Gazzetta n. 232 del 3 ottobre 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 9 agosto 2013, n. 110
Regolamento recante norme per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni di assicurazione per la responsabilita' civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, attraverso la sostituzione degli stessi con sistemi elettronici o telematici, di cui all'articolo 31 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'articolo 31 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni in legge 24 marzo 2012, n. 27, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'", il quale, al fine di contrastare la contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilita' civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, detta disposizioni in tema di dematerializzazione dei contrassegni medesimi, prevedendo la loro sostituzione con sistemi elettronici o telematici, anche in collegamento con banche dati;
Visto, in particolare, il comma 1 del richiamato articolo 31 del decreto-legge n. 1 del 2012, il quale rinvia ad apposito regolamento, adottato dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISVAP, la definizione delle modalita' per la progressiva dematerializzazione dei predetti contrassegni, delle caratteristiche e dei requisiti dei sistemi elettronici o telematici sostitutivi dei contrassegni medesimi nonche' la fissazione della loro entrata in vigore;
Visto l'articolo 21, commi 4 e 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012, n. 121;
Visto l'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e l'articolo 127 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
Ritenuto di dover provvedere a dare attuazione alla richiamata disposizione legislativa contenuta nell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 1 del 2012, nonche', limitatamente alle sole informazioni contenute nella banca dati di cui al presente regolamento, dare attuazione al citato articolo 21, comma 5, del decreto-legge n. 179 del 2012;
Sentito l'IVASS che, istituito ai sensi dell'articolo 13, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135, e' subentrato all'ISVAP dall'1 gennaio 2013 ed ha espresso il proprio parere con nota n. 09-13.004012 del 12 aprile 2013;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, espresso nell'adunanza del 21 febbraio 2013;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio in data 11 giugno 2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) "dematerializzazione dei contrassegni": la sostituzione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilita' civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, con sistemi elettronici o telematici che garantiscano, attraverso la connessione con la banca dati di cui alla lettera c), anche mediante l'utilizzo di dispositivi o mezzi tecnici di controllo e rilevamento a distanza delle violazioni delle norme del codice della strada, approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la corrispondenza dei dati relativi al veicolo con l'esistenza e la validita' della copertura assicurativa obbligatoria;
b) "processo di dematerializzazione": l'insieme dei processi organizzativi e tecnici tesi alla progressiva dematerializzazione dei contrassegni;
c) "banca dati": quella costituita presso il Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alimentata dalle informazioni contenute nell'Archivio nazionale dei veicoli e nell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, di cui agli articoli 225 e 226 del decreto legislativo n. 285 del 1992, nonche' dalle informazioni e dai dati forniti gratuitamente dalle imprese di assicurazione, direttamente o attraverso sistemi informativi centralizzati istituiti presso le associazioni di rappresentanza, relativi alla data di decorrenza, di sospensione e di scadenza delle coperture assicurative r.c. auto dei veicoli a motore;
d) "sistemi elettronici o telematici": il complesso delle procedure e tecnologie utilizzate per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni;
e) "impresa di assicurazione": quella con sede legale nel territorio della Repubblica autorizzata ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, all'esercizio dell'attivita' assicurativa nel ramo r.c. auto; quella con sede legale in un altro Stato membro dello Spazio Economico Europeo abilitata ai sensi degli articoli 23 e 24 del decreto legislativo n. 209 del 2005 nel territorio della Repubblica all'esercizio dell'assicurazione nel ramo r.c. auto, in regime di stabilimento o di liberta' di prestazione di servizi, nonche' quella con sede legale in uno Stato terzo, autorizzata ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 209 del 2005 nel territorio della Repubblica all'esercizio dell'attivita' assicurativa nel ramo r.c. auto in regime di stabilimento.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Per il testo dell'articolo 31 del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitivita'), pubblicato nella Gazz. Uff. 24 gennaio
2012, n. 19, S.O., si veda nelle note all'art. 2.
- Per il testo dell'articolo 21 del decreto legge 18
ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la
crescita del Paese), pubblicato nella Gazz. Uff. 19 ottobre
2012, n. 245, S.O, si veda nelle note all'art. 3.
- Per il testo dell'articolo 45, comma 6, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 1992, n.
114, S.O., si veda nelle note all'art. 1.
- Per il testo dell'articolo 127 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle
assicurazioni private), pubblicato nella Gazz. Uff. 13
ottobre 2005, n. 239, S.O., si veda nelle note all'art. 2.
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri),
pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214,
S.O.:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.".

