IL DIRETTORE GENERALE per il mercato, la concorrenza, il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica
Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93; Vista la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE; Visto l'art. 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia.», recante disposizioni al fine di assicurare la pronta «Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti»; Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 a 32 e l'art. 55, recanti norme di istituzione del Ministero delle attivita' produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1, comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attivita' produttive»; Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli ascensori; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 «Regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonche' della relativa licenza di esercizio», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, concernente il «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95716/CE relativa agli ascensori», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2010; Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento in conformita' al regolamento (CE) n. 765/2008.»; Visto il decreto 22 dicembre 2009 "Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato."; Vista la Convenzione del 17 luglio 2013, e in particolare l'art. 3, secondo cui il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno rinnovato l'affidamento all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento - ACCREDIA - dell'attribuzione di rilasciare accreditamenti in conformita' alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, 17065, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attivita' di valutazione della conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza, di quattro direttive e nella fattispecie, della Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori; Vista l'istanza dell'Organismo Safety Sistems S.r.l. di proroga dell'autorizzazione ministeriale allo svolgimento delle attivita' di verifica periodica e straordinaria, di cui agli articoli 13 e 14 del D.P.R. n. 162/1999, e relativa integrazione, acquisita agli atti della Direzione generale con rispettivi numeri di protocollo: 138000 del 19 agosto 2013 e 145476 del 6 settembre 2013; Acquisito che l'Organismo citato ha presentato ad ACCREDIA domanda di accreditamento per la certificazione CE degli ascensori e per gli artt. 13 e 14 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 citato; Considerato che i tempi di espletamento dell'attivita' di ACCREDIA non consentono il rilascio da parte di questo Ministero del decreto di autorizzazione. in modo da non determinare soluzione di continuita' con l'autorizzazione scaduta; Considerato, altresi', l'esame documentale relativo eseguito dall'Ente unico di accreditamento e la dichiarazione (DC2013UTL475 del 30 luglio 2013 - Prot. MISE n. 145474 del 6 settembre 2013) da parte del medesimo Ente, attestante che l'Organismo, nelle more del completamento dell'iter di accreditamento, e' organizzato per eseguire le attivita' di verifica di cui agli artt. 13 e 14 del citato D.P.R. n. 162/99. Considerato che, nel periodo di vigenza delle precedenti autorizzazioni, non sono stati formulati rilievi d'inadeguatezza delle capacita' tecniche e professionali, ne' e' stata constatata la mancata osservanza dei criteri minimi, fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999 n. 162; Ritenuto opportuno consentire all'Organismo sopra citato di continuare le attivita' specificate all'art. 1 del presente decreto per tutto il tempo necessario all'ottenimento dell'accreditamento da parte di Accredia; Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 9, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.
Decreta:
Art. 1
1. L'Organismo Safety Sistems S.r.l., nel sito operativo di Via G. Falcone, 22 - 87100 Cosenza, e' autorizzato ad effettuare attivita' di verifica in conformita' a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del D.P.R. n. 162/99. 2. La presente autorizzazione ha validita' fino alla data del 31 marzo 2014. Il presente decreto di autorizzazione e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed e' efficace dalla notifica al soggetto destinatario del provvedimento. Roma, 17 settembre 2013
Il direttore generale: Vecchio
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