Gazzetta n. 230 del 1 ottobre 2013 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 agosto 2013, n. 109 |
Regolamento recante disposizioni per la prima attuazione dell'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che istituisce l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR). |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 62, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, introdotto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ed in particolare il comma 6, il quale prevede che con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti i tempi e le modalita' di attuazione delle disposizioni del medesimo articolo 62, che istituisce presso il Ministero dell'interno l'Anagrafe nazionale della popolazione residente; Visto l'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il quale prevede che in via di prima applicazione il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 62, comma 6, e' adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione; Visto l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il quale prevede l'adozione di un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lett. a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, per apportare le modifiche necessarie all'adeguamento del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, alle disposizioni introdotte dall'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179; Visto l'articolo 3, comma 4, lett. b), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante: «Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente»; Vista la legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante: «Anagrafe e censimento degli italiani all'estero»; Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante: «Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto Nazionale di Statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323, recante: «Regolamento per l'esecuzione della legge 27 ottobre 1988, n. 470, sull'anagrafe ed il censimento degli italiani all'estero»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, recante: «Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, di approvazione del «Regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica», ed in particolare l'articolo 2, comma 2, lett. c); Visto il decreto del Ministro dell'interno 19 gennaio 2012, n. 32, recante: «Nuovo regolamento di gestione dell'INA»; Sentito l'Istituto nazionale di statistica, che si e' espresso con parere del 18 aprile 2013; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, che si e' espresso con nota in data 24 aprile 2013; Acquisita l'intesa con l'Agenzia per l'Italia digitale; Acquisita l'intesa con la Conferenza unificata nella seduta del 13 giugno 2013; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 25 luglio 2013; Sulla proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1
Costituzione dell'ANPR
1. Ai sensi del presente regolamento l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e' costituita dall'Indice nazionale delle anagrafi (INA), di cui all'articolo 1, comma quinto, della legge 27 ottobre 1954, n. 1228 e dall'Anagrafe degli Italiani residenti all'Estero (AIRE), di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 470. 2. Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 62, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, da trasmettere per il parere al Consiglio di Stato, sono disciplinate le ulteriori modalita' di attuazione della disposizione di cui al citato art. 62 anche con riferimento al subentro dell'ANPR alle anagrafi comunali, alle relative misure di sicurezza, e alle specifiche tecniche concernenti l'organizzazione e il flusso dei dati. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Si riporta il testo vigente dell'art. 17, commi 1, lett. a), e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.". - Si riporta il testo vigente dell'art. 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale): "Art. 62. (Anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR). - 1. E' istituita presso il Ministero dell'interno l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), quale base di dati di interesse nazionale, ai sensi dell'art. 60, che subentra all'Indice nazionale delle anagrafi (INA), istituito ai sensi del quinto comma dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante «Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente» e all'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (AIRE), istituita ai sensi dellalegge 27 ottobre 1988, n. 470, recante «Anagrafe e censimento degli italiani all'estero». Tale base di dati e' sottoposta ad un audit di sicurezza con cadenza annuale in conformita' alle regole tecniche di cui all'art. 51. I risultati dell'audit sono inseriti nella relazione annuale del Garante per la protezione dei dati personali. 2. Ferme restando le attribuzioni del sindaco di cui all'art. 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ANPR subentra altresi' alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni. Con il decreto di cui al comma 6 e' definito un piano per il graduale subentro dell'ANPR alle citate anagrafi, da completare entro il 31 dicembre 2014. Fino alla completa attuazione di detto piano, l'ANPR acquisisce automaticamente in via telematica i dati contenuti nelle anagrafi tenute dai comuni per i quali non e' ancora avvenuto il subentro. L'ANPR e' organizzata secondo modalita' funzionali e operative che garantiscono la univocita' dei dati stessi. 3. L'ANPR assicura al singolo comune la disponibilita' dei dati anagrafici della popolazione residente e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di competenza statale attribuite al sindaco ai sensi dell'art. 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui aldecreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' la disponibilita' dei dati anagrafici e dei servizi per l'interoperabilita' con le banche dati tenute dai comuni per lo svolgimento delle funzioni di competenza. L'ANPR consente esclusivamente ai comuni la certificazione dei dati anagrafici nel rispetto di quanto previsto dall'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, anche in modalita' telematica. I comuni inoltre possono consentire, anche mediante apposite convenzioni, la fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti aventi diritto. L'ANPR assicura alle pubbliche amministrazioni e agli organismi che erogano pubblici servizi l'accesso ai dati contenuti nell'ANPR. 4. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate le modalita' di integrazione nell'ANPR dei dati dei cittadini attualmente registrati in anagrafi istituite presso altre amministrazioni nonche' dei dati relativi al numero e alla data di emissione e di scadenza della carta di identita' della popolazione residente. 5. Ai fini della gestione e della raccolta informatizzata di dati dei cittadini, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 2, comma 2, del presente Codice si avvalgono esclusivamente dell'ANPR, che viene integrata con gli ulteriori dati a tal fine necessari. 6. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro delegato all'innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Agenzia per l'Italia digitale, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonche' con la Conferenza Stato - citta', di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per gli aspetti d'interesse dei comuni, sentita l'ISTAT e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i tempi e le modalita' di attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche con riferimento: a) alle garanzie e alle misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali, alle modalita' e ai tempi di conservazione dei dati e all'accesso ai dati da parte delle pubbliche amministrazioni per le proprie finalita' istituzionali secondo le modalita' di cui all'art. 58; b) ai criteri per l'interoperabilita' dell'ANPR con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettivita' di cui al capo VIII del presente decreto, in modo che le informazioni di anagrafe, una volta rese dai cittadini, si intendano acquisite dalle pubbliche amministrazioni senza necessita' di ulteriori adempimenti o duplicazioni da parte degli stessi; c) all'erogazione di altri servizi resi disponibili dall'ANPR, tra i quali il servizio di invio telematico delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita e dei certificati di cui all'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, compatibile con il sistema di trasmissione di cui aldecreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010.". - Per completezza d'informazione, si riporta il testo integrale dell'art. 2, nonche' dell'art. 3, comma 4, lett. b), del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese): "Art. 2. (Anagrafe nazionale della popolazione residente). - 1. L'art. 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' sostituito dal seguente: «Art. 62 (Anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR). - 1. E' istituita presso il Ministero dell'interno l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), quale base di dati di interesse nazionale, ai sensi dell'art. 60, che subentra all'Indice nazionale delle anagrafi (INA), istituito ai sensi del quinto comma dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente" e all'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (AIRE), istituita ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante "Anagrafe e censimento degli italiani all'estero". Tale base di dati e' sottoposta ad un audit di sicurezza con cadenza annuale in conformita' alle regole tecniche di cui all'art. 51. I risultati dell'audit sono inseriti nella relazione annuale del Garante per la protezione dei dati personali. 2. Ferme restando le attribuzioni del sindaco di cui all'art. 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ANPR subentra altresi' alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni. Con il decreto di cui al comma 6 e' definito un piano per il graduale subentro dell'ANPR alle citate anagrafi, da completare entro il 31 dicembre 2014. Fino alla completa attuazione di detto piano, l'ANPR acquisisce automaticamente in via telematica i dati contenuti nelle anagrafi tenute dai comuni per i quali non e' ancora avvenuto il subentro. L'ANPR e' organizzata secondo modalita' funzionali e operative che garantiscono la univocita' dei dati stessi. 3. L'ANPR assicura al singolo comune la disponibilita' dei dati anagrafici della popolazione residente e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di competenza statale attribuite al sindaco ai sensi dell'art. 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' la disponibilita' dei dati anagrafici e dei servizi per l'interoperabilita' con le banche dati tenute dai comuni per lo svolgimento delle funzioni di competenza. L'ANPR consente esclusivamente ai comuni la certificazione dei dati anagrafici nel rispetto di quanto previsto dall'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, anche in modalita' telematica. I comuni inoltre possono consentire, anche mediante apposite convenzioni, la fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti aventi diritto. L'ANPR assicura alle pubbliche amministrazioni e agli organismi che erogano pubblici servizi l'accesso ai dati contenuti nell'ANPR. 4. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate le modalita' di integrazione nell'ANPR dei dati dei cittadini attualmente registrati in anagrafi istituite presso altre amministrazioni nonche' dei dati relativi al numero e alla data di emissione e di scadenza della carta di identita' della popolazione residente. 5. Ai fini della gestione e della raccolta informatizzata di dati dei cittadini, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 2, comma 2, del presente Codice si avvalgono esclusivamente dell'ANPR, che viene integrata con gli ulteriori dati a tal fine necessari. 6. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro delegato all'innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Agenzia per l'Italia digitale, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonche' con la Conferenza Stato - citta', di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per gli aspetti d'interesse dei comuni, sentita l'ISTAT e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i tempi e le modalita' di attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche con riferimento: a) alle garanzie e alle misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali, alle modalita' e ai tempi di conservazione dei dati e all'accesso ai dati da parte delle pubbliche amministrazioni per le proprie finalita' istituzionali secondo le modalita' di cui all'art. 58; b) ai criteri per l'interoperabilita' dell'ANPR con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettivita' di cui al capo VIII del presente decreto, in modo che le informazioni di anagrafe, una volta rese dai cittadini, si intendano acquisite dalle pubbliche amministrazioni senza necessita' di ulteriori adempimenti o duplicazioni da parte degli stessi; c) all'erogazione di altri servizi resi disponibili dall'ANPR, tra i quali il servizio di invio telematico delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita e dei certificati di cui all'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, compatibile con il sistema di trasmissione di cui al decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010.». 2. Alla lettera b) del comma 3-bis dell'art. 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole: «indice nazionale delle anagrafi;» sono sostituite dalle seguenti: «anagrafe nazionale della popolazione residente;». 3. Per accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini, l'attestazione e la dichiarazione di nascita e il certificato di cui all'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sono inviati da parte della struttura sanitaria e del medico necroscopo o altro delegato sanitario ai comuni esclusivamente in via telematica. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute e d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalita' tecniche per l'attuazione del presente comma. 4. In via di prima applicazione il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 62, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come sostituito dal comma 1, e' adottato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 5. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, le modifiche necessarie per adeguarne la disciplina alle disposizioni introdotte con il comma 1 del presente articolo. 6. Dopo l'art. 32, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' inserito il seguente: «5-bis. Previa apposita convenzione, i sindaci dei comuni facenti parte dell'Unione possono delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile e di anagrafe a personale idoneo dell'Unione stessa, o dei singoli comuni associati, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 3, e dall'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.». 7. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata una spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2013 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014." "Art. 3. (Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni e Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane). - (Omissis). 4. Allo scopo di rafforzare la funzione statistica in coerenza con le raccomandazioni internazionali e i regolamenti comunitari e di aumentare l'efficienza e la qualita' dei servizi informativi resi al sistema economico e sociale del Paese dal Sistema statistico nazionale (SISTAN), su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il Governo emana entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un regolamento ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400per la revisione del decreto legislativo n. 322 del 1989 e il complessivo riordino del Sistema Statistico Nazionale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: (Omissis). b) migliorare gli assetti organizzativi dell'ISTAT anche con riferimento all'art. 5, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, e rafforzarne i compiti di indirizzo e coordinamento tecnico-metodologico, di definizione di metodi e formati per la raccolta e lo scambio di dati amministrativi e statistici, nonche' di regolamentazione del SISTAN; (Omissis).". - Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, reca: "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente". - La legge 24 dicembre 1954, n. 1228, reca: "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente". - La legge 27 ottobre 1988, n. 470, reca: "Anagrafe e censimento degli italiani all'estero". - Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, reca: "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400". - Il decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323, reca: "Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 27 ottobre 1988, n. 470, sull'anagrafe ed il censimento degli italiani all'estero". - Si riporta il testo dell'art. 2,comma 2, lett c) del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166 (Regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica): "Art. 2. (Compiti dell'ISTAT). - (Omissis). 2. L'ISTAT esercita i compiti definiti dall'art. 15 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, anche al fine di dare attuazione alle disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 e nel regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008, nonche' di recepire i principi contenuti nella raccomandazione della Commissione europea del 25 maggio 2005, relativa alla indipendenza, all'integrita' e alla responsabilita' delle autorita' statistiche nazionali e comunitarie, provvedendo: (Omissis). c) a definire i metodi e i formati da utilizzare da parte delle pubbliche amministrazioni per lo scambio e l'utilizzo in via telematica dell'informazione statistica e finanziaria, nonche' a coordinare modificazioni, integrazioni e nuove impostazioni della modulistica e dei sistemi informativi utilizzati dalle pubbliche amministrazioni per raccogliere informazioni utilizzate o da utilizzare per fini statistici, ai sensi dell'art. 3, comma 73, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'art. 8, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 681. (Omissis).". - Il decreto del Ministro dell'interno 19 gennaio 2012, n. 32 (Nuovo regolamento di gestione dell'Indice nazionale delle anagrafi), e' pubblicato nella Gazzetta. Ufficiale 30 marzo 2012, n. 76.
