Gazzetta n. 238 del 10 ottobre 2013 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 agosto 2013, n. 115 |
Regolamento recante disposizioni per il riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione, a norma dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale prevede che con uno o piu' regolamenti adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, si provvede al riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione, in conformita' con i criteri indicati dal comma 1 del citato articolo 11; Visti gli articoli 104 e 116 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell'ordinamento militare e successive modificazioni, di seguito denominato: «codice dell'ordinamento militare», che disciplinano, rispettivamente, l'organizzazione formativa e addestrativa dell'Esercito italiano e l'organizzazione formativa della Marina militare; Visto l'articolo 10, comma 3, del codice dell'ordinamento militare e successive modificazioni, che prevede che il Ministro della difesa puo' sopprimere o riorganizzare, con proprio decreto, emanato su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, enti e organismi nell'ambito del processo di ristrutturazione delle Forze armate, fermo restando il disposto dell'articolo 177 del medesimo codice, che disciplina le procedure per l'istituzione e la soppressione di reparti dell'Arma dei carabinieri; Visti gli articoli 156 e 278 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni, di seguito denominato: «testo unico dell'ordinamento militare», che disciplinano, rispettivamente, i centri di addestramento e formazione e di selezione della Marina militare e gli enti e gli istituti di istruzione della Marina militare, nonche' l'articolo 278 che disciplina gli enti e gli istituti di istruzione dell'Esercito italiano; Visto l'articolo 2267, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che, ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, le disposizioni del medesimo codice dell'ordinamento militare e del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare possono essere abrogate, derogate, sospese, modificate, coordinate o implementate solo in modo esplicito, e mediante intervento avente ad oggetto le disposizioni contenute nel codice o nel regolamento; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 dicembre 2012; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 10 gennaio 2013; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari di Camera e Senato, espressi, rispettivamente, in data 28 maggio e 29 maggio 2013; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2013; Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1 Finalita'
1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano la soppressione e la riorganizzazione, anche mediante ridenominazione, delle scuole militari e degli istituti militari di formazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 2. Ai fini del presente regolamento si intende: a) per «soppressione», qualsiasi provvedimento connesso all'esaurita missione dell'ente da cui consegue lo scioglimento o la ridefinizione dell'organismo per altra missione; b) per «riorganizzazione», qualsiasi provvedimento connesso alla revisione, all'integrazione o riconfigurazione della missione dell'ente ovvero qualsiasi determinazione volta ad accentrare presso altri organismi funzioni svolte da enti soppressi o ridefiniti ai sensi del presente regolamento. Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: L'art. 87 della Costituzione, tra l'altro, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Il testo dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2012, e' il seguente: «2. Con uno o piu' regolamenti adottati su proposta del Ministro della difesa di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede al riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione in conformita' con i criteri indicati al comma 1.». Il testo degli articoli 104 e 116 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2010, e' il seguente: «Art. 104. Organizzazione formativa e addestrativa dell'Esercito italiano - 1. L'organizzazione addestrativa comprende: a) i seguenti istituti di formazione: 1) Comando per la formazione e Scuola di applicazione; 2) Accademia militare di Modena; 3) Scuola sottufficiali dell'Esercito italiano; 4) Scuola militare «Nunziatella»; 5) Scuola militare «Teulie'»; 6) Raggruppamento unita' addestrative per la formazione dei volontari e dipendenti reggimenti di addestramento dei volontari; b) i seguenti comandi d'Arma che assolvono anche alla funzione addestrativa: 1) Comando di artiglieria; 2) Comando del genio; 3) Comando logistico di proiezione; 4) Comando artiglieria controaerei; c) le seguenti scuole di specializzazione: 1) Scuola delle trasmissioni e d'informatica; 2) Scuola di amministrazione e commissariato; 3) Scuola militare di sanita' e veterinaria; d) la Scuola lingue estere dell'Esercito italiano. 