testo dell'articolo 6,
comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991,
n. 195 (Provvedimenti in favore delle popolazioni delle
province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal
terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore
delle zone danneggiate da eccezionali avversita'
atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991) come
determinate dalla tabella C (Stanziamenti autorizzati in
relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione
annua e' demandata alla legge di stabilita') della legge 24
dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di
stabilita' 2013):
«Art. 6.
1. Al fine di assicurare la continuita' degli
interventi di competenza, il Fondo per la protezione civile
e' integrato della somma di lire 215 miliardi per l'anno
1991 e di lire 245 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e
1993. A decorrere dall'anno 1994 si provvede ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, come sostituito dalla legge 23 agosto 1988,
n. 362.
(Omissis).».
Si riporta, per completezza, il testo dell'articolo 11,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di
contabilita' e finanza pubblica):
«Art. 11. (Manovra di finanza pubblica)
(Omissis).
3. La legge di stabilita' contiene esclusivamente norme
tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel
triennio considerato dal bilancio pluriennale. Essa non
puo' contenere norme di delega o di carattere ordinamentale
ovvero organizzatorio, ne' interventi di natura localistica
o microsettoriale. In particolare, essa indica:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni
contabili e debitorie pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e
degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti a
imposte dirette e indirette, tasse, canoni, tariffe e
contributi in vigore, con effetto di norma dal 1° gennaio
dell'anno cui essa si riferisce, nonche' le correzioni
delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione. E'
fatto salvo quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n.
42, con riferimento ai tributi, alle addizionali e alle
compartecipazioni delle regioni e degli enti locali;
c) gli importi dei fondi speciali previsti
dall'articolo 18 e le corrispondenti tabelle;
d) gli importi, in apposita tabella, con le relative
aggregazioni per programma e per missione, della quota da
iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati
dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente,
la cui quantificazione e' rinviata alla legge di
stabilita', con esclusione delle spese obbligatorie;
e) gli importi, in apposita tabella, con le relative
aggregazioni per programma e per missione, delle quote
destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati per
le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in
conto capitale, con distinta e analitica evidenziazione dei
rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni;
f) gli importi, in apposita tabella, con le relative
aggregazioni per programma e per missione, delle riduzioni,
per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa di
parte corrente;
g) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno
degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo
dei contratti del pubblico impiego, ai sensi dell'articolo
48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente dalle amministrazioni statali in
regime di diritto pubblico. Il suddetto importo, per la
parte non utilizzata al termine dell'esercizio, e'
conservato nel conto dei residui fino alla sottoscrizione
dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei
provvedimenti negoziali;
h) altre regolazioni meramente quantitative rinviate
alla legge di stabilita' dalle leggi vigenti;
i) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni
di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale
ovvero organizzatorio, fatto salvo quanto previsto dalla
lettera m);
l) norme recanti misure correttive degli effetti
finanziari delle leggi di cui all'articolo 17, comma 13;
m) le norme eventualmente necessarie a garantire
l'attuazione del Patto di stabilita' interno, come definito
ai sensi degli articoli 8, comma 2, e 10-bis, comma 1,
lettera d), nonche' a realizzare il Patto di convergenza di
cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come
modificato dall'articolo 51, comma 3, della presente
legge.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 42 del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni):
«Art. 42. (Obblighi di pubblicazione concernenti gli
interventi straordinari e di emergenza che comportano
deroghe alla legislazione vigente)
1. Le pubbliche amministrazioni che adottano
provvedimenti contingibili e urgenti e in generale
provvedimenti di carattere straordinario in caso di
calamita' naturali o di altre emergenze, ivi comprese le
amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in
base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti
legislativi di urgenza, pubblicano:
a) i provvedimenti adottati, con la indicazione
espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei
motivi della deroga, nonche' l'indicazione di eventuali
atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;
b) i termini temporali eventualmente fissati per
l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti
straordinari;
c) il costo previsto degli interventi e il costo
effettivo sostenuto dall'amministrazione;
d) le particolari forme di partecipazione degli
interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti
straordinari.
1-bis I Commissari delegati di cui all'articolo 5,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, svolgono direttamente
le funzioni di responsabili per la prevenzione della
corruzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6
novembre 2012, n. 190 e di responsabili per la trasparenza
di cui all'articolo 43 del presente decreto.».
Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 del
decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21 (Misure
straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei
rifiuti nella regione Campania ed ulteriori disposizioni in
materia di protezione civile):
«Art. 1. (Risoluzione del contratto e affidamento del
servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania)
1. Al fine di assicurare la regolarita' del servizio di
smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, a decorrere
dal quindicesimo giorno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, i contratti stipulati dal Commissario
delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania con
le affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti
solidi urbani in regime di esclusiva nella regione medesima
sono risolti, fatti salvi gli eventuali diritti derivanti
dai rapporti contrattuali risolti.
2. Il Commissario delegato procede, in termini di somma
urgenza, all'individuazione dei nuovi affidatari del
servizio sulla base di procedure accelerate di evidenza
comunitaria e definisce con il Presidente della regione
Campania, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, gli adeguamenti del vigente piano regionale
di smaltimento dei rifiuti, anche per incrementare i
livelli della raccolta differenziata ed individuare
soluzioni compatibili con le esigenze ambientali per i
rifiuti trattati accumulati nei siti di stoccaggio
provvisorio.
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio ed il Commissario delegato, nell'ambito delle
rispettive competenze istituzionali, assicurano la massima
divulgazione delle informazioni relative all'impatto
ambientale delle opere necessarie per il ciclo integrato di
smaltimento dei rifiuti assicurando altresi' alle
popolazioni interessate ogni elemento informativo sul
funzionamento di analoghe strutture gia' esistenti nel
territorio nazionale, senza che ne derivino ulteriori oneri
a carico della finanza pubblica.
4. E' istituita, entro il 31 dicembre 2006, la Consulta
regionale per la gestione dei rifiuti nella regione
Campania, di seguito denominata Consulta, presieduta dal
Presidente della regione Campania, che provvede a
convocarla, su proposta del Commissario delegato fino alla
cessazione dello stato di emergenza, di cui fanno parte i
presidenti delle province e, fino alla cessazione dello
stato di emergenza, il Commissario delegato. La Consulta ha
compiti consultivi in ordine alla equilibrata
localizzazione dei siti per le discariche e per lo
stoccaggio dei rifiuti trattati, nonche' degli impianti per
il trattamento dei rifiuti, e ai tempi di attuazione. Alle
riunioni della Consulta sono invitati a partecipare i
sindaci dei comuni interessati alla localizzazione dei siti
predetti. Per la partecipazione alle riunioni della
Consulta ed ai suoi componenti non spetta la corresponsione
di compensi, emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti o
rimborsi spese. Dall'attuazione del presente comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
5. Il Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri puo' avvalersi, per
tutte le opere e gli interventi attinenti all'emergenza nel
settore dei rifiuti, del Consiglio superiore dei lavori
pubblici. Fatta salva la normativa comunitaria e nazionale
in materia di valutazione di impatto ambientale, per le
esigenze connesse allo svolgimento della procedura di
valutazione e di consulenza nell'ambito di progetti di
opere di cui all'articolo 6 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successive modificazioni, il cui valore sia di
entita' superiore a 5 milioni di euro, per le relative
verifiche tecniche e per le conseguenti necessita'
operative, e' posto a carico del soggetto committente il
versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una
somma pari allo 0,5 per mille del valore delle opere da
realizzare. Le predette entrate sono riassegnate con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
ad apposita unita' previsionale di base del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. L'obbligo di versamento si
applica ai progetti presentati successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Dall'attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
6. Gli stati di emergenza nel settore dello smaltimento
dei rifiuti nelle regioni Campania, Calabria, Lazio, Puglia
e Sicilia, nonche' quelli nel settore delle bonifiche nelle
regioni Calabria, Campania e Puglia sono prorogati fino al
31 maggio 2006.
7. In funzione del necessario passaggio di consegne ai
nuovi affidatari del servizio, ivi comprese quelle relative
al personale ed agli eventuali beni mobili ed immobili che
appare utile rilevare, tenuto conto dell'effettiva
funzionalita', della vetusta' e dello stato di
manutenzione, fino al momento dell'aggiudicazione
dell'appalto di cui al comma 2, e comunque entro il 31
dicembre 2007, le attuali affidatarie del servizio di
smaltimento dei rifiuti nella regione Campania sono tenute
ad assicurarne la prosecuzione e provvedono alla gestione