Note all'art. 1: - Si riposta il testo dell'art. 1, comma quinto, della citata legge n. 1228 del 1954: "Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'art. 12, e' istituito, presso il Ministero dell'interno, l'Indice nazionale delle anagrafi (INA), alimentato e costantemente aggiornato, tramite collegamento informatico, da tutti i comuni.". - Per l'argomento della legge n. 470 del 1988 , si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 62 del decreto legislativo n. 82 del 2005, si veda nelle note alle premesse. |
| Allegato 1. SCOPO DEL DOCUMENTO Questo documento definisce le fasi progettuali con cui sara' istituita l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, base dati di interesse nazionale istituita dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che subentra all'INA, all'AIRE e, gradualmente, alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni, sulla base di un apposito piano da completarsi entro il 31 dicembre 2014. Il documento descrive in particolare la soluzione relativa alle modalita' di scambio dei dati tra le anagrafi comunali e l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente e tra quest'ultima e gli enti centrali della Pubblica Amministrazione interessati alla notifica delle informazioni anagrafiche. Tale soluzione garantisce: - l'integrita' e la riservatezza dei dati scambiati; - la sicurezza dell'accesso ai servizi; - il tracciamento delle operazioni effettuate. Viene inoltre descritta la soluzione necessaria per gestire la fase transitoria fino alla realizzazione della soluzione definitiva. 2. GLOSSARIO ANPR: Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente CNSD: Centro Nazionale per i Servizi Demografici SOAP: Simple Object Access Protocol SPC: Sistema Pubblico di Connettivita' SSL: Secure Socket Layer HTTPS: HyperText Transfer Protocol over Secure Socket Layer WS-Security: Web Service Security 3. PREMESSA Il CNSD costituito con decreto del Ministro dell'interno del 23 aprile 2002 presso la Direzione Centrale per i Servizi Demografici, e' un'infrastruttura tecnologica alla quale e' affidata la gestione unitaria delle infrastrutture informatiche che fanno capo alla stessa Direzione centrale. Al predetto Centro sono affidate, in particolare, tutte le funzioni connesse alla gestione, all'aggiornamento e alla consultazione dell'ANPR. Il progetto per la realizzazione dell'ANPR si articola in tre fasi, di cui le prime due sono necessarie per gestire il periodo transitorio che precede la completa implementazione della soluzione definitiva. fase 1 - e' la fase di attuazione immediata che prevede esclusivamente la modifica dei sistemi di sicurezza mentre restano invariate le modalita' di accesso e di trasmissione dei dati; fase 2 - e' la fase transitoria che prevede la progressiva migrazione delle banche dati relative alle anagrafi comunali della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero nell'ANPR. In questa fase e' resa disponibile anche la nuova banca dati dell'ANPR contestualmente ai servizi resi dall'INA e dall'AIRE. fase 3 - e' la fase definitiva che decorre dal 1° gennaio 2015 in cui l'ANPR subentra alle anagrafi comunali. Nel seguito del documento viene fornita una descrizione piu' dettagliata delle tre fasi suddette. 4. INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA DELLA SOLUZIONE L'infrastruttura e le misure di sicurezza descritte in questo paragrafo si riferiscono alla fase 3 cioe' alla soluzione definitiva sopraindicata, ad eccezione del paragrafo 4.6, descrittivo delle fasi transitorie. 4.1 CNSD Dal punto di vista dell'architettura logica del sistema, l'infrastruttura del CNSD e' composta da: 1. sistema di servizi, realizzati tramite Web Services, per l'interoperabilita' con gli enti della Pubblica Amministrazione o degli organismi che erogano pubblici servizi interessati alla notifica delle variazioni anagrafiche, secondo le regole tecniche dell'SPC o esposti su Internet laddove non sia presente SPC; 2. sistema di servizi fruibili tramite Web Services o attraverso un'applicazione web. Tali servizi, esposti su Internet e/o su SPC, sono utilizzati dalle postazioni comunali per tutte le operazioni inerenti l'elaborazione delle informazioni anagrafiche di interesse; 3. banca dati ANPR; 4. banca dati delle utenze/profili associati; 5. banca dati delle postazioni; 6. banca dati dei dati di tracciamento delle operazioni; 7. Certification Authority utilizzata per l'emissione dei certificati. 4.2 Comuni I comuni, sono dotati di apposite postazioni provviste di una connessione a SPC o, se questa non disponibile, ad Internet. Ogni postazione e' dotata di: 1. lettore di smart-card necessario per l'identificazione certa dell'operatore e relativo certificato; 2. un certificato interno necessario per l'identificazione della postazione da cui viene effettuato l'accesso. 4.3 Altre Pubbliche Amministrazioni Per accedere ai servizi resi disponibili dall'ANPR, le Pubbliche Amministrazioni o gli organismi che erogano pubblici servizi stipulano con il Ministero dell'interno apposite convenzioni ai sensi dell'art. 58, comma 2, del decreto legislativo n. 82/2005, nonche' specifici accordi di servizio. 4.4 Il sistema di accesso ai servizi e di scambio dati L'amministrazione comunale usufruisce dei servizi di cui al punto 2 del paragrafo 4.1, utilizzando un software, che rispetti le specifiche tecniche fornite dal CNSD, connesso con i Web Services, messi a disposizione dal CNSD, oppure un'applicazione web fornita dallo stesso CNSD. L'accesso ai servizi e' garantito dall'«autenticazione forte» dell'utente tramite l'uso di una smart-card che contiene il certificato di autenticazione dell'operatore autorizzato e dall'identificazione della postazione tramite il certificato memorizzato al suo interno; entrambi i certificati sono emessi dalla Certification Authority di cui al punto 7 del paragrafo 4.1. L'identificazione e l'autorizzazione dell'operatore e della postazione viene effettuata mediante un servizio, esposto centralmente sull'ANPR, che controlla la validita' dei certificati e il profilo autorizzativo. Le utenze e le postazioni sono censite all'interno di due database centrali, di cui ai punti 4 e 5 del paragrafo 4.1, corredati di opportuni strumenti per il loro popolamento. Le informazioni scambiate viaggiano in modalita' sicura su rete di comunicazione SPC ovvero, se questa non disponibile, tramite Internet, in ogni caso mediante protocollo HTTPS per garantire la riservatezza del dato. Per quanto riguarda il colloquio con gli enti della Pubblica Amministrazione interessati alla notifica delle variazioni anagrafiche, e' previsto un insieme di servizi che utilizzano SPC come rete di comunicazione o Internet laddove non presente SPC. 4.5 Misure di sicurezza L'architettura sopradescritta consente l'esatta associazione tra la postazione, l'utente e i dati acceduti. Tali informazioni sono tracciate e conservate, includendo i riferimenti temporali e i soggetti i cui dati sono stati trattati. Tutte le informazioni relative al tracciamento dei dati sono accessibili solo dagli incaricati autorizzati su specifica richiesta da parte degli organi competenti. Per il colloquio tra i comuni e il CNSD si adottano i meccanismi tipici dell'interoperabilita' quali i Web Services, il protocollo SOAP e la WS-Security. Quest'ultima garantisce l'applicazione delle policy di sicurezza previste per l'interscambio dati. Il protocollo di comunicazione adottato e' SSL che garantisce la riservatezza dei dati su reti pubbliche. L'identiticazione dell'utente e della postazione avviene attraverso due certificati distinti, il primo residente sulla smart-card, della cui gestione e conservazione e' responsabile l'operatore assegnatario, l'altro certificato memorizzato internamente alla postazione, della cui gestione e conservazione e' responsabile l'amministratore dei sistemi informativi comunali. 4.6 Fasi transitorie Nelle more della completa implementazione della soluzione definitiva, sono previste due fasi transitorie gia' enunciate in premessa. 4.6.1 - Fase 1 In questa fase l'ANPR garantisce i servizi resi dall'INA e dall'AIRE (ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221) continuando ad operare secondo le attuali modalita' di cui all'allegato tecnico del decreto n. 32 del 19 gennaio 2012 e restano inalterate l'organizzazione ed i flussi dei dati nonche' i trattamenti che su di essi intervengono ad eccezione dei meccanismi di sicurezza a protezione del canale di comunicazione secondo quanto indicato nel presente allegato tecnico. L'attuale meccanismo di sicurezza, che protegge il collegamento tra i comuni con il CNSD ed il CNSD con altri Enti, viene sostituito da un canale di comunicazione protetto dal protocollo HTTPS, con mutua autenticazione della postazione di lavoro del comune e del servizio esposto da ANPR. I comuni continuano ad inviare le informazioni anagrafiche attraverso file corrispondenti agli attuali formati. L'identificazione dell'utente continua ad essere effettuata secondo le modalita' indicate nell'allegato tecnico del decreto n. 32 del 19 gennaio 2012 che