Gazzetta n. 224 del 24 settembre 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 16 settembre 2013
Modifica del decreto 13 agosto 2012, recante le disposizioni nazionali applicative del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della Commissione e del decreto legislativo n. 61/2010, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);
Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare il titolo III, capo III, IV e V, recanti norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali, e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;
Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, recante la modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007, con il quale in particolare il regolamento (CE) n. 479/2008 e' stato inserito nello stesso regolamento (CE) n. 1234/2007 (regolamento unico OCM), a decorrere dal 1° agosto 2009;
Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardo le denominazioni di origine protetta e le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo, nonche' i successivi regolamenti (CE) della Commissione con i quali sono state apportate talune modifiche al predetto regolamento (CE) n. 607/2009;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1185/2012 della Commissione dell'11 dicembre 2012 con il quale e' stato da ultimo modificato il citato regolamento (CE) n. 607/2009, ed in particolare l'art. 56, paragrafo 3, lettera b), consentendo agli Stati membri di decidere in merito alla sostituzione dei termini "produttore" o "prodotto da" con altri termini riportati nello specifico all'allegato X-bis dello stesso regolamento, al fine di completare in etichetta il nome e l'indirizzo del produttore;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 agosto 2012, recante disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della Commissione e del decreto legislativo n. 61/2010, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, in particolare l'art. 4, comma 3, cosi' come modificato con la legge 3 agosto 2004, n. 204;
Ritenuto di dover apportare talune modifiche al citato decreto 13 agosto 2012, al fine di adeguarlo alle disposizioni di etichettatura previste dal richiamato regolamento (UE) n. 1185/2012, nonche' per adeguare la disposizione relativa alle chiusure dei recipienti in cui sono confezionati i vini DOCG, in relazione alle esigenze manifestate dagli operatori del settore vitivinicolo;
Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione dell'11 luglio 2013;

Decreta:

Art. 1

Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 agosto 2012 richiamato in premessa e' modificato come segue:
1) all'articolo 4, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
"5. Ai sensi dell'art. 56, paragrafo 3, secondo comma, lettera b, del regolamento e' consentita la sostituzione dei termini "produttore" o "prodotto da" con i termini di cui all'allegato X-bis del regolamento.";
2) all'articolo 15, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Chiusure. Per le sottospecificate categorie e tipologie di prodotti vitivinicoli, la chiusura dei recipienti e' effettuata come segue:
a) vini spumanti, i vini spumanti di qualita', i vini spumanti di qualita' del tipo aromatico, ivi compresi i prodotti delle predette categorie recanti una DOP o IGP. Conformemente alle disposizioni di cui all'art. 69 del regolamento, le bottiglie di vetro per vino spumante devono essere munite di uno dei seguenti dispositivi di chiusura:
per le bottiglie di volume nominale superiore a 0,2 l: un tappo a forma di fungo, in sughero o altre sostanze ammesse ad entrare in contatto con gli alimenti, trattenuto da un fermaglio, coperto eventualmente da una capsula e rivestito da una lamina che ricopra tutto il tappo e interamente o parzialmente il collo della bottiglia;
per le bottiglie di volume nominale non superiore a 0,2 l: qualsiasi altro dispositivo di chiusura adatto;
b) vini DOP non contemplati alla lettera a): utilizzo dei vari dispositivi di chiusura ammessi dalla vigente normativa in materia.
Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) sono applicabili fatte salve le disposizioni piu' restrittive stabilite negli specifici disciplinari di produzione DOP, ivi compresi i disciplinari DOP approvati o modificati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nell'ambito delle predette disposizioni restrittive, l'uso del "tappo raso bocca" di sughero, o di altri materiali tradizionali di cui al comma 1, e' assimilato al "tappo a T", fatto salvo che la parte esterna al collo della bottiglia del "tappo a T" puo' essere costituita da altri materiali.".
 
Art. 2
Termini di applicazione

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
2. Limitatamente alle DOCG i cui vigenti disciplinari di produzione non contemplano disposizioni limitative per l'uso delle chiusure dei recipienti, il termine di entrata in vigore della modifica di cui all'art. 1, punto 2), del presente decreto e' prorogato di sei mesi.
Il presente decreto sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 settembre 2013

Il Ministro: De Girolamo
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone