Gazzetta n. 238 del 10 ottobre 2013 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 agosto 2013, n. 115
Regolamento recante disposizioni per il riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione, a norma dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale prevede che con uno o piu' regolamenti adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, si provvede al riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione, in conformita' con i criteri indicati dal comma 1 del citato articolo 11;
Visti gli articoli 104 e 116 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell'ordinamento militare e successive modificazioni, di seguito denominato: «codice dell'ordinamento militare», che disciplinano, rispettivamente, l'organizzazione formativa e addestrativa dell'Esercito italiano e l'organizzazione formativa della Marina militare;
Visto l'articolo 10, comma 3, del codice dell'ordinamento militare e successive modificazioni, che prevede che il Ministro della difesa puo' sopprimere o riorganizzare, con proprio decreto, emanato su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, enti e organismi nell'ambito del processo di ristrutturazione delle Forze armate, fermo restando il disposto dell'articolo 177 del medesimo codice, che disciplina le procedure per l'istituzione e la soppressione di reparti dell'Arma dei carabinieri;
Visti gli articoli 156 e 278 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni, di seguito denominato: «testo unico dell'ordinamento militare», che disciplinano, rispettivamente, i centri di addestramento e formazione e di selezione della Marina militare e gli enti e gli istituti di istruzione della Marina militare, nonche' l'articolo 278 che disciplina gli enti e gli istituti di istruzione dell'Esercito italiano;
Visto l'articolo 2267, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che, ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, le disposizioni del medesimo codice dell'ordinamento militare e del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare possono essere abrogate, derogate, sospese, modificate, coordinate o implementate solo in modo esplicito, e mediante intervento avente ad oggetto le disposizioni contenute nel codice o nel regolamento;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 dicembre 2012;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 10 gennaio 2013;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari di Camera e Senato, espressi, rispettivamente, in data 28 maggio e 29 maggio 2013;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2013;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1
Finalita'