prevedono un meccanismo di autenticazione basato sull'uso di utente/password al fine di identificare l'operatore. Per il censimento degli utenti viene utilizzato il database delle utenze gia' presente presso il CNSD. Le Amministrazioni/enti connessi al CNSD fruiscono dei servizi del Centro attraverso file corrispondenti agli attuati formati. Il collegamento e' assicurato attraverso le metodologie standard di cooperazione tra enti. 4.6.2. - Fase 2 In questa fase e' resa disponibile anche la nuova banca dati dell'ANPR contestualmente ai servizi resi dall'INA e dall'AIRE (quali ANPR) e si procede alla progressiva migrazione delle banche dati relative alle anagrafi comunali della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero nell'ANPR. Le informazioni anagrafiche sono registrate su entrambi i sistemi, quello comunale e quello centrale dell'ANPR. A tale fine e' necessario adeguare le procedure di invio delle informazioni anagrafiche per realizzare un meccanismo di allineamento automatico tra le banche dati relative alle anagrafi comunali e quella centrale. Il livello di sicurezza nella trasmissione dei dati dalla postazione comunale verso la nuova banca dati ANPR e' analogo a quello della fase 1 fermo restando che i meccanismi implementati saranno quelli di cui alla fase 3 descritti al paragrafo 4.5. Effettuata la migrazione delle anagrafi comunali nell'ANPR, le banche dati relative alle anagrafi comunali vengono dismesse.
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| Art. 2
Modalita' di funzionamento dell'ANPR
1. L'ANPR subentra ai sistemi informativi di cui all'articolo 1, comma 1, garantendo l'erogazione dei servizi resi da tali sistemi. 2. L'ANPR rende disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici servizi l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal cittadino quale proprio domicilio digitale, secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro dell'interno previsto dall'articolo 3-bis, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, introdotto dall'articolo 4 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 3. Le fasi relative all'attuazione dell'ANPR, da completare entro il 31 dicembre 2014, nonche' i sistemi di sicurezza, relativi alla fase di prima attuazione, sono descritti nel documento allegato al presente regolamento, di cui costituisce parte integrante. Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 3-bis, comma 3, del citato decreto legislativo n. 82 del 2006: "Art. 3-bis Domicilio digitale del cittadino (Omissis). 3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, sono definite le modalita' di comunicazione, variazione e cancellazione del proprio domicilio digitale da parte del cittadino, nonche' le modalita' di consultazione dell'ANPR da parte dei gestori o esercenti di pubblici servizi ai fini del reperimento del domicilio digitale dei propri utenti.". |
| Art. 3
Convenzioni per l'accesso ai dati contenuti nell'ANPR
1. Le modalita' di accesso da parte delle pubbliche amministrazioni e degli organismi che erogano pubblici servizi ai dati e ai servizi resi disponibili dall'ANPR sono disciplinate da apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 58, comma 2, del citato decreto legislativo n. 82 del 2005: "Art. 58. Modalita' della fruibilita' del dato (Omissis). 2. Ai sensi dell'art. 50, comma 2, nonche' al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio ed il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni e dati relativi a stati, qualita' personali e fatti di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le Amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica predispongono, sulla base delle linee guida redatte da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate volte a disciplinare le modalita' di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico. Le convenzioni valgono anche quale autorizzazione ai sensi dell'art. 43, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.". |
| Art. 4
Clausola di invarianza finanziaria
1. Le Amministrazioni pubbliche coinvolte provvedono all'attuazione del presente provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 23 agosto 2013
Il Presidente del Consiglio dei ministri Letta
Il Ministro dell'interno Alfano
Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione D'Alia
Il Ministro dell'economia e delle finanze Saccomanni Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2013 Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 8, foglio n. 30
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