Gazzetta n. 230 del 1 ottobre 2013 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
COMUNICATO
Regolamento sugli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazione


La Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, nella seduta del 9 settembre 2013, ha adottato all'unanimita', con delibera n. 13/249, il «Regolamento sugli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazione da parte della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".».
 
Allegato
REGOLAMENTO SUGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E DIFFUSIONE
DI INFORMAZIONE

Capo I

Definizioni e principi generali

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per: a) "decreto trasparenza": il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; b) "Autorita'": la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali; c) "sito istituzionale": sito web dell'Autorita' all'indirizzo www.cgsse.it; d) "pubblicazione": si intende la pubblicazione, nel sito istituzionale dell'Autorita', dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' dell'Autorita' stessa, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere al sito direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.

Articolo 2

Oggetto del regolamento

1. Le disposizioni del presente regolamento individuano gli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attivita' dell'Autorita'.

Articolo 3

Principio generale di trasparenza

1. La trasparenza e' intesa come accessibilita' totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attivita' dell'Autorita', atta a favorire un controllo diffuso sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche da parte della stessa.
2. La trasparenza concorre all'attuazione del principio democratico e dei principi costituzionali di eguaglianza, buon andamento e responsabilita'; e' condizione di garanzia delle liberta' e dei diritti, integra il diritto ad una buona amministrazione.

Articolo 4

Pubblicita', diritto alla conoscibilita' e riutilizzabilita'

1. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente regolamento sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riutilizzo di documenti nel settore pubblico di cui al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36. I dati personali sono riutilizzabili in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Articolo 5

Limiti alla trasparenza

1. Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari comportano la possibilita' di una diffusione dei dati medesimi attraverso il sito istituzionale, nonche' il loro trattamento secondo modalita' che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilita' tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo ai sensi dell'articolo 4, nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.
2. La pubblicazione nel sito istituzionale dell'Autorita' di dati relativi ai componenti della Commissione ed ai responsabili titolari degli uffici dell'Autorita' e' diretta alla realizzazione della trasparenza pubblica, che integra una finalita' di rilevante interesse pubblico nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
3. L'Autorita' puo' disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non ha l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente regolamento, fermi restando i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge.
4. Nei casi in cui e' prevista la pubblicazione di atti o documenti, l'Autorita' provvede a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti, o non indispensabili, rispetto alle specifiche finalita' di trasparenza della pubblicazione.
5. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto ad una funzione pubblica, e la relativa valutazione, sono rese accessibili dall'Autorita'. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermita' e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonche' i giudizi relativi alla valutazione delle performance o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 196 del 2003.

Articolo 6

Qualita' delle informazioni

1. L'Autorita' garantisce la qualita' delle informazioni riportate nel sito istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione, assicurandone l'integrita', il costante aggiornamento, la completezza, la tempestivita', la semplicita' di consultazione, la comprensibilita', l'omogeneita', la facile accessibilita', nonche' la conformita' ai documenti originali in possesso dell'Autorita', l'indicazione della loro provenienza e la loro riutilizzabilita'.
2. L'esigenza di assicurare adeguata qualita' delle informazioni diffuse non puo', in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.

Articolo 7

Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione

1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente regolamento sono pubblicati tempestivamente e, in ogni caso, non oltre i tre mesi decorrenti dalla formazione dell'atto, sul sito istituzionale dell'Autorita'.
2. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono mantenuti aggiornati con cadenza annuale.
3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione e, in ogni caso, fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti.

Articolo 8

Accesso alle informazioni pubblicate nel sito istituzionale

1. Ai fini della piena accessibilita' delle informazioni pubblicate, nella home page del sito istituzionale dell'Autorita', e' collocata un'apposita sezione denominata «Autorita' Trasparente», al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione. L'Autorita' puo' disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione «Autorita' Trasparente» relativamente ai dati personali, anche contenuti in documenti.
2. Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione di cui all'articolo 7, comma 3, del presente regolamento, i documenti, le informazioni e i dati sono cancellati dal sito internet istituzionale.

Capo II

Trasparenza e accesso civico

Articolo 9
Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo
e amministrativo generale

1. L'Autorita' pubblica sul proprio sito istituzionale i riferimenti normativi che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attivita' della stessa. Sono altresi' pubblicati le comunicazioni, i regolamenti e le istruzioni emanati dall'Autorita' e ogni atto che attiene, in generale, all'organizzazione, alle funzioni, e agli obiettivi della stessa.

Articolo 10
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione dell'Autorita'

1. L'Autorita' pubblica e aggiorna le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati i dati relativi a:
a) componenti dell'Autorita';
b) articolazione degli uffici, competenze di ciascun ufficio, nomi dei responsabili dei singoli uffici;
c) illustrazione, in forma semplificata, ai fini della piena accessibilita' e comprensibilita' dei dati, dell'organizzazione dell'Autorita', mediante l'organigramma;
d) elenco dei numeri di telefono, nonche' caselle di posta elettronica istituzionali e caselle di posta elettronica certificata, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali dell'Autorita'.

Articolo 11
Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti della Commissione
di garanzia.

