Gazzetta n. 212 del 10 settembre 2013 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 luglio 2013
Definizione della procedura per l'ammissione al finanziamento delle iniziative relative alla celebrazione del settantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione.


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2012, recante l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo, del «Comitato per gli anniversari di interesse nazionale», di seguito denominato «Comitato», con il compito di coordinare la pianificazione, la preparazione e l'organizzazione degli interventi e la promozione e diffusione degli eventi connessi alle celebrazioni per gli anniversari di interesse nazionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, concernente «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2013 con il quale e' istituito il «Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale», al quale sono attribuiti i compiti in precedenza svolti dal «Comitato»;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e, in particolare, l'art. 1, comma, 92, con il quale e' stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una previsione di spesa di un milione di euro per l'anno 2013, destinato a finanziare «le iniziative promosse dalla Confederazione delle Associazioni Combattentistiche e Partigiane finalizzate alla promozione e allo svolgimento di iniziative per la celebrazione del settantesimo anniversario della resistenza e Guerra di liberazione»;
Considerato che lo stanziamento di cui al citato art. 1, comma 92, della legge n. 228 del 2012, e' da considerarsi destinato ad interventi finalizzati alla riscoperta e alla valorizzazione, all'interno dell'unita' nazionale, della memoria degli eventi che portarono alla liberazione dal nazi-fascismo e alla nascita della democrazia fondata sui principi di liberta' ed uguaglianza, indiscussi valori per la costruzione di una cittadinanza consapevole e responsabile e per la crescita culturale della societa' italiana;
Ritenuto di dover definire le condizioni e le modalita' per l'utilizzo delle risorse finanziarie previste dal citato art. 1, comma 92, della legge n. 228 del 2012;
Ritenuto opportuno riservare una specifica quota delle predette risorse al Museo storico della Liberazione in considerazione della straordinaria importanza storica e culturale rivestita come luogo di memoria delle piu' drammatiche e significative vicende nazionali connesse alla Resistenza e alla Guerra di liberazione;
Considerato necessario individuare una idonea procedura di valutazione, selezione e finanziamento dei progetti concernenti iniziative celebrative, tale da garantire la massima correttezza, imparzialita' e trasparenza di ogni fase dell'iter da seguire;

Decreta:

Art. 1
Finalita'

1. Il presente decreto ha come finalita' la definizione della procedura volta alla valutazione ed alla selezione per ammettere al finanziamento le iniziative relative alla celebrazione del settantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione, al fine di garantire la trasparenza, l'imparzialita', la certezza e la correttezza dell'azione amministrativa nelle diverse fasi dell'attivita'.
 
Art. 2
Requisiti oggettivi

1. Sono ammessi a contributo i progetti volti a valorizzare e divulgare la conoscenza e la memoria degli eventi che portarono alla liberazione dal nazi-fascismo e alla nascita della democrazia e che, in particolare, soddisfano almeno due delle seguenti caratteristiche:
a) capacita' di promuovere, salvaguardare e diffondere a livello nazionale, e se possibile internazionale, la conoscenza dei fatti storici ed i luoghi legati alla Resistenza e alla Guerra di liberazione;
b) capacita' di informare e coinvolgere i giovani, in particolare gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, le universita' ed i centri di formazione professionale;
c) carattere permanente e duraturo degli interventi infrastrutturali e delle iniziative culturali, espositive e scientifiche, al fine di potenziare le strutture esistenti, nonche' di conservare e diffondere i materiali della Resistenza e della Guerra di liberazione;
d) capacita' di aderire ad un sistema programmatico omogeneo e integrato delle iniziative celebrative proposte da enti pubblici centrali e locali e da soggetti privati.
2. I progetti possono consistere in:
a) interventi infrastrutturali ed iniziative culturali, espositive e scientifiche, al fine di potenziare le strutture esistenti, nonche' di conservare e diffondere i materiali inerenti la Resistenza e la Guerra di liberazione;
b) organizzazione di convegni, mostre e seminari di studio;
c) iniziative di informazione e comunicazione, anche tramite stampa periodica;
d) organizzazione di manifestazioni e incontri;
e) qualunque altra iniziativa connessa alle celebrazioni del settantesimo anniversario della Resistenza e alla Guerra di liberazione, rispondente alle finalita' sopra richiamate.
 
Art. 3
Requisiti soggettivi

1. Possono accedere alla ripartizione del fondo di cui all'art. 1, comma 92, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 i soggetti individuati dalla Confederazione delle Associazioni Combattentistiche e Partigiane, di seguito denominata «Confederazione», con le modalita' di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), con esclusione in ogni caso del fine di lucro.
2. Per l'ammissione alla ripartizione di cui al comma 1, i richiedenti diversi dalle pubbliche amministrazioni devono possedere i seguenti requisiti:
a) non avere riportato condanna, ancorche' non definitiva, o l'applicazione di pena concordata per delitti non colposi, salva la riabilitazione;
b) non essere stati dichiarati falliti o insolventi, salva la riabilitazione;
c) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, nonche' delle assicurazioni sociali.
3. I requisiti di cui al comma 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, dagli amministratori e dal responsabile tecnico della gestione dell'intervento.
4. I requisiti soggettivi di cui al comma 2, sono comprovati a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, mediante distinte dichiarazioni del legale rappresentante, degli amministratori e del responsabile tecnico della gestione dell'intervento.
4-bis. Le sottoscrizioni di tutte le dichiarazioni sopra specificate non sono soggette ad autenticazione, se presentate unitamente a copia fotostatica di un documento di identita' del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
 
Art. 4
Ripartizione del fondo di spesa

1. Il fondo previsto dall'art. 1, comma 92, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, destinato a consentire la promozione e lo svolgimento di iniziative per la celebrazione del settantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione, pari a 1 milione di euro per l'anno 2013, e' ripartito ed assegnato alle seguenti macrocategorie:
a) una quota non superiore al 20 per cento delle suddette risorse e' destinata al finanziamento del rafforzamento del Museo Storico della Liberazione;
b) un quota non inferiore all'80 per cento delle suddette risorse e' destinata al finanziamento dei progetti di cui all'art. 2, comma 2.
2. I finanziamenti di cui al comma 1, lettera b), erogati in favore di progetti promossi dalla Confederazione, sono caratterizzati dai seguenti limiti di spesa:
a) euro centomila per le iniziative di cui al precedente art. 2, comma 2, lettera a);
b) euro venticinquemila per la realizzazione dei progetti di cui al precedente art. 2, comma 2, lettere b), c), d) ed e).
3. I finanziamenti di cui al comma 1, lettera b), possono essere erogati quale contribuzione a copertura parziale o totale dei progetti promossi dalla Confederazione.
4. Il fondo di cui al comma 1 puo' essere utilizzato anche per progetti non realizzati nell'anno di competenza purche' entro il 31 dicembre 2013 la corrispondente proposta sia stata deliberata e verificata, e la relativa somma sia stata impegnata sul fondo di riferimento.
 
Art. 5

Compiti della Confederazione delle Associazioni combattentistiche e
Partigiane

1. La Confederazione, in piena autonomia e, se ritenuto opportuno, anche attraverso la costituzione di un apposito comitato, svolge i seguenti compiti:
a) individua, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, le modalita' di accesso ed i termini di presentazione delle domande con l'indirizzo a cui inoltrarle, dandone opportuna informazione alla pubblica utenza; a tal fine tali informazioni saranno pubblicate anche sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei ministri www.governo.it ;
b) esamina le istanze pervenute e predispone l'elenco dei progetti che rispondono ai requisiti oggettivi e soggettivi di cui agli articoli 2 e 3;
c) inoltra l'elenco dei progetti al Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale e ne acquisisce il parere, attese le finalita' istituzionali di tale organo;
d) completa la procedura istruttoria dei progetti e a tal fine:
i. valuta la corrispondenza dei progetti proposti a finanziamento con la normativa vigente ed in particolare i contenuti e le finalita' del presente decreto;
ii. verifica la congruita' tecnico economica degli stessi;
iii. verifica altresi' la capacita' dei singoli progetti di inserirsi in un sistema complessivo integrato, sotto il profilo culturale, espositivo e di fruibilita' del pubblico;
e) inoltra alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo, l'elenco dei progetti ricevuti ritenuti meritevoli di finanziamento, specificando quali intende promuovere o patrocinare.
 
Art. 6
Commissione interministeriale

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine dello svolgimento della procedura di competenza per l'ammissione al fondo, per i progetti di cui all'art. 5, lettera e), si avvale di una Commissione interministeriale appositamente istituita.
2. La Commissione interministeriale, nominata con successivo provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, e' composta da:
a) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo;
b) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per il Bilancio e per il riscontro di regolarita' amministrativo-contabile;
c) un rappresentante del Ministero dei beni, delle attivita' culturali e del turismo;
d) un rappresentante del Ministero della difesa.
e) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
3. La Commissione svolge i seguenti compiti:
a) acquisisce il supporto documentale fornito dalla Confederazione, relativo ai progetti ritenuti meritevoli di finanziamento;
b) verifica la conformita' dell'istruttoria svolta ai sensi del presente decreto;
c) trasmette gli atti dell'istruttoria al competente ufficio della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'espletamento degli adempimenti contabili;
d) comunica alla Confederazione l'esito dell'istruttoria sui progetti proposti ai fini dell'erogazione del contributo.
 
Art. 7
Verifica della realizzazione dei progetti

1. I beneficiari dei finanziamenti sono tenuti a relazionare alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro sessanta giorni dall'erogazione del finanziamento e nelle scadenze successive concordate con la Confederazione stessa, in merito all'utilizzo dei fondi ricevuti ed ai risultati ottenuti.
2. La Confederazione e' tenuta al corrente di quanto indicato al precedente comma 1.
3. I beneficiari dei finanziamenti sono tenuti altresi', a conclusione dell'utilizzo del finanziamento ricevuto, a comunicare la sussistenza di eventuali residui e a restituire le somme non utilizzate.
Il presente decreto e' pubblicato nel sito internet www.governo.it .

Roma, 5 luglio 2013

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Patroni Griffi

Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2013 Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 7, foglio n. 111
 
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