Gazzetta n. 216 del 14 settembre 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 26 luglio 2013 |
Approvazione del piano riassicurativo agricolo, per l'anno 2013. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto l'art. 127, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che istituisce presso l'ISMEA un Fondo di riassicurazione dei rischi agricoli al fine di sostenere la competitivita' delle imprese e favorire la riduzione delle conseguenze dei rischi atmosferici; Visto l'art. 13, comma 4-sexies del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, che destina al finanziamento del Fondo di riassicurazione dei rischi atmosferici di cui all'art. 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, un importo pari a € 10 milioni a partire dall'anno 2002; Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i) della legge 7 marzo 2003, n. 38»; Visto l'art. 11 del decreto 29 luglio 2009, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di attivazione della misura comunitaria di cui all'art. 68 del regolamento (CE), n. 73/2009, per la copertura assicurativa dei rischi agricoli, secondo le procedure previste dal decreto legislativo, n. 102/2004 e successive modifiche; Visto il piano nazionale di sostegno dell'OCM vino trasmesso alla Commissione europea, in attuazione del regolamento (CE), n. 1234/2007 e successive modifiche e, in particolare, la previsione della misura relativa all'assicurazione del raccolto di uva da vino; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 novembre 2002, con il quale sono state stabilite le modalita' operative del Fondo riassicurativo dei rischi agricoli; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 febbraio 2003 di approvazione del «Piano riassicurativo agricolo annuale» per l'anno 2004; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 febbraio 2008 di approvazione del «Piano riassicurativo agricolo annuale»; Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 7 maggio 2004, di estensione della copertura assicurativa agevolata ai danni causati dalle epizoozie negli allevamenti bovini per l'anno 2004 e successive integrazioni; Visto il regolamento (CE), n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE), n. 70/2001; ed in particolare l'art. 12 riguardante gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi; Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01); Vista l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espressa nella seduta del 7 febbraio 2013; Vista la decisione della Commissione europea C(2013) 4052 del 2 luglio 2013; Ritenuto di provvedere all'adozione del piano riassicurativo per l'anno 2013 nei termini stabiliti all'art. 5 del richiamato decreto 7 novembre 2002;
Decreta:
Art. 1 Definizioni
1. Fondo: il Fondo di riassicurazione. 2. Piano: il Piano riassicurativo agricolo annuale. 3. «Cedente»: compagnia di assicurazione che stipula il trattato di riassicurazione con il Fondo di riassicurazione. 4. «Trattato»: il contratto di riassicurazione, stipulato tra la cedente e il Fondo. 5. «Premi»: i premi emessi e sottoscritti dalla cedente nel periodo considerato dal Trattato riassicurativo, comprensivi degli accessori di qualsiasi natura. 6. «Sinistri»: gli indennizzi assicurativi che la cedente e' tenuta a pagare agli assicurati eventualmente aumentati delle spese di liquidazione e diminuiti degli eventuali recuperi netti, ancorche' derivanti da trattati di riassicurazione stipulati con soggetti diversi dal Fondo. Per «spese di liquidazione» si intendono le sole spese sostenute per l'effettuazione della perizia necessaria alla verifica e quantificazione del danno subito dagli assicurati. 7. «Rapporto sinistri/premi o loss/ratio»: il rapporto, espresso in percentuale, tra l'insieme dei sinistri ed i premi emessi e sottoscritti dalla cedente e soggetti a copertura da parte del Fondo. 8. «Retrocessione»: la cessione di rischi dal Fondo a riassicuratori terzi. 9. «Portafoglio»: l'insieme di polizze aventi lo stesso oggetto di assicurazione.
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| Art. 2 Finalita'
1. Il Piano stabilisce le modalita' operative del Fondo, in conformita' a quanto previsto all'art. 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 novembre 2002. 2. A titolo esemplificativo, le linee agevolate considerate dal Piano che possono essere oggetto dell'intervento del Fondo sono: a) polizze sui rischi combinati o pluririschio: i contratti assicurativi che coprono i danni prodotti da piu' eventi dannosi a carico di una o piu' colture; b) polizze sui rischi produttivi o multi rischio: i contratti assicurativi che coprono il risultato della produzione, misurata come quantita' prodotta per superficie coltivata tenendo conto, eventualmente, anche della compromissione della qualita'; c) polizze sui redditi: i contratti assicurativi che coprono il risultato complessivo di una o piu' attivita' produttive o dell'insieme delle attivita' produttive aziendali, formato dai ricavi al netto dei costi di produzione; d) polizze sulle perdite causate da epizoozie negli allevamenti, a copertura di: valore dei capi non indennizzabile da altro intervento pubblico; mancato reddito per il periodo di fermo dell'allevamento da contenere nel limite del contributo di sostegno al reddito previsto dalle disposizioni in materia; costi di smaltimento dei capi morti e non indennizzabili da altre leggi vigenti. e) le polizze sperimentali ed innovative compatibili con la normativa comunitaria.
