IL DIRETTORE GENERALE per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute; Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»; Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009; Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2007 di recepimento della direttiva 2007/25/CE della Commissione del 23 aprile 2007, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive, tra le quali la sostanza attiva glufosinate, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione europea; Visto il decreto dirigenziale 27 aprile 2012 che ha ri-registrato, fino al 30 settembre 2017, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva glufosinate, i prodotti fitosanitari a base della suddetta sostanza attiva, alle condizioni definite dalla valutazione del fascicolo 102000012340 conforme all'allegato III, secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 365/2013 della Commissione del 22 aprile 2013 che ha modificato le condizioni di approvazione della sostanza attiva glufosinate con la seguente «Disposizione specifica» -indicata nell'allegato I del regolamento medesimo: «Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida per applicazioni in strisce o localizzate, in dosaggi non superiori a 750 g di sostanza attiva/ha (superficie trattata) per applicazione e al massimo due applicazioni all'anno.»; Considerato che in conformita' al regolamento (CE) n. 1107/2009, tale modifica o revoca, se necessaria, dovra' essere apportata dagli Stati membri alle attuali autorizzazioni a base della sostanza attiva glufosinate, entro il 13 novembre 2013; Considerato che l'Impresa titolare Bayer Cropscience S.r.l. titolare del prodotto fitosanitario BASTA 200 registrato con il n. 8117, contenente detta sostanza attiva, ha provveduto a modificare l'etichetta sulla base delle sopra citate disposizioni specifiche; Ritenuto pertanto, di autorizzare la modifica delle condizioni d'impiego, in conformita' al regolamento di esecuzione (UE) n. 365/2013 della Commissione del 22 aprile;
Decreta:
E' confermata la ri-registrazione del prodotto fitosanitario BASTA 200, fino al 30 settembre 2017, alle condizioni riportate nell'etichetta allegata, quale parte integrante del presente decreto, modificata in conformita' alle nuove disposizioni specifiche riportate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 365/2013 della Commissione del 22 aprile; tali modifiche entreranno in vigore dal 13 novembre 2013. L'impresa titolare dell'autorizzazione e' tenuta a rietichettare il prodotto fitosanitario non ancora immesso in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. E' altresi' tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformita' alle nuove disposizioni. Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 settembre 2013
Il direttore generale: Borrello
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