Gazzetta n. 224 del 24 settembre 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 6 settembre 2013
Anticipazione di cassa da destinare agli enti sciolti ai sensi dell'art. 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per gli affari interni e territoriali
del Ministero dell'interno
di concerto con
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della Ragioneria generale dello Stato
del Ministero dell'economia e delle finanze

Visto l'art. 243-quinquies, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito TUOEL), introdotto dal decreto-legge del 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, con legge 7 dicembre 2012, n. 213, il quale prevede che per la gestione finanziaria degli enti locali sciolti ai sensi dell'art. 143 del TUOEL, per i quali sussistono squilibri strutturali di bilancio, in grado di provocare il dissesto finanziario, la commissione straordinaria per la gestione dell'ente, entro sei mesi dal suo insediamento, puo' richiedere una anticipazione di cassa da destinare, nel limite massimo di euro 200 per abitante, esclusivamente al pagamento delle retribuzioni del personale dipendente, al pagamento delle rate dei mutui e di prestiti obbligazionari, nonche' all'espletamento dei servizi locali indispensabili;
Visti, altresi', i commi 3 e 4, dello stesso art. 243-quinquies, con i quali e' previsto che l'anticipazione di cui al comma 1 e' concessa con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti di 20 milioni di euro annui, a valere sulle dotazioni del fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter del TUOEL e che il medesimo decreto ministeriale stabilisce, altresi', le modalita' per la restituzione dell'anticipazione straordinaria in un periodo massimo di dieci anni, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui e' erogata l'anticipazione;
Viste le richieste presentate dalle Commissioni straordinarie dei comuni riportati nell'allegato A, che forma parte integrante del presente decreto, ai sensi del sopracitato art. 243-quinquies, per il riconoscimento di un'anticipazione di cassa, nel limite massimo concedibile, da destinare esclusivamente al pagamento delle retribuzioni del personale dipendente, al pagamento delle rate dei mutui e di prestiti obbligazionari, nonche' all'espletamento dei servizi locali indispensabili, nei termini e con le modalita' previste dai commi 3 e 4 del suddetto art. 243-quinquies;
Ritenuto dover stabilire con il presente decreto anche i criteri per l'assegnazione a ciascun ente dell'anticipazione richiesta, nei limiti della misura massima di 20 milioni di euro;
Rilevato che le richieste eccedono l'importo complessivo di 20 milioni di euro disponibile e ritenuto, quindi, ai fini dell'assegnazione delle risorse, di determinare le anticipazioni concedibili alle Commissioni straordinarie richiedenti, prendendo in considerazione la grandezza demografica;
Considerate le popolazioni residenti al 3l dicembre 2011 dei comuni di cui al suddetto allegato A, sulla base dei dati ISTAT e, riportate nello stesso;
Ritenuto di dover stabilire con il presente decreto, ai sensi dell'art. 243-quinquies, comma 3, del TUOEL, le modalita' per la restituzione dell'anticipazione straordinaria;

Decreta:

Art. 1
Concessione anticipazione di cassa

1. Ai comuni di cui all'allegato A, che forma parte integrante del presente decreto, e' concessa un'anticipazione di cassa a valere sulle dotazioni del fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, pari ad euro 20 milioni, da destinare esclusivamente al pagamento delle retribuzioni del personale dipendente, al pagamento delle rate dei mutui e di prestiti obbligazionari, nonche' all'espletamento dei servizi locali indispensabili.
 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Art. 2
Criteri e modalita'
per la concessione dell'anticipazione

1. L'anticipazione concessa a ciascun ente richiedente e' determinata, nel limite della misura massima di 20 milioni di euro, stabilita dalla legge, tenuto conto della popolazione residente al 31 dicembre 2011.
2. L'anticipazione richiesta e' erogata, mediante operazione di giro fondi sulla contabilita' speciale, sotto conto infruttifero, intestata all'ente locale, in un'unica soluzione entro 15 giorni successivi alla data del presente decreto.
 
Art. 3
Modalita' per la restituzione
dell'anticipazione

1. L'anticipazione ricevuta dagli enti richiedenti di cui all'allegato A del presente decreto, deve essere restituita in cinque anni, decorrenti dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione, con rate annuali di pari importo.
2. L'importo della rata annuale di rimborso dell'anticipazione deve essere previsto nel bilancio di previsione di ciascun ente beneficiario.
3. La restituzione dell'anticipazione e' effettuata entro il 31 marzo di ciascun anno, mediante operazione di girofondi sulla apposita contabilita' speciale relativa al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. In caso di mancata restituzione delle rate annuali entro i termini previsti, una di eguale ammontare viene recuperata dalle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno.
5. La restituzione dell'anticipazione e' imputata contabilmente tra i rimborsi di prestiti (codice Siope 3311 "Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico").
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 settembre 2013

Il capo del dipartimento
per gli affari interni e territoriali
del Ministero dell'interno
Postiglione
Il capo del dipartimento
della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze
Franco
 
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