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 45, comma 6, 225 e
226 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992:
"Art. 45. Uniformita' della segnaletica, dei mezzi di
regolazione e controllo ed omologazioni.
1. - 5. (Omissis).
6. Nel regolamento sono precisati i segnali, i
dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici
di controllo e regolazione del traffico, nonche' quelli
atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle
violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che,
per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti
all'approvazione od omologazione da parte del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, previo accertamento
delle caratteristiche geometriche, fotometriche,
funzionali, di idoneita' e di quanto altro necessario.
Nello stesso regolamento sono precisate altresi' le
modalita' di omologazione e di approvazione."
"Art. 225. Istituzione di archivi ed anagrafe
nazionali.
1. Ai fini della sicurezza stradale e per rendere
possibile l'acquisizione dei dati inerenti allo stato delle
strade, dei veicoli e degli utenti e dei relativi
mutamenti, sono istituiti:
a) presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti un archivio nazionale delle strade;
b) presso il Dipartimento per i trasporti terrestri
un archivio nazionale dei veicoli;
c) presso il Dipartimento per i trasporti terrestri
un'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, che
include anche incidenti e violazioni."
"Art. 226. Organizzazione degli archivi e dell'anagrafe
nazionale.
1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e' istituito l'archivio nazionale delle strade,
che comprende tutte le strade distinte per categorie, come
indicato nell'art. 2.
2.Nell'archivio nazionale, per ogni strada, devono
essere indicati i dati relativi allo stato tecnico e
giuridico della strada, al traffico veicolare, agli
incidenti e allo stato di percorribilita' anche da parte
dei veicoli classificati mezzi d'opera ai sensi dell'art.
54, comma 1, lettera n), che eccedono i limiti di massa
stabiliti nell'art. 62 e nel rispetto dei limiti di massa
stabiliti nell'art. 10, comma 8.
3. La raccolta dei dati avviene attraverso gli enti
proprietari della strada, che sono tenuti a trasmettere
all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
stradale tutti i dati relativi allo stato tecnico e
giuridico delle singole strade, allo stato di
percorribilita' da parte dei veicoli classificati mezzi
d'opera ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera n), nonche'
i dati risultanti dal censimento del traffico veicolare, e
attraverso il Dipartimento per i trasporti terrestri, che
e' tenuta a trasmettere al suindicato Ispettorato tutti i
dati relativi agli incidenti registrati nell'anagrafe di
cui al comma 10.
4. In attesa della attivazione dell'archivio nazionale
delle strade, la circolazione dei mezzi d'opera che
eccedono i limiti di massa stabiliti nell'art. 62 potra'
avvenire solo sulle strade o tratti di strade non comprese
negli elenchi delle strade non percorribili, che
annualmente sono pubblicati a cura del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti nella Gazzetta Ufficiale
sulla base dei dati trasmessi dalle societa'
concessionarie, per le autostrade in concessione,
dall'A.N.A.S., per le autostrade e le strade statali, dalle
regioni, per la rimanente viabilita'. Il regolamento
determina i criteri e le modalita' per la formazione, la
trasmissione, l'aggiornamento e la pubblicazione degli
elenchi.
5. Presso il Dipartimento per i trasporti terrestri e'
istituito l'archivio nazionale dei veicoli contenente i
dati relativi ai veicoli di cui all'art. 47, comma 1,
lettere e), f), g), h), i), l), m) e n ).
6. Nell'archivio nazionale per ogni veicolo devono
essere indicati i dati relativi alle caratteristiche di
costruzione e di identificazione, all'emanazione della
carta di circolazione e del certificato di proprieta', a
tutte le successive vicende tecniche e giuridiche del
veicolo, agli incidenti in cui il veicolo sia stato
coinvolto. Previa apposita istanza, gli uffici del
Dipartimento per i trasporti terrestri rilasciano, a chi ne
abbia qualificato interesse, certificazione relativa ai
dati tecnici ed agli intestatari dei ciclomotori, macchine
agricole e macchine operatrici; i relativi costi sono a
totale carico del richiedente e vengono stabiliti con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
7. L'archivio e' completamente informatizzato; e'
popolato ed aggiornato con i dati raccolti dal Dipartimento
per i trasporti terrestri, dal P.R.A., dagli organi addetti
all'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui
all'art. 12, dalle compagnie di assicurazione, che sono
tenuti a trasmettere i dati, con le modalita' e nei tempi
di cui al regolamento, al C.E.D. del Dipartimento per i
trasporti terrestri.
8.Nel regolamento sono specificate le sezioni
componenti l'archivio nazionale dei veicoli.
9. Le modalita' di accesso all'archivio sono stabilite
nel regolamento.
10. Presso il Dipartimento per i trasporti terrestri e'
istituita l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida
ai fini della sicurezza stradale.
11. Nell'anagrafe nazionale devono essere indicati, per
ogni conducente, i dati relativi al procedimento di
rilascio della patente, nonche' a tutti i procedimenti
successivi, come quelli di rinnovo, di revisione, di
sospensione, di revoca, nonche' i dati relativi alle
violazioni previste dal presente codice e dalla legge 6
giugno 1974, n. 298 che comportano l'applicazione delle
sanzioni accessorie e alle infrazioni commesse alla guida
di un determinato veicolo, che comportano decurtazione del
punteggio di cui all'articolo 126-bis, agli incidenti che
si siano verificati durante la circolazione ed alle
sanzioni comminate.
12. L'anagrafe nazionale e' completamente
informatizzata; e' popolata ed aggiornata con i dati
raccolti dal Dipartimento per i trasporti terrestri (1301),
dalle prefetture, dagli organi addetti all'espletamento dei
servizi di polizia stradale di cui all'art. 12, dalle
compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i
dati, con le modalita' e nei tempi di cui al regolamento,
al C.E.D. del Dipartimento per i trasporti terrestri.
13. Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti
norme saranno altresi' specificati i contenuti, le
modalita' di impianto, di tenuta e di aggiornamento degli
archivi e dell'anagrafe di cui al presente articolo.".
Si riporta il testo degli articoli 13, 23, 24 e 28 del
citato decreto legislativo n. 209 del 2005:
"Art. 13. Autorizzazione.
1. L'ISVAP alle condizioni previste dall'articolo
14 autorizza, con provvedimento da pubblicare nel
bollettino, l'impresa che intende esercitare l'attivita'
nei rami vita oppure nei rami danni ovvero, congiuntamente,
nei rami vita e nei rami infortuni e malattia di cui
all'articolo 2, comma 3.
2. L'autorizzazione puo' essere rilasciata per uno o
piu' rami vita o danni e copre tutte le attivita'
rientranti nei rami cui si riferisce, a meno che l'impresa
non chieda che sia limitata ad una parte soltanto di esse.
3. L'autorizzazione e' valida per il territorio della
Repubblica, per quello degli altri Stati membri, nel
rispetto delle disposizioni relative alle condizioni di
accesso in regime di stabilimento o di prestazione di
servizi, nonche' per quello degli Stati terzi, nel rispetto
della legislazione di tali Stati."
"Art. 23. Attivita' in regime di stabilimento.
1.L'accesso all'attivita' dei rami vita o dei rami
danni in regime di stabilimento nel territorio della
Repubblica, da parte di un'impresa avente la sede legale in
un altro Stato membro, e' subordinato alla comunicazione
all'ISVAP, da parte dell'autorita' di vigilanza di tale
Stato, delle informazioni e degli adempimenti previsti
dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario. Se
l'impresa si propone di assumere rischi concernenti
l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti, la comunicazione include la dichiarazione che
l'impresa e' divenuta membro dell'Ufficio centrale italiano
e aderente al Fondo di garanzia per le vittime della
strada.
2. Il rappresentante generale della sede secondaria
deve essere munito di un mandato comprendente espressamente
anche i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e
davanti a tutte le autorita' della Repubblica, nonche'
quello di concludere e sottoscrivere i contratti e gli
altri atti relativi alle attivita' esercitate nel
territorio della Repubblica. Il rappresentante generale
deve avere domicilio all'indirizzo della sede secondaria.
Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona
giuridica, questa deve avere la sede legale nel territorio
della Repubblica e deve a sua volta designare come proprio
rappresentante una persona fisica che abbia domicilio in
Italia e che sia munita di un mandato comprendente i
medesimi poteri.
3. Nel termine di trenta giorni dalla data di
ricevimento della comunicazione l'ISVAP indica
all'autorita' di vigilanza dello Stato membro di origine la
normativa, giustificata da motivi d'interesse generale, che
l'impresa deve osservare nell'esercizio dell'attivita'.
4. L'impresa puo' insediare la sede secondaria e dare
inizio all'attivita' nel territorio della Repubblica dal
momento in cui riceve dall'autorita' di vigilanza dello
Stato di origine la comunicazione dell'ISVAP ovvero, in
caso di silenzio, dalla scadenza del termine di cui al
comma 3.
