Gazzetta n. 223 del 23 settembre 2013 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
DETERMINA 6 settembre 2013
Medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio risulta decaduta ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni. (Determina n. 1410/2013).


IL DIRIGENTE
dell'Ufficio valutazione e autorizzazione

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;
Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;
Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2009;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;
Vista la determinazione n. 15 del 1° marzo 2010, con cui il Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ha conferito alla dott.ssa Anna Rosa Marra l'incarico di coordinatore dell'area registrazione e l'incarico di dirigente dell'Ufficio valutazione e autorizzazione;
Visto l'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE», e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto, in particolare, il comma 5 dell'art. 38 succitato, il quale prevede che i dati relativi alle Autorizzazioni alla immissione in commercio (A.I.C.) decadute sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);
Visto il decreto ministeriale 15 luglio 2004 concernente «Istituzione presso l'Agenzia italiana del farmaco, di una banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo»;
Visto l'art. 130, comma 11, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, come modificato dall'art 10, comma 1, lettera c) del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito in legge 8 novembre 2012, n. 189;
Viste le «Linee guida "Sunset Clause"» pubblicate nel portale Internet dell'AIFA sezione registrazione;
Visto il «Comunicato AIFA» pubblicato nel portale Internet dell'AIFA sezione registrazione;
Visto il «Warning di prossima decadenza» del 26 ottobre 2012, pubblicato nel portale Internet dell'AIFA in pari data;
Visto il «Warning di prossima decadenza» del 12 dicembre 2012, pubblicato nel portale Internet dell'AIFA il 13 dicembre 2012;
Visto il «Warning di prossima decadenza» dell'11 febbraio 2013, pubblicato nel portale Internet dell'AIFA in pari data;
Viste le controdeduzioni inviate da talune societa' titolari delle A.I.C. dei medicinali oggetto dei surriferiti «Warning di prossima decadenza»;
Considerato che le controdeduzioni sono state accolte limitatamente ai casi in cui la documentazione di tipo fiscale presentata (fatture di vendita o documenti di accompagnamento di merce viaggiante) era idonea a dimostrare la commercializzazione del medicinale entro la data di presunta decadenza;
Tenuto conto, altresi', che talune societa' titolari delle A.I.C. dei medicinali oggetto dei gia' citati «Warning di prossima decadenza» non hanno inviato controdeduzioni relativamente a quanto specificato nello stesso warning;
Viste le comunicazioni con le quali taluni titolari delle A.I.C. in decadenza tra il 1° gennaio 2013 e il 1° luglio 2013 hanno confermato la decadenza di tali A.I.C.;
Visto che, entro il termine previsto dalle linee guida «Sunset Clause», alcune societa' titolari di A.I.C. hanno presentato domanda di esenzione dalla decadenza;
Considerato che a talune delle richieste di esenzione dalla decadenza e' stato dato esito negativo in quanto non applicabili i criteri di esenzione previsti nelle linee guida «Sunset Clause» e nel «Comunicato AIFA» pubblicati nel Front-end del portale Internet dell'AIFA;
Considerato che taluni medicinali esentati dalla decadenza ai sensi del decreto legislativo n. 219/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, art. 38, comma 8 non sono stati commercializzati entro il periodo di esenzione;
Tenuto conto dei dati di commercializzazione dei medicinali consolidati alla data del 30 aprile 2013, da cui risulta che i medicinali descritti nell'elenco di non sono stati commercializzati durante i tre anni antecedenti alla data di decadenza evidenziata per ognuno di essi;
Considerato che, secondo quanto disposto dall'art. 38, commi 5, 6 e 7 del decreto legislativo n. 219/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali non commercializzati per tre anni consecutivi decadono;

Determina:

Art. 1

1. I medicinali di cui all'elenco allegato alla presente determinazione risultano decaduti alla data indicata per ciascuno di essi, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE», e successive modificazioni ed integrazioni.
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Art. 2

1. Il presente provvedimento, unitamente all'allegato, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 settembre 2013

Il dirigente: Marra
 
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