Gazzetta n. 223 del 23 settembre 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 2 agosto 2013, n. 106 |
Regolamento recante integrazioni e modificazioni al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. |
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IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 9, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; Visto il decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, concernente regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 febbraio 2013; Ritenuto di non sopprimere la disposizione che descrive le principali fasi in cui si articola l'attivita' notarile, nonche', in via meramente esemplificativa, alcune delle attivita' che rientrano in ciascuna delle tre fasi, in quanto la finalita' di tale integrazione normativa e' solo quella di far emergere e valorizzare la complessita' della attivita' notarile senza in questo modo introdurre una suddivisione delle fasi dell'attivita' del notaio per poi procedere ad una liquidazione del compenso per ogni singola fase, atteso che la specificazione delle attivita' non risulta direttamente collegata alla determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per i notai; Ritenuto di non accogliere l'invito formulato dal Consiglio di Stato di contenere quantitativamente la misura dei parametri rimodulati in seguito alla introduzione di nuovi scaglioni, in quanto l'impianto generale e' rimasto fermo e non induce aumenti dei compensi; Ritenuto di non accogliere la censura del Consiglio di Stato sulla individuazione di due sezioni all'interno della tabella D - Notai («altri atti»), in quanto il maggior dettaglio nella descrizione degli atti, che la distinzione in sottocategorie comporta, non si traduce in irrigidimento dei parametri: questi, infatti, sono e rimangono meramente orientativi per il Giudice che procede alla liquidazione, anche se gli atti ai quali si riferiscono sono elencati con maggior dettaglio; la natura meramente indicativa dei parametri inoltre, non risulta compromessa dalla introduzione di minimi posto che ogni indicazione, anche quella di un minimo, si pone solo come orientativa e pacificamente non vincolante per il Giudice, trattandosi di parametri e non tariffe; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 2 luglio 2013;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1 Modificazioni al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140
1. All'articolo 30, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente comma: «1 bis. L'attivita' notarile si articola in tre fasi: fase istruttoria; fase di stipula; fase successiva alla stipula. Nella fase istruttoria sono comprese, a titolo di esempio, le seguenti attivita': studio della fattispecie, analisi delle implicazioni fiscali relative all'atto, verifiche prescritte dalla normativa antiriciclaggio, verifica della corretta esecuzione delle formalita' pubblicitarie e della inesistenza di trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli all'atto; nella fase di stipula rientrano, a titolo di esempio: controllo di legalita' del contenuto dell'atto, controllo della validita' delle procure, verifica del versamento necessario dei conferimenti in danaro in caso di costituzione di societa' di capitali; nella fase successiva alla stipula, sono comprese, a titolo di esempio: registrazione dell'atto con versamento delle imposte dovute previa liquidazione, esecuzione e cura delle formalita' ipotecarie e catastali con relative volturazioni, redazione delle denunce e richiesta delle notifiche previste dalle leggi speciali.». 2. All'articolo 30, comma 2, le parole «, reale e personale,» sono sostituite dalle seguenti: «reale». 3. All'articolo 32, comma 3, dopo la parola «garanzia» e' introdotta la parola: «personale» e le parole «tra lo 0,14» sono sostituite dalle parole: «tra il 2, 14». 4. All'articolo 32, comma 7, secondo periodo, le parole «euro 25.000,00» sono sostituite dalle parole: «euro 5.000,00». Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «Art. 17 (Regolamenti). - 1.-2. (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4.-4-bis.-4-ter. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'): «Art. 9 (Disposizioni sulle professioni regolamentate) In vigore dal 26 giugno 2012. - 1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. 2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista e' determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali. Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano i parametri individuati con il decreto di cui al primo periodo, da emanarsi, per gli aspetti relativi alle disposizioni di cui al presente periodo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; con il medesimo decreto sono altresi' definite le classificazioni delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi. I parametri individuati non possono condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto. 3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 4. Il compenso per le prestazioni professionali e' pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessita' dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresi' indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attivita' professionale. In ogni caso la misura del compenso e' previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante e' riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio. 5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1. 6. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non puo' essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio puo' essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie, per le quali resta confermata la normativa vigente. 7. All'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'alinea, nel primo periodo, dopo la parola: "regolamentate" sono inserite le seguenti: "secondo i principi della riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attivita' similari"; b) alla lettera c), il secondo, terzo e quarto periodo sono soppressi; c) la lettera d) e' abrogata. 8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». - Il decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2012, n. 195.