5.L'impresa, qualora intenda modificare la
comunicazione effettuata, ne informa l'ISVAP almeno trenta
giorni prima di mettere in atto quanto comunicato. L'ISVAP
valuta la rilevanza delle informazioni ricevute in
relazione alla permanenza dei presupposti che hanno
giustificato la comunicazione di cui al comma 4 e, se del
caso, informa l'autorita' competente dello Stato membro
interessato."
"Art. 24. Attivita' in regime di prestazione di
servizi.
1. L'accesso all'attivita' dei rami vita o dei rami
danni, in regime di liberta' di prestazione di servizi nel
territorio della Repubblica, da parte di una impresa avente
la sede legale in un altro Stato membro, e' subordinato
alla comunicazione all'ISVAP, da parte dell'autorita' di
vigilanza di tale Stato, delle informazioni e degli
adempimenti previsti dalle disposizioni dell'ordinamento
comunitario. Se l'impresa si propone di assumere rischi
concernenti l'assicurazione obbligatoria della
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti, la comunicazione include
l'indicazione del nominativo e l'indirizzo del
rappresentante per la gestione dei sinistri e una
dichiarazione che l'impresa e' divenuta membro dell'Ufficio
centrale italiano e aderente al Fondo di garanzia per le
vittime della strada.
2. L'impresa puo' iniziare l'attivita' dal momento in
cui l'ISVAP attesta di aver ricevuto la comunicazione
dell'autorita' di vigilanza dello Stato di origine di cui
al comma 1.
3. L'impresa comunica all'ISVAP, attraverso l'autorita'
di vigilanza dello Stato membro d'origine, ogni modifica
che intende apportare alla comunicazione per l'accesso nel
territorio della Repubblica in regime di liberta' di
prestazione di servizi.
4. Ai fini dell'esercizio dell'attivita', in regime di
liberta' di prestazione di servizi nel territorio della
Repubblica, l'impresa non puo' avvalersi di sedi
secondarie, di agenzie o di qualsiasi altra presenza
permanente nel territorio italiano, neppure se tale
presenza consista in un semplice ufficio gestito da
personale dipendente, o tramite una persona indipendente,
ma incaricata di agire in permanenza per conto dell'impresa
stessa."
"Art. 28. Attivita' in regime di stabilimento
1. L'impresa avente sede legale in uno Stato terzo,
qualora intenda esercitare nel territorio della Repubblica
i rami vita o i rami danni, e' preventivamente autorizzata
dall'ISVAP con provvedimento pubblicato nel Bollettino.
2. L'autorizzazione e' efficace limitatamente al
territorio nazionale, salva l'applicazione delle
disposizioni sulle condizioni per l'accesso all'attivita'
all'estero in regime di liberta' di prestazione di servizi.
3. L'impresa, qualora nello Stato di origine eserciti
congiuntamente i rami vita e i rami danni, puo' essere
autorizzata ad esercitare esclusivamente i rami danni o i
rami vita, salvo che richieda l'autorizzazione
all'esercizio dei rami vita e dei rami infortuni e
malattia.
4. L'impresa di cui al comma 1 deve insediare nel
territorio della Repubblica una sede secondaria e nominare
un rappresentante generale che abbia residenza in Italia e
che sia fornito dei poteri previsti dall'articolo 23, comma
2, nonche' del potere di compiere le operazioni necessarie
per la costituzione ed il vincolo del deposito cauzionale
previsto dal comma 5. Qualora la rappresentanza sia
conferita ad una persona giuridica, si applica la
disposizione contenuta nell'articolo 23, comma 2, ultimo
periodo. Il rappresentante generale o, se diversa, la
persona preposta alla gestione effettiva della sede
secondaria deve essere in possesso, per la durata
dell'incarico, dei requisiti di onorabilita' e
professionalita' previsti dall'articolo 76.
5. L'ISVAP determina, con regolamento, gli altri
requisiti per il rilascio dell'autorizzazione iniziale, ivi
compreso l'obbligo di presentare un programma di attivita',
nonche' il possesso nel territorio della Repubblica di
investimenti per un ammontare almeno uguale all'importo
minimo della quota di garanzia e con il deposito a titolo
di cauzione, presso la Cassa depositi e prestiti o presso
la Banca d'Italia, di una somma, in numerario o in titoli,
pari almeno alla meta' dell'importo minimo. Si applica
l'articolo 14, commi 2, 3 e 4.
6. Con il provvedimento di cui al comma 5 sono inoltre
disciplinati i procedimenti e le condizioni di estensione
dell'attivita' ad altri rami, di esercizio congiunto dei
rami vita e dei rami infortuni e malattia e di diniego
dell'autorizzazione. Si applica l'articolo 15.
7. L'autorizzazione non puo' essere altresi' rilasciata
quando non sia rispettato dallo Stato di origine il
principio di parita' di trattamento o di reciprocita' nei
confronti delle imprese aventi la sede legale nel
territorio della Repubblica che intendano costituire o
abbiano gia' costituito in tale Stato una sede
secondaria.".
 
Art. 2
Oggetto, ambito di applicazione e decorrenza

1. Il presente regolamento definisce le modalita' per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni di assicurazione per la responsabilita' civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, attraverso la sostituzione degli stessi con sistemi elettronici o telematici, cosi' come previsto dall'articolo 31 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
2. Il processo di dematerializzazione si conclude entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento con conseguente cessazione da quella data dell'obbligo di esposizione del contrassegno di cui all'articolo 127 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonche' all'articolo 181 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Entro il termine previsto dal successivo articolo 4, comma 1, lettera e), la corrispondenza dei dati relativi al veicolo con l'esistenza e la validita' della copertura assicurativa obbligatoria, potranno essere verificate anche mediante l'utilizzo dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo e rilevamento a distanza delle violazioni delle norme del codice della strada approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 31 del citato
decreto-legge n. 1 del 2012:
"Art. 31. Contrasto della contraffazione dei
contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la
responsabilita' civile verso i terzi per i danni derivanti
dalla circolazione dei veicoli a motore su strada
1. Al fine di contrastare la contraffazione dei
contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la
responsabilita' civile verso i terzi per danni derivanti
dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, il
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito
l'ISVAP, con regolamento da emanare entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto-legge, avvalendosi anche dell'Istituto
poligrafico e zecca dello Stato (IPZS) definisce le
modalita' per la progressiva dematerializzazione dei
contrassegni, prevedendo la loro sostituzione con sistemi
elettronici o telematici, anche in collegamento con banche
dati, e prevedendo l'utilizzo, ai fini dei relativi
controlli, dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo e
rilevamento a distanza delle violazioni delle norme del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285. Il regolamento di cui al primo periodo
definisce le caratteristiche e i requisiti di tali sistemi
e fissa il termine, non superiore a due anni dalla data
della sua entrata in vigore, per la conclusione del
relativo processo di dematerializzazione.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
avvalendosi dei dati forniti gratuitamente dalle compagnie
di assicurazione, forma periodicamente un elenco dei
veicoli a motore che non risultano coperti
dall'assicurazione per la responsabilita' civile verso i
terzi prevista dall'articolo 122 del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, con esclusione dei periodi di
sospensiva dell'assicurazione regolarmente
contrattualizzati. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti comunica ai rispettivi proprietari l'inserimento
dei veicoli nell'elenco di cui al primo periodo,
informandoli circa le conseguenze previste a loro carico
nel caso in cui i veicoli stessi siano posti in
circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste
equiparate. Gli iscritti nell'elenco hanno quindici giorni
di tempo per regolarizzare la propria posizione. Trascorso
il termine di quindici giorni dalla comunicazione, l'elenco
di coloro che non hanno regolarizzato la propria posizione
viene messo a disposizione delle forze di polizia e delle
prefetture competenti in ragione del luogo di residenza del
proprietario del veicolo. Agli adempimenti di cui al comma
1 e di cui al primo periodo del presente comma si provvede
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente.
2-bis. Le compagnie di assicurazione rilasciano in ogni
caso attestazione dell'avvenuta stipula del contratto e del
pagamento del relativo premio entro i termini stabiliti, e
la relativa semplice esibizione da parte del proprietario
del veicolo, o di chi altri ne ha interesse, prevale in
ogni caso rispetto a quanto accertato o contestato per
effetto delle previsioni contenute nei commi 1, 2 e 3.