delle imprese ed all'utilizzo dei beni nella loro
disponibilita', nel puntuale rispetto dell'azione di
coordinamento svolta dal Commissario delegato. Alla
copertura degli oneri connessi con le predette attivita'
svolte dalle attuali affidatarie del servizio provvede il
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri mediante l'utilizzo delle risorse di
cui all'articolo 7. Le attuali affidatarie del servizio
compiono ogni necessaria prestazione, al fine di evitare
interruzioni o turbamenti della regolarita' del servizio di
smaltimento dei rifiuti e della connessa realizzazione dei
necessari interventi ed opere, ivi compresi i
termovalorizzatori, le discariche di servizio ed i siti di
stoccaggio provvisorio. Per le finalita' del presente comma
e' autorizzata la spesa massima di euro 27 milioni per
l'anno 2005 e di euro 23 milioni per l'anno 2006.
8. (abrogato).
9. ».
Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 14
gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti), come
modificato dalla presente legge;
«Art. 3. (Norme in materia di controllo della Corte dei
conti)
1. Il controllo preventivo di legittimita' della Corte
dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non
aventi forza di legge:
a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del
Consiglio dei Ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e
atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle
piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni
dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per
lo svolgimento dell'azione amministrativa;
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di
programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
di norme comunitarie;
c-bis) (abrogata).;
d) provvedimenti dei comitati interministeriali di
riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni
emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
e) ;
f) provvedimenti di disposizione del demanio e del
patrimonio immobiliare;
f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze
di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre
2005, n. 266;
g) decreti che approvano contratti delle
amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome:
attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i
quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma
dell'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore
in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per
l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei
contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo
superiore ad un decimo del valore suindicato;
h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di
accertamento dei residui e di assenso preventivo del
Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
di esercizi successivi;
i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine
scritto del Ministro;
l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri
richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
preventivo o che la Corte dei conti deliberi di
assoggettare, per un periodo determinato, a controllo
preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta
irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo.
(Omissis).».
Per completezza si riporta l'articolo 2, commi 2-sexies
e 2-septies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10 (Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e
di sostegno alle imprese e alle famiglie):
«Art. 2. (Proroghe onerose di termini)
(Omissis).
2-sexies. All' articolo 3, comma 1, della legge 14
gennaio 1994, n. 20, dopo la lettera c), e' inserita la
seguente: «c-bis) i provvedimenti commissariali adottati in
attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei
Ministri emanate ai sensi dell' articolo 5, comma 2, della
legge 24 febbraio 1992, n. 225;».
2-septies. All' articolo 27, comma 1, della legge 24
novembre 2000, n. 340, dopo il primo periodo e' inserito il
seguente: «Per i provvedimenti di cui all' articolo 3,
comma 1, lettera c-bis), della legge 14 gennaio 1994, n.
20, il termine di cui al primo periodo, incluso quello per
la risposta ad eventuali richieste istruttorie, e' ridotto
a complessivi sette giorni; in ogni caso l'organo emanante
ha facolta', con motivazione espressa, di dichiararli
provvisoriamente efficaci. Qualora la Corte dei conti non
si esprima nei sette giorni i provvedimenti si considerano
efficaci.
(Omissis).».
Si riporta il testo dell'articolo 27, comma 1, della
legge 24 novembre 2000, n. 340 (Accelerazione del
procedimento di controllo della Corte dei conti), come
modificato dalla presente legge:.
«Articolo 27 (Accelerazione del procedimento di
controllo della Corte dei conti)
1. Gli atti trasmessi alla Corte dei conti per il
controllo preventivo di legittimita' divengono in ogni caso
esecutivi trascorsi sessanta giorni dalla loro ricezione,
senza che sia intervenuta una pronuncia della Sezione del
controllo, salvo che la Corte, nel predetto termine, abbia
sollevato questione di legittimita' costituzionale, per
violazione dell'articolo 81 della Costituzione, delle norme
aventi forza di legge che costituiscono il presupposto
dell'atto, ovvero abbia sollevato, in relazione all'atto,
conflitto di attribuzione. Il predetto termine e' sospeso
per il periodo intercorrente tra le eventuali richieste
istruttorie e le risposte delle amministrazioni o del
Governo, che non puo' complessivamente essere superiore a
trenta giorni.
(Omissis).».
 