Note all'art. 1: - Si riporta il testo degli articoli 30 e 32 del citato decreto del Ministro della giustizia n. 140 del 2012, come modificati dal presente regolamento: «Art. 30 (Tipologia di attivita'). - 1. Ai fini della liquidazione di cui all'art. 1, l'attivita' notarile si distingue nelle seguenti tipologie: atti relativi a beni immobili, atti relativi beni mobili, inclusi i beni mobili registrati, atti societari, altri atti. 1-bis. L'attivita' notarile si articola in tre fasi: fase istruttoria; fase di stipula; fase successiva alla stipula. Nella fase istruttoria sono comprese, a titolo di esempio, le seguenti attivita': studio della fattispecie, analisi delle implicazioni fiscali relative all'atto, verifiche prescritte dalla normativa antiriciclaggio, verifica della corretta esecuzione delle formalita' pubblicitarie e della inesistenza di trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli all'atto; nella fase di stipula rientrano, a titolo di esempio: controllo di legalita' del contenuto dell'atto, controllo della validita' delle procure, verifica del versamento necessario dei conferimenti in danaro in caso di costituzione di societa' di capitali; nella fase successiva alla stipula, sono comprese, a titolo di esempio: registrazione dell'atto con versamento delle imposte dovute previa liquidazione, esecuzione e cura delle formalita' ipotecarie e catastali con relative volturazioni, redazione delle denunce e richiesta delle notifiche previste dalle leggi speciali. 2. Le prestazioni di garanzia reale sono considerate atti relativi a beni immobili o mobili a seconda del bene cui accedono. 3. Gli atti societari sono quelli che attengono alla costituzione, trasformazione, modifica della societa'. 4. Rientrano tra gli "altri atti" tutte le attivita' non riconducibili a una delle tipologie di atti indicate al comma 1, e le attivita' di valore indeterminato o indeterminabile. 5. La autentica di firma, quando costituisce la sola prestazione richiesta, e' compresa tra gli "altri atti".». «Art. 32 (Parametro). - 1. Ai fini della liquidazione, l'organo giurisdizionale tiene conto, orientativamente, per ciascuna categoria di atti, della percentuale riferita al valore medio dell'atto come indicata nelle allegate tabelle A - Notai, B - Notai, C - Notai. Il compenso e' liquidato, di regola, in una percentuale del valore reale dell'atto compresa nella forbice indicata in tabella, con aumento ovvero diminuzione, rispetto a quella riferita al valore medio, in misura inversamente proporzionale all'aumento o alla diminuzione del valore stesso. 2. Se uno stesso atto ha per oggetto beni mobili e immobili, il valore medio di riferimento e' quello relativo ai beni immobili. 3. Per le prestazioni di garanzia personale il compenso e' liquidato, di regola, in percentuale tra il 2,14 per cento e lo 0,025 per cento dell'ammontare del credito garantito fino all'importo di euro 400.000,00; per importi superiori si applica il comma 7. 4. Il compenso puo' essere aumentato o ridotto, anche derogando alle forbici indicate nelle tabelle allegate, in considerazione, oltre che del valore di riferimento dell'atto, della natura, difficolta', complessita', importanza delle questioni trattate, dell'eventuale urgenza della prestazione professionale, dell'impegno profuso anche in termini di tempo impiegato, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente. 5. Per la determinazione del compenso complessivo possono essere utilizzate piu' tabelle e piu' voci della medesima tabella. 