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano la soppressione e la riorganizzazione, anche mediante ridenominazione, delle scuole militari e degli istituti militari di formazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
2. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per «soppressione», qualsiasi provvedimento connesso all'esaurita missione dell'ente da cui consegue lo scioglimento o la ridefinizione dell'organismo per altra missione;
b) per «riorganizzazione», qualsiasi provvedimento connesso alla revisione, all'integrazione o riconfigurazione della missione dell'ente ovvero qualsiasi determinazione volta ad accentrare presso altri organismi funzioni svolte da enti soppressi o ridefiniti ai sensi del presente regolamento.
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
L'art. 87 della Costituzione, tra l'altro, conferisce
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
Il testo dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale
delle imprese del settore bancario), convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto
2012, e' il seguente:
«2. Con uno o piu' regolamenti adottati su proposta
del Ministro della difesa di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, entro 180 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai
sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, si provvede al riordino delle scuole militari e degli
istituti militari di formazione in conformita' con i
criteri indicati al comma 1.».
Il testo degli articoli 104 e 116 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento
militare), pubblicato nel Supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2010, e' il
seguente:
«Art. 104. Organizzazione formativa e addestrativa
dell'Esercito italiano - 1. L'organizzazione addestrativa
comprende:
a) i seguenti istituti di formazione:
1) Comando per la formazione e Scuola di
applicazione;
2) Accademia militare di Modena;
3) Scuola sottufficiali dell'Esercito italiano;
4) Scuola militare «Nunziatella»;
5) Scuola militare «Teulie'»;
6) Raggruppamento unita' addestrative per la
formazione dei volontari e dipendenti reggimenti di
addestramento dei volontari;
b) i seguenti comandi d'Arma che assolvono anche
alla funzione addestrativa:
1) Comando di artiglieria;
2) Comando del genio;
3) Comando logistico di proiezione;
4) Comando artiglieria controaerei;
c) le seguenti scuole di specializzazione:
1) Scuola delle trasmissioni e d'informatica;
2) Scuola di amministrazione e commissariato;
3) Scuola militare di sanita' e veterinaria;
d) la Scuola lingue estere dell'Esercito italiano.
2. L'ordinamento e le funzioni degli enti di cui al
comma 1 sono disciplinati nel titolo VI del presente libro
e nel regolamento.»
«Art. 116. Organizzazione formativa della Marina
militare - 1. L'organizzazione formativa di Forza armata fa
capo all'Ispettorato delle scuole, da cui dipendono:
a) l'Accademia navale;
b) la Scuola navale militare «Francesco Morosini»;
c) l'Istituto di Studi Militari Marittimi;
d) le Scuole sottufficiali della Marina militare di
Taranto e di La Maddalena;
e) il Centro addestramento e formazione del personale
volontario della Marina militare.
2. Le articolazioni e compiti degli enti di cui al
comma 1 sono disciplinati nel titolo VI del presente
libro.».
Il testo dell'art. 10, comma 3, del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010 e' il seguente:
«Art. 10. Attribuzioni del Ministro della difesa.
1-2. (Omissis).
3. Il Ministro della difesa, altresi', puo' sopprimere
o riorganizzare, con proprio decreto, emanato su proposta
del Capo di stato maggiore della difesa, enti e organismi
nell'ambito del processo di ristrutturazione delle Forze
armate, fermo restando il disposto dell' art. 177.».
Il testo dell'art. 177 del citato decreto legislativo
n. 66 del 2010 e' il seguente:
«Art. 177. Procedure per l'istituzione e la
soppressione di reparti dell'Arma dei carabinieri - 1. Il
Comandante generale istituisce o sopprime comandi
territoriali di livello non superiore a comando provinciale
con propria determinazione, previo assenso del Ministro
della difesa, che si pronuncia di concerto con il Ministro
dell'interno.
2. Salvo quanto previsto dall'art. 11 della legge 31
marzo 2000, n. 78, l'istituzione o la soppressione di
comandi diversi da quelli di cui al comma 1, nei limiti
delle dotazioni di personale previste dalle disposizioni
vigenti, e' disposta dal Comandante generale, previo
consenso del Capo di stato maggiore della difesa, con
l'assenso del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro dell'interno se si tratti di comandi che svolgono
servizi o attivita' di pubblica sicurezza e ordine
pubblico.».
Il testo degli articoli 156 e 278 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 (Testo unico
delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento
militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre
2005, n. 246), pubblicato nel Supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 140 del 18 giugno 2010, e' il
seguente:
«Art. 156. Centri di addestramento e formazione e di
selezione - 1. Il Centro addestramento e formazione del
personale volontario della Marina militare ha sede in
Taranto, e dipende dal Comando indicato con determinazione
del Capo di stato maggiore della Marina militare. Per il
servizio del reclutamento e per i movimenti del personale
il Centro riceve istruzioni dall'Ufficio generale del
personale.
2. Il Centro di selezione della Marina militare ha sede
ad Ancona.
3. I Centri di addestramento e formazione e di
selezione sono comandati da Ufficiali superiori del Corpo
di stato maggiore della Marina militare.»
«Art. 278. Enti e istituti di istruzione della Marina
militare - 1. Gli enti, comandi e istituti di istruzione
per le attivita' di addestramento, aggiornamento,
specializzazione, qualificazione, ricondizionamento del
personale della Marina militare e per le attivita' di
studio e ricerca idrografica sono i seguenti:
a) Istituto idrografico della Marina militare;
b) Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica
della Marina militare «Giancarlo Vallauri»;
c) Centro addestramento e formazione del personale
volontario della Marina militare.
2. L'ordinamento e il funzionamento degli enti di cui
al comma 1 sono definiti con determinazione del Capo di
stato maggiore della Marina militare.».
Il testo dell'art. 2267, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010 e' il seguente:
«Art. 2267. Abrogazione per nuova regolamentazione
della materia - 1. (Omissis).
2. Ai sensi dell' art. 13-bis, comma 4, della legge 23
agosto 1988, n. 400, le disposizioni del presente codice e
del regolamento possono essere abrogate, derogate, sospese,
modificate, coordinate o implementate solo in modo
esplicito, e mediante intervento avente ad oggetto le
disposizioni contenute nel codice o nel regolamento.».
Il testo degli articoli 13-bis, comma 4, e 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), pubblicata nel Supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre
1988, e' il seguente:
«Art. 13-bis. Chiarezza dei testi normativi.
1-2-3. (Omissis).
4. La Presidenza del Consiglio dei ministri adotta atti
di indirizzo e coordinamento per assicurare che gli
interventi normativi incidenti sulle materie oggetto di
riordino, mediante l'adozione di codici e di testi unici,
siano attuati esclusivamente mediante modifica o
integrazione delle disposizioni contenute nei
corrispondenti codici e testi unici.»
«Art. 17. Regolamenti - 1. (Omissis).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

Note all'art. 1:
Per il testo dell'art. 11, comma 2, del citato
decreto-legge n. 95 del 2012 si veda nelle note alle
premesse.
 
