Gazzetta n. 232 del 3 ottobre 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 13 settembre 2013
Modifiche al piano di emergenza, di cui all'allegato 2 del decreto 19 aprile 2013, relativo al Piano di emergenza per fronteggiare eventi sfavorevoli per il sistema del gas naturale.


IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 8, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce che con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministero dello sviluppo economico, di seguito: il Ministero) sono stabilite regole per il dispacciamento in condizioni d'emergenza e definiti gli obblighi di sicurezza del sistema nazionale del gas naturale;
Visto l'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che stabilisce che il Ministero provvede alla sicurezza, all'economicita' e alla programmazione del sistema nazionale del gas, anche mediante specifici indirizzi con la finalita' di salvaguardare la continuita' e la sicurezza degli approvvigionamenti e di ridurre la vulnerabilita' del sistema nazionale del gas;
Visto l'art. 28, comma 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che stabilisce che il Ministero, in caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettivita' puo' adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia;
Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, e in particolare l'art. 1, comma 1, che stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico emana atti di indirizzo e adotta gli opportuni provvedimenti al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti per il sistema del gas naturale e dell'energia elettrica, anche in funzione delle misure per far fronte ai picchi della domanda e alle carenze delle forniture di uno o piu' fornitori;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 aprile 2013 che introduce il Piano di emergenza per fronteggiare eventi sfavorevoli per il sistema del gas naturale, adottato ai sensi dell'art. 8 comma 1, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, in conformita' con le disposizioni dell'art. 10 del Regolamento (UE) n. 994/2010;
Viste le possibili misure adottabili per far fronte allo stato di emergenza del sistema del gas naturale, definite nel Piano di emergenza per il sistema gas;
Considerato che l'entrata in esercizio del terminale di rigassificazione della societa' Offshore LNG Toscana S.p.A. (OLT) ampliera' la disponibilita' di attracco di navi metaniere con conseguente aumento della capacita' di approvvigionamento per il sistema del gas naturale italiano;
Considerato, altresi', il sottoutilizzo, allo stato attuale, dei terminali di rigassificazione di Panigaglia e Adriatic LNG, tale da rendere possibile l'utilizzo di una infrastruttura di rigassificazione anche per fronteggiare possibili eventi sfavorevoli per il sistema del gas;
Tenuto conto che, nella riunione dell'8 agosto 2013, il Comitato tecnico per l'emergenza ed il monitoraggio del sistema del gas ha delineato, al fine di far fronte ad una possibile emergenza, l'opportunita' di predisporre misure per una contemporanea adozione anche di interventi atti ad aumentare la capacita' di punta del sistema del gas naturale italiano in situazioni eccezionali di picco di domanda invernale, come l'utilizzo degli stoccaggi di GNL presenti nei terminali di rigassificazione sopra richiamati;

Decreta:

Art. 1
Modifiche al Piano di emergenza di cui all'allegato 2
del decreto ministeriale 19 aprile 2013

1. Al paragrafo 4.2.3 "Livello di emergenza" del Piano di emergenza, nella sezione "Attivazione di misure non di mercato" sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera H viene sostituita come segue:
"H. Utilizzo di stoccaggi di GNL con funzioni di "peak shaving". Tale misura potra' essere attivata tramite l'utilizzo di terminali di rigassificazione parzialmente utilizzati o di serbatoi di GNL preposti a tal fine.";
b) viene introdotta la lettera I:
"I. Ulteriori misure tendenti ad aumentare l'importazione di gas attraverso gasdotti che collegano direttamente la rete italiana di trasporto del gas a Stati non appartenenti all'Unione Europea, nonche' attraverso terminali di rigassificazione, anche mediante opzioni contrattuali per consegne differite.".
2. Il presente decreto e' notificato dal Ministero ai soggetti che gestiscono infrastrutture di trasporto, stoccaggio e rigassificazione di GNL facenti parte del sistema nazionale del gas naturale.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico.
Roma, 13 settembre 2013

Il Ministro: Zanonato
 
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