Art. 10 bis
Disposizioni concernenti l'uniforme del personale e la bandiera del
Dipartimento della protezione civile

1. Al fine di porre il personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in grado di essere prontamente individuato nell'espletamento delle attivita' di protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le norme riguardanti la disciplina delle uniformi e del loro uso.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi' determinate le caratteristiche della bandiera d'istituto del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche' le relative modalita' d'uso e custodia.
3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Riferimenti normativi

Per la rubrica della legge n. 225 del 1992, si vedano
le note riportate all'articolo 10.
 
Art. 11
Disposizioni per il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco

1. Limitatamente alle attivita' di soccorso pubblico rese dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco in contesti emergenziali dichiarati ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno - Missione «Soccorso Civile» - Programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico» un fondo per l'anticipazione delle immediate e indifferibili esigenze di spesa, dotato di uno stanziamento di 15 milioni di euro per l'anno 2013. A decorrere dall'anno 2014, lo stanziamento del fondo e' determinato annualmente con la legge di bilancio.
2. Una quota del fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, pari a euro 15 milioni, e' assegnata per l'anno 2013 per le finalita' di cui al comma 1, mediante le procedure di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131.
3. Ai fini della regolazione delle somme anticipate a valere sul fondo di cui al comma 1, restano acquisite all'erario, in misura corrispondente, le risorse rimborsate a qualsiasi titolo al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per le spese sostenute in occasione delle emergenze.
4. Alla ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 in favore degli stanziamenti della stato di previsione del Ministero dell'interno - Missione «Soccorso Civile», ivi compresi quelli relativi al trattamento economico accessorio spettante al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si provvede con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio.
4-bis. Al comma 5-bis dell'articolo 40 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «organi di polizia» sono inserite le seguenti: «e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
b) dopo le parole: «finalita' di giustizia,» sono inserite le seguenti: «di soccorso pubblico,».
4-ter. Dopo il comma 12 dell'articolo 48 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
«12-bis. Sono destinati in via prioritaria al Corpo nazionale dei vigili del fuoco autocarri, mezzi d'opera, macchine operatrici, carrelli elevatori e ogni altro mezzo per uso speciale, funzionali alle esigenze del soccorso pubblico».
5. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, comma 4, le parole «e le forze di polizia» sono sostituite dalle seguenti: «, le forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
b) all'articolo 71, dopo il comma 13, e' inserito il seguente:
«13-bis. Al fine di garantire la continuita' e l'efficienza dei servizi di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco puo' effettuare direttamente le verifiche periodiche di cui al comma 11, relativamente alle attrezzature riportate nell'allegato VII di cui dispone a titolo di proprieta' o comodato d'uso. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede a tali adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»;
c) all'articolo 73, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Al fine di garantire la continuita' e l'efficienza dei servizi di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, la formazione e l'abilitazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco all'utilizzo delle attrezzature di cui al comma 5 possono essere ef-fettuate direttamente dal Corpo nazionale medesimo, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
Riferimenti normativi