6. Per la tipologia relativa agli "altri atti", tabella D - Notai, il compenso complessivo puo' essere liquidato sommando i compensi relativi ai singoli atti. 7. Per gli atti il cui valore supera euro 5.000.000,00 per la tipologia della tabella A - Notai e C - Notai, euro 4.500.000,00 per la tipologia della tabella B - Notai, l'organo giurisdizionale, tenuto conto dei valori di liquidazione riferiti di regola allo scaglione precedente, liquida il compenso tenuto conto del valore dell'atto, della natura, difficolta', complessita', importanza delle questioni trattate, dell'eventuale urgenza della prestazione professionale, dell'impegno profuso anche in termini di tempo impiegato, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente. Il medesimo criterio si applica per gli atti il cui valore e' inferiore a euro 5.000,00 per la tipologia della tabella A - Notai e C - Notai, euro 10.000 per la tipologia della tabella B - Notai. 8. Per il rilascio di copie, estratti e certificati, per le letture, le ispezioni e per qualsiasi altra operazione relativa agli atti notarili conservati presso il notaio, e', di regola, liquidato al notaio quanto dovuto all'Archivio notarile.». |
| Tabella A
NOTAI
Atti immobiliari: da euro 5.000,00 a euro 25.000,00 - valore medio: euro 15.000,00 - percentuale riferita al valore medio: 7,66% del valore dell'immobile forbice: aumento sino al 16%; riduzione fino al 5,99%; da euro 25.001,00 a euro 500.000,00 - valore medio: euro 262.500,00 - percentuale riferita al valore medio: 1,078% del valore dell'immobile forbice: aumento sino al 5,990%; riduzione fino allo 0,653%; da euro 500.001,00 a euro 1.000.000,00 - valore medio: euro 750.000,00 - percentuale riferita al valore medio: 0,440% del valore dell'immobile forbice: aumento sino allo 0,653%; riduzione fino allo 0,410%; da euro 1.000.001,00 a euro 3.500.000,00 - valore medio: euro 2.250.000,00 - percentuale riferita al valore medio: 0,210% del valore dell'immobile forbice: aumento sino allo 0,410%; riduzione fino allo 0,160%; da euro 3.500.001,00 a euro 5.000.000,00 - valore medio: euro 4.250.000,00 - percentuale riferita al valore medio: 0,140% del valore dell'immobile forbice: aumento sino allo 0,160%; riduzione fino allo 0,120%.
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Tabella B
NOTAI
Atti mobiliari (inclusi mobili registrati): da euro 10.000,00 a euro 200.000,00 - valore medio: euro 105.000,00 - percentuale riferita al valore medio: 0,62% - forbice: aumento sino all'1,790%; riduzione fino allo 0,350%; da euro 200.001,00 a euro 700.000,00 - valore medio: euro 450.000,00 - percentuale riferita al valore medio: 0,200% - forbice: aumento sino allo 0,350%; riduzione fino allo 0,143%; da euro 700.001,00 a euro 2.500.000,00 - valore medio: euro 1.600.000,00 - percentuale riferita al valore medio: 0,069% - forbice: aumento sino allo 0,143%; riduzione fino allo 0,048%; da euro 2.500.001,00 a euro 4.500.000,00 - valore medio: euro 3.500.000,00 - percentuale riferita al valore medio: 0,038% - forbice: aumento sino allo 0,048%; riduzione fino allo 0,033%.
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| Tabella C
NOTAI
Atti societari: da euro 5.000,00 a euro 25.000,00 - valore medio euro 15.000,00 - percentuale riferita al valore medio: 8,42% - forbice: aumento sino al 16%; riduzione fino al 6,90%; da euro 25.001,00 a euro 400.000,00 - valore medio: euro 212.500,00 - percentuale riferita al valore medio: 1,40% - forbice: aumento sino al 6,90%; riduzione fino allo 0,86%; da euro 400.001,00 a euro 1.500.000,00 - valore medio: euro 950.000,00 - percentuale riferita al valore medio: 0,47% - forbice: aumento sino allo 0,86%; riduzione fino allo 0,35%; da euro 1.500.001,00 a euro 5.000.000,00 - valore medio: euro 3.250.000,00 - percentuale riferita al valore medio: 0,18% - forbice: aumento sino allo 0,35%; riduzione fino allo 0,13%.
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Tabella D
NOTAI
Altri atti: A) da euro 50,00 a euro 900,00, con aumento fino al doppio, per i seguenti atti: autentica di firma; accettazione di eredita'; acquiescenza e rinuncia alla azione di riduzione; atto di avveramento della condizione; atto di accettazione di eredita'; atto di accettazione di nomina; verbale di asseverazione di perizie; associazione temporanea di Imprese (A.T.I); atto notorio; atto di consenso a cancellazione di ipoteca; atto di consenso a riduzione di ipoteca e liberazione parziale di beni; atto di convalida; atto di rettifica; atto di rettifica ex art. 59-bis, legge notarile; convenzione matrimoniale diversa da quella di costituzione del fondo patrimoniale; deliberazione di proroga della durata di societa'; deposito di documento (verbale di deposito) anche non avente contenuto patrimoniale; atto di dichiarazione di nomina; impresa familiare (atto dichiarativo); procura generale, generale alle liti, procura institoria, procura speciale ed altre procure diverse dalle precedenti; revoca di procura; pubblicazione (verbale di ) di testamento olografo o segreto; quietanza di somme concesse a mutuo stipulata con atto successivo (con esclusione delle quietanze di mutui di credito fondiario, agrario ed equiparati); atto di ratifica; atto di rinuncia all'eredita'; atto di rinuncia alla opposizione ad atto di donazione (art. 563 e.e.); testamento internazionale; testamento olografo (deposito o ritiro da parte del testatore); testamento pubblico - verbale di passaggio agli atti tra vivi; testamento segreto (ricevimento o ritiro di ). B) atti procedimentalizzati - da euro 600,00 ad euro 4.000,00: Costituzione di Enti in genere, Associazione, Consorzio tra imprese ex art. 2602 c.c., quando e' indeterminato o indeterminabile il valore del conferimento; Convenzione matrimoniale di costituzione del fondo patrimoniale; Atti di obbligo edilizi, Convenzioni urbanistiche di lottizzazione, di comparto edificatorio, convenzioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, convenzioni urbanistiche di contenuto analogo ed ogni altra convenzione urbanistica; Verbale di assemblea e deliberazioni di organi sociali di societa', associazioni, consorzi ed enti in genere; Modifica di patti di societa' di persone: trasferimento sede (con immobili); modifica denominazione sociale (con immobili), scioglimento (senza assegnazione beni), nomina/revoca amministratori, modifica modalita' di ripartizione utili/perdite; Contratti di rete senza costituzione di patrimonio comune; Verbali di inventario.
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| Tabella A
ASSISTENTI SOCIALI Area relazionale Singolo/Persona. Famiglia: interventi 1. Primo colloquio 2. Analisi della domanda e studio del caso 3. Ricerca, analisi e valutazione della documentazione specifica 4. a) ricerca risorse/o orientamento attivita' specifiche b) attivazione, conduzione e gestione della rete delle risorse 5. Colloquio di counselling/sostegno/valutazione/restituzione 6. Mediazione familiare e dei conflitti 7. Visita domiciliare 8. Progetto d'intervento: elaborazione, stesura e relativo contratto 9. Consulenze, equipe, collaborazioni, coordinamento, valutazioni con referenti (scolastici, educativi, sanitari, psicologici, psicoterapeutici, legali, altro) 10. Relazione sociale 11. Progetto di inserimento in struttura: elaborazione, stesura, verifiche periodiche e valutazioni conclusive. Area gruppi e comunita' Interventi 12. Incontro di lavoro con i committenti 13. Ricerca, raccolta, analisi e valutazione della documentazione e/o risorse 14. Progetto e proposta organizzativa 15. Conduzione riunioni 16. Predisposizione materiale tecnico e stesura verbali o diario 17. Relazione periodica e/o conclusiva 18. Mediazione sociale 19. Gestione di un progetto 20. Conduzione di un gruppo Area didattico-formativa Interventi 21. Analisi di fabbisogni formativi/programmazione di corsi di formazione 22. Docenza/formazione 23. Supervisione 24. Tutoring 25. Relazione per conferenza 26. Redazione di articoli, interventi editoriali in forma di rubrica periodica, testi 27. Selezione di candidati a corsi e di personale 28. Organizzazione di attivita' di formazione Area studio e ricerca Interventi 29. Programmazione ed organizzazione di uno studio o di una ricerca 30. Raccolta, analisi, elaborazione dati su una tematica con ipotesi di una o piu' ricerche 31. Monitoraggio, conduzione, gestione di uno studio o di una ricerca 32. Relazione in itinere e conclusiva 33. Analisi interpretativa dei dati di una ricerca ed elaborato scritto 34. Elaborazione e stesura testo divulgativo sui risultati di uno studio/ricerca Area progettuale, programmatoria e di amministrazione dei servizi 35. Ideazione del progetto: analisi della domanda, studio dei bisogni, definizione degli obiettivi, individuazione delle risorse, scelta della metodologia 36. Stesura del processo: analisi della fattibilita' analisi organizzativa, fasi e tempistica 37. Realizzazione del progetto: gestione, monitoraggio e verifica del processo 38. Pianificazione e progettazione delle politiche dei servizi sociali e socio sanitari in ambito di prevenzione 39. Consulenza esperta nei processi di programmazione dei servizi sociali 40. Coordinamento di tavoli tecnici o di gruppi di programmazione dei servizi sociali e sanitari 41. Elaborazione e stesura di accordi di programma e protocolli di intesa 42. Organizzazione e realizzazione di servizi di prevenzione di problemi sociali 43. Organizzazione o riorganizzazione di una unita' operativa di servizio sociale o di servizio socio sanitario 44. Valutazione della qualita' dei servizi: analisi dell'organizzazione e analisi del processo di intervento 45. Direzione di programmi nel campo delle politiche sociali e dei servizi sociali e socio sanitari.
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Tabella B
ASSISTENTI SOCIALI Area relazionale 1. Singolo, Persona, Famiglia - casi semplici Accoglienza, studio del caso e ricerca delle risorse Valore medio di liquidazione: euro 715,00 Forbice: aumento fino al 30%; riduzione fino al 30% 2. Singolo, Persona, Famiglia - casi complessi Accoglienza, studio del caso e ricerca delle risorse; lavoro di equipe, relazione Valore medio di liquidazione: euro 1.755,00 Forbice: aumento fino al 30%; riduzione fino al 30% Area gruppi e comunita' 1. Casi semplici Attivazione del gruppo e/o delle reti di comunita', promozione dell'attivita', conduzione degli incontri Valore medio di liquidazione: euro 1.460,00 Forbice: aumento fino al 30%; riduzione fino al 30% 2. Casi complessi Lavoro con gruppo e con comunita', analisi e valutazione della documentazione Valore medio di liquidazione: euro 2.945,00 Forbice: aumento fino al 30%; riduzione fino al 30% Area didattico formativa 1. Situazioni semplici Studio, ricerca del bisogno formativo, organizzazione Valore medio di liquidazione: euro 2.360,00 Forbice: aumento fino al 30%; riduzione fino al 30% 2. Situazioni complesse Studio, ricerca del bisogno formativo, organizzazione; docenza, supervisione Valore medio di liquidazione: euro 4.165,00 Forbice: aumento fino al 30%; riduzione fino al 30% Area studio e ricerca 1. Fase Progettazione e conduzione del progetto di ricerca di Servizio Sociale, organizzazione Valore medio di liquidazione: euro 6.615,00 Forbice: aumento fino al 30%; riduzione fino al 30% 2. Fase Validazione dei dati, monitoraggio, documentazione Valore medio di liquidazione: euro 3.205,00 Forbice: aumento fino al 30%; riduzione fino al 30% Area progettuale, programmatoria e di amministrazione dei servizi 1. Progettazione a. Progetti semplici Ideazione del progetto, stesura del processo, realizzazione del progetto, monitoraggio, verifica e valutazione dei risultati Valore medio di liquidazione: euro 2.600,00 Forbice: aumento fino al 30%; riduzione fino al 30% b. Progetti complessi Ideazione del progetto, stesura del processo, realizzazione del progetto, monitoraggio, verifica e valutazione dei risultati Valore medio di liquidazione: euro 8.800,00 Forbice: aumento fino al 30%; riduzione fino al 30% 2. Programmazione a. Casi semplici Elaborazione di proposta di politiche sociali e di prevenzione nei servizi socio-sanitari, consulenza esperta nella realizzazione dei processi di programmazione Valore medio di liquidazione: euro 3.500,00 Forbice: aumento fino al 30%; riduzione fino al 30% b. Casi complessi Elaborazione di proposta di politiche sociali e di prevenzione nei servizi socio-sanitari, consulenza esperta nei processi di programmazione Valore medio di liquidazione: euro 10.000,00 Forbice: aumento fino al 30%; riduzione fino al 30% 3. Amministrazione e organizzazione di gestione e servizi a. Casi semplici Organizzazione, direzione e realizzazione di servizi di prevenzione di problemi sociali, valutazione della qualita' dei servizi, verifica dell'efficienza ed efficacia Valore medio di liquidazione: euro 4.000,00 Forbice: aumento fino al 30%; riduzione fino al 30% b. Casi complessi Organizzazione e realizzazione di servizi di prevenzione di problemi sociali, valutazione della qualita' dei servizi, gestione e direzione delle risorse e dei servizi, verifica dell'efficienza ed efficacia Valore medio di liquidazione: euro 10.000,00 Forbice: aumento fino al 30%; riduzione fino al 30%
