Gazzetta n. 214 del 12 settembre 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 4 settembre 2013
Misure straordinarie di supporto per l'estinzione dei focolai di influenza aviaria nella regione Emilia Romagna.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 20 luglio 1989, n. 298, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, recante"Attuazione della direttiva 92/5/CEE relativa a problemi sanitari in materia di produzione e commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 656, recante "Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/40/CEE che istituisce misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 495, concernente "Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 92/116/CEE che modifica la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di produzione e immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998, concernente "Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 94/65/CE, relativa ai requisiti applicabili all'immissione sul mercato di carni macinate e di preparazione di carni";
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336, recante "Attuazione delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE concernenti il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze ( beta)-agoniste nelle produzioni di animali e le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti";
Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 9 luglio 2003 n. 225, recante "Attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo 'lingua blu' degli ovini";
Visto il regolamento (CE) 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento;
Visto il regolamento (CE) 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, recante "Attuazione della Direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE";
Visto il regolamento (UE) 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011, concernente disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano;
Vista l'ordinanza ministeriale del 26 agosto 2005, recante misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile, e successive modificazioni;
Vista la decisione della Commissione 2006/437/CE che approva un manuale diagnostico per l'influenza aviaria secondo quanto previsto dalla Direttiva 2005/94/CE del Consiglio;
Considerata la situazione emergenziale venutasi a verificare sul territorio della Regione Emilia-Romagna a seguito di conferma della positivita' a un virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicita' sottotipo H7N7, in allevamenti avicoli;
Considerato che i virus influenzali aviari ad alta patogenicita' possono determinare epidemie di ingente gravita' con rilevanti conseguenze per la produzione avicola e possibili rischi per la salute umana;
Considerato che tali virus hanno dimostrato la capacita' di diffondersi rapidamente tra gli allevamenti;
Considerato che le caratteristiche produttive del comparto avicolo, organizzato in filiera, rendono necessario procedere con rapidita' e rigore all'estinzione dei focolai, mediante l'abbattimento dei volatili e lo smaltimento delle carcasse, nel piu' breve tempo possibile per prevenire la propagazione del virus a salvaguardia del comparto avicolo nazionale;
Sentito l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, sede del Centro di referenza nazionale per l'influenza aviaria;
Preso atto della decisione di esecuzione della Commissione europea 2013/443/UE del 27 agosto 2013, riguardante alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicita' appartenente al sottotipo H7N7 in Italia;
Considerato il dispositivo dirigenziale, prot. DGSAF n. 16501 del 29 agosto 2013, recante ulteriori misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus dell'influenza aviaria, inclusa l'istituzione di un'ulteriore zona di restrizione;
Ritenuto di dover coadiuvare nell'emergenza la Regione Emilia-Romagna attraverso un'unita' di supporto nella gestione delle misure previste e nelle attivita' di estinzione dei focolai, unita' composta da personale del Ministero della salute nonche' da personale del Ministero della difesa appartenente al Comando logistico dell'Esercito;
Acquisita la disponibilita' del Ministero della difesa;
Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2013, recante delega di attribuzioni del Ministro della salute per taluni atti di competenza dell'amministrazione al Sottosegretario di Stato On.le Paolo Fadda (registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2013, registro n. 10, foglio n. 367);

Ordina:

Art. 1
Supporto alla regione

1. Al fine di garantire il rapido svolgimento delle operazioni in conformita' alle norme vigenti in materia di sanita' animale, biosicurezza e benessere animale, la Regione Emilia-Romagna, nell'attuazione delle misure in vigore e nell'esecuzione e completamento della attivita' di estinzione dei focolai di influenza aviaria, nonche' nelle attivita' di abbattimento preventivo autorizzate dal Ministero della salute, e' coadiuvata da un'unita' di supporto, composta da personale del Ministero della salute del Ministero della difesa - Dipartimento di Veterinaria del Comando Logistico dell'Esercito.
2. L'unita' di supporto puo' avvalersi dell'ausilio tecnico di personale esperto del settore avicolo.
 
Art. 2
Entrata in vigore

1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e ha validita' sino al 15 settembre 2013.
La presente ordinanza e' inviata alla Corte dei conti per la registrazione.
Roma, 4 settembre 2013

p. Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato:
Fadda

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2013 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 12, foglio n. 127
 
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