Gazzetta n. 214 del 12 settembre 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 2 settembre 2013
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bardolino».


IL DIRETTORE GENERALE
per la promozione della qualita' agroalimentare

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);
Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
Visto il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visto il Decreto Ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del D.lgs. n. 61/2010;
Visto il DPR 28 maggio 1968 on il quale e' stata riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata dei vini "Bardolino" , ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione, nonche' i decreti con i quali sono state apportate modifiche al citato disciplinare;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione Qualita' e Sicurezza - Vini DOP e IGP e sulla G.U.R.I. n. 295 del 20-12-2011, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'articolo 118 quater, par. 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell'articolo 118 vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della DOP "Bardolino";
Visto il decreto ministeriale 13 agosto 2012 recante disposizioni nazionali applicative del Reg. n. 1234/07 del Consiglio, del regolamento applicativo n.607/09 della Commissione e del Decreto legislativo n.61/10 per quanto concerne le Dop e le IGP, le menzioni tradizionali,l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
Vista la domanda presentata per il tramite della Regione Veneto, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 6 del D.M. 7 novembre 2012, e previo pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione medesima dell'avviso relativo all'avvenuta presentazione della stessa domanda, su istanza del Consorzio tutela vino Bardolino DOC , intesa ad ottenere la modifica dell'articolo 8 del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Bardolino", relativamente all'uso dei recipienti e dei sistemi di chiusura consentiti per i vini a Denominazione di Origine Controllata "Bardolino";
Considerato che detta richiesta di modifica non comporta alcuna modifica al documento unico riepilogativo di cui all'articolo 118 quater, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e che pertanto per l'esame della stessa richiesta si applica la procedura semplificata di cui al citato Decreto Ministeriale 7 novembre 2012, articolo 10, comma 8 , conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 118 octodecies, paragrafo 3, lettera a), del Regolamento (CE) n. 1234/2007;
Visto il parere favorevole della Regione Veneto sulla citata domanda;
Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale vini DOP ed IGP sulla citata domanda nella riunione del 23 luglio 2013;
Ritenuto di dover procedere alla modifica dell'articolo 8 del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Bardolino" in conformita' alla citata proposta;
Ritenuto altresi' di dover pubblicare sul sito internet del Ministero la modifica del disciplinare in questione, apportando la conseguente modifica al disciplinare di produzione consolidato del vino DOP "Bardolino" cosi' come approvato con il citato D.M. 30 novembre 2011, e di dover comunicare la modifica in questione alla Commissione U.E., ad aggiornamento del fascicolo tecnico inoltrato alla Commissione U.E. ai sensi dell'articolo 118 vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi dell'articolo 70 bis, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CE) n. 607/2009;

Decreta:

Art. 1

1. L'articolo 8 del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Bardolino", consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'articolo 118 quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il D.M. 30.11.2011 richiamato in premessa, e' sostituito per intero con il testo di seguito indicato:
" Per i vini a denominazione di origine controllata "Bardolino" immessi al consumo fino a litri 5, e' obbligatorio l'uso delle tradizionali bottiglie e fiaschi di vetro.
E' consentito inoltre per il confezionamento della tipologia del vino DOC "Bardolino", senza alcuna specificazione aggiuntiva, l'uso dei contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, nei volumi da 2 a 3 litri.".
2. La modifica al disciplinare consolidato della DOP "Bardolino" , di cui al comma 1, sara' inserita sul sito internet del Ministero e comunicata alla Commissione U.E., ai fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico gia' trasmesso alla stessa Commissione U.E., ai sensi dell'articolo 118 vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in premessa.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 settembre 2013

Il direttore generale: Vaccari
 
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