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Tabella A
ATTUARI
Autorizzazione ad esercitare l'attivita' assicurativa Parte di provvedimento in formato grafico
Rami vita e responsabilita' civile auto natanti Parte di provvedimento in formato grafico
Incarichi dalle Societa' di Revisione Parte di provvedimento in formato grafico
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Tabella B
ATTUARI
Altre attivita': valutazione delle riserve sinistri con metodologie statistico-attuariali; calcolo del valore del portafoglio e dell'Embedded Value di una Compagnia di Assicurazioni sulla Vita, Danni a qualsiasi fine destinati; valutazione delle riserve tecniche vita; valutazioni nell'ambito dell'applicazione della Direttiva Solvency II e successive modifiche ed integrazioni; valutazioni nell'ambito dell'Enterprise Risk Management (Risk management Aziendale); assunzione della funzione di Risk Manager; attivita' relative al responsabile della funzione attuariale ai sensi della normativa Solvency II; progetto per la costituzione o la trasformazione di imprese assicurative o finanziarie - valutazioni relative ad acquisizioni o riassicurazioni o riscatti di portafoglio o liquidazioni di imprese assicurative o finanziarie - valutazioni attuariali riguardanti aziende di qualsiasi tipo e questioni connesse; bilanci tecnici dei fondi pensione, dei fondi sanitari, valutazione dei danni alla persona. Valore medio di liquidazione: euro 30.000,00.
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| Art. 2 Modificazioni alle tabelle notai allegate al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140
1. Le tabelle A, B, C e D - Notai sono modificate come da allegato 1 al presente decreto.
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| Art. 3 Integrazioni al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140
1. Dopo il capo V del decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, sono inseriti i seguenti: «Capo V-bis - Disposizioni concernenti gli assistenti sociali Articolo 39-bis (Tipologia di attivita'). - 1. Ai fini della liquidazione di cui all'articolo 1, le attivita' degli Assistenti sociali e Assistenti sociali specialisti, elencate nell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, sono accorpate in cinque aree di intervento secondo la specificazione riportata nella tabella A - Assistenti Sociali: Area Relazionale, Area Gruppi e Comunita', Area Didattico-Formativa, Area Studio e Ricerca, Area Progettuale-Programmatoria e di amministrazione dei servizi. Articolo 39-ter (Criteri e Parametri). - 1. Ai fini della liquidazione del compenso, l'organo giurisdizionale tiene conto, orientativamente, per ciascuna attivita', dell'importo relativo al valore medio di riferimento dell'intervento come riportato nella Tabella B - Assistenti Sociali, aumentandolo o riducendolo secondo la forbice indicata dalla tabella per adeguare il valore medio medesimo a quello della prestazione effettivamente svolta. 2. Per valore medio di riferimento dell'intervento si intende la quantificazione in termini monetari di una prestazione professionale, complessivamente considerata, che non implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficolta' o tenuita'. 3. Il compenso di cui al comma 1 puo' essere aumentato o ridotto, anche derogando alle forbici indicate nella tabella allegata, in considerazione: a) dell'importanza delle questioni trattate, tenuto conto degli interessi sostanziali sui quali incide la prestazione professionale; b) della rilevanza patrimoniale dei progetti o dei programmi indicati nella tabella A; c) della complessita' della prestazione tenuto conto dell'impegno profuso anche in termini di tempo dedicato, della presenza di questioni tecniche di particolare difficolta' o tenuita', della necessita' di operare in situazioni ambientali disagiate; d) dell'urgenza della prestazione; e) della natura di ente pubblico o privato, per categorie omogenee di soggetti, del cliente. 