1. Con riferimento ai propri componenti, l'Autorita' pubblica i seguenti documenti ed informazioni:
a) l'atto di nomina o gli estremi identificativi dell'atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i compensi spettanti;
d) gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici.

Articolo 12
Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi
amministrativi di vertice e i titolari di contratti di
collaborazione o consulenza

1. L'Autorita' pubblica ed aggiorna le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice, a qualsiasi titolo conferiti, nonche' di collaborazione o consulenza:
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.
2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali e' previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. L'Autorita' pubblica, e mantiene aggiornati, sul sito istituzionale, gli elenchi dei propri consulenti, indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.
3. L'Autorita' pubblica i dati di cui al comma 1 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico stesso.

Articolo 13
Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il
costo del personale

1. L'Autorita' pubblica ed aggiorna annualmente i dati relativi alla dotazione organica, al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche.
2. L'Autorita' pubblica gli atti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale.
3. L'Autorita' pubblica ed aggiorna trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale.

Articolo 14
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti
ai dipendenti

1. L'Autorita' pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.

Articolo 15
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della
performance e all'attribuzione di premi al personale

1. L'Autorita' pubblica i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti.
2. L'Autorita' pubblica i dati relativi all'entita' del premio mediamente conseguito dal personale e i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata.

Articolo 16
Obblighi di pubblicazione concernenti le procedure e i provvedimenti
di affidamento di lavori, servizi e forniture

1. L'Autorita' pubblica e mantiene aggiornati informazioni, documenti e dati relativi alle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. In particolare, fermi restando gli obblighi di pubblicita' previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l'Autorita' pubblica, per ciascuna procedura di affidamento, una scheda sintetica nella quale sono riportati l'oggetto del bando, la procedura di scelta del contraente, l'elenco degli operatori che partecipano alle procedure, l'indicazione degli operatori aggiudicatari, l'importo della aggiudicazione, i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura, l'importo delle somme liquidate.

Articolo 17
Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all'attivita'
amministrativa

1. L'Autorita' pubblica, con cadenza annuale, una relazione illustrativa contenente i dati relativi alla propria attivita' amministrativa, in forma aggregata, per settori di attivita' e per tipologia di procedimento.

Articolo 18

Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo

1. L'Autorita' pubblica i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilita' e comprensibilita'.

Articolo 19
Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione
del patrimonio

1. L'Autorita' pubblica le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonche' i canoni di locazione versati o percepiti.

Articolo 20
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli
sull'organizzazione e sull'attivita' dell'Autorita'

1. L'Autorita' pubblica, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi, ancorche' recepiti, della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attivita' dell'amministrazione o di singoli uffici.

Articolo 21

Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento

1. L'Autorita' pubblica, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore di tempestivita' dei pagamenti».

Articolo 22
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti di competenza
dell'Autorita'

1. L'Autorita' pubblica tutti gli atti di competenza della Commissione, adottati ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.
2. Nelle delibere di apertura e chiusura del procedimento di valutazione del comportamento, ex articolo 4, comma 4 quater, e articolo 13, comma 1, lett. i), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, l'Autorita' indica, in favore dell'interessato, tutti i riferimenti normativi utili e gli strumenti di tutela giurisdizionale riconosciuti dalla legge.
3. L'Autorita' pubblica, in relazione a ciascun servizio pubblico essenziale, il nominativo del responsabile del procedimento, al quale gli interessati possono rivolgersi per ottenere le informazioni che li riguardino.

Articolo 23
Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di
pagamenti informatici

1. L'Autorita' pubblica e specifica nelle richieste di pagamento i codici identificativi del pagamento e i codici IBAN identificativi del conto di pagamento.

Articolo 24

Accesso civico

1. All'obbligo di pubblicazione di documenti, informazioni o dati in capo all'Autorita' corrisponde il diritto di chiunque di richiederli nei casi di omissione della pubblicazione.
2. La richiesta di accesso civico e' riconosciuta a chiunque, e' gratuita, non deve essere motivata e va presentata al Responsabile della trasparenza che si pronuncia sulla stessa. Entro trenta giorni, l'Autorita' pubblica il documento richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero ne trasmette il collegamento ipertestuale, come anche nel caso di pubblicazione gia' avvenuta.

Capo III

Il Responsabile della trasparenza

Articolo 25

Responsabile per la trasparenza

1. La Commissione nomina, con apposita delibera, il Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile». Il Responsabile svolge stabilmente un'attivita' di controllo sull'adempimento, da parte dell'Autorita', degli obblighi di pubblicazione previsti dal presente regolamento.
2. I responsabili degli Uffici dell'Autorita' garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare.
3. Il Responsabile controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico.

Capo IV

Disposizioni finali

Articolo 26

Violazione degli obblighi di trasparenza - Sanzioni

1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione e di controllo previsti dal presente regolamento costituiscono elemento di valutazione della responsabilita' del personale e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale.

Articolo 27

Tutela giurisdizionale

1. Le controversie relative agli obblighi di trasparenza previsti dal presente regolamento sono disciplinate dalle regole sul processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Articolo 28

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 settembre 2013

Il presidente e relatore
Alesse Il segretario generale
Glinianski
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone