Gazzetta n. 232 del 3 ottobre 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 19 settembre 2013 |
Designazione delle "Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia, coordinate dalla Unioncamere Liguria" ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta "Riviera Ligure". |
|
|
IL DIRETTORE GENERALE per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore
Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il Regolamento (CE) n. 510/2006; Visto l'art. 16, comma 1 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che le denominazioni figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritte nel registro "registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette" di cui all'art. 11 del presente regolamento; Visto il regolamento (CE) n. 123 del 23 gennaio 1997 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta "Riviera Ligure" e il successivo regolamento (UE) n. 718 del 20 luglio 2011 con il quale e' stata approvata la modifica del disciplinare di produzione della denominazione protetta medesima; Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il decreto 17 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 57 del 10 marzo 2009, con il quale le "Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia coordinate dalla Unioncamere Liguria" sono state designate quali autorita' pubblica ad effettuare i controlli per la denominazione protetta "Riviera Ligure"; Visto il decreto 16 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 29 febbraio 2012, con il quale e' stata prorogata la designazione triennale rilasciata alle sopra citate Camere di Commercio con decreto 17 febbraio 2009; Considerato che il Consorzio per la Tutela dell'olio extravergine di oliva DOP Riviera Ligure ha confermato le "Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia" quali strutture di controllo e di certificazione della denominazione di origine protetta "Riviera Ligure" ai sensi dei citati articoli 36 e 37 del predetto Reg. (UE) 1151/2012; Considerato che le "Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia" hanno predisposto il piano di controllo per la denominazione "Riviera Ligure" conformemente allo schema tipo di controllo; Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Liguria; Vista la documentazione agli atti del Ministero; Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione;
Decreta:
Art. 1
Le "Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia coordinate dalla Unioncamere" sono designate quali autorita' pubbliche ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 per la denominazione protetta "Riviera Ligure", registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 123 del 23 gennaio 1997.
|
| Art. 2
La presente designazione comporta l'obbligo per le "Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia"del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/99 con provvedimento dell'autorita' nazionale competente.
|
| Art. 3
1. Le "Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia" non possono modificare le modalita' di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione protetta "Riviera Ligure", cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'. 2. Le "Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia" comunicano e sottopongono all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio. 3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca della designazione concessa.
|
| Art. 4
1. La designazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto. 2. Alla scadenza del terzo anno di designazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovra' comunicare all'Autorita' nazionale competente, l'intenzione di confermare Le "Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia" o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facolta' di designazione ai sensi dell'art. 14, comma 9, della citata legge. 3. Nell'ambito del periodo di validita' della designazione, le sopra citate Camere di commerci sono tenute ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
|
| Art. 5
1. Le "Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia" comunicano con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione "Riviera Ligure" anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto. 2. Le "Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia" immettono nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa. 3. Le "Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia" trasmetteranno i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione "Riviera Ligure" a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art. 14 della legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.
|
| Art. 6
Le "Camere di Commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia" sono sottoposte alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Liguria, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione. Roma, 19 settembre 2013
Il direttore generale: La Torre
|
|
|
|