2. L'ordinamento e le funzioni degli enti di cui al comma 1 sono disciplinati nel titolo VI del presente libro e nel regolamento.» «Art. 116. Organizzazione formativa della Marina militare - 1. L'organizzazione formativa di Forza armata fa capo all'Ispettorato delle scuole, da cui dipendono: a) l'Accademia navale; b) la Scuola navale militare «Francesco Morosini»; c) l'Istituto di Studi Militari Marittimi; d) le Scuole sottufficiali della Marina militare di Taranto e di La Maddalena; e) il Centro addestramento e formazione del personale volontario della Marina militare. 2. Le articolazioni e compiti degli enti di cui al comma 1 sono disciplinati nel titolo VI del presente libro.». Il testo dell'art. 10, comma 3, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 e' il seguente: «Art. 10. Attribuzioni del Ministro della difesa. 1-2. (Omissis). 3. Il Ministro della difesa, altresi', puo' sopprimere o riorganizzare, con proprio decreto, emanato su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, enti e organismi nell'ambito del processo di ristrutturazione delle Forze armate, fermo restando il disposto dell' art. 177.». Il testo dell'art. 177 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 e' il seguente: «Art. 177. Procedure per l'istituzione e la soppressione di reparti dell'Arma dei carabinieri - 1. Il Comandante generale istituisce o sopprime comandi territoriali di livello non superiore a comando provinciale con propria determinazione, previo assenso del Ministro della difesa, che si pronuncia di concerto con il Ministro dell'interno. 2. Salvo quanto previsto dall'art. 11 della legge 31 marzo 2000, n. 78, l'istituzione o la soppressione di comandi diversi da quelli di cui al comma 1, nei limiti delle dotazioni di personale previste dalle disposizioni vigenti, e' disposta dal Comandante generale, previo consenso del Capo di stato maggiore della difesa, con l'assenso del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'interno se si tratti di comandi che svolgono servizi o attivita' di pubblica sicurezza e ordine pubblico.». Il testo degli articoli 156 e 278 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246), pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 18 giugno 2010, e' il seguente: «Art. 156. Centri di addestramento e formazione e di selezione - 1. Il Centro addestramento e formazione del personale volontario della Marina militare ha sede in Taranto, e dipende dal Comando indicato con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare. Per il servizio del reclutamento e per i movimenti del personale il Centro riceve istruzioni dall'Ufficio generale del personale. 2. Il Centro di selezione della Marina militare ha sede ad Ancona. 3. I Centri di addestramento e formazione e di selezione sono comandati da Ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore della Marina militare.» «Art. 278. Enti e istituti di istruzione della Marina militare - 1. Gli enti, comandi e istituti di istruzione per le attivita' di addestramento, aggiornamento, specializzazione, qualificazione, ricondizionamento del personale della Marina militare e per le attivita' di studio e ricerca idrografica sono i seguenti: a) Istituto idrografico della Marina militare; b) Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica della Marina militare «Giancarlo Vallauri»; c) Centro addestramento e formazione del personale volontario della Marina militare. 2. L'ordinamento e il funzionamento degli enti di cui al comma 1 sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare.». Il testo dell'art. 2267, comma 2, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 e' il seguente: «Art. 2267. Abrogazione per nuova regolamentazione della materia - 1. (Omissis). 2. Ai sensi dell' art. 13-bis, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni del presente codice e del regolamento possono essere abrogate, derogate, sospese, modificate, coordinate o implementate solo in modo esplicito, e mediante intervento avente ad oggetto le disposizioni contenute nel codice o nel regolamento.». Il testo degli articoli 13-bis, comma 4, e 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, e' il seguente: «Art. 13-bis. Chiarezza dei testi normativi. 1-2-3. (Omissis). 4. La Presidenza del Consiglio dei ministri adotta atti di indirizzo e coordinamento per assicurare che gli interventi normativi incidenti sulle materie oggetto di riordino, mediante l'adozione di codici e di testi unici, siano attuati esclusivamente mediante modifica o integrazione delle disposizioni contenute nei corrispondenti codici e testi unici.» «Art. 17. Regolamenti - 1. (Omissis). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».
Note all'art. 1: Per il testo dell'art. 11, comma 2, del citato decreto-legge n. 95 del 2012 si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 2
Modificazioni al libro primo del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90
1. Al libro primo del decreto del Presidente della repubblica 15 marzo 2010, n. 90, nel titolo V, dopo l'articolo 280 e' inserito il seguente: «Art. 280-bis. (Soppressioni e riorganizzazione degli istituti di formazione delle Forze armate) - 1. Ai fini del riordino di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135: a) entro il 31 dicembre 2013, il Centro di formazione didattica e manageriale dell'Aeronautica militare, con sede a Firenze, e' soppresso. Le relative competenze sono attribuite all'Istituto di scienze militari aeronautiche dell'Aeronautica militare, con sede a Firenze; b) entro il 31 dicembre 2013, la Scuola allievi carabinieri con sede a Benevento e' soppressa. Le relative funzioni sono attribuite, con successive determinazioni del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, ad altri assetti addestrativi dell'Arma, sulla base delle concrete esigenze formative annualmente definite; c) entro il 31 dicembre 2013, la Scuola allievi carabinieri con sede a Fossano e' soppressa. Le relative funzioni sono attribuite, con successive determinazioni del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, ad altri assetti addestrativi dell'Arma, sulla base delle concrete esigenze formative annualmente definite; d) entro il 31 dicembre 2014, il Raggruppamento unita' addestrative per la formazione dei volontari dell'Esercito italiano, con sede a Capua, e' soppresso. Le relative competenze sono attribuite alla Scuola di fanteria e dipendenti reggimenti di addestramento dei volontari; e) entro il 31 dicembre 2014, il 47° Reggimento addestramento volontari «Ferrara» dell'Esercito italiano con sede a Capua, e' soppresso. Le relative competenze sono attribuite al 17° Reggimento addestramento volontari «Acqui» dell'Esercito italiano con sede a Capua, che viene riorganizzato su due battaglioni addestrativi; f) entro il 31 dicembre 2016, il Centro addestramento e formazione del personale volontario della Marina militare, con sede a Taranto, e' soppresso. Le relative competenze concernenti la formazione del personale volontario della Marina militare sono attribuite alla Scuola sottufficiali della Marina militare, con sede a Taranto. 2. I provvedimenti di soppressione di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), sono adottati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa. 3. I provvedimenti di soppressione di cui al comma 1, lettere b) e c), sono adottati con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. 4. I provvedimenti di reimpiego del personale, conseguenti alle soppressioni di cui ai commi 2 e 3, sono istruiti e disposti in base alla disciplina vigente, tenuto conto delle esigenze funzionali del Ministero della difesa.». Note all'art. 2: Il testo dell'art. 280 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 e' il seguente: «Art. 280. Enti e istituti di istruzione dell'Arma dei carabinieri - 1. Gli enti, comandi e istituti di istruzione per le attivita' di formazione, addestramento, aggiornamento, specializzazione, qualificazione, ricondizionamento del personale dell'Arma dei carabinieri, di cui all'art. 172 del codice, sono definiti con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.». |
| Art. 3 Modifiche, abrogazioni
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135: a) al codice dell'ordinamento militare: 1) a fare data dall'adozione del decreto di soppressione del Raggruppamento unita' addestrative per la formazione dei volontari dell'Esercito italiano di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), all'articolo 104, al comma 1, lettera a), il numero 6) e' soppresso; 2) a fare data dall'adozione del decreto di soppressione del Centro addestramento e formazione del personale volontario della Marina militare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), all'articolo 116, al comma 1, la lettera e) e' soppressa; b) al testo unico dell'ordinamento militare, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) a fare data dall'adozione del decreto di soppressione del Centro addestramento e formazione del personale volontario della Marina militare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), la rubrica dell'articolo 156 e' sostituita dalla seguente: «Centro di Selezione»; 2) a fare data dall'adozione del decreto di soppressione del Centro addestramento e formazione del personale volontario della Marina militare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), all'articolo 156, il comma 1 e' abrogato; 3) a fare data dall'adozione del decreto di soppressione