Gazzetta n. 213 del 11 settembre 2013 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 giugno 2013 |
Proroga dell'attivita' dell'Unita' tecnica amministrativa di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 28 gennaio 2011, n. 3920. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, ed, in particolare, l'art. 5; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, ed, in particolare, l'art. 5, comma 1, che disciplina le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile; Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, recante: «Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato d'emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alla protezione civile.» ed, in particolare, l'art. 2 con cui e' stata prevista la costituzione dell'unita' stralcio e l'unita' operativa per la chiusura dell'emergenza rifiuti in Campania fino al 31 gennaio 2011; Visto il decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, recante «Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attivita' di gestione del ciclo integrato dei rifiuti»; Visto il decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, recante «Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale»; Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 13 gennaio e 9 marzo 2010, recanti la costituzione dell'unita' stralcio e dell'unita' operativa per la chiusura dell'emergenza rifiuti nella regione Campania; Visto l'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 28 gennaio 2011, n. 3920, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'istituzione dell'unita' tecnica-amministrativa presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per assicurare l'adempimento di alcuni dei compiti gia' posti in capo alle strutture di cui al citato decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26; Visto l'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2012, n. 4018; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2012, ed in particolare l'art. 1, comma 1 che proroga, fino al 30 giugno 2013, l'attivita' dell'unita' tecnica amministrativa di cui all'art. 15 dell'O.P.C.M. n. 3920 del 28 gennaio 2011, nonche' prevede la possibilita' di prorogare la durata della medesima unita' per un ulteriore periodo di sei mesi; Considerato che sono ancora in corso di espletamento le attivita' necessarie alla definizione della massa passiva costituita dalle posizioni debitorie formatesi nei confronti della gestione commissariale nel periodo di vigenza dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti in Campania, a cui vanno aggiunte le attivita' istruttorie dei debiti maturati nella fase post-emergenziale negli anni 2010 e 2011; Considerato, altresi', che sono in corso di perfezionamento le procedure di esproprio relative alle aree utilizzate per l'allestimento di aree di stoccaggio, discariche, impianti di trattamento dei rifiuti e le attivita' correlate; Tenuto conto che le attivita' sopra indicate ed il relativo coordinamento sono propedeutiche al completamento del passaggio alle amministrazioni competenti in via ordinaria, gia' subentranti, a legislazione vigente, in tutte le competenze relative alla gestione del ciclo dei rifiuti; Tenuto conto, altresi', della portata delle attivita' affidate all'unita' tecnica amministrativa derivanti dal completamento del passaggio alle Amministrazioni territoriali campane di tutte competenze relative alla gestione del ciclo dei rifiuti; Tenuto conto, che le attivita' di chiusura dell'unita' tecnica amministrativa comportano la definizione di notevoli vicende contenziose che rendono necessario un adeguato supporto preventivo alle attivita' dell'Avvocatura Generale dello Stato, al fine di evitare soccombenze assai onerose per l'erario; Preso atto della necessita' di dare definitiva soluzione alle situazioni amministrativo-contabili derivanti dalle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nell'ambito della gestione dei rifiuti nella regione Campania;
Decreta:
Art. 1
1. Al fine di consentire la definitiva soluzione delle situazioni amministrativo-contabili generatesi a seguito delle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nell'ambito della gestione dei rifiuti nella regione Campania, l'unita' tecnica amministrativa, di cui all'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e' prorogata, limitatamente alle attivita' di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2012, per la durata di ulteriori sei mesi a decorrere dal 1° luglio 2013 e fino al 31 dicembre 2013, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 2. Nell'ambito del contingente di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2012, l'unita' tecnica amministrativa e' autorizzata a continuare ad avvalersi di un'unita' di personale militare, di cui al comma 8-bis dell'art. 15 della citata ordinanza n. 3920, anche in posizione di ausiliaria, da richiamare in servizio, senza assegni.
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| Art. 2
1. Per le necessita' connesse alla definizione della massa contenziosa, pendente relativa alla cessata emergenza nel settore dei rifiuti nel territorio della regione Campania, il Capo dell'unita' tecnica amministrativa e' inoltre autorizzato ad avvalersi dell'opera professionale di quattro avvocati dello Stato, in servizio presso l'Avvocatura generale dello Stato e presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, anche per attivita' consultive da rendersi per le vie brevi. 2. In favore dei predetti avvocati e' riconosciuto un compenso lordo semestrale massimo di € 12.000,00 pro-capite.
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| Art. 3
1. Allo scopo di definire le procedure finalizzate al recupero della massa attiva di cui all'art. 3, comma 4 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e nell'ambito delle previsioni recate dall'art. 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, i crediti certi, liquidi ed esigibili, vantati dall'unita' tecnica amministrativa nei confronti degli enti locali campani, alla data del 31 dicembre 2009, relativi agli oneri sostenuti dalle pregresse gestioni commissariali in termini di sostituzione degli enti locali medesimi per l'esecuzione di attivita' di relativa competenza sono iscritti in un apposito Piano di credito e trasmessi, ai fini del recupero dei crediti medesimi, entro il 31 luglio 2013 dall'unita' tecnica amministrativa, al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo un programma di rientro definito dallo stesso Ministero con apposito decreto da adottarsi entro il 30 settembre 2013.
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| Art. 4
1. Al comma 2, lettera b) dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 maggio 2013, n. 121, dopo le parole: «degli enti e amministrazioni territoriali» e' inserita la seguente locuzione: «tramite decreto coattivo di trasferimento di proprieta' emesso dall'U.T.A. ed in esenzione da ogni tassa ed imposta».
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| Art. 5
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, si fa fronte mediante le risorse disponibili sulle contabilita' speciali di cui all'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2012. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 giugno 2013
Il Presidente: Letta
Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2013 Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 7, foglio n. 59
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