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| Art. 3 Forme di riassicurazione ammesse
1. Il Fondo di riassicurazione puo' operare utilizzando le tecniche riassicurative presenti sui mercati internazionali. 2. Il costo del servizio erogato dal Fondo di riassicurazione e' stabilito dal Fondo stesso sulla base delle tecniche di riassicurazione adottate. 3. Per le linee agevolate di cui al precedente art. 2, lettera e) il Fondo puo' stipulare trattati di riassicurazione proporzionali in quota pura sull'intero portafoglio assunto dalla cedente secondo quanto stabilito al successivo comma 4, lettera a). 4. Per tutte le altre linee agevolate di cui al precedente art. 2 ammesse a riassicurazione il Fondo puo' stabilire la tecnica riassicurativa piu' confacente, purche' siano rispettati i seguenti criteri: a) qualora il Fondo stabilisca di operare attraverso il meccanismo proporzionale (quota pura), la quota massima di riassicurazione che il Fondo puo' accettare su un singolo portafoglio non puo' superare l'80%. Le cedenti devono corrispondere al Fondo almeno l'85% dei premi relativi ai rischi coperti dal Fondo per la quota di cessione al Fondo stesso; b) qualora si utilizzi la riassicurazione non proporzionale in forma di «stop loss», il limite minimo stabilito in termini di rapporto «sinistri a premi» non deve essere inferiore al 90% per ogni portafoglio ceduto.
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| Art. 4 Retrocessione
1. Il Fondo puo' ricorrere allo strumento della retrocessione per proteggere il proprio portafoglio, ovvero per aumentare la propria capacita' riassicurativa. 2. E' facolta' del Fondo scegliere la forma di retrocessione piu' idonea i cui termini e condizioni saranno stabiliti in base allo strumento di retrocessione utilizzato e ai prezzi stabiliti dal mercato al momento della stipula del Trattato. 3. La scelta dei retrocessionari tiene conto, altresi', della loro stabilita' patrimoniale.
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| Art. 5 Modalita' di sottoscrizione e regolazione dei premi e dei risarcimenti
1. Le cedenti, entro il 31 gennaio di ogni anno, devono presentare domanda di riassicurazione al Fondo, accompagnata da una stima dei premi ricadenti nelle diverse tipologie oggetto dell'intervento per la campagna di riferimento. 2. Il Fondo, sulla base delle previsioni di cui al precedente comma 1, assicura l'intervento per singola cedente, tenendo conto dei seguenti criteri: a) l'esigenza di garantire la continuita' nella sperimentazione di coperture assicurative innovative; b) la media dei valori assicurati calcolati sulle polizze agricole agevolate complessivamente acquisiti dalle cedenti negli ultimi cinque anni; c) i valori assicurati e i premi acquisiti dalle cedenti per ciascun portafoglio; d) le condizioni dei contratti assicurativi stipulati nell'anno precedente; e) le condizioni di riassicurazione richieste dalle cedenti per la campagna di riferimento; f) o qualsiasi altra valutazione tecnica che il Fondo dovesse ritenere utile per il conseguimento delle finalita' stabilite; g) priorita' eventualmente individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. 3. Una quota pari ad almeno il 10% della disponibilita' del Fondo e' riservata ad eventuali nuovi ingressi di cedenti nel mercato assicurativo agevolato nazionale. 4. Ogni cedente puo' stipulare distinti trattati per portafoglio. I trattati sottoscritti dal Fondo entrano in vigore dalla data indicata negli stessi e, di norma, hanno la durata di un anno. 5. Tutte le modalita' di accertamento, di pagamento dei premi, dei risarcimenti e la risoluzione delle eventuali controversie devono essere definite all'interno dei singoli trattati.
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| Art. 6 Relazione annuale e riserva di stabilizzazione
1. Ai fini della verifica di quanto disposto all'art. 2, comma 2, ultimo periodo, della legge 13 novembre 2002, n. 256 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200», l'ISMEA presenta al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, una relazione annuale sui risultati ottenuti. In particolare, la relazione dovra' essere articolata anche a livello territoriale regionale e dovra' contenere: a) analisi del livello delle tariffe assicurative applicate alle polizze agevolate, confrontate con gli anni precedenti a parita' di condizioni contrattuali; b) analisi dei rischi assicurati; c) analisi dei livelli di sviluppo dei prodotti assicurativi innovativi; d) analisi delle condizioni contrattuali di polizze agevolate. 2. Il Fondo ha la facolta' di stanziare una riserva di stabilizzazione nella misura massima del 20% del risultato tecnico positivo eventualmente conseguito. L'ammontare complessivo della riserva accantonata non potra' superare il 200% dei premi o dei contributi iscritti nel bilancio del Fondo.
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| Art. 7 Disposizioni finali
1. Le disposizioni di cui al presente decreto hanno validita' per l'anno 2013. 2. Al fine di garantire l'operativita' del Fondo, qualora entro i limiti stabiliti all'art. 5, comma 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 novembre 2002, non fosse approvato un nuovo Piano, le disposizioni di cui al presente decreto si intendono prorogate per l'anno successivo. Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 luglio 2013
Il Ministro: De Girolamo
Registrato alla Corte dei Conti il 12 agosto 2013 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 8, foglio n. 168
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