Gazzetta n. 240 del 12 ottobre 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 2 settembre 2013
Scioglimento di n. 384 societa' cooperative, aventi sede nelle regioni Calabria, Campania, Emilia Romagna e Lazio. (Decreto n. 1/SC/2013).


IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
della direzione generale per le pmi e gli enti cooperativi

Visti gli artt. 2545-septiesdecies del codice civile e 223-septiesdecies disp. att. al codice civile;
Considerato che dagli accertamenti effettuati, le cooperative di cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni previste dalle sopra citate disposizioni;
Visto il decreti legislativo n. 220/2002 con particolare riferimento all'art. 12;
Considerato che non viene sentita la Commissione Centrale per le Cooperative cosi' come stabilito con parere espresso dalla stessa in data 15/05/2003;
Visto il Regolamento di Organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, approvato con d.P.R. n. 197/2008;
Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17/01/2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-septiesdecies del codice civile senza che si proceda alla nomina del liquidatore;
Considerato altresi' che il provvedimento non comporta una fase liquidatoria;
Considerato che in data 21 giugno 2013 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 144 - serie generale - e' stato pubblicato il relativo avviso dell'avvio del procedimento per lo scioglimento per atto d'autorita' senza nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1

Sono sciolte senza nomina del commissario liquidatore n. 384 societa' cooperative di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Art. 2

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 3

I creditori o altri soggetti interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorita' governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Avverso il presente provvedimento e' proponibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.
Roma, 2 settembre 2013

Il dirigente: di Napoli
 
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