Gazzetta n. 228 del 28 settembre 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 20 giugno 2013 |
Attribuzione di risorse alla sezione del Fondo per la crescita sostenibile relativa alla finalita' di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per il trasferimento di un intervento per la promozione di progetti di ricerca e sviluppo di rilevanza strategica per il sistema produttivo e, in particolare, per la competitivita' delle piccole e medie imprese. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, che, all'art. 14, ha istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», e, in particolare, l'art. 23, comma 2, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile» ed e' destinato, sulla base di obiettivi e priorita' periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitivita' dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alle seguenti finalita': a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitivita' del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese; b) il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma; c) la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane; Visto, altresi', il comma 4 del citato art. 23 del decreto-legge n. 83 del 2012, che prevede, tra l'altro, che per ciascuna delle finalita' del Fondo per la crescita sostenibile sia istituita un'apposita sezione nell'ambito del Fondo stesso; Visto l'art. 30, commi 2 e 3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, che dispone che i programmi e gli interventi destinatari del Fondo per la crescita sostenibile possono essere agevolati anche a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (di seguito FRI) di cui all'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e che le risorse dello stesso FRI non utilizzate al 31 dicembre 2012 e, a decorrere dal 2013, al 31 dicembre di ciascun anno, sono destinate alle finalita' del Fondo per la crescita sostenibile, nel limite massimo del 70 per cento; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2013, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma 3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorita', le forme e le intensita' massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile; Visto il decreto interministeriale del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico 26 aprile 2013, recante, ai sensi dell'art. 30, comma 4, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, le modalita' di ricognizione delle risorse non utilizzate del FRI e, nella tabella allegata al decreto medesimo, l'individuazione delle risorse non utilizzate del FRI al 31 dicembre 2012, pari a 1.847,63 milioni di euro; Considerato che l'importo nominale delle risorse attribuibili al Fondo per la crescita sostenibile e', pertanto, pari a 1.293,34 milioni di euro; Visto l'art. 6, comma 4, del citato decreto interministeriale 26 aprile 2013, che stabilisce, tra l'altro, che l'importo delle risorse effettivamente utilizzabili per gli interventi del Fondo per la crescita sostenibile e' quantificato da Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai sensi dell'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; Considerato che l'attuazione degli interventi del Fondo per la crescita sostenibile presuppone la ripartizione, tra le tre finalita' sopra indicate, della dotazione finanziaria del Fondo, determinata dalle risorse gia' presenti nel Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica e da quelle affluenti ai sensi degli articoli 23, commi 8 e 9, e 27, comma 10; Considerato che la programmazione delle risorse da destinare agli interventi per il rafforzamento della struttura produttiva e il rilancio delle aree di crisi e agli interventi per favorire l'internazionalizzazione delle imprese e' condizionata dalle valutazioni in corso in merito alle modalita' di intervento e soprattutto ai relativi fabbisogni finanziari; Considerata l'urgenza, nell'attuale congiuntura economica, di attivare gli interventi per la promozione di progetti di ricerca e sviluppo, al fine di rafforzare la competitivita' delle imprese; Ritenuto, pertanto, nelle more dell'acquisizione della disponibilita' delle ulteriori risorse a valere sul FRI destinate dal citato art. 30, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 83 del 2012 all'agevolazione dei programmi e degli interventi del Fondo per la crescita sostenibile, il cui importo effettivo, come sopra indicato, dovra' essere quantificato da Cassa depositi e prestiti S.p.a., di dover determinare una quota delle risorse attualmente presenti nel Fondo per la crescita sostenibile da utilizzare per un primo intervento finalizzato al sostegno dei progetti di ricerca e sviluppo delle imprese, in particolare di piccola e media dimensione; Considerato che la dotazione finanziaria del Fondo per la crescita sostenibile e' pari, alla data del 30 aprile 2013, a euro 657.816.323,65, cui si aggiungono euro 186.478.672,13 ancora da versare e che, pertanto, la disponibilita' complessiva del Fondo da destinare a nuovi interventi, al netto delle risorse necessarie per far fronte agli impegni gia' assunti e per garantire la definizione dei procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del piu' volte citato decreto-legge n. 83 del 2012, e' pari a euro 844.294.995,78, come accertato con decreto del Direttore Generale per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali 30 maggio 2013;
Decreta:
Art. 1
1. Una quota pari a euro 300.000.000,00 (trecentomilioni) delle risorse disponibili nel Fondo per la crescita sostenibile e' attribuita alla sezione del Fondo relativa alla finalita' di cui all'art. 23, comma 2, lettera a), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ed e' destinata al finanziamento di un primo intervento per la promozione di progetti di ricerca e sviluppo di rilevanza strategica per il sistema produttivo e, in particolare, per la competitivita' delle piccole e medie imprese, aventi i requisiti stabiliti nel decreto 8 marzo 2013, Titolo II, citato nelle premesse. Con separato decreto sono disciplinati i termini, le modalita' e le procedure per la concessione delle agevolazioni ai predetti progetti, sulla base della procedura valutativa a «sportello» di cui all'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. 2. Successivamente all'accertamento e all'acquisizione della disponibilita' della quota di risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) destinabile agli interventi del Fondo per la crescita sostenibile ai sensi dell'art. 30, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, si provvedera' a determinare le risorse da attribuire alle sezioni del Fondo per la crescita sostenibile relative alle finalita' di cui all'art. 23, comma 2, lettere b) e c), del medesimo decreto-legge n. 83 del 2012, nonche' a integrare le risorse attribuite alla sezione del Fondo di cui alla lettera a) del predetto comma 2 dell'art. 23, per la concessione di agevolazioni in favore di progetti di ricerca e sviluppo coerenti con le capacita' finanziarie e le strategie delle imprese di maggiori dimensioni e per l'eventuale incremento delle risorse destinate all'intervento di cui al comma 1. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 giugno 2013
Il Ministro: Zanonato
Registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 2013 Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, registro n. 8, foglio n. 286
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