3. La violazione dell'obbligo di assicurazione della
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei
veicoli puo' essere rilevata, dandone informazione agli
automobilisti interessati, anche attraverso i dispositivi,
le apparecchiature e i mezzi tecnici per il controllo del
traffico e per il rilevamento a distanza delle violazioni
delle norme di circolazione, approvati o omologati ai sensi
dell'articolo 45, comma 6, del codice della strada, di cui
al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, attraverso i dispositivi e le
apparecchiature per il controllo a distanza dell'accesso
nelle zone a traffico limitato, nonche' attraverso altri
sistemi per la registrazione del transito dei veicoli sulle
autostrade o sulle strade sottoposte a pedaggio. La
violazione deve essere documentata con sistemi fotografici,
di ripresa video o analoghi che, nel rispetto delle
esigenze correlate alla tutela della riservatezza
personale, consentano di accertare, anche in momenti
successivi, lo svolgimento dei fatti costituenti illecito
amministrativo, nonche' i dati di immatricolazione del
veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Qualora
siano utilizzati i dispositivi, le apparecchiature o i
mezzi tecnici di cui al presente comma, non vi e' l'obbligo
di contestazione immediata. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da emanare di concerto con
il Ministro dello sviluppo economico, sentiti l'ISVAP e,
per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per
la protezione dei dati personali, sono definite le
caratteristiche dei predetti sistemi di rilevamento a
distanza, nell'ambito di quelli di cui al primo periodo, e
sono stabilite le modalita' di attuazione del presente
comma, prevedendo a tal fine anche protocolli d'intesa con
i comuni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.".
- Si riporta l'articolo 127 del citato decreto
legislativo n. 209 del 2005:
"Art. 127. Certificato di assicurazione e
contrassegno
1. L'adempimento dell'obbligo di assicurazione dei
veicoli a motore e' comprovato da apposito certificato
rilasciato dall'impresa di assicurazione o dalla
delegataria in caso di coassicurazione, da cui risulti il
periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il
premio o la rata di premio.
2. L'impresa di assicurazione e' obbligata nei
confronti dei terzi danneggiati per il periodo di tempo
indicato nel certificato, salvo quanto disposto
dall'articolo 1901, secondo comma, del codice civile e
dall'articolo 122, comma 3, primo periodo.
3. All'atto del rilascio del certificato di
assicurazione l'impresa di assicurazione consegna un
contrassegno recante il numero della targa di
riconoscimento del veicolo e l'indicazione dell'anno, mese
e giorno di scadenza del periodo di assicurazione per cui
e' valido il certificato. Il contrassegno e' esposto sul
veicolo al quale si riferisce l'assicurazione entro cinque
giorni dal pagamento del premio o della rata di premio.
4. L'ISVAP, con regolamento, stabilisce le modalita'
per il rilascio, nonche' le caratteristiche del certificato
di assicurazione, del contrassegno e di eventuali documenti
provvisoriamente equipollenti e le modalita' per
l'emissione di duplicati in caso di sottrazione,
smarrimento o distruzione.".
- Si riporta l'articolo 181 del citato decreto
legislativo n. 285 del 1992:
"Art. 181. Esposizione dei contrassegni per la
circolazione
1. E' fatto obbligo di esporre sugli autoveicoli e
motoveicoli, esclusi i motocicli, nella parte anteriore o
sul vetro parabrezza, il contrassegno attestante il
pagamento della tassa automobilistica e quello relativo
all'assicurazione obbligatoria.
2. I conducenti di motocicli e ciclomotori sono
esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 purche' abbiano
con se' i contrassegni stessi.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 25 ad euro 99. Si applica la disposizione
del comma 8 dell'art. 180.".
 
Art. 3
Banca dati

1. Presso la Direzione generale per la Motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituita la banca dati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c).
2. Al fine di garantire la completa dematerializzazione dei contrassegni di cui all'articolo 2, comma 1, nonche' la successiva operativita' dei sistemi di controllo previsti dall'articolo 31, comma 3, del decreto-legge n.1 del 2012, la banca dati e' alimentata in tempo reale, all'atto del rilascio del certificato di assicurazione, di cui all'articolo 127 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e, in ogni caso, entro il termine di decorrenza della copertura di cui all'articolo 1901 del codice civile, nonche' all'atto della sospensione o dell'eventuale scadenza anticipata delle coperture assicurative della responsabilita' civile per la circolazione dei veicoli a motore. A tale adempimento provvedono le imprese di assicurazione, direttamente o, ferma restando la loro responsabilita' e garantendo comunque la veridicita', tempestivita' e validita' delle informazioni, per il tramite degli intermediari di assicurazione che ne hanno rappresentanza, attraverso collegamento web ed idonee interfacce messe a disposizione dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, ovvero avvalendosi, in alternativa, di sistemi informativi centralizzati istituiti presso le associazioni di rappresentanza delle imprese di assicurazione.
3. Le informazioni relative alla copertura assicurativa per la responsabilita' civile verso i terzi sono rese disponibili mediante l'accesso telematico gratuito alla banca dati da parte di chiunque ne abbia interesse.
4. Limitatamente alle sole informazioni, corrispondenti a quelle dei contrassegni, contenute nella banca dati di cui al presente regolamento, la trasmissione dei dati relativi alla copertura assicurativa per la responsabilita' civile verso i terzi, rilevanti in chiave antifrode, prevista al comma 4 dell'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012 si attua, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 21, con le modalita' di cui al comma 2 del presente articolo.
Note all'art. 3:
- Si riporta l'articolo 1901 del codice civile:
"Art. 1901. Mancato pagamento del premio.
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di
premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta
sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il
contraente paga quanto e' da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i
premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore
ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della
scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il
contratto e' risoluto di diritto se l'assicuratore, nel
termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata
sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore
ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al
periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle
spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni
sulla vita.".
- Si riporta il testo dell'articolo 21 del citato
decreto-legge n. 179 del 2012:
" Art. 21. Misure per l'individuazione ed il
contrasto delle frodi assicurative
1. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private e di interesse collettivo (IVASS) cura la
prevenzione delle frodi nel settore dell'assicurazione
della responsabilita' civile derivante dalla circolazione
dei veicoli a motore, relativamente alle richieste di
risarcimento e di indennizzo e all'attivazione di sistemi
di allerta preventiva contro i rischi di frode.
2. Per favorire la prevenzione e il contrasto delle
frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilita'
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore,
nonche' al fine di migliorare l'efficacia dei sistemi di
liquidazione dei sinistri delle imprese di assicurazione e
di individuare i fenomeni fraudolenti, l'IVASS:
a) analizza, elabora e valuta le informazioni desunte
dall'archivio informatico integrato di cui al comma 3,
nonche' le informazioni e la documentazione ricevute dalle
imprese di assicurazione e dagli intermediari di
assicurazione, al fine di individuare i casi di sospetta
frode e di stabilire un meccanismo di allerta preventiva
contro le frodi;
b) richiede informazioni e documentazione alle
imprese di assicurazione e agli intermediari di
assicurazione, anche con riferimento alle iniziative
assunte ai fini di prevenzione e contrasto del fenomeno
delle frodi assicurative, per individuare fenomeni
fraudolenti ed acquisire informazioni sull'attivita' di
contrasto attuate contro le frodi;
c) segnala alle imprese di assicurazione e
all'Autorita' giudiziaria preposta i profili di anomalia
riscontrati a seguito dell'attivita' di analisi, di
elaborazione dei dati di cui alla lettera b) e correlazione
dell'archivio informatico integrato di cui al comma 3,
invitandole a fornire informazioni in ordine alle indagini
avviate al riguardo, ai relativi risultati e alle querele
eventualmente presentate;
d) fornisce collaborazione alle imprese di
assicurazione, alle forze di polizia e all'autorita'
giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale per
il contrasto delle frodi assicurative;
e) promuove ogni altra iniziativa, nell'ambito delle
proprie competenze, per la prevenzione e il contrasto delle
frodi nel settore assicurativo;
f) elabora una relazione annuale sull'attivita'
svolta, formula i criteri e le modalita' di valutazione
delle imprese di assicurazione in relazione all'attivita'
di contrasto delle frodi e rende pubblici i risultati delle
valutazioni effettuate a fini di prevenzione e contrasto
delle frodi, e alle iniziative assunte a riguardo dalle
imprese di assicurazione e formula proposte di modifica
della disciplina in materia di prevenzione delle frodi nel
settore dell'assicurazione della responsabilita' civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo,
l'IVASS si avvale di un archivio informatico integrato,
connesso con la banca dati degli attestati di rischio
prevista dall'articolo 134 del codice delle assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, e successive modificazioni, con la banca dati sinistri
e banche dati anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati,
istituite dall'articolo 135 del medesimo codice delle
assicurazioni private, con l'archivio nazionale dei veicoli
e con l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida,
istituiti dall'articolo 226 del codice della strada, di cui
al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, con il Pubblico registro automobilistico
istituito presso l'Automobile Club d'Italia dal regio
decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge
19 febbraio 1928, n. 510, con i dati a disposizione della
CONSAP per la gestione del fondo di garanzia per le vittime
della strada di cui all'articolo 283 decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, e per la gestione della
liquidazione dei danni a cura dell'impresa designata di cui
all'articolo 286 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, con i dati a disposizione per i sinistri relativi
ai veicoli di cui all'articolo 125 gestiti dall'Ufficio
centrale italiano di cui all'articolo 126 del medesimo
decreto legislativo n. 209 del 2005, nonche' con ulteriori
archivi e banche dati pubbliche e private, individuate con
decreto del Ministro dello sviluppo economico e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i
Ministeri competenti e l'IVASS. Con il medesimo decreto,
sentito il Garante per la protezione dei dati, sono
stabilite le modalita' di connessione delle banche dati di
cui al presente comma, i termini, le modalita' e le
condizioni per la gestione e conservazione dell'archivio e
per l'accesso al medesimo da parte delle pubbliche
amministrazioni, dell'autorita' giudiziaria, delle forze di
polizia, delle imprese di assicurazione e di soggetti
terzi, nonche' gli obblighi di consultazione dell'archivio
da parte delle imprese di assicurazione in fase di
liquidazione dei sinistri.