del Centro addestramento e formazione del personale volontario della Marina militare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), all'articolo 156, al comma 3, le parole: «addestramento e formazione e di» sono soppresse; 4) a fare data dall'adozione dei decreti di soppressione del Raggruppamento unita' addestrative per la formazione dei volontari dell'Esercito italiano e del Reggimento addestramento volontari «Ferrara» dell'Esercito italiano di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e), all'articolo 277, al comma 1, le lettere c) e d) sono soppresse; 5) a fare data dall'adozione dei decreti di soppressione del Raggruppamento unita' addestrative per la formazione dei volontari dell'Esercito italiano e del Reggimento addestramento volontari «Ferrara» dell'Esercito italiano di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e), all'articolo 277, al comma 1, alla lettera e) dopo le parole: «Scuola di fanteria» sono aggiunte le seguenti: «e dipendenti reggimenti di addestramento dei volontari»; 6) a fare data dall'adozione del decreto di soppressione del Centro addestramento e formazione del personale volontario della Marina militare di cui all'articolo 2, comma l, lettera f), all'articolo 278, al comma 1, la lettera c) e' soppressa. Note all'art. 3: Per il testo dell'art. 11, comma 2, del citato decreto-legge n. 95 del 2012 si veda nelle note alle premesse. Per il testo degli articoli 104 e 116 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 si veda nelle note alle premesse. Per il testo degli articoli 156 e 278 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 si veda nelle note alle premesse. Il testo dell'art. 277, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 e' il seguente: «Art. 277. Enti e istituti di istruzione dell'Esercito italiano - 1. Gli enti, comandi e istituti di istruzione per le attivita' di addestramento, aggiornamento, specializzazione, qualificazione, ricondizionamento del personale dell'Esercito e per le attivita' di studio e ricerca cartografica sono i seguenti: a) Istituto geografico militare; b) Scuola lingue estere dell'Esercito italiano; c) Raggruppamento unita' addestrative; d) Reggimenti e battaglioni di addestramento dei volontari; e) Scuola di fanteria; f) Scuola di cavalleria; g) Scuola di artiglieria; h) Scuola del genio; i) Scuola delle trasmissioni e informatica; l) Scuola dell'arma dei trasporti e dei materiali; m) Scuola di amministrazione e commissariato; n) Scuola militare di sanita' e veterinaria; o) Centro addestramento e sperimentazione artiglieria contraerei; p) Centro addestramento alpino; q) Centro addestramento di paracadutismo; r) Centro addestramento aviazione dell'Esercito italiano; s) Centro sportivo olimpico dell'Esercito italiano; t) Centro militare di equitazione.». |
| Art. 4 Relazione al Parlamento
1. Nell'ambito della relazione di cui all'articolo 12 del codice dell'ordinamento militare, a decorrere dall'anno 2014, e fino al completamento del processo di riordino di cui al presente regolamento, il Ministro della difesa informa il Parlamento sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni di cui al medesimo regolamento e informa, altresi', circa il processo di reimpiego del personale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 6 agosto 2013
NAPOLITANO Letta, Presidente del Consiglio dei Ministri
Mauro, Ministro della difesa
Saccomanni, Ministro dell'economia e delle finanze D'Alia, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2013 Difesa, registro n. 5, foglio n. 299 Note all'art. 4: Il testo dell'art. 12 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 e' il seguente: «Art. 12. Relazioni al Parlamento - 1. Il Ministro della difesa, in sede di presentazione annuale dello stato di previsione del Ministero, illustra al Parlamento: a) l'evoluzione del quadro strategico e le implicazioni militari della situazione delle alleanze; b) l'evoluzione degli impegni operativi interforze, con riguardo alla capacita' operativa e alla preparazione delle Forze armate e al loro necessario adeguamento; c) la nota aggiuntiva allo stato di previsione della spesa; d) gli altri elementi di cui all' art. 548. 2. Il Ministro della difesa presenta annualmente, entro il 31 gennaio, una relazione al Parlamento sullo stato di avanzamento del processo di ristrutturazione, nonche' sulla necessita' di apportarvi correttivi nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle dotazioni organiche di personale previste dalle vigenti disposizioni. Il Ministro della difesa evidenzia altresi', nella medesima relazione, le modalita' attraverso le quali il processo di ristrutturazione attua il principio del coordinamento tra le Forze armate.». |
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