Gazzetta n. 235 del 7 ottobre 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |
DECRETO 30 settembre 2013 |
Modifiche ed integrazioni al decreto 27 giugno 2013, n. 000203 recante proroga del commissario per fronteggiare la situazione di grave criticita' nella gestione dei rifiuti urbani nella Provincia di Roma, ai sensi dell'articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. |
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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto il proprio decreto 27 giugno 2013 n. 000203 recante «proroga del commissario per fronteggiare la situazione di grave criticita' nella gestione dei rifiuti urbani nella Provincia di Roma, ai sensi dell'art. 1 comma 358 legge 24 dicembre 2012 n. 228» e le relative premesse da intendersi qui integralmente richiamate; Ritenuta la necessita' di integrare i poteri del commissario, nel rispetto dell'art. 1, comma 359, della legge n. 228 del 2012, al fine di garantire il rispetto dei termini fissati dal citato decreto 27 giugno 2013;
Decreta:
Art. 1
1. Il decreto 27 giugno 2013 n. 000203 recante «proroga del commissario per fronteggiare la situazione di grave criticita' nella gestione dei rifiuti urbani nella Provincia di Roma, ai sensi dell'art. 1 comma 358 legge 24 dicembre 2012 n. 228»e' cosi' modificato e integrato: a) nell'art. 2, alla lettera b), sono aggiunte le seguenti parole: «e, ove strettamente necessario, a causa della mancanza di altre alternative, dispone l'utilizzo degli impianti TMB presenti in ambito regionale, mediante atti negoziali, di espropriazione o mediante requisizione»; b) nell'art. 2, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: «b-bis) provvede alla autorizzazione alla realizzazione e gestione delle discariche per lo smaltimento dei rifiuti urbani nonche' di impianti per il trattamento di rifiuto urbano indifferenziato e differenziato, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e tecnica di settore;»; c) nell'art. 2, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: «f-bis) nel rispetto del procedimento di cui alle lettere c) e d), ove strettamente necessario a causa della mancanza di altre alternative, da valutarsi anche sulla base di un esame comparativo di tempi e costi, acquisisce discariche pubbliche o private idonee dal punto di vista tecnico, mediante compravendita o espropriazione ai sensi della precedente lettera e) ovvero mediante requisizione d'uso, e ne assicura l'esercizio, alternativamente: (i) ai sensi della precedente lettera f); (ii) con provvedimento di requisizione d'uso; (iii) affidando il servizio di smaltimento di rifiuti urbani trattati a soggetti che gestiscono discariche esistenti e idonee dal punto di vista tecnico, anche con procedura negoziata nel rispetto delle leggi vigenti ovvero in deroga ai sensi dell'art. 4 dell'o.p.c.m. 6 settembre 2011 n. 3963, in ogni caso adeguando o rilasciando - se necessario - la relativa autorizzazione;»; d) nella lettera g) sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «al fine di assicurare il rispetto del suddetto termine finale, dispone, se necessario, il conferimento dei rifiuti urbani trattati, oltre che nel sito individuato ai sensi della precedente lettera d), in altre discariche pubbliche o private gia' esistenti e autorizzate per lo smaltimento dei rifiuti urbani trattati, ubicate nel territorio della Regione Lazio, che abbiano volumetria e capacita' disponibile in eccesso rispetto al proprio fabbisogno, mediante atti negoziali o mediante requisizione; al fine di assicurare il rispetto del suddetto termine finale, verifica la chiusura della discarica di Malagrotta e adotta i consequenziali provvedimenti urgenti per supportare nell'immediatezza gli enti competenti in via ordinaria per l'adozione degli atti occorrenti per la chiusura definitiva della discarica di Malagrotta, anche mediante l'immediato avvio del capping della stessa;»; e) nell'art. 2, nella lettera i) sono aggiunte infine le seguenti parole: «vigila, anche con i poteri dell'art. 4, comma 3, affinche' nelle discariche individuate siano conferiti esclusivamente rifiuti urbani trattati;»; f) nell'art. 3 le parole «all'art. 2, comma 1 e comma 3» sono sostituite dalle parole «all'art. 2»; g) nell'art. 5, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. In relazione alle procedure di acquisto, espropriazione, requisizione, gara, procedura negoziata, indette e gestite dal Commissario, la Regione Lazio fornisce, su richiesta del Commissario, il necessario supporto tecnico e anticipa i costi delle procedure, salva rivalsa nei confronti degli altri soggetti eventualmente obbligati.».
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| Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua firma e protocollazione. 2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 settembre 2013
Il Ministro: Orlando
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