4. Quando l'attivita' professionale svolta non puo' essere ricondotta a una delle voci di cui alla tabella B - Assistenti Sociali neppure in via analogica, il compenso, in via eccezionale, e' liquidato a vacazione. La vacazione e' di un'ora o frazione di ora. Non possono essere liquidate piu' di otto vacazioni per una giornata. Il compenso per la prima vacazione e' di euro 90,00; per le successive e' di euro 80,00. Si applica il comma 3. 5. Per quanto non espressamente previsto dal presente capo, si applica l'articolo 40. Capo V-ter - Disposizioni concernenti gli attuari Art. 39-quater (Tipologia di attivita' e parametri). - 1. Ai fini della liquidazione di cui all'articolo 1, l'attivita' degli attuari iscritti alla sezione A dell'Albo Nazionale degli Attuari si distingue in: attivita' riservate per legge; altre attivita'. 2. Le attivita' riservate per legge si distinguono in: a) autorizzazione a esercitare l'attivita' assicurativa; b) attivita' su incarico delle imprese che esercitano attivita' assicurativa nei rami vita e responsabilita' civile di auto e natanti; c) attivita' per le societa' di revisione. 3. Ai fini della liquidazione delle attivita' di cui al comma 2, l'organo giurisdizionale tiene conto orientativamente, per ciascuna categoria di atti, del valore medio di riferimento come indicato, per ogni scaglione, nella tabella A - Attuari, aumentato o ridotto fino al 20 per cento in considerazione della difficolta' e complessita' della prestazione, dell'impegno richiesto al professionista e del grado di responsabilita' che il professionista assume anche nei confronti delle autorita' di controllo e di sorveglianza previste dalla legge. 4. Rientrano tra le «altre attivita'» quelle elencate nella tabella B - Attuari. Ai fini della liquidazione di tali attivita', l'organo giurisdizionale tiene conto orientativamente del compenso medio indicato in tabella, aumentato o ridotto fino al trenta per cento in considerazione dei parametri di cui al comma 3. 5. Quando l'attivita' professionale svolta non puo' essere ricondotta a una delle voci di cui alle tabelle A - Attuari e B - Attuari neppure in via analogica, il compenso e' liquidato, in via eccezionale, a vacazione. La vacazione e' di un'ora o frazione di ora. Non possono essere liquidate piu' di otto vacazioni per una giornata. Per ogni vacazione e' liquidato un compenso da euro 200,00 a euro 400,00. Il parametro numerico di cui al periodo precedente e' derogabile. Articolo 39-quinquies (Attuari junior). - 1. Il compenso per l'attivita' professionale svolta dall'iscritto alla sezione B dell'Albo Nazionale degli Attuari e' liquidato a vacazione. La vacazione e' di un'ora o frazione di ora. Non possono essere liquidate piu' di otto vacazioni per una giornata. Per ogni vacazione e' liquidato di regola un compenso da euro 100,00 a euro 300,00. Il parametro numerico di cui al periodo precedente e' derogabile. Articolo 39-sexies (Incarichi connessi a piu' clienti). - 1. Per l'Attuario incaricato nei rami vita e per quello incaricato nell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nel caso in cui l'incarico sia conferito per piu' imprese appartenenti allo stesso Gruppo societario il compenso e' di regola liquidato sommando quelli relativi alle singole imprese, ridotti fino al venti per cento limitatamente alle imprese controllate. 2. Nel caso vi sia un'organizzazione interna al Gruppo tale da consentire un impegno professionale inferiore a quello normalmente richiesto per lo svolgimento dell'incarico nei confronti di imprese indipendenti, il compenso di cui al comma 1 e' ridotto fino al cinquanta per cento. Articolo 39-septies (Rinvio). - 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente capo, si applica l'articolo 40.».
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| Art. 4 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 agosto 2013
Il Ministro: Cancellieri Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2013 Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 7, foglio n. 395
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