Per la rubrica della legge n. 225 del 1992, si vedano
le note riportate all'articolo 10.
Per l'articolo 2, comma 2-sexies, del decreto-legge n.
225 del 2010, si vedano le note riportate all'articolo 10.
Si riporta, per completezza, il testo vigente
dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012,
n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 131 (Misure urgenti per garantire la sicurezza dei
cittadini, per assicurare la funzionalita' del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture
dell'Amministrazione dell'interno, nonche' in materia di
Fondo nazionale per il Servizio civile):
«Art. 5. (Disposizioni in materia di Fondo nazionale
per il servizio civile e di sportelli unici per
l'immigrazione)
1. Le somme del Fondo di rotazione per la solidarieta'
alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste
estorsive e dell'usura di cui all'articolo 2, comma
6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10, resesi disponibili al termine di ogni
esercizio finanziario ed accertate, con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono riassegnate, previo
versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo
di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge
10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per essere destinate alle
esigenze dei Ministeri.
(Omissis).».
Si riporta il testo degli articoli 40 e 48 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.
136), come modificati dalla presente legge:
«Art. 40. Gestione dei beni sequestrati
1. Il giudice delegato impartisce le direttive generali
della gestione dei beni sequestrati, anche tenuto conto
degli indirizzi e delle linee guida adottati dal Consiglio
direttivo dell'Agenzia medesima ai sensi dell'articolo 112,
comma 4, lettera a).
2. Il giudice delegato puo' adottare, nei confronti
della persona sottoposta alla procedura e della sua
famiglia, i provvedimenti indicati nell'articolo 47 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni, quando ricorrano le condizioni ivi previste.
Nel caso previsto dal secondo comma del citato articolo 47,
il beneficiario provvede a sue cure alle spese e agli oneri
inerenti l'unita' immobiliare ed e' esclusa ogni azione di
regresso.
3. L'amministratore giudiziario non puo' stare in
giudizio, ne' contrarre mutui, stipulare transazioni,
compromessi, fideiussioni, concedere ipoteche, alienare
immobili e compiere altri atti di straordinaria
amministrazione anche a tutela dei diritti dei terzi senza
autorizzazione scritta del giudice delegato.
4. Avverso gli atti dell'amministratore giudiziario
compiuti in violazione del presente decreto, il pubblico
ministero, il proposto e ogni altro interessato possono
avanzare reclamo, nel termine perentorio di dieci giorni,
al giudice delegato che, entro i dieci giorni successivi,
provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice
di procedura civile.
5. In caso di sequestro di beni in comunione indivisa,
l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del
giudice delegato, puo' chiedere al giudice civile di essere
nominato amministratore della comunione.
5-bis. I beni mobili sequestrati, anche iscritti in
pubblici registri, possono essere affidati dal tribunale in
custodia giudiziale agli organi di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco che ne facciano richiesta
per l'impiego nelle attivita' istituzionali o per esigenze
di polizia giudiziaria, ovvero possono essere affidati
all'Agenzia, ad altri organi dello Stato, ad enti pubblici
non economici e enti territoriali per finalita' di
giustizia, di soccorso pubblico, di protezione civile o di
tutela ambientale.
5-ter. Il tribunale, se non deve provvedere alla revoca
del sequestro ed alle conseguenti restituzioni, su
richiesta dell'amministratore giudiziario o dell'Agenzia,
decorsi trenta giorni dal deposito della relazione di cui
all'articolo 36, puo' destinare alla vendita i beni mobili
sottoposti a sequestro se gli stessi non possono essere
amministrati senza pericolo di deterioramento o di
rilevanti diseconomie. Se i beni mobili sottoposti a
sequestro sono privi di valore, improduttivi,
oggettivamente inutilizzabili e non alienabili, il
tribunale puo' procedere alla loro distruzione o
demolizione.
5-quater. I proventi derivanti dalla vendita dei beni
di cui al comma 5-ter affluiscono, al netto delle spese
sostenute, al Fondo unico giustizia per essere versati
all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e
riassegnati, nei limiti e con le modalita' di cui
all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre
2008, n. 143, convertito dalla legge 13 novembre 2008, n.
181, nella misura del 50 per cento secondo le destinazioni
previste dal predetto articolo 2, comma 7, e per il
restante 50 per cento allo stato di previsione della spesa
del Ministero dell'interno per le esigenze dell'Agenzia che
li destina prioritariamente alle finalita' sociali e
produttive.
5-quinquies. Se il tribunale non provvede alla confisca
dei beni di cui al comma 5-ter, dispone la restituzione
all'avente diritto dei proventi versati al Fondo unico
giustizia in relazione alla vendita dei medesimi beni,
oltre agli interessi maturati sui medesimi proventi
computati secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale
30 luglio 2009, n. 127.»
«Art. 48. (Destinazione dei beni e delle somme)
1. L'Agenzia versa al Fondo unico giustizia:
a) le somme di denaro confiscate che non debbano essere
utilizzate per la gestione di altri beni confiscati o che
non debbano essere utilizzate per il risarcimento delle
vittime dei reati di tipo mafioso;
b) le somme ricavate dalla vendita, anche mediante
trattativa privata, dei beni mobili, anche registrati,
confiscati, compresi i titoli e le partecipazioni
societarie, al netto del ricavato della vendita dei beni
finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo
mafioso;
c) le somme derivanti dal recupero dei crediti
personali. Se la procedura di recupero e' antieconomica,
ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilita' del debitore
svolti anche attraverso gli organi di polizia, il debitore
risulti insolvibile, il credito e' annullato con
provvedimento del direttore dell'Agenzia.
2. La disposizione del comma 1 non si applica alle
somme di denaro e ai proventi derivanti o comunque connessi
ai beni aziendali confiscati.
3. I beni immobili sono:
a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalita' di
giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove
idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi
allo svolgimento delle attivita' istituzionali di
amministrazioni statali, agenzie fiscali, universita'
statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante
interesse, salvo che si debba procedere alla vendita degli
stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati
di tipo mafioso;
b) mantenuti al patrimonio dello Stato e, previa
autorizzazione del Ministro dell'interno, utilizzati
dall'Agenzia per finalita' economiche;
c) trasferiti per finalita' istituzionali o sociali, in
via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile e'
sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione.
Gli enti territoriali provvedono a formare un apposito
elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti, che viene
periodicamente aggiornato. L'elenco, reso pubblico con
adeguate forme e in modo permanente, deve contenere i dati
concernenti la consistenza, la destinazione e
l'utilizzazione dei beni nonche', in caso di assegnazione a
terzi, i dati identificativi del concessionario e gli
estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione.
Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso
associazioni, possono amministrare direttamente il bene o,
sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in
concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi
di trasparenza, adeguata pubblicita' e parita' di
trattamento, a comunita', anche giovanili, ad enti, ad
associazioni maggiormente rappresentative degli enti
locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge
11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla
legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunita' terapeutiche e
centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, nonche' alle associazioni di protezione
ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della
legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni. La
convenzione disciplina la durata, l'uso del bene, le
modalita' di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di
risoluzione del rapporto e le modalita' del rinnovo. I beni
non assegnati possono essere utilizzati dagli enti
territoriali per finalita' di lucro e i relativi proventi
devono essere reimpiegati esclusivamente per finalita'
sociali. Se entro un anno l'ente territoriale non ha
provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la
revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario
con poteri sostitutivi. Alla scadenza di sei mesi il
sindaco invia al Direttore dell'Agenzia una relazione sullo
stato della procedura;
d) trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile
e' sito, se confiscati per il reato di cui all'articolo 74
del citato testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il comune puo'
amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente,
assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, secondo
i criteri di cui all'articolo 129 del medesimo testo unico,
ad associazioni, comunita' o enti per il recupero di
tossicodipendenti operanti nel territorio ove e' sito
l'immobile. Se entro un anno l'ente territoriale non ha
provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la
revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario
con poteri sostitutivi.
4. I proventi derivanti dall'utilizzo dei beni di cui
al comma 3, lettera b), affluiscono, al netto delle spese
di conservazione ed amministrazione, al Fondo unico
giustizia, per essere versati all'apposito capitolo di
entrata del bilancio dello Stato e riassegnati allo stato
di previsione del Ministero dell'interno al fine di
assicurare il potenziamento dell'Agenzia.
5. I beni di cui al comma 3, di cui non sia possibile
effettuare la destinazione o il trasferimento per le
finalita' di pubblico interesse ivi contemplate, sono
destinati con provvedimento dell'Agenzia alla vendita,
osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del
codice di procedura civile. L'avviso di vendita e'
pubblicato nel sito internet dell'Agenzia, e dell'avvenuta
pubblicazione viene data altresi' notizia nei siti internet
dell'Agenzia del demanio e della prefettura-ufficio
territoriale del Governo della provincia interessata. La
vendita e' effettuata per un corrispettivo non inferiore a
quello determinato dalla stima formulata ai sensi
dell'articolo 47. Qualora, entro novanta giorni dalla data
di pubblicazione dell'avviso di vendita, non pervengano
all'Agenzia proposte di acquisto per il corrispettivo
indicato al terzo periodo, il prezzo minimo della vendita
non puo', comunque, essere determinato in misura inferiore
all'80 per cento del valore della suddetta stima. Fatto
salvo il disposto dei commi 6 e 7 del presente articolo, la
vendita e' effettuata agli enti pubblici aventi tra le
altre finalita' istituzionali anche quella
dell'investimento nel settore immobiliare, alle
associazioni di categoria che assicurano maggiori garanzie
e utilita' per il perseguimento dell'interesse pubblico e
alle fondazioni bancarie. I beni immobili acquistati non
possono essere alienati, nemmeno parzialmente, per cinque
anni dalla data di trascrizione del contratto di vendita e
quelli diversi dai fabbricati sono assoggettati alla stessa
disciplina prevista per questi ultimi dall'articolo 12 del
decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.
L'Agenzia richiede al prefetto della provincia interessata
un parere obbligatorio, da esprimere sentito il Comitato
provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, e ogni
informazione utile affinche' i beni non siano acquistati,
anche per interposta persona, dai soggetti ai quali furono
confiscati, da soggetti altrimenti riconducibili alla
criminalita' organizzata ovvero utilizzando proventi di
natura illecita.
6. Il personale delle Forze armate e il personale delle
Forze di polizia possono costituire cooperative edilizie
alle quali e' riconosciuto il diritto di opzione
prioritaria sull'acquisto dei beni destinati alla vendita
di cui al comma 5.
7. Gli enti territoriali possono esercitare la
prelazione all'acquisto dei beni di cui al comma 5. Con
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, sono disciplinati i termini, le modalita' e
le ulteriori disposizioni occorrenti per l'attuazione del
presente comma. Nelle more dell'adozione del predetto
regolamento e' comunque possibile procedere alla vendita
dei beni.
8. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello
Stato e destinati, con provvedimento dell'Agenzia che ne
disciplina le modalita' operative:
a) all'affitto, quando vi siano fondate prospettive di
continuazione o di ripresa dell'attivita' produttiva, a
titolo oneroso, a societa' e ad imprese pubbliche o
private, ovvero a titolo gratuito, senza oneri a carico
dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti
dell'impresa confiscata. Nella scelta dell'affittuario sono
privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento
dei livelli occupazionali. I beni non possono essere
destinati all'affitto alle cooperative di lavoratori
dipendenti dell'impresa confiscata se taluno dei relativi
soci e' parente, coniuge, affine o convivente con il
destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui nei
suoi confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti
indicati nell'articolo 15, commi 1 e 2, della legge 19
marzo 1990, n. 55;
b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a
quello determinato dalla stima eseguita dall'Agenzia, a
soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una
maggiore utilita' per l'interesse pubblico o qualora la
vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle
vittime dei reati di tipo mafioso. Nel caso di vendita
disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni,
l'affittuario puo' esercitare il diritto di prelazione
entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del
bene da parte dell'Agenzia;
c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore
utilita' per l'interesse pubblico o qualora la liquidazione
medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei
reati di tipo mafioso, con le medesime modalita' di cui
alla lettera b).
9. I proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o
dalla liquidazione dei beni di cui al comma 8 affluiscono,
al netto delle spese sostenute, al Fondo unico giustizia
per essere versati all'apposito capitolo di entrata del
bilancio dello Stato e riassegnati per le finalita'
previste dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16
settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge 13 novembre
2008, n. 181.
10. Le somme ricavate dalla vendita dei beni di cui al
comma 5, al netto delle spese per la gestione e la vendita
degli stessi, affluiscono al Fondo unico giustizia per
essere riassegnati, previo versamento all'entrata del
bilancio dello Stato, nella misura del 50 per cento al
Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza
pubblica e del soccorso pubblico e, nella restante misura
del 50 per cento, al Ministero della giustizia, per
assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici
giudiziari e degli altri servizi istituzionali, in coerenza
con gli obiettivi di stabilita' della finanza pubblica.
11. Nella scelta del cessionario o dell'affittuario dei
beni aziendali l'Agenzia procede mediante licitazione
privata ovvero, qualora ragioni di necessita' o di
convenienza, specificatamente indicate e motivate, lo
richiedano, mediante trattativa privata. Sui relativi
contratti e' richiesto il parere di organi consultivi solo
per importi eccedenti euro 1.032.913,80 nel caso di
licitazione privata euro 516.456,90 nel caso di trattativa
privata.
12. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri,
possono essere utilizzati dall'Agenzia per l'impiego in
attivita' istituzionali ovvero destinati ad altri organi
dello Stato, agli enti territoriali o ad associazioni di
volontariato che operano nel sociale.
12-bis. Sono destinati in via prioritaria al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco autocarri, mezzi d'opera,
macchine operatrici, carrelli elevatori e ogni altro mezzo
per uso speciale, funzionali alle esigenze del soccorso
pubblico.
13. I provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 47 e
dei commi 3 e 8 del presente articolo sono immediatamente
esecutivi.
14. I trasferimenti e le cessioni di cui al presente
articolo, disposti a titolo gratuito, sono esenti da
qualsiasi imposta.
15. Quando risulti che i beni confiscati dopo
l'assegnazione o la destinazione sono rientrati, anche per
interposta persona, nella disponibilita' o sotto il
controllo del soggetto sottoposto al provvedimento di
confisca, si puo' disporre la revoca dell'assegnazione o
della destinazione da parte dello stesso organo che ha
disposto il relativo provvedimento.».
Si riporta il testo vigente degli articoli 8, comma 4,
71, comma 13-bis, e 73, comma 5-bis, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante: "Attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro":.
«Art. 8. (Sistema informativo nazionale per la
prevenzione nei luoghi di lavoro)
(Omissis).
4. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione,
acquisito il parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, da adottarsi entro 180 giorni dalla
data dell'entrata in vigore del presente decreto
legislativo, vengono definite le regole tecniche per la
realizzazione ed il funzionamento del SINP, nonche' le
regole per il trattamento dei dati. Tali regole sono
definite nel rispetto di quanto previsto dal decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, cosi' come modificato ed
integrato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, e
dei contenuti del Protocollo di intesa sul Sistema
informativo nazionale integrato per la prevenzione nei
luoghi di lavoro. Con il medesimo decreto sono disciplinate
le speciali modalita' con le quali le forze armate, le
forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco
partecipano al sistema informativo relativamente alle
attivita' operative e addestrative. Per tale finalita' e'
acquisita l'intesa dei Ministri della difesa, dell'interno
e dell'economia e delle finanze.
(Omissis).»
«Art. 71. (Obblighi del datore di lavoro)
(Omissis).
13-bis. Al fine di garantire la continuita' e
l'efficienza dei servizi di soccorso pubblico e di
prevenzione ed estinzione degli incendi, il Corpo nazionale
dei vigili del fuoco puo' effettuare direttamente le
verifiche periodiche di cui al comma 11, relativamente alle
attrezzature riportate nell'allegato VII di cui dispone a
titolo di proprieta' o comodato d'uso. Il Corpo nazionale
dei vigili del fuoco provvede a tali adempimenti con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
(Omissis).»;
«Art. 73. (Informazione, formazione e addestramento)
(Omissis).
5-bis. Al fine di garantire la continuita' e
l'efficienza dei servizi di soccorso pubblico e di
prevenzione ed estinzione degli incendi, la formazione e
l'abilitazione del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco all'utilizzo delle attrezzature di cui al comma 5
possono essere effettuate direttamente dal Corpo nazionale
medesimo, con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.».
 