4. Le imprese di assicurazione garantiscono all'IVASS,
per l'alimentazione dell'archivio informatico integrato,
secondo le modalita' e nei termini stabiliti dal decreto di
cui al comma 3, l'accesso ai dati relativi ai contratti
assicurativi contenuti nelle proprie banche dati,
forniscono la documentazione richiesta ai sensi del comma
2, lettera b), e comunicano all'archivio nazionale dei
veicoli di cui all'articolo 226 del codice della strada, di
cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive
modificazioni, gli estremi dei contratti di assicurazione
per la responsabilita' civile verso i terzi prevista
dall'articolo 122 del codice delle assicurazioni private,
di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, stipulati o
rinnovati.
5. La trasmissione dei dati di cui al comma 4 avviene
secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, previsto dall'articolo 31,
comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27.
6. Nell'esercizio delle sue funzioni l'IVASS evidenzia
dall'elaborazione dei dati di cui al comma 3 i picchi e le
anomalie statistiche anche relativi a imprese, agenzie,
agenti e assicurati e le comunica alle imprese interessate
che, con cadenza mensile, comunicano le indagini avviate, i
relativi risultati e le querele eventualmente presentate.
L'IVASS, in caso di evidenza di reato, comunica altresi' i
dati all'Autorita' giudiziaria e alle forze di polizia.
7. Agli adempimenti previsti dal presente articolo si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
7-bis. All'articolo 148 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, al comma 1, primo periodo, la
parola: «due» e' sostituita dalla seguente: «cinque».".
 
Art. 4
Processo di dematerializzazione

1. Al fine di garantire la completa dematerializzazione dei contrassegni assicurativi, secondo criteri di gradualita' e sostenibilita' tecnologica dell'implementazione della banca dati, il processo di dematerializzazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si articola nelle seguenti fasi, ciascuna delle quali seguita da un congruo periodo di sperimentazione:
a) nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Direzione generale per la motorizzazione definisce e rende operativa la struttura informatica del database costituente la banca dati di cui all'articolo 3;
b) nel termine di sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, la Direzione generale per la motorizzazione provvede al popolamento del database attraverso la connessione ed il trasferimento massivo alla banca dati delle informazioni contenute negli archivi istituiti presso l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA);
c) nel termine di un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento, la Direzione generale per la motorizzazione definisce e, nel successivo termine di mesi sei, rende operative, le connessioni informatiche, nonche' i sistemi di accesso e trasmissione via web delle informazioni necessarie all'aggiornamento del database, da parte delle imprese di assicurazione secondo tutte le modalita' previste all'articolo 3, comma 2;
d) nello stesso termine di operativita' di cui alla precedente lettera c), la Direzione generale per la motorizzazione definisce ed attiva i sistemi di accesso via web da parte dei cittadini alle informazioni detenute nella banca dati e indica le modalita' e i requisiti per l'accesso;
e) nel termine di diciotto mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento, la Direzione generale per la motorizzazione definisce e rende operativa la predisposizione della banca dati di cui all'articolo 3 per garantire la possibilita' di collegamento con i dispositivi, le apparecchiature ed i mezzi tecnici per il controllo del traffico e per il rilevamento a distanza delle violazioni delle norme del codice della strada previsti dalle vigenti disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 285 del 1992, fatta salva l'eventuale adozione del decreto di cui all'articolo 31, comma 3, ultimo capoverso, del decreto-legge n. 1 del 2012.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dello sviluppo economico rendono noto, attraverso comunicazione fornita sui rispettivi siti web, lo stato di realizzazione del processo di dematerializzazione, di cui al presente articolo, e delle relative fasi di sperimentazione.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 9 agosto 2013

Il Ministro dello
sviluppo economico
Zanonato
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Lupi
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2013 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 9, foglio n. 269
 
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