Gazzetta n. 233 del 4 ottobre 2013 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |
DELIBERA 30 settembre 2013 |
Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Basilicata, indette per i giorni 17 e 18 novembre 2013. (Delibera n. 525/13/CONS). |
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L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella riunione del Consiglio del 30 settembre 2013; Visto l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»; Vista la propria delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 2012, con la quale e' stato adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 249/97, il nuovo Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita', e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica», come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313 e dalla legge 23 novembre 2012, n. 215; Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali»; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313; Vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante «Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunita' nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni» ed, in particolare, l'art. 4, che nel modificare l'art. 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, aggiunge il comma 2bis relativamente alla promozione della pari opportunita' tra donne e uomini nell'ambito delle trasmissioni per la comunicazione politica; Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi», come modificata dalla legge 5 novembre 2004, n. 261; Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»; Vista la propria delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010, recante il «Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa»; Vista la delibera n. 22/06/CSP del 1° febbraio 2006, recante «Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parita' di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali»; Vista la propria delibera n. 243/10/CSP del 15 novembre 2010, recante «Criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali»; Vista la legge 22 maggio 1971, n. 350, recante lo statuto della Regione Basilicata e la deliberazione statutaria della Regione Basilicata del 27 e 28 maggio 2013, avente ad oggetto «Legge regionale statutaria - Modifica dell'art. 32 dello statuto regionale», approvato a norma dell'art. 123, secondo comma, della Costituzione; Vista la legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante norme per l'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario; Vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante nuove norme per l'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario; Vista la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante disposizioni concernenti l'elezione diretta del presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni; Visto il decreto del Prefetto della Provincia di Potenza del 23 luglio 2013, con il quale, a seguito della nota del 24 aprile 2013, n. 74376/7101 con la quale il dott. Vito De Filippo, Presidente della Giunta regionale della Basilicata, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica coperta e della nota n. 0003218 del 4 giugno 2013 del Ministero dell'interno, sono stati convocati i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Basilicata per i giorni 17 e 18 novembre 2013, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera f) della legge 5 giugno 2003, n. 131; Vista la propria delibera n. 259/13/CONS dell'11 aprile 2013, recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni del Presidente e del Consiglio della Regione autonoma Valle d'Aosta, indette per il giorno 26 maggio 2013», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 86 del 12 aprile 2013; Effettuate le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28; Vista la delibera approvata dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 24 settembre 2013, recante «Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per le consultazioni elettorali previste nelle province autonome di Trento e Bolzano per il 27 ottobre 2013 e nella Regione Basilicata per il 17 e 18 novembre 2013»; Udita la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'autorita';
Delibera: Articolo unico
1. Al fine di garantire imparzialita' e parita' di trattamento a tutti i soggetti politici impegnati nella competizione elettorale, si applicano alla campagna per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Basilicata, fissate per i giorni 17 e 18 novembre 2013, in quanto compatibili, le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313 e dalla legge 23 novembre 2012, n. 215, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, di cui alla delibera n. 259/13/CONS dell'11 aprile 2013, recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni del Presidente e del Consiglio della Regione autonoma Valle d'Aosta, indette per il giorno 26 maggio 2013». 2. I termini di cui all'art. 4, commi 1 e 2, e all'art. 12, comma 1, della delibera n. 259/13/CONS dell'11 aprile 2013 decorrono dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. 3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 8 e 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ai sondaggi relativi alle elezioni disciplinate dal presente provvedimento si applicano gli articoli da 6 a 12 del Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione di sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa di cui alla delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010. 4. In caso di eventuale coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle campagne elettorali di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione. 5. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia sino a tutto il 18 novembre 2013. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente delibera e' resa disponibile nel sito web dell'Autorita' all'indirizzo: www.agcom.it. Roma, 30 settembre 2013
Il Presidente: Cardani Il commissario relatore: Posteraro
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