Art. 11 bis

Interventi a favore della montagna

1. Per l'anno 2013, le risorse accantonate per il medesimo anno ai sensi dell'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, pari a 1 milione di euro, sono utilizzate per attivita' di progettazione preliminare di interventi pilota per la realizzazione di interventi per la valorizzazione e la salvaguardia dell'ambiente e per la promozione dell'uso delle energie alternative. A tale scopo, le risorse sono assegnate con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni, comunita', enti montani (UNCEM), che indicano i comuni con maggiore rischio idrogeologico e con maggiore esperienza in attivita' di riqualificazione del territorio.
Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 319, della
citata legge n. 228 del 2012 :
«Art. 1.
(Omissis).
319. A decorrere dall'anno 2013, e' istituito il Fondo
nazionale integrativo per i comuni montani, classificati
interamente montani di cui all'elenco dei comuni italiani
predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT),
con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2013
e 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014 da
destinare al finanziamento dei progetti di cui al comma
321.
(Omissis).»;
 
Art. 12

(soppresso).
 
Art. 12 bis

Disposizioni finanziarie per gli enti locali

1. All'articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale delibera, per gli enti locali che hanno approvato il bilancio di previsione entro il 31 agosto 2013, e' adottata entro il termine massimo del 30 novembre 2013».

2. Il termine di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e' differito al 31 dicembre 2013.
Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 381, della
citata legge n. 228 del 2012, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1.
(Omissis).
381. Per l'anno 2013 e' differito al 30 settembre 2013
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato
con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ove il
bilancio di previsione sia deliberato dopo il 1° settembre,
per l'anno 2013 e' facoltativa l'adozione della delibera
consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, del citato
testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
Tale delibera, per gli enti locali che hanno approvato il
bilancio di previsione entro il 31 agosto 2013, e' adottata
entro il termine massimo del 30 novembre 2013.
(Omissis).».
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 9, del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64
(Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti
della pubblica amministrazione, per il riequilibrio
finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia di
versamento di tributi degli enti locali), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1.
(Omissis).
9. Per l'anno 2013, il limite massimo di ricorso da
parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di
cui all'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e' incrementato, sino alla data del 31
dicembre 2013, da tre a cinque dodicesimi.
(Omissis).».
 
Art. 13

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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