Art. 2

Modificazioni al libro primo del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90

1. Al libro primo del decreto del Presidente della repubblica 15 marzo 2010, n. 90, nel titolo V, dopo l'articolo 280 e' inserito il seguente:
«Art. 280-bis. (Soppressioni e riorganizzazione degli istituti di formazione delle Forze armate) - 1. Ai fini del riordino di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:
a) entro il 31 dicembre 2013, il Centro di formazione didattica e manageriale dell'Aeronautica militare, con sede a Firenze, e' soppresso. Le relative competenze sono attribuite all'Istituto di scienze militari aeronautiche dell'Aeronautica militare, con sede a Firenze;
b) entro il 31 dicembre 2013, la Scuola allievi carabinieri con sede a Benevento e' soppressa. Le relative funzioni sono attribuite, con successive determinazioni del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, ad altri assetti addestrativi dell'Arma, sulla base delle concrete esigenze formative annualmente definite;
c) entro il 31 dicembre 2013, la Scuola allievi carabinieri con sede a Fossano e' soppressa. Le relative funzioni sono attribuite, con successive determinazioni del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, ad altri assetti addestrativi dell'Arma, sulla base delle concrete esigenze formative annualmente definite;
d) entro il 31 dicembre 2014, il Raggruppamento unita' addestrative per la formazione dei volontari dell'Esercito italiano, con sede a Capua, e' soppresso. Le relative competenze sono attribuite alla Scuola di fanteria e dipendenti reggimenti di addestramento dei volontari;
e) entro il 31 dicembre 2014, il 47° Reggimento addestramento volontari «Ferrara» dell'Esercito italiano con sede a Capua, e' soppresso. Le relative competenze sono attribuite al 17° Reggimento addestramento volontari «Acqui» dell'Esercito italiano con sede a Capua, che viene riorganizzato su due battaglioni addestrativi;
f) entro il 31 dicembre 2016, il Centro addestramento e formazione del personale volontario della Marina militare, con sede a Taranto, e' soppresso. Le relative competenze concernenti la formazione del personale volontario della Marina militare sono attribuite alla Scuola sottufficiali della Marina militare, con sede a Taranto.
2. I provvedimenti di soppressione di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), sono adottati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa.
3. I provvedimenti di soppressione di cui al comma 1, lettere b) e c), sono adottati con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
4. I provvedimenti di reimpiego del personale, conseguenti alle soppressioni di cui ai commi 2 e 3, sono istruiti e disposti in base alla disciplina vigente, tenuto conto delle esigenze funzionali del Ministero della difesa.».
Note all'art. 2:
Il testo dell'art. 280 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 e' il seguente:
«Art. 280. Enti e istituti di istruzione dell'Arma
dei carabinieri - 1. Gli enti, comandi e istituti di
istruzione per le attivita' di formazione, addestramento,
aggiornamento, specializzazione, qualificazione,
ricondizionamento del personale dell'Arma dei carabinieri,
di cui all'art. 172 del codice, sono definiti con
determinazione del Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri.».
 
Art. 3
Modifiche, abrogazioni

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:
a) al codice dell'ordinamento militare:
1) a fare data dall'adozione del decreto di soppressione del Raggruppamento unita' addestrative per la formazione dei volontari dell'Esercito italiano di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), all'articolo 104, al comma 1, lettera a), il numero 6) e' soppresso;
2) a fare data dall'adozione del decreto di soppressione del Centro addestramento e formazione del personale volontario della Marina militare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), all'articolo 116, al comma 1, la lettera e) e' soppressa;
b) al testo unico dell'ordinamento militare, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) a fare data dall'adozione del decreto di soppressione del Centro addestramento e formazione del personale volontario della Marina militare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), la rubrica dell'articolo 156 e' sostituita dalla seguente: «Centro di Selezione»;
2) a fare data dall'adozione del decreto di soppressione del Centro addestramento e formazione del personale volontario della Marina militare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), all'articolo 156, il comma 1 e' abrogato;
3) a fare data dall'adozione del decreto di soppressione del Centro addestramento e formazione del personale volontario della Marina militare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), all'articolo 156, al comma 3, le parole: «addestramento e formazione e di» sono soppresse;
4) a fare data dall'adozione dei decreti di soppressione del Raggruppamento unita' addestrative per la formazione dei volontari dell'Esercito italiano e del Reggimento addestramento volontari «Ferrara» dell'Esercito italiano di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e), all'articolo 277, al comma 1, le lettere c) e d) sono soppresse;
5) a fare data dall'adozione dei decreti di soppressione del Raggruppamento unita' addestrative per la formazione dei volontari dell'Esercito italiano e del Reggimento addestramento volontari «Ferrara» dell'Esercito italiano di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e), all'articolo 277, al comma 1, alla lettera e) dopo le parole: «Scuola di fanteria» sono aggiunte le seguenti: «e dipendenti reggimenti di addestramento dei volontari»;
6) a fare data dall'adozione del decreto di soppressione del Centro addestramento e formazione del personale volontario della Marina militare di cui all'articolo 2, comma l, lettera f), all'articolo 278, al comma 1, la lettera c) e' soppressa.
Note all'art. 3:
Per il testo dell'art. 11, comma 2, del citato
decreto-legge n. 95 del 2012 si veda nelle note alle
premesse.
Per il testo degli articoli 104 e 116 del citato
decreto legislativo n. 66 del 2010 si veda nelle note alle
premesse.
Per il testo degli articoli 156 e 278 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 si
veda nelle note alle premesse.
Il testo dell'art. 277, comma 1, del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 e' il seguente:
«Art. 277. Enti e istituti di istruzione
dell'Esercito italiano - 1. Gli enti, comandi e istituti di
istruzione per le attivita' di addestramento,
aggiornamento, specializzazione, qualificazione,
ricondizionamento del personale dell'Esercito e per le
attivita' di studio e ricerca cartografica sono i seguenti:
a) Istituto geografico militare;
b) Scuola lingue estere dell'Esercito italiano;
c) Raggruppamento unita' addestrative;
d) Reggimenti e battaglioni di addestramento dei
volontari;
e) Scuola di fanteria;
f) Scuola di cavalleria;
g) Scuola di artiglieria;
h) Scuola del genio;
i) Scuola delle trasmissioni e informatica;
l) Scuola dell'arma dei trasporti e dei materiali;
m) Scuola di amministrazione e commissariato;
n) Scuola militare di sanita' e veterinaria;
o) Centro addestramento e sperimentazione
artiglieria contraerei;
p) Centro addestramento alpino;
q) Centro addestramento di paracadutismo;
r) Centro addestramento aviazione dell'Esercito
italiano;
s) Centro sportivo olimpico dell'Esercito italiano;
t) Centro militare di equitazione.».
 
Art. 4
Relazione al Parlamento

1. Nell'ambito della relazione di cui all'articolo 12 del codice dell'ordinamento militare, a decorrere dall'anno 2014, e fino al completamento del processo di riordino di cui al presente regolamento, il Ministro della difesa informa il Parlamento sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni di cui al medesimo regolamento e informa, altresi', circa il processo di reimpiego del personale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 6 agosto 2013

NAPOLITANO
Letta, Presidente del Consiglio dei Ministri

Mauro, Ministro della difesa

Saccomanni, Ministro dell'economia e delle finanze
D'Alia, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2013 Difesa, registro n. 5, foglio n. 299
Note all'art. 4:
Il testo dell'art. 12 del citato decreto legislativo n.
66 del 2010 e' il seguente:
«Art. 12. Relazioni al Parlamento - 1. Il Ministro
della difesa, in sede di presentazione annuale dello stato
di previsione del Ministero, illustra al Parlamento:
a) l'evoluzione del quadro strategico e le
implicazioni militari della situazione delle alleanze;
b) l'evoluzione degli impegni operativi interforze,
con riguardo alla capacita' operativa e alla preparazione
delle Forze armate e al loro necessario adeguamento;
c) la nota aggiuntiva allo stato di previsione
della spesa;
d) gli altri elementi di cui all' art. 548.
2. Il Ministro della difesa presenta annualmente, entro
il 31 gennaio, una relazione al Parlamento sullo stato di
avanzamento del processo di ristrutturazione, nonche' sulla
necessita' di apportarvi correttivi nei limiti degli
stanziamenti di bilancio e delle dotazioni organiche di
personale previste dalle vigenti disposizioni. Il Ministro
della difesa evidenzia altresi', nella medesima relazione,
le modalita' attraverso le quali il processo di
ristrutturazione attua il principio del coordinamento tra
